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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5659/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5659 /2025
All'esito della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. BE GO
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. BE GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dom. Filippo Parte_1 C.F._1
Cavagnini del foro di Brescia
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc regolarmente notificato a , il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rejectis contrariis, rifuse Parte_1 spese e compensi di lite, in via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligazione di pagare il prezzo, pronunciarsi, ex art.1453 c.c., la Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita del 4.10.2023 a rep.13987 e racc.5167 notaio Per_1
di MO, registrato a Brescia il 30.10.2023 al n. 50726 serie 1T e trascritto a Brescia
[...] in data 30.10.2023 R.G.n.47976 e R.P. 33146, avente ad oggetto l'immobile sito in via San
ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez. NCT, con il foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p.2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq.45, R.C.
194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto;
in via principale e nel merito, per l'effetto, condannarsi, ex art. 1458, I° c., c.c.,
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in via Controparte_1 Parte_1
San ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez.NCT, con il foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p.2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq.45, R.C.
194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto, autorizzando e/o disponendosi la pure immediata reimmissione del ricorrente nel possesso del medesimo e disponendosi, ex art. 614-bis c.p.c., i provvedimenti esecutivi del caso, condannatori della convenuta (e/o di terzi suoi aventi causa, a qualunque titolo e/o ragione) –nel caso di violazione e/o inosservanza dei diritti in capo al ricorrente e/o dei provvedimenti giudiziali che saranno assunti sul punto e volti all'adempimento di obblighi di facere e/o non facere– al versamento di una somma di denaro ritenuta congrua dal Giudice per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione degli stessi, determinandone altresì la decorrenza e fissando eventualmente un termine di durata della misura tenuto conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. In ogni caso, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza, e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo. In via istruttoria, pur ritenendo la causa di carattere documentale e già sufficientemente istruita, e senza inversione dell'onere probatorio, si formula ogni più ampia riserva in ordine alle istanze consentite”.
A tal fine il ricorrente ha dedotto che con contratto di compravendita del 4 ottobre 2023 vendeva a la piena proprietà dell'immobile sito in via San ET a MO Controparte_1
(BS) (identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez. NCT, foglio 57, mappale 326, pagina 3 di 6 subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto); il prezzo dell'immobile veniva stabilito in € 30.000 da corrispondere entro il 31 dicembre 2023;
l'acquirente veniva immessa nel possesso dell'immobile all'atto della stipula del rogito notarile;
l'acquirente si era resa inadempiente all'obbligazione di corrispondere il prezzo.
All'udienza del 16 ottobre 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e il GI si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dal ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame risulta contratto di compravendita immobiliare del 4 ottobre 2023, rep.
13987, racc. 5167, rogito notaio di MO, registrato a Brescia il 30 ottobre Persona_1
2023 al n. 50726, serie 1T, e trascritto in pari data R.G. n. 47976 e R.P. 33146, con il quale il ricorrente vendeva alla resistente l'immobile sito in via San ET a Controparte_1
MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune (Sez. NCT, foglio
57, mappale 326, subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto) (doc. 1).
Risulta che l'immobile sia entrato nel possesso della acquirente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita in data 4 ottobre 2023 (punto 9 atto compravendita).
Risulta che la resistente abbia trasferito la propria residenza presso l'immobile (doc. 2).
Non risulta tuttavia versato dalla resistente il prezzo pattuito per la vendita, pari ad €
30.000, che la stessa si impegnava a corrispondere al venditore entro il 31 dicembre 2023
(punto 3 atto compravendita).
Il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento di non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio pagina 4 di 6 adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente dell'immobile come sopra meglio identificato entro il termine di mesi 1 dalla notifica del presente provvedimento.
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente ex art. 614 bis cpc di pagamento da parte della resistente di una somma di denaro ritenuta congrua dal giudicante in caso di violazione e/o ritardo dei provvedimenti giudiziali assunti non si ritiene di provvedere.
Le spese seguono il principio di soccombenza, in ragione del valore della causa e dell'attività svolta si liquidano in € 4.358, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente entro il termine di mesi uno dalla notifica del presente provvedimento dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4 ottobre 2023, rep. 13987, racc. 5167, rogito notaio di MO, registrato a Persona_1
Brescia il 30 ottobre 2023 al n. 50726, serie 1T, e trascritto in pari data R.G. n. 47976 e R.P.
33146, sito in via San ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune (Sez. NCT, foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto) (come meglio identificato nell'atto di compravendita doc. 1).
