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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/09/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO Prima Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2568/2018
Oggi 16 SETTEMBRE 2025 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv.to Maria Rosita Carusello per delega dell'avv.to Alrnaldo Faiola la quale si riporta agli scritti difensivi depositati in atti in particolare al tutte le note conclusive depositate e ne chiede l'accoglimento.
È presente di persona l'avv.to Mattia Aprea difeso da sè medesimo il quale sdi riporta a tutti gli scritti difensivi in atti e ne chiede l'accoglimento.
Per è presente l'avv.to Giovanni Messore per delega dell'AVV.TO Marco Vincenti Controparte_1 il quale si riporta alla comparsa conclusionale e agli scritti difensivi e alla comparsa depositata il 30.12.2020 e si oppone alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il giudice invita le parti a discutere la causa. Terminata la discuzione il giudice invita le parti a concludere
L'Avv. Carusello conclude come in atti
L'Avv. Aprea conclude come in atti
L'avv.to Messore conclude come in atti Il giudice si ritira in camera di conIGlio. Successivamente all'esito della camera di conIGlio il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 12 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2568/2018 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(LT) alla Via Paone 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Faiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi alla via Roma 72
Attrice
E
Avv. APREA MATTIA (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente C.F._2 in Formia (LT) alla Via Appia Lato Napoli, Km 148.300, da sé medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT) Via XX Settembre nr.10,
Convenuto
(cod. fisc. ), con sede in AN Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Vincenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Messore in Cassino
(FR), Piazza San Giovanni n. 47
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l'Avv. Aprea Mattia chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Aprea e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice.
A fondamento della domanda ha dedotto: che nell'anno 2004 conferiva mandato professionale all'avvocato Mattia Aprea affinchè Parte_1
pagina 2 di 12 tutelasse i suoi diritti ed interessi in merito all'atto di Compravendita stipulato, in data 31/03/2004, per notar (Rep. n. 163.312 - Racc. n. 24.938), con le IGg.re e Per_1 Persona_2 CP_2 atteso che il consenso a detta stipula le era stato estorto con violenza, previa minaccia di un male grave ed ingiusto rivoltale dai IGg.ri e , coniugi delle dette IGg.re e Parte_2 CP_3 Per_2
; CP_2 che, nello specifico, la IG.ra conferiva mandato professionale all'avvocato Mattia Aprea Pt_1 affinchè la rappresentasse e difendesse nel giudizio dinanzi al Tribunale di Latina – ex sezione distaccata di Gaeta- R.G. n° 200373/2004, promosso in suo danno dalla IG.ra per ivi sentire Per_2 accertare e dichiarare il suo inadempimento del summenzionato contratto di compravendita, con conseguente condanna alla consegna dell'immobile ed al risarcimento dei danni;
che, in virtù di detto mandato, l'avvocato Aprea provvedeva, previa redazione della Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla costituzione in giudizio della IG.ra , Pt_1 instando per il rigetto delle avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto ed, in via riconvenzionale, per l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso in quanto prestato sotto la minaccia di un male ingiusto;
che all'esito dell'espletata istruttoria, il sopra detto giudizio R.G. n° 200373/2004 veniva definito con sentenza n° 203/2017, pubblicata in data 01/02/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Latina, dott.ssa M. V. Fuoco, così statuiva: “… dichiara ai sensi degli artt. 1435 e 1436 c.c. l'annullamento del contratto concluso da con per scrittura privata autenticata rep. n. 163.312 e Parte_1 Persona_2 racc. 24.938 avente ad oggetto la vendita della villetta sita in Formia, località San Remigio, censita al foglio 13 part. 1771sub. 3 e al foglio 13 part. 1772 sub. 5; rigetta le domande proposte dall'attrice…”; che, nonostante l'esito vittorioso del giudizio, tuttavia, la IG.ra vede il proprio immobile, dove, Pt_1 per altro, abita con i figli, sottoposto a pignoramento immobiliare (Tribunale di Cassino R.G.E. n°
270/2014); che tale pignoramento immobiliare si è reso possibile in quanto la domanda giudiziale di annullamento della compravendita immobiliare non è stata tempestivamente trascritta, così come previsto dall'art. 2652 n. 6 c.c. che la suddetta procedura di esecuzione immobiliare veniva iscritta a ruolo in data 26/11/2014 da “La
Nuova Bevanda” s.r.l. la quale risultava creditrice della complessiva somma di € 181.391,67 nei confronti della “Mediadrink” s.r.l., società della quale la IG.ra , con atto notarile del Persona_2
13/11/2012 Rep. 1088.876, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 13.12.2012 (Reg.
