Articolo 1 della Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Articolo 2
Versione
5 marzo 1983
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo
Entrata in vigore il 5 marzo 1983