Art. 18.
L'ultimo comma dell' articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' sostituito dai seguenti:
"Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.
I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.
I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari".
L'ultimo comma dell' articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' sostituito dai seguenti:
"Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.
I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.
I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari".