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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 95/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Bellocco presso il cui studio, sito in
Giffone (RC) via del Progresso 47/C, è elettivamente domiciliato;
ricorrente- resistente in riconvenzionale
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Tripodi, presso il cui studio, in
Rizziconi alla via Rocco Iemma 3, è elettivamente domiciliata;
resistente- ricorrente in riconvenzionale e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di addebito.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente al verbale d'udienza del 30.5.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 28.01.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Rosarno in data 06.12.1986, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1986 – Atto Numero 17 – Parte
II- Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, (nato a [...] il [...]); (nata a [...] Persona_1 CP_2
31/05/1990); (nata a [...] il [...]); che la moglie, comproprietaria della Controparte_3 casa coniugale, aveva lasciato l'immobile trasferendosi dalla madre. Pertanto, chiedeva “dichiarare la separazione senza addebito;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei figli;
dichiarare che la casa coniugale viene assegnata ad entrambi i coniugi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 16.05.2025.
Il 15.04.2025 si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti prospettati in Controparte_1 ricorso. La resistente spiegava come era stata costretta a lasciare la casa coniugale al fine di evitare che le liti con il marito degenerassero in episodi di violenza. Inoltre, dal punto di vista economico- patrimoniale precisava che la casa coniugale, abitata attualmente dal marito senza i figli, era di sua esclusiva proprietà, mentre erano in comproprietà con il diversi terreni. Pertanto concludeva Pt_1 per “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al Sig. accertata la sua Pt_1 responsabilità nella disgregazione del rapporto coniugale per le condotte aggressive, minacciose e offensive poste in essere;
- Disporre la separazione con facoltà per i coniugi di vivere separati decorsi
30 giorni dalla data della prima udienza;
- Ordinare al Sig. di reperire altra sistemazione e Pt_1 di liberare la casa coniugale (proprietà esclusiva della Sig.ra in Rosarno (RC), C.da CP_1
Nespolaro n. 227, entro 30 giorni dalla data della prima udienza, prelevando i propri effetti personali;
- Condannare il Sig. al versamento in favore della Sig.ra di un assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, determinato secondo i criteri di legge (art. 156 c.c.), in misura non inferiore alla somma di € 300,00 con decorrenza dalla data della domanda, o altra data ritenuta di giustizia;
-
Dichiarare che nulla è dovuto ai figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Accertare e dichiarare che i beni indicati in premessa sono oggetto di comunione legale e, conseguentemente, riconoscerne la titolarità nella misura di ½ ciascuno in favore dei coniugi, con ogni conseguente statuizione;
- Rigettare la domanda avversa di assegnazione della casa coniugale
a entrambi i coniugi (ovvero “congiunta”), poiché priva di fondamento, non essendovi più figli non autosufficienti e trattandosi di un bene di proprietà esclusiva della Sig.ra - Condannare il CP_1
Sig. al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio, con Pt_1 distrazione in favore del sottoscritto che dichiara di essere antistatario. Con riserva di svolgere, in corso di causa, ogni ulteriore deduzione, eccezione, istanza istruttoria e domanda che si dovesse rendere necessaria.”
All'udienza del 16.05.2025 in esito al tentativo di conciliazione le parti raggiungevano un accordo. Il
Giudice rinviava per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 30.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano note congiunte con l'indicazione delle condizioni della separazione.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Rosarno in data 06.12.1986, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune all'Anno 1986 – Atto Numero 17 – Parte II- Serie A;
le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che i tre figli nati dall'unione coniugale sono tuti maggiorenni ed autosufficienti, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, siano in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, , nato a [...] Parte_1 il 18.05.1961 (c.f. ), e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'01.11.1964 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune Rosarno in data C.F._2
06.12.1986, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1986
– Atto Numero 17 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
1) i coniugi (il ricorrente e la resistente sono autorizzati a Parte_1 Controparte_1 vivere separati;
2) la casa coniugale sita a Rosarno (R.C.) in Contrada Nespolaro n. 227, è assegnata alla resistente
Controparte_1
3) il ricorrente si impegna a rilasciare il suddetto immobile - libero e sgombro da Parte_1 persone, anche interposte, e/o da cose – entro il 30 Giugno 2025;
4) i coniugi (il ricorrente e la resistente convengono che il Parte_1 Controparte_1 ricorrente nulla deve in favore dei figli [nato il [...] Parte_1 Persona_1
a Polistena (R.C.)], [nata il [...] a [...] (R.C.)] e CP_2 Controparte_3
[nata il [...] a [...] (R.C.)] perché sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5) i coniugi (il ricorrente e la resistente rimangono titolari Parte_1 Controparte_1 della quota di ½ ciascuno dei beni immobili oggetto di comunione legale;
6) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
7) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 04.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Bellocco presso il cui studio, sito in
Giffone (RC) via del Progresso 47/C, è elettivamente domiciliato;
ricorrente- resistente in riconvenzionale
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Tripodi, presso il cui studio, in
Rizziconi alla via Rocco Iemma 3, è elettivamente domiciliata;
resistente- ricorrente in riconvenzionale e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di addebito.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente al verbale d'udienza del 30.5.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 28.01.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Rosarno in data 06.12.1986, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1986 – Atto Numero 17 – Parte
II- Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, (nato a [...] il [...]); (nata a [...] Persona_1 CP_2
31/05/1990); (nata a [...] il [...]); che la moglie, comproprietaria della Controparte_3 casa coniugale, aveva lasciato l'immobile trasferendosi dalla madre. Pertanto, chiedeva “dichiarare la separazione senza addebito;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei figli;
dichiarare che la casa coniugale viene assegnata ad entrambi i coniugi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 16.05.2025.
