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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1797/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 14.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Libera- Parte_1 C.F._1
tore Mautone e con l'Avv. Mauro Paladini,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Barbara Attardi, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private alla prima udienza del
24.09.2025 per la regolamentazione dei loro rapporti post-divorzio alle condizioni di se- guito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private: pronunciare il loro divorzio alle seguenti condizioni:
“intestare al ricorrente la nuda proprietà dell'immobile sito in Marnate, oggetto del preliminare siglato in data 18.09.2025, e l'usufrutto alla resistente, assunzione da parte del ricorrente degli oneri di ristrutturazione del predetto immobile in forza dei pre- ventivi sottoscritti da entrambi i coniugi che si offrono (fatta salva la modifica del piatto/box doccia da concordare con l'impresa), assegnare alla resistente 30 giorni dalla fine lavori certificata dalle imprese incaricate per il rilascio della casa coniugale (ivi lasciando i mobili della cucina e di una camera da letto matrimoniale completa, il mo- bile di famiglia e tutto ciò che non vorrà asportare), prevedere la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del predetto termine, cessione al ricorrente dell'usufrutto dell'immobile sito in AL, Via Papa Giovanni XXIII 3, da parte della resistente contestualmente al rogito avente a oggetto l'acquisto dell'immobile di Marnate, confermare nell'importo attuale dell'assegno di mantenimento, rivalutato come per legge, quello dovuto dal ricorrente a titolo di assegno divorzile alla resistente, versamento diretto alla resistente da parte del ricorrente dell'importo annuo di € 1.939,00, rivalutato come per legge, a decorrere dall'anno 2024, in sostituzione dell'obbligazione assunta nel giudizio di sepa- razione di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria a favore della resistente, entro il 30 aprile di ogni anno, tramite bonifico bancario, con obbligo di saldare il debito per le annualità 2024 e 2025 entro e non oltre il 31.12.2025,
e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 12.05.1990 in San Vittore
Olona (MI)1 e dalla loro unione sono nati i figli (il 05.01.1993) e (il Per_1 Per_2
07.11.1995), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, sita in AL (MI), Via A. Grandi n. 9, è di proprietà esclusiva del ricorrente e non è gravata da mutuo.
***
A mezzo della sentenza n. 1042/2024, pubblicata in data 14.09.2024 (R.G. 1237/2024) è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito riporta- te: “[…] 1) acquisto da parte del resistente di un trilocale nel Comune di AL o di Marnate in- testato ai figli delle parti con usufrutto alla ricorrente che lo dovrà gradire, compatibile con le condizioni
2 di salute di quest'ultima, entro il 31.12.2024; 2) rilascio della casa familiare entro un mese dall'acquisto di cui al punto n. 1); 3) polizza che copra le spese sanitarie della ricorrente a carico del re- sistente (anche per sedute fisioterapiche); 4) corresponsione alla ricorrente dell'importo mensile di €
2.400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
5) cessione al resistente da parte della ricorrente del diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL [attualmente locato a terzi] contestualmente all'acquisto di cui al punto n. 1)”.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 14.05.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha lamentato che “non è stato possibile dare attuazione alle condizioni concordate, a causa del reitera- to rifiuto della sig.ra di prestare il proprio gradimento a qualsiasi soluzione abitativa proposta dal CP_1
ricorrente”, che “Anche rispetto alla polizza sanitaria, non è stato possibile dare attuazione all'accordo per il disinteresse alla sottoscrizione di una polizza “Unisalute 360%” in luogo di quella proposta
“Unisalute Sanicard” e che, pertanto, la resistente non ha rilasciato la casa coniugale, né ha ceduto al marito il diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL (di cui la sua per- sona è nudo proprietario). Tra l'altro, ha chiesto la pronuncia divorzile, “disporre che la sig.ra rilasci l'immobile di proprietà del rag. sito in AL, via A. Grandi, n. 9, CP_1 Pt_1
entro e non oltre il 30.6.2025” e attribuire alla resistente un assegno divorzile dell'importo mensile di € 1.300,00.