Autorizzando sin da ora il ricorrente, ove ritenuto necessario, di avvalersi dell'ausilio delle
Forze dell'Ordine. pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina al Conservatore del Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 12 novembre 2025
Il Giudice
BE GO
pagina 6 di 6
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5659 /2025
All'esito della riserva assunta all'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. BE GO
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. BE GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dom. Filippo Parte_1 C.F._1
Cavagnini del foro di Brescia
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc regolarmente notificato a , il ricorrente Controparte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rejectis contrariis, rifuse Parte_1 spese e compensi di lite, in via principale e nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligazione di pagare il prezzo, pronunciarsi, ex art.1453 c.c., la Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita del 4.10.2023 a rep.13987 e racc.5167 notaio Per_1
di MO, registrato a Brescia il 30.10.2023 al n. 50726 serie 1T e trascritto a Brescia
[...] in data 30.10.2023 R.G.n.47976 e R.P. 33146, avente ad oggetto l'immobile sito in via San
ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez. NCT, con il foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p.2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq.45, R.C.
194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto;
in via principale e nel merito, per l'effetto, condannarsi, ex art. 1458, I° c., c.c.,
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in via Controparte_1 Parte_1
San ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez.NCT, con il foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p.2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq.45, R.C.
194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto, autorizzando e/o disponendosi la pure immediata reimmissione del ricorrente nel possesso del medesimo e disponendosi, ex art. 614-bis c.p.c., i provvedimenti esecutivi del caso, condannatori della convenuta (e/o di terzi suoi aventi causa, a qualunque titolo e/o ragione) –nel caso di violazione e/o inosservanza dei diritti in capo al ricorrente e/o dei provvedimenti giudiziali che saranno assunti sul punto e volti all'adempimento di obblighi di facere e/o non facere– al versamento di una somma di denaro ritenuta congrua dal Giudice per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione degli stessi, determinandone altresì la decorrenza e fissando eventualmente un termine di durata della misura tenuto conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. In ogni caso, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza, e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo. In via istruttoria, pur ritenendo la causa di carattere documentale e già sufficientemente istruita, e senza inversione dell'onere probatorio, si formula ogni più ampia riserva in ordine alle istanze consentite”.
A tal fine il ricorrente ha dedotto che con contratto di compravendita del 4 ottobre 2023 vendeva a la piena proprietà dell'immobile sito in via San ET a MO Controparte_1
(BS) (identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Sez. NCT, foglio 57, mappale 326, pagina 3 di 6 subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto); il prezzo dell'immobile veniva stabilito in € 30.000 da corrispondere entro il 31 dicembre 2023;
l'acquirente veniva immessa nel possesso dell'immobile all'atto della stipula del rogito notarile;
l'acquirente si era resa inadempiente all'obbligazione di corrispondere il prezzo.
All'udienza del 16 ottobre 2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e il GI si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dal ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame risulta contratto di compravendita immobiliare del 4 ottobre 2023, rep.
13987, racc. 5167, rogito notaio di MO, registrato a Brescia il 30 ottobre Persona_1
2023 al n. 50726, serie 1T, e trascritto in pari data R.G. n. 47976 e R.P. 33146, con il quale il ricorrente vendeva alla resistente l'immobile sito in via San ET a Controparte_1
MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune (Sez. NCT, foglio
57, mappale 326, subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto) (doc. 1).
Risulta che l'immobile sia entrato nel possesso della acquirente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita in data 4 ottobre 2023 (punto 9 atto compravendita).
Risulta che la resistente abbia trasferito la propria residenza presso l'immobile (doc. 2).
Non risulta tuttavia versato dalla resistente il prezzo pattuito per la vendita, pari ad €
30.000, che la stessa si impegnava a corrispondere al venditore entro il 31 dicembre 2023
(punto 3 atto compravendita).
Il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento di non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio pagina 4 di 6 adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente dell'immobile come sopra meglio identificato entro il termine di mesi 1 dalla notifica del presente provvedimento.
Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente ex art. 614 bis cpc di pagamento da parte della resistente di una somma di denaro ritenuta congrua dal giudicante in caso di violazione e/o ritardo dei provvedimenti giudiziali assunti non si ritiene di provvedere.
Le spese seguono il principio di soccombenza, in ragione del valore della causa e dell'attività svolta si liquidano in € 4.358, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente entro il termine di mesi uno dalla notifica del presente provvedimento dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4 ottobre 2023, rep. 13987, racc. 5167, rogito notaio di MO, registrato a Persona_1
Brescia il 30 ottobre 2023 al n. 50726, serie 1T, e trascritto in pari data R.G. n. 47976 e R.P.
33146, sito in via San ET a MO (BS), identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune (Sez. NCT, foglio 57, mappale 326, subalterno 3, p. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, mq. 45, R.C. 194,19, consistente in appartamento composto da due locali, cucina, bagno e disimpegno al piano sottotetto) (come meglio identificato nell'atto di compravendita doc. 1).
Autorizzando sin da ora il ricorrente, ove ritenuto necessario, di avvalersi dell'ausilio delle
Forze dell'Ordine. pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina al Conservatore del Registri Immobiliari di Brescia di procedere alla trascrizione della sentenza e, comunque, di ogni conseguente provvedimento necessario, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 12 novembre 2025
Il Giudice
BE GO
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