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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3087/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3087/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 22 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 28 agosto 2014, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 23 settembre 2012 e il 22 dicembre 2016) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni genitoriali (da cui, in ogni caso, la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, specie tenuto conto dei tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 28 agosto 2014 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 154, parte I, anno 2014).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate nel ricorso datato 15 aprile 2025 e depositato il 28 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3087/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 22 maggio 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 28 agosto 2014, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 23 settembre 2012 e il 22 dicembre 2016) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni genitoriali (da cui, in ogni caso, la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, specie tenuto conto dei tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 28 agosto 2014 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 154, parte I, anno 2014).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate nel ricorso datato 15 aprile 2025 e depositato il 28 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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