Gen. 26748 Reg. Part. 2903), si era resa garante mediante concessione di ipoteca volontaria pagina 3 di 12 sull'immobile sito in Formia Località San Remigio, censito in N.C.E.U. Fg 13 part. 1771 sub. 3, vale a dire lo stesso immobile oggetto del giudizio sopra detto R.G. n° 200373/2004 Tribunale di Latina;
che nella stessa procedura esecutiva intervenivano la per un importo di € Controparte_4
301.346,64 (in virtù di una Ipoteca Volontaria del 21/12/2007 Reg. gen. 187606 - Reg. part. 31622, concessa dalla IG.ra a garanzia di Mutuo fondiario erogato in favore sempre della Persona_2
Mediadrink s.r.l.) ed Equitalia S.p.A., per un ammontare di € 49.965,24 relativo a tributi iscritti a ruolo a nome di e parzialmente garantito da ipoteca iscritta in data 28/07/2008, RGN n° Persona_2
21184 - RPN n° 3912; che ove la domanda di annullamento, proposta in via riconvenzionale innanzi al Tribunale di Latina – ex sezione distaccata di Gaeta - fosse stata trascritta nell'immediatezza della sua proposizione (anno
2004) nessuno dei crediti per cui si procede nel giudizio R.G.E. n. 270/2014 Tribunale di Cassino sarebbe stato opponibile alla IG.ra ;
Pt_1 che, alla luce dei fatti sopra detti, è evidente che l'avvocato Aprea non ha esattamente e correttamente adempiuto l'obbligazione nascente dal mandato professionale conferitogli dalla IG.ra , essendo
Pt_1 ravvisabile in capo allo stesso la mancanza della doverosa diligenza nell'adempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma II e 1236 c.c.; che la mancata tempestiva trascrizione della domanda giudiziale di annullamento del contratto di compravendita è dipesa da negligenza professionale e/o imperizia dell'avvocato Mattia Aprea il quale né ha provveduto a detto adempimento né ha informato la IG.ra della necessità e/o opportunità
Pt_1 di provvedervi;
che la IG.ra provvedeva a tale trascrizione nel settembre 2009, solo in quanto in tal senso
Pt_1 conIGliata (non già dal proprio avvocato bensì) da terzi;
Ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che l'avvocato Mattia Aprea non ha adempiuto diligentemente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma II e 1236 c.c., il mandato professionale conferitogli dalla IG.ra Parte_1 nell'anno 2004, venendo meno (anche) ai suoi doveri di sollecitazione ed informazione della propria assistita, condannare lo stesso al risarcimento, in favore della medesima IG.ra di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questa conseguentemente subiti e subendi, nella misura che verrà ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre
IVA, CPA ed accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
pagina 4 di 12 Si è costituito in giudizio l'Avv. Mattia Aprea contestando l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e deducendo: Controparte_1 che l'attrice ebbe a conferire mandato all'Avvocato Mattia Aprea nell'anno 2004 al fine di costituirsi nel giudizio in origine R.G. n. 373/2004 Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, promosso dalla
SI.ra in danno della nonché nel giudizio in origine R.G. n. 374/2004 Tribunale Persona_2 Pt_1 di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, promosso dalla SI.ra sempre in danno della CP_2
. Ciò al fine di chiedere il rigetto delle domande avanzate dalle predette SIg.re e Pt_1 Per_2
e spiegare domanda riconvenzionale di annullamento dei contratti di compravendita degli CP_2 immobili siti in Formia (LT), Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e sub. 2 e part. 1772, sub. 5 per vizio del consenso, essendo stata la costretta a stipularli sotto minaccia di un male ingiusto e notevole;
Pt_1 che già al momento del conferimento dell'incarico, l'Avvocato Mattia Aprea illustrava alla SI.ra la necessità di procedere alla trascrizione delle domande riconvenzionali di annullamento dei Pt_1 contratti di compravendita che il professionista si accingeva ad avanzare in giudizio, al fine di ottenere una compiuta tutela della cliente. La , tuttavia, adduceva di essere nell'impossibilità economica Pt_1 di far fronte alle spese delle suddette due trascrizioni e che le avrebbe effettuate essa stessa non appena ne avrebbe avuto la possibilità. Pertanto, mai conferiva al legale l'incarico di procedere materialmente ad effettuare le trascrizioni delle domande;
che a distanza di pochi mesi dalla costituzione nei giudizi su indicati, l'Avvocato Mattia Aprea, al fine di salvaguardare l'utilità dell'opera professionale profusa nonché l'interesse della cliente, ribadiva a quest'ultima la persistente necessità di trascrivere le domande giudiziali avanzate. La stessa, tuttavia, nuovamente adduceva la persistenza dei problemi economici lamentati già in precedenza;
che l'Avvocato Mattia Aprea, pertanto, al fine di tutelare la sua posizione, dopo aver diligentemente sollecitato più volte la sua cliente ed anche il marito di quest'ultima, SI. , a procedere Parte_3 alla trascrizione, a fronte dell'ennesimo rifiuto da parte della stessa, in data 23.3.2005 si vedeva costretto a far firmare alla SI.ra una dichiarazione espressa di esonero dal procedere alla Pt_1 trascrizione delle domande di annullamento avanzate in giudizio;
che in data 21.12.2007 la iscriveva ipoteca volontaria relativamente all'unità Controparte_4 immobiliare di cui al Foglio 13, part. 1771, sub. 3 e part. 1772 sub. 5 sita nel comune di Formia (LT), concessa dalla SI.ra quale terza datrice di ipoteca, a garanzia di un mutuo fondiario Persona_2 della debitrice Mediadrink s.r.l. e in data 28.7.2008 anche Equitalia s.p.a. iscriveva ipoteca volontaria sui medesimi beni immobili;
pagina 5 di 12 che da una visura effettuata dalla SI.ra su conIGlio dell'Avv. Mattia Aprea, il quale le aveva Pt_1 raccomandato di controllare frequentemente in ogni caso l'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni sul bene immobile su indicato, la stessa veniva a conoscenza delle ipoteche volontarie in favore della e di Equitalia s.p.a.; Controparte_4 che solo a quel punto la effettuava la trascrizione della domanda di annullamento del contratto Pt_1 di compravendita stipulato con la SI.ra Reg. gen. 24252 – Reg. part. 15173 n. 22 del Persona_2
16.9.2009 sugli immobili siti in Formia (LT) Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e part. 1772 sub. 5.
Successivamente vi furono altre trascrizioni sui medesimi beni, non opponibili alla attesa la
Pt_1 trascrizione effettuata nel 2009; che i giudizi in corso, ai quali venivano assegnati i numeri R.G. 200373/2004 e R.G. 200374/2004 in quanto medio tempore trasferiti presso la sede centrale del Tribunale di Latina per soppressione della originaria sede distaccata di Gaeta, si concludevano vittoriosamente per la SI.ra ;
Pt_1 che, infatti, con sentenza n. 203/2017 dell'1.2.2017 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda riconvenzionale della e per l'effetto pronunciava l'annullamento del contratto di compravendita
Pt_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Formia in catasto Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e part. 1772 sub. 5; che, anche dopo essere venuta a conoscenza delle trascrizioni pregiudizievoli, la ha continuato a
Pt_1 farsi assistere dall'Avvocato Mattia Aprea ed anzi nell'ottobre 2011 conferiva un ulteriore mandato legale all'Avv. Mattia Aprea nel giudizio R.G. 3176/2011 Tribunale di Nola che la vedeva quale convenuta;
che, inoltre, conclusisi i giudizi R.G. 200373/2004 e R.G. 200374/2004 Tribunale di Latina la
Pt_1 incaricava l'Avv. Mattia Aprea di procedere all'annotazione delle sentenze n. 203/2017 e n. 204/2017 del Tribunale di Latina e di curare tutti i suoi interessi anche successivamente a tali sentenze;
che, in particolare, la nell'ultimo disperato tentativo di recuperare i suddetti beni immobili
Pt_1 conferiva mandato all'Avv. Mattia Aprea di proporre opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. n.
270/2014 Tribunale di Cassino e, successivamente, di proporre reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c.
R.G. 2452/2017 Tribunale di Cassino avverso l'ordinanza emessa al termine di tale giudizio;
che la IG.ra sta tentando di agire contro l'Avv. Mattia Aprea lamentando inesistenti negligenze Pt_1 per ottenere un risarcimento di presunti danni al solo fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento degli onorari dovuti al professionista e da quest'ultimo richiesti con D.I. n. 2/2018 Tribunale di Cassino, opposto dalla;
Pt_1 che solo con pec del 13.3.2018 scritta nel suo interesse dall'Avv. Faiola, la contestava all'Avv. Pt_1
Mattia Aprea per la prima volta la presunta negligenza professionale relativa al mandato conferitogli nel 2004. Neppure nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo suddetto la contestava o Pt_1
pagina 6 di 12 criticava l'operato – a suo dire negligente – del professionista né spiegava domanda riconvenzionale volta all'accertamento di eventuali responsabilità in merito dell'Avv. Mattia Aprea;
che, in ogni caso, è intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio dall'attrice; che anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente l'obbligo del professionista di procedere alla trascrizione, deve rilevarsi come lo stesso si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di adempiervi per causa a lui non imputabile, ossia a causa dell'inadempienza della che non ha anticipato le Pt_1 relative necessarie spese;
che l'Avv. Mattia Aprea ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia , polizza n° 370571195. Controparte_1
Ha concluso chiedendo “– in via preliminare, ferma restando comunque l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande avanzate dall'attrice, accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attrice con ogni conseguenza di legge;
– in via principale
e nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa “
[...]
, e spostata la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ai sensi CP_1 dell'art. 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., rigetti tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti dell'Avv. Mattia Aprea in quanto inammissibili e/o infondate in fatto
e in diritto e, comunque perché non provate;
– condanni la SI.ra , ex art. 96, III° comma Parte_1
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
– in via subordinata ed in caso di ritenuta fondatezza delle domande attoree, dichiari che la compagnia assicurativa “ è tenuta a manlevare l'Avv. Mattia Controparte_1
Aprea da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere tutto quanto l'assicurato fosse eventualmente tenuto a pagare all'attrice”.
Si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo: Controparte_1 che la polizza n. 370571195, decorrente dal 27/10/17, con prima scadenza al 20/3/19, prevede un massimale di € 500.000,00 ed uno scoperto del 5% con un minimo di € 500,00 a carico dell'assicurato; che però l'avv. Aprea, all'atto della stipula della polizza, ha reso alla comparente una dichiarazione non veritiera, in quanto questi nel questionario allegato alla polizza ha dichiarato “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi”. che, tuttavia, l'assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza, doveva essere ragionevolmente a conoscenza, quanto meno dal 2009 allorché si procedette alla (tardiva) trascrizione della domanda di annullamento, della precedente iscrizione di ben due ipoteche sull'immobile de quo che anche in caso,
pagina 7 di 12 come poi è stato, di accoglimento della domanda di annullamento, avrebbero di fatto vanificato l'effetto positivo della sentenza;
che nel merito della controversia la comparente si associa e fa proprie le difese ed eccezioni sollevate da parte convenuta (compresa l'eccezione di prescrizione), rilevando come l'avv. Aprea nell'esecuzione dell'incarico ricevuto abbia agito con perfetta professionalità e diligenza;
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, rigettare la domanda proposta dalla IG.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, del Parte_1 tutto carente di prova;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo all'avv. Mattia
Aprea, contenere la condanna della concludente entro i limiti e con i massimali e scoperti di polizza così come esposti e provati in narrativa. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
La causa, concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuta la natura documentale della controversia, è stata posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. E' noto, infatti, che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per l'attività giudiziale dell'avvocato decorre dal momento in cui il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato e non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso (cfr Cassazione Civile sentenza n. 24270/2020). Ed invero la Corte di
Cassazione ha ritenuto che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. In caso di dedotta negligenza dell'avvocato per omessa trascrizione dell'atto di citazione in un'azione ex art. 2932 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione del rapporto professionale ma dal momento in cui, il cliente sia stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore” Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
27/07/2007, n. 16658; conforme Cass. civ., Sez. III, 22/09/2016, n. 18606.
Nel caso di specie, deve essere considerato quale dies a quo utile a far decorrere la prescrizione il 2009, anno nel quale la stessa attrice riferisce di avere avuto contezza della sussistenza di trascrizioni pregiudizievoli, circostanza confermata dall'avv. Aprea, conseguentemente del possibile danno che ciò avrebbe potuto procurarle. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno non è prescritto, trattandosi di prescrizione decennale, in quanto azione di risarcimento danno da inadempimento di un rapporto contrattuale ed essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2018. pagina 8 di 12 Volgendo al merito, dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi di parte attrice si evince che la causa petendi dell'azione proposta nei confronti dell'avvocato
Mattia Aprea afferisce ad una fattispecie di responsabilità professionale dell'avvocato di natura omissiva, dovuta alla asserita mancata trascrizione della domanda riconvenzionale proposta nei giudizi r.g. n. 373/2004 promosso dalla SI.ra in danno della nonché nel giudizio R.G. Persona_2 Pt_1
n. 374/2004 promosso dalla SI.ra sempre in danno della , pendenti dinanzi al CP_2 Pt_1
Tribunale di Gaeta sezione distaccata di Latina. In detti giudizi la si è costituita rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv. Aprea, non solo contestando le avverse richieste ma altresì spiegando domanda riconvenzionale di annullamento dei contratti di compravendita degli immobili siti in Formia (LT),
Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e sub. 2 e part. 1772, sub. 5 per vizio del consenso, essendo stata la , Pt_1 venditrice, costretta a stipularli sotto minaccia di un male ingiusto e notevole.
Deve essere rilevato che il presupposto imprescindibile per poter affermare la responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato è l'allegazione del non corretto compimento dell'attività.
A tale riguardo deve rilevarsi che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni dell'attrice che imputa all'avv. Aprea la mancata trascrizione della domanda giudiziale, parte convenuta ha prodotto in giudizio il documento allegato n. 2 al proprio fascicolo recante dichiarazione datata 23.03.2005, sottoscritta da di esonero dell'avv. Mattia Aprea dal procedere alla trascrizione delle Parte_1 suddette domande riconvenzionali, dando atto, altresì, di aver ricevuto da quest'ultimo tutte le informazioni circa i rischi della mancata trascrizione e le relative possibili conseguenze pregiudizievoli.
Avverso detta scrittura non risulta essere stato effettuato idoneo ed efficace disconoscimento da parte della , in quanto parte attrice ha proceduto ad un disconoscimento del tutto generico, limitandosi Pt_1 ad affermare alla prima udienza del 10.04.2019 “disconosce il documento prodotto in via telematica dall'Avv. APREA (doc. n. 2)”, senza chiarire se il disconoscimento si riferisca alla sottoscrizione del documento (che la IG.ra non ha mai dichiarato non essere a lei riconducibile), al suo contenuto Pt_1
o alla conformità della copia prodotta in atti all'originale e senza nulla aggiungere, chiarire e precisare nei successivi scritti difensivi.
Deve, infatti, essere osservato che l'art. 214 c.p.c., benchè non richieda formule sacramentali per il disconoscimento di una scrittura privata, tuttavia, prevede che la parte che intende disconoscere una scrittura private prodotta contro di lei è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Solo difronte a tale comportamento processuale, la parte che ha prodotto la scrittura deve dichiarare se intende avvalersene. Nel caso di specie, non essendovi stata alcuna negazione della pagina 9 di 12 sottoscrizione della scrittura, non si rendeva necessaria alcuna dichiarazione da parte del convenuto che ha prodotto in giudizio il documento.
Neppure parte attrice ha espressamente e chiaramente contestato la conformità della copia prodotta in atti all'originale, poichè in tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2719 c.c., che attribuisce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche, se non espressamente disconosciute. Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità” Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26200; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/06/2019, n. 16557.
Neppure risulta che parte attrice abbia proposto querela di falso. Emerge, infatti, dal verbale di udienza del 10.4.2019 la dichiarazione dell'attrice, confermata nei successivi scritti difensivi, che riserva la proposizione della querela di falso alla produzione dell'originale del documento.
La querela, tuttavia, non risulta mai stata presentata.
A tale riguardo deve rilevarsi che la produzione in giudizio dell'originale del documento non è condizione sine qua non per la proposizione della querela di falso. Ed invero, sul punto, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/03/2023, n. 8718); “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in pagina 10 di 12 quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/09/2024, n.
24029).
Deve, invece, essere rilevato che nella procura conferita da all'Avv. Mattia Aprea per la Parte_1 rappresentanza e difesa nei due procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta, R.g. n. 373/2004 e 374/2004, non vi è espresso mandato di procedere anche alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento dei contratti di compravendita, ivi proposta in via riconvenzionale (cfr documento allegato n. 1 fascicolo di parte convenuta). Ed invero, come precisato da Cass. civ., Sez. III, 03/02/2012, n. 1605 “Non rientra fra gli adempimenti inderogabili del difensore il deposito materiale della nota di trascrizione della domanda giudiziale, particolarmente laddove vi sia espresso esonero da parte del cliente”.
Vi è, invece, in atti il documento allegato n. 2 depositato da parte convenuta, recante la dichiarazione di esonero dell'Avv. Aprea dal procedere alla trascrizione delle domande giudiziali e la conferma della di essere stata informata in ordine alle relative conseguente. Tale documento, poiché non è stato Pt_1 idoneamente ed efficacemente disconosciuto, ha piena valenza probatoria nel presente giudizio e può, dunque, validamente essere utilizzata quale mezzo di prova anche unitamente ad altri elementi presuntivi, così come evidenziati dal convenuto ed emersi in giudizio.
Ne consegue che, in difetto di prova del conferimento all'Avv. Aprea dell'incarico di procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, non rientrante ipso iure nel mandato a rappresentare e difendere in giudizio la , ed in presenza, invece, di elementi probatori riguardanti la intervenuta Pt_1 informazione della in ordine alle conseguenze della mancata trascrizione ed al relativo esonero Pt_1 dell'Avv. Aprea, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda nel merito rende chiaramente ultronea ogni attività istruttoria in ordine al quantum del danno asseritamente subito dall'attrice, la cui richiesta, già rigettata, risulta essere stata reiterata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'attrice e liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa), stante la bassa complessità delle questioni trattate e pagina 11 di 12 l'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, senza possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
Le spese processuali, ivi incluse quelle sostenute da vengono poste a carico dell'attore e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia propria o impropria, in caso di rigetto di quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in base al principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rilevatore del tutto legittimamente vengono fatte gravare sull'attore (c.f.r. ex multis cass. n.° 2330 dell'01.03.95, n.° 5173 del 24.09.81, n.° 3770 del 10.06.81, etc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2568/2018, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Mattia Parte_1
Aprea che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 3.809,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino, 16.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO Prima Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2568/2018
Oggi 16 SETTEMBRE 2025 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv.to Maria Rosita Carusello per delega dell'avv.to Alrnaldo Faiola la quale si riporta agli scritti difensivi depositati in atti in particolare al tutte le note conclusive depositate e ne chiede l'accoglimento.
