Art. 10.
Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanita' istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanita' puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell' art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174 , e successive modificazioni.
Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresi' essere conferiti presso gli uffici di sanita' dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico.
Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validita' non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla meta' degli uffici istituiti con il presente decreto.
I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico le incompatibilita' ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessita' e previo nulla-osta del Ministro della sanita' possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unita' sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi.
Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanita' istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanita' puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell' art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174 , e successive modificazioni.
Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresi' essere conferiti presso gli uffici di sanita' dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico.
Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validita' non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla meta' degli uffici istituiti con il presente decreto.
I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico le incompatibilita' ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessita' e previo nulla-osta del Ministro della sanita' possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unita' sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi.