Articolo 22 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 febbraio 2013
Art. 22. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013