È presente di persona l'avv.to Mattia Aprea difeso da sè medesimo il quale sdi riporta a tutti gli scritti difensivi in atti e ne chiede l'accoglimento.
Per è presente l'avv.to Giovanni Messore per delega dell'AVV.TO Marco Vincenti Controparte_1 il quale si riporta alla comparsa conclusionale e agli scritti difensivi e alla comparsa depositata il 30.12.2020 e si oppone alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il giudice invita le parti a discutere la causa. Terminata la discuzione il giudice invita le parti a concludere
L'Avv. Carusello conclude come in atti
L'Avv. Aprea conclude come in atti
L'avv.to Messore conclude come in atti Il giudice si ritira in camera di conIGlio. Successivamente all'esito della camera di conIGlio il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 12 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2568/2018 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(LT) alla Via Paone 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Faiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi alla via Roma 72
Attrice
E
Avv. APREA MATTIA (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente C.F._2 in Formia (LT) alla Via Appia Lato Napoli, Km 148.300, da sé medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT) Via XX Settembre nr.10,
Convenuto
(cod. fisc. ), con sede in AN Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Vincenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Messore in Cassino
(FR), Piazza San Giovanni n. 47
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l'Avv. Aprea Mattia chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Aprea e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice.
A fondamento della domanda ha dedotto: che nell'anno 2004 conferiva mandato professionale all'avvocato Mattia Aprea affinchè Parte_1
pagina 2 di 12 tutelasse i suoi diritti ed interessi in merito all'atto di Compravendita stipulato, in data 31/03/2004, per notar (Rep. n. 163.312 - Racc. n. 24.938), con le IGg.re e Per_1 Persona_2 CP_2 atteso che il consenso a detta stipula le era stato estorto con violenza, previa minaccia di un male grave ed ingiusto rivoltale dai IGg.ri e , coniugi delle dette IGg.re e Parte_2 CP_3 Per_2
; CP_2 che, nello specifico, la IG.ra conferiva mandato professionale all'avvocato Mattia Aprea Pt_1 affinchè la rappresentasse e difendesse nel giudizio dinanzi al Tribunale di Latina – ex sezione distaccata di Gaeta- R.G. n° 200373/2004, promosso in suo danno dalla IG.ra per ivi sentire Per_2 accertare e dichiarare il suo inadempimento del summenzionato contratto di compravendita, con conseguente condanna alla consegna dell'immobile ed al risarcimento dei danni;
che, in virtù di detto mandato, l'avvocato Aprea provvedeva, previa redazione della Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, alla costituzione in giudizio della IG.ra , Pt_1 instando per il rigetto delle avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto ed, in via riconvenzionale, per l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso in quanto prestato sotto la minaccia di un male ingiusto;
che all'esito dell'espletata istruttoria, il sopra detto giudizio R.G. n° 200373/2004 veniva definito con sentenza n° 203/2017, pubblicata in data 01/02/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Latina, dott.ssa M. V. Fuoco, così statuiva: “… dichiara ai sensi degli artt. 1435 e 1436 c.c. l'annullamento del contratto concluso da con per scrittura privata autenticata rep. n. 163.312 e Parte_1 Persona_2 racc. 24.938 avente ad oggetto la vendita della villetta sita in Formia, località San Remigio, censita al foglio 13 part. 1771sub. 3 e al foglio 13 part. 1772 sub. 5; rigetta le domande proposte dall'attrice…”; che, nonostante l'esito vittorioso del giudizio, tuttavia, la IG.ra vede il proprio immobile, dove, Pt_1 per altro, abita con i figli, sottoposto a pignoramento immobiliare (Tribunale di Cassino R.G.E. n°
270/2014); che tale pignoramento immobiliare si è reso possibile in quanto la domanda giudiziale di annullamento della compravendita immobiliare non è stata tempestivamente trascritta, così come previsto dall'art. 2652 n. 6 c.c. che la suddetta procedura di esecuzione immobiliare veniva iscritta a ruolo in data 26/11/2014 da “La
Nuova Bevanda” s.r.l. la quale risultava creditrice della complessiva somma di € 181.391,67 nei confronti della “Mediadrink” s.r.l., società della quale la IG.ra , con atto notarile del Persona_2
13/11/2012 Rep. 1088.876, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 13.12.2012 (Reg.