Il 15.04.2025 si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti prospettati in Controparte_1 ricorso. La resistente spiegava come era stata costretta a lasciare la casa coniugale al fine di evitare che le liti con il marito degenerassero in episodi di violenza. Inoltre, dal punto di vista economico- patrimoniale precisava che la casa coniugale, abitata attualmente dal marito senza i figli, era di sua esclusiva proprietà, mentre erano in comproprietà con il diversi terreni. Pertanto concludeva Pt_1 per “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al Sig. accertata la sua Pt_1 responsabilità nella disgregazione del rapporto coniugale per le condotte aggressive, minacciose e offensive poste in essere;
- Disporre la separazione con facoltà per i coniugi di vivere separati decorsi
30 giorni dalla data della prima udienza;
- Ordinare al Sig. di reperire altra sistemazione e Pt_1 di liberare la casa coniugale (proprietà esclusiva della Sig.ra in Rosarno (RC), C.da CP_1
Nespolaro n. 227, entro 30 giorni dalla data della prima udienza, prelevando i propri effetti personali;
- Condannare il Sig. al versamento in favore della Sig.ra di un assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento, determinato secondo i criteri di legge (art. 156 c.c.), in misura non inferiore alla somma di € 300,00 con decorrenza dalla data della domanda, o altra data ritenuta di giustizia;
-
Dichiarare che nulla è dovuto ai figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Accertare e dichiarare che i beni indicati in premessa sono oggetto di comunione legale e, conseguentemente, riconoscerne la titolarità nella misura di ½ ciascuno in favore dei coniugi, con ogni conseguente statuizione;
- Rigettare la domanda avversa di assegnazione della casa coniugale
a entrambi i coniugi (ovvero “congiunta”), poiché priva di fondamento, non essendovi più figli non autosufficienti e trattandosi di un bene di proprietà esclusiva della Sig.ra - Condannare il CP_1
Sig. al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio, con Pt_1 distrazione in favore del sottoscritto che dichiara di essere antistatario. Con riserva di svolgere, in corso di causa, ogni ulteriore deduzione, eccezione, istanza istruttoria e domanda che si dovesse rendere necessaria.”
All'udienza del 16.05.2025 in esito al tentativo di conciliazione le parti raggiungevano un accordo. Il
Giudice rinviava per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 30.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano note congiunte con l'indicazione delle condizioni della separazione.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Rosarno in data 06.12.1986, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune all'Anno 1986 – Atto Numero 17 – Parte II- Serie A;
le parti comparse dinanzi al Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che i tre figli nati dall'unione coniugale sono tuti maggiorenni ed autosufficienti, si ritiene che le condizioni, riportate in dispositivo, indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, siano in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, , nato a [...] Parte_1 il 18.05.1961 (c.f. ), e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'01.11.1964 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune Rosarno in data C.F._2
06.12.1986, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1986
– Atto Numero 17 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
1) i coniugi (il ricorrente e la resistente sono autorizzati a Parte_1 Controparte_1 vivere separati;
2) la casa coniugale sita a Rosarno (R.C.) in Contrada Nespolaro n. 227, è assegnata alla resistente
Controparte_1
3) il ricorrente si impegna a rilasciare il suddetto immobile - libero e sgombro da Parte_1 persone, anche interposte, e/o da cose – entro il 30 Giugno 2025;
4) i coniugi (il ricorrente e la resistente convengono che il Parte_1 Controparte_1 ricorrente nulla deve in favore dei figli [nato il [...] Parte_1 Persona_1
a Polistena (R.C.)], [nata il [...] a [...] (R.C.)] e CP_2 Controparte_3
[nata il [...] a [...] (R.C.)] perché sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5) i coniugi (il ricorrente e la resistente rimangono titolari Parte_1 Controparte_1 della quota di ½ ciascuno dei beni immobili oggetto di comunione legale;
6) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
7) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 04.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola