Art. 22. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.
Articolo 21Articolo 23
Articolo 22 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
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1 febbraio 2013
1 febbraio 2013
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