Gen. 26748 Reg. Part. 2903), si era resa garante mediante concessione di ipoteca volontaria pagina 3 di 12 sull'immobile sito in Formia Località San Remigio, censito in N.C.E.U. Fg 13 part. 1771 sub. 3, vale a dire lo stesso immobile oggetto del giudizio sopra detto R.G. n° 200373/2004 Tribunale di Latina;
che nella stessa procedura esecutiva intervenivano la per un importo di € Controparte_4
301.346,64 (in virtù di una Ipoteca Volontaria del 21/12/2007 Reg. gen. 187606 - Reg. part. 31622, concessa dalla IG.ra a garanzia di Mutuo fondiario erogato in favore sempre della Persona_2
Mediadrink s.r.l.) ed Equitalia S.p.A., per un ammontare di € 49.965,24 relativo a tributi iscritti a ruolo a nome di e parzialmente garantito da ipoteca iscritta in data 28/07/2008, RGN n° Persona_2
21184 - RPN n° 3912; che ove la domanda di annullamento, proposta in via riconvenzionale innanzi al Tribunale di Latina – ex sezione distaccata di Gaeta - fosse stata trascritta nell'immediatezza della sua proposizione (anno
2004) nessuno dei crediti per cui si procede nel giudizio R.G.E. n. 270/2014 Tribunale di Cassino sarebbe stato opponibile alla IG.ra ;
Pt_1 che, alla luce dei fatti sopra detti, è evidente che l'avvocato Aprea non ha esattamente e correttamente adempiuto l'obbligazione nascente dal mandato professionale conferitogli dalla IG.ra , essendo
Pt_1 ravvisabile in capo allo stesso la mancanza della doverosa diligenza nell'adempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma II e 1236 c.c.; che la mancata tempestiva trascrizione della domanda giudiziale di annullamento del contratto di compravendita è dipesa da negligenza professionale e/o imperizia dell'avvocato Mattia Aprea il quale né ha provveduto a detto adempimento né ha informato la IG.ra della necessità e/o opportunità
Pt_1 di provvedervi;
che la IG.ra provvedeva a tale trascrizione nel settembre 2009, solo in quanto in tal senso
Pt_1 conIGliata (non già dal proprio avvocato bensì) da terzi;
Ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che l'avvocato Mattia Aprea non ha adempiuto diligentemente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma II e 1236 c.c., il mandato professionale conferitogli dalla IG.ra Parte_1 nell'anno 2004, venendo meno (anche) ai suoi doveri di sollecitazione ed informazione della propria assistita, condannare lo stesso al risarcimento, in favore della medesima IG.ra di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questa conseguentemente subiti e subendi, nella misura che verrà ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre
IVA, CPA ed accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
pagina 4 di 12 Si è costituito in giudizio l'Avv. Mattia Aprea contestando l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e deducendo: Controparte_1 che l'attrice ebbe a conferire mandato all'Avvocato Mattia Aprea nell'anno 2004 al fine di costituirsi nel giudizio in origine R.G. n. 373/2004 Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, promosso dalla
SI.ra in danno della nonché nel giudizio in origine R.G. n. 374/2004 Tribunale Persona_2 Pt_1 di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, promosso dalla SI.ra sempre in danno della CP_2
. Ciò al fine di chiedere il rigetto delle domande avanzate dalle predette SIg.re e Pt_1 Per_2
e spiegare domanda riconvenzionale di annullamento dei contratti di compravendita degli CP_2 immobili siti in Formia (LT), Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e sub. 2 e part. 1772, sub. 5 per vizio del consenso, essendo stata la costretta a stipularli sotto minaccia di un male ingiusto e notevole;
Pt_1 che già al momento del conferimento dell'incarico, l'Avvocato Mattia Aprea illustrava alla SI.ra la necessità di procedere alla trascrizione delle domande riconvenzionali di annullamento dei Pt_1 contratti di compravendita che il professionista si accingeva ad avanzare in giudizio, al fine di ottenere una compiuta tutela della cliente. La , tuttavia, adduceva di essere nell'impossibilità economica Pt_1 di far fronte alle spese delle suddette due trascrizioni e che le avrebbe effettuate essa stessa non appena ne avrebbe avuto la possibilità. Pertanto, mai conferiva al legale l'incarico di procedere materialmente ad effettuare le trascrizioni delle domande;
che a distanza di pochi mesi dalla costituzione nei giudizi su indicati, l'Avvocato Mattia Aprea, al fine di salvaguardare l'utilità dell'opera professionale profusa nonché l'interesse della cliente, ribadiva a quest'ultima la persistente necessità di trascrivere le domande giudiziali avanzate. La stessa, tuttavia, nuovamente adduceva la persistenza dei problemi economici lamentati già in precedenza;
che l'Avvocato Mattia Aprea, pertanto, al fine di tutelare la sua posizione, dopo aver diligentemente sollecitato più volte la sua cliente ed anche il marito di quest'ultima, SI. , a procedere Parte_3 alla trascrizione, a fronte dell'ennesimo rifiuto da parte della stessa, in data 23.3.2005 si vedeva costretto a far firmare alla SI.ra una dichiarazione espressa di esonero dal procedere alla Pt_1 trascrizione delle domande di annullamento avanzate in giudizio;
che in data 21.12.2007 la iscriveva ipoteca volontaria relativamente all'unità Controparte_4 immobiliare di cui al Foglio 13, part. 1771, sub. 3 e part. 1772 sub. 5 sita nel comune di Formia (LT), concessa dalla SI.ra quale terza datrice di ipoteca, a garanzia di un mutuo fondiario Persona_2 della debitrice Mediadrink s.r.l. e in data 28.7.2008 anche Equitalia s.p.a. iscriveva ipoteca volontaria sui medesimi beni immobili;
pagina 5 di 12 che da una visura effettuata dalla SI.ra su conIGlio dell'Avv. Mattia Aprea, il quale le aveva Pt_1 raccomandato di controllare frequentemente in ogni caso l'eventuale presenza di iscrizioni e trascrizioni sul bene immobile su indicato, la stessa veniva a conoscenza delle ipoteche volontarie in favore della e di Equitalia s.p.a.; Controparte_4 che solo a quel punto la effettuava la trascrizione della domanda di annullamento del contratto Pt_1 di compravendita stipulato con la SI.ra Reg. gen. 24252 – Reg. part. 15173 n. 22 del Persona_2
16.9.2009 sugli immobili siti in Formia (LT) Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e part. 1772 sub. 5.
Successivamente vi furono altre trascrizioni sui medesimi beni, non opponibili alla attesa la
Pt_1 trascrizione effettuata nel 2009; che i giudizi in corso, ai quali venivano assegnati i numeri R.G. 200373/2004 e R.G. 200374/2004 in quanto medio tempore trasferiti presso la sede centrale del Tribunale di Latina per soppressione della originaria sede distaccata di Gaeta, si concludevano vittoriosamente per la SI.ra ;
Pt_1 che, infatti, con sentenza n. 203/2017 dell'1.2.2017 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda riconvenzionale della e per l'effetto pronunciava l'annullamento del contratto di compravendita
Pt_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Formia in catasto Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e part. 1772 sub. 5; che, anche dopo essere venuta a conoscenza delle trascrizioni pregiudizievoli, la ha continuato a
Pt_1 farsi assistere dall'Avvocato Mattia Aprea ed anzi nell'ottobre 2011 conferiva un ulteriore mandato legale all'Avv. Mattia Aprea nel giudizio R.G. 3176/2011 Tribunale di Nola che la vedeva quale convenuta;
che, inoltre, conclusisi i giudizi R.G. 200373/2004 e R.G. 200374/2004 Tribunale di Latina la
Pt_1 incaricava l'Avv. Mattia Aprea di procedere all'annotazione delle sentenze n. 203/2017 e n. 204/2017 del Tribunale di Latina e di curare tutti i suoi interessi anche successivamente a tali sentenze;
che, in particolare, la nell'ultimo disperato tentativo di recuperare i suddetti beni immobili
Pt_1 conferiva mandato all'Avv. Mattia Aprea di proporre opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. n.