Costituendosi in giudizio in data 23.07.2025, tra l'altro, la resistente ha aderito alla do- manda sullo status ma ha contestato la ricostruzione effettuata dal ricorrente, ha dedotto di aver chiesto al ricorrente “di mettere a propria disposizione, per mezzo di una carta di debito prepagata, la somma corrispondente al premio assicurativo che avrebbe dovuto versate all'Assicurazione, al fine di affrontare tutte le spese sanitarie non coperte da esenzione o dal Servizio Sanitario”, ha la- mentato un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha dichiarato che, in ogni caso, “nella pendenza della domanda veniva individuato un appartamento “di gradimen- to” del Signor tanto è che ad oggi è stata dallo stesso formula- Parte_1
ta una proposta di acquisto accettata dal promittente venditore e relativa all'Immobile sito in Marnate, via dei Fontanili 71/A, al prezzo di €. 167.000,00” e ha chiesto porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 3.200,00 a titolo di assegno divorzile oltre al
“pagamento di tutte le spese sanitarie della moglie” e “disporre che il Signor procederà Pt_1
all'acquisto di un immobile di gradimento della GN , alla quale riconoscerà l'usufrutto e ove la CP_1
medesima si trasferirà una volta disponibile. Fino a quel momento la GN continuerà ad occupare la casa coniugale. In subordine, disporre che il Signor sottoscriva un contratto di locazione per un Pt_1
immobile ove la GN si trasferirà e che la medesima sceglierà, in linea con le caratteristiche del- CP_1
la casa coniugale e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di salute”.
In data 19.09.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha allegato che in data
18.09.2025 è stato sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del predetto immo- bile2, ha manifestato la disponibilità “ad intestare la piena proprietà dell'appartamento direttamen- te alla sig.ra ” e ha chiesto “che il rilascio della casa coniugale avvenga entro il 15 marzo 2026 CP_1
(un mese dopo la prevista consegna dell'immobile acquistato), con previsione di una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo”.
Alla prima udienza celebrata in data 24.09.2025, con l'aiuto del giudice istruttore, le parti hanno raggiunto l'accordo innanzi riportato per la regolamentazione consensuale dei lo- ro rapporti post divorzio.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati, sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comu- nione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i co- niugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti private per la regolamentazione dei loro rapporti post divorzio non sono contrarie né all'ordine pubblico, né al buon costume e, per l'effetto, possono essere quivi recepite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe- tente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, in data 25.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente
3 2 V. doc. 24 ricorrente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1797/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 14.05.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Libera- Parte_1 C.F._1
tore Mautone e con l'Avv. Mauro Paladini,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Barbara Attardi, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private alla prima udienza del
24.09.2025 per la regolamentazione dei loro rapporti post-divorzio alle condizioni di se- guito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private: pronunciare il loro divorzio alle seguenti condizioni:
“intestare al ricorrente la nuda proprietà dell'immobile sito in Marnate, oggetto del preliminare siglato in data 18.09.2025, e l'usufrutto alla resistente, assunzione da parte del ricorrente degli oneri di ristrutturazione del predetto immobile in forza dei pre- ventivi sottoscritti da entrambi i coniugi che si offrono (fatta salva la modifica del piatto/box doccia da concordare con l'impresa), assegnare alla resistente 30 giorni dalla fine lavori certificata dalle imprese incaricate per il rilascio della casa coniugale (ivi lasciando i mobili della cucina e di una camera da letto matrimoniale completa, il mo- bile di famiglia e tutto ciò che non vorrà asportare), prevedere la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del predetto termine, cessione al ricorrente dell'usufrutto dell'immobile sito in AL, Via Papa Giovanni XXIII 3, da parte della resistente contestualmente al rogito avente a oggetto l'acquisto dell'immobile di Marnate, confermare nell'importo attuale dell'assegno di mantenimento, rivalutato come per legge, quello dovuto dal ricorrente a titolo di assegno divorzile alla resistente, versamento diretto alla resistente da parte del ricorrente dell'importo annuo di € 1.939,00, rivalutato come per legge, a decorrere dall'anno 2024, in sostituzione dell'obbligazione assunta nel giudizio di sepa- razione di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria a favore della resistente, entro il 30 aprile di ogni anno, tramite bonifico bancario, con obbligo di saldare il debito per le annualità 2024 e 2025 entro e non oltre il 31.12.2025,
e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 12.05.1990 in San Vittore
Olona (MI)1 e dalla loro unione sono nati i figli (il 05.01.1993) e (il Per_1 Per_2
07.11.1995), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, sita in AL (MI), Via A. Grandi n. 9, è di proprietà esclusiva del ricorrente e non è gravata da mutuo.