270/2014 Tribunale di Cassino e, successivamente, di proporre reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c.
R.G. 2452/2017 Tribunale di Cassino avverso l'ordinanza emessa al termine di tale giudizio;
che la IG.ra sta tentando di agire contro l'Avv. Mattia Aprea lamentando inesistenti negligenze Pt_1 per ottenere un risarcimento di presunti danni al solo fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento degli onorari dovuti al professionista e da quest'ultimo richiesti con D.I. n. 2/2018 Tribunale di Cassino, opposto dalla;
Pt_1 che solo con pec del 13.3.2018 scritta nel suo interesse dall'Avv. Faiola, la contestava all'Avv. Pt_1
Mattia Aprea per la prima volta la presunta negligenza professionale relativa al mandato conferitogli nel 2004. Neppure nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo suddetto la contestava o Pt_1
pagina 6 di 12 criticava l'operato – a suo dire negligente – del professionista né spiegava domanda riconvenzionale volta all'accertamento di eventuali responsabilità in merito dell'Avv. Mattia Aprea;
che, in ogni caso, è intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio dall'attrice; che anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente l'obbligo del professionista di procedere alla trascrizione, deve rilevarsi come lo stesso si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di adempiervi per causa a lui non imputabile, ossia a causa dell'inadempienza della che non ha anticipato le Pt_1 relative necessarie spese;
che l'Avv. Mattia Aprea ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia , polizza n° 370571195. Controparte_1
Ha concluso chiedendo “– in via preliminare, ferma restando comunque l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande avanzate dall'attrice, accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attrice con ogni conseguenza di legge;
– in via principale
e nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa “
[...]
, e spostata la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ai sensi CP_1 dell'art. 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., rigetti tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti dell'Avv. Mattia Aprea in quanto inammissibili e/o infondate in fatto
e in diritto e, comunque perché non provate;
– condanni la SI.ra , ex art. 96, III° comma Parte_1
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
– in via subordinata ed in caso di ritenuta fondatezza delle domande attoree, dichiari che la compagnia assicurativa “ è tenuta a manlevare l'Avv. Mattia Controparte_1
Aprea da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere tutto quanto l'assicurato fosse eventualmente tenuto a pagare all'attrice”.
Si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo: Controparte_1 che la polizza n. 370571195, decorrente dal 27/10/17, con prima scadenza al 20/3/19, prevede un massimale di € 500.000,00 ed uno scoperto del 5% con un minimo di € 500,00 a carico dell'assicurato; che però l'avv. Aprea, all'atto della stipula della polizza, ha reso alla comparente una dichiarazione non veritiera, in quanto questi nel questionario allegato alla polizza ha dichiarato “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi”. che, tuttavia, l'assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza, doveva essere ragionevolmente a conoscenza, quanto meno dal 2009 allorché si procedette alla (tardiva) trascrizione della domanda di annullamento, della precedente iscrizione di ben due ipoteche sull'immobile de quo che anche in caso,
pagina 7 di 12 come poi è stato, di accoglimento della domanda di annullamento, avrebbero di fatto vanificato l'effetto positivo della sentenza;
che nel merito della controversia la comparente si associa e fa proprie le difese ed eccezioni sollevate da parte convenuta (compresa l'eccezione di prescrizione), rilevando come l'avv. Aprea nell'esecuzione dell'incarico ricevuto abbia agito con perfetta professionalità e diligenza;
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, rigettare la domanda proposta dalla IG.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, del Parte_1 tutto carente di prova;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo all'avv. Mattia
Aprea, contenere la condanna della concludente entro i limiti e con i massimali e scoperti di polizza così come esposti e provati in narrativa. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
La causa, concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c., ritenuta la natura documentale della controversia, è stata posta in decisione all'udienza del 16.09.2025 all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. E' noto, infatti, che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per l'attività giudiziale dell'avvocato decorre dal momento in cui il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato e non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso (cfr Cassazione Civile sentenza n. 24270/2020). Ed invero la Corte di
Cassazione ha ritenuto che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. In caso di dedotta negligenza dell'avvocato per omessa trascrizione dell'atto di citazione in un'azione ex art. 2932 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione del rapporto professionale ma dal momento in cui, il cliente sia stato posto nella condizione di conoscere le lamentate inadempienze del suo difensore” Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
27/07/2007, n. 16658; conforme Cass. civ., Sez. III, 22/09/2016, n. 18606.
Nel caso di specie, deve essere considerato quale dies a quo utile a far decorrere la prescrizione il 2009, anno nel quale la stessa attrice riferisce di avere avuto contezza della sussistenza di trascrizioni pregiudizievoli, circostanza confermata dall'avv. Aprea, conseguentemente del possibile danno che ciò avrebbe potuto procurarle. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno non è prescritto, trattandosi di prescrizione decennale, in quanto azione di risarcimento danno da inadempimento di un rapporto contrattuale ed essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2018. pagina 8 di 12 Volgendo al merito, dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi di parte attrice si evince che la causa petendi dell'azione proposta nei confronti dell'avvocato
Mattia Aprea afferisce ad una fattispecie di responsabilità professionale dell'avvocato di natura omissiva, dovuta alla asserita mancata trascrizione della domanda riconvenzionale proposta nei giudizi r.g. n. 373/2004 promosso dalla SI.ra in danno della nonché nel giudizio R.G. Persona_2 Pt_1
n. 374/2004 promosso dalla SI.ra sempre in danno della , pendenti dinanzi al CP_2 Pt_1
Tribunale di Gaeta sezione distaccata di Latina. In detti giudizi la si è costituita rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv. Aprea, non solo contestando le avverse richieste ma altresì spiegando domanda riconvenzionale di annullamento dei contratti di compravendita degli immobili siti in Formia (LT),
Foglio 13, part. 1771 sub. 3 e sub. 2 e part. 1772, sub. 5 per vizio del consenso, essendo stata la , Pt_1 venditrice, costretta a stipularli sotto minaccia di un male ingiusto e notevole.
Deve essere rilevato che il presupposto imprescindibile per poter affermare la responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato è l'allegazione del non corretto compimento dell'attività.
A tale riguardo deve rilevarsi che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni dell'attrice che imputa all'avv. Aprea la mancata trascrizione della domanda giudiziale, parte convenuta ha prodotto in giudizio il documento allegato n. 2 al proprio fascicolo recante dichiarazione datata 23.03.2005, sottoscritta da di esonero dell'avv. Mattia Aprea dal procedere alla trascrizione delle Parte_1 suddette domande riconvenzionali, dando atto, altresì, di aver ricevuto da quest'ultimo tutte le informazioni circa i rischi della mancata trascrizione e le relative possibili conseguenze pregiudizievoli.
Avverso detta scrittura non risulta essere stato effettuato idoneo ed efficace disconoscimento da parte della , in quanto parte attrice ha proceduto ad un disconoscimento del tutto generico, limitandosi Pt_1 ad affermare alla prima udienza del 10.04.2019 “disconosce il documento prodotto in via telematica dall'Avv. APREA (doc. n. 2)”, senza chiarire se il disconoscimento si riferisca alla sottoscrizione del documento (che la IG.ra non ha mai dichiarato non essere a lei riconducibile), al suo contenuto Pt_1
o alla conformità della copia prodotta in atti all'originale e senza nulla aggiungere, chiarire e precisare nei successivi scritti difensivi.
Deve, infatti, essere osservato che l'art. 214 c.p.c., benchè non richieda formule sacramentali per il disconoscimento di una scrittura privata, tuttavia, prevede che la parte che intende disconoscere una scrittura private prodotta contro di lei è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Solo difronte a tale comportamento processuale, la parte che ha prodotto la scrittura deve dichiarare se intende avvalersene. Nel caso di specie, non essendovi stata alcuna negazione della pagina 9 di 12 sottoscrizione della scrittura, non si rendeva necessaria alcuna dichiarazione da parte del convenuto che ha prodotto in giudizio il documento.
Neppure parte attrice ha espressamente e chiaramente contestato la conformità della copia prodotta in atti all'originale, poichè in tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2719 c.c., che attribuisce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche, se non espressamente disconosciute. Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità” Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26200; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/06/2019, n. 16557.
Neppure risulta che parte attrice abbia proposto querela di falso. Emerge, infatti, dal verbale di udienza del 10.4.2019 la dichiarazione dell'attrice, confermata nei successivi scritti difensivi, che riserva la proposizione della querela di falso alla produzione dell'originale del documento.
La querela, tuttavia, non risulta mai stata presentata.
A tale riguardo deve rilevarsi che la produzione in giudizio dell'originale del documento non è condizione sine qua non per la proposizione della querela di falso. Ed invero, sul punto, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/03/2023, n. 8718); “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in pagina 10 di 12 quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/09/2024, n.
24029).
Deve, invece, essere rilevato che nella procura conferita da all'Avv. Mattia Aprea per la Parte_1 rappresentanza e difesa nei due procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta, R.g. n. 373/2004 e 374/2004, non vi è espresso mandato di procedere anche alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento dei contratti di compravendita, ivi proposta in via riconvenzionale (cfr documento allegato n. 1 fascicolo di parte convenuta). Ed invero, come precisato da Cass. civ., Sez. III, 03/02/2012, n. 1605 “Non rientra fra gli adempimenti inderogabili del difensore il deposito materiale della nota di trascrizione della domanda giudiziale, particolarmente laddove vi sia espresso esonero da parte del cliente”.
Vi è, invece, in atti il documento allegato n. 2 depositato da parte convenuta, recante la dichiarazione di esonero dell'Avv. Aprea dal procedere alla trascrizione delle domande giudiziali e la conferma della di essere stata informata in ordine alle relative conseguente. Tale documento, poiché non è stato Pt_1 idoneamente ed efficacemente disconosciuto, ha piena valenza probatoria nel presente giudizio e può, dunque, validamente essere utilizzata quale mezzo di prova anche unitamente ad altri elementi presuntivi, così come evidenziati dal convenuto ed emersi in giudizio.
Ne consegue che, in difetto di prova del conferimento all'Avv. Aprea dell'incarico di procedere alla trascrizione della domanda giudiziale, non rientrante ipso iure nel mandato a rappresentare e difendere in giudizio la , ed in presenza, invece, di elementi probatori riguardanti la intervenuta Pt_1 informazione della in ordine alle conseguenze della mancata trascrizione ed al relativo esonero Pt_1 dell'Avv. Aprea, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda nel merito rende chiaramente ultronea ogni attività istruttoria in ordine al quantum del danno asseritamente subito dall'attrice, la cui richiesta, già rigettata, risulta essere stata reiterata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'attrice e liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa), stante la bassa complessità delle questioni trattate e pagina 11 di 12 l'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, senza possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
Le spese processuali, ivi incluse quelle sostenute da vengono poste a carico dell'attore e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a titolo di garanzia propria o impropria, in caso di rigetto di quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in base al principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rilevatore del tutto legittimamente vengono fatte gravare sull'attore (c.f.r. ex multis cass. n.° 2330 dell'01.03.95, n.° 5173 del 24.09.81, n.° 3770 del 10.06.81, etc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2568/2018, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Mattia Parte_1
Aprea che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 3.809,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino, 16.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
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