***
A mezzo della sentenza n. 1042/2024, pubblicata in data 14.09.2024 (R.G. 1237/2024) è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito riporta- te: “[…] 1) acquisto da parte del resistente di un trilocale nel Comune di AL o di Marnate in- testato ai figli delle parti con usufrutto alla ricorrente che lo dovrà gradire, compatibile con le condizioni
2 di salute di quest'ultima, entro il 31.12.2024; 2) rilascio della casa familiare entro un mese dall'acquisto di cui al punto n. 1); 3) polizza che copra le spese sanitarie della ricorrente a carico del re- sistente (anche per sedute fisioterapiche); 4) corresponsione alla ricorrente dell'importo mensile di €
2.400,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno di mantenimento, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
5) cessione al resistente da parte della ricorrente del diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL [attualmente locato a terzi] contestualmente all'acquisto di cui al punto n. 1)”.
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A mezzo del ricorso depositato in data 14.05.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha lamentato che “non è stato possibile dare attuazione alle condizioni concordate, a causa del reitera- to rifiuto della sig.ra di prestare il proprio gradimento a qualsiasi soluzione abitativa proposta dal CP_1
ricorrente”, che “Anche rispetto alla polizza sanitaria, non è stato possibile dare attuazione all'accordo per il disinteresse alla sottoscrizione di una polizza “Unisalute 360%” in luogo di quella proposta
“Unisalute Sanicard” e che, pertanto, la resistente non ha rilasciato la casa coniugale, né ha ceduto al marito il diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL (di cui la sua per- sona è nudo proprietario). Tra l'altro, ha chiesto la pronuncia divorzile, “disporre che la sig.ra rilasci l'immobile di proprietà del rag. sito in AL, via A. Grandi, n. 9, CP_1 Pt_1
entro e non oltre il 30.6.2025” e attribuire alla resistente un assegno divorzile dell'importo mensile di € 1.300,00.
Costituendosi in giudizio in data 23.07.2025, tra l'altro, la resistente ha aderito alla do- manda sullo status ma ha contestato la ricostruzione effettuata dal ricorrente, ha dedotto di aver chiesto al ricorrente “di mettere a propria disposizione, per mezzo di una carta di debito prepagata, la somma corrispondente al premio assicurativo che avrebbe dovuto versate all'Assicurazione, al fine di affrontare tutte le spese sanitarie non coperte da esenzione o dal Servizio Sanitario”, ha la- mentato un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha dichiarato che, in ogni caso, “nella pendenza della domanda veniva individuato un appartamento “di gradimen- to” del Signor tanto è che ad oggi è stata dallo stesso formula- Parte_1
ta una proposta di acquisto accettata dal promittente venditore e relativa all'Immobile sito in Marnate, via dei Fontanili 71/A, al prezzo di €. 167.000,00” e ha chiesto porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 3.200,00 a titolo di assegno divorzile oltre al
“pagamento di tutte le spese sanitarie della moglie” e “disporre che il Signor procederà Pt_1
all'acquisto di un immobile di gradimento della GN , alla quale riconoscerà l'usufrutto e ove la CP_1
medesima si trasferirà una volta disponibile. Fino a quel momento la GN continuerà ad occupare la casa coniugale. In subordine, disporre che il Signor sottoscriva un contratto di locazione per un Pt_1
immobile ove la GN si trasferirà e che la medesima sceglierà, in linea con le caratteristiche del- CP_1
la casa coniugale e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di salute”.
In data 19.09.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha allegato che in data
18.09.2025 è stato sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del predetto immo- bile2, ha manifestato la disponibilità “ad intestare la piena proprietà dell'appartamento direttamen- te alla sig.ra ” e ha chiesto “che il rilascio della casa coniugale avvenga entro il 15 marzo 2026 CP_1
(un mese dopo la prevista consegna dell'immobile acquistato), con previsione di una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo”.
Alla prima udienza celebrata in data 24.09.2025, con l'aiuto del giudice istruttore, le parti hanno raggiunto l'accordo innanzi riportato per la regolamentazione consensuale dei lo- ro rapporti post divorzio.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati, sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comu- nione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i co- niugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti private per la regolamentazione dei loro rapporti post divorzio non sono contrarie né all'ordine pubblico, né al buon costume e, per l'effetto, possono essere quivi recepite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe- tente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, in data 25.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente
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