Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. al termine dell'udienza del 22.01.2025 tenutasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 950 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, cod. fisc. , in persona del Ministro p.t., Parte_1 P.IVA_1
, cod. fisc. in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
Appellanti contro
nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Frazione Perrero n.16, c.f. , con l'Avv. Camilla Signorini C.F._1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 864/2023 pubblicata in data 16.01.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha proposto ricorso nei confronti del e Controparte_1 Parte_1
dell' opponendosi all'avviso di addebito n. Controparte_2
11020226000722240800 notificato il 13.12.2022 con cui ha comminato la CP_3
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater, d.l. 44/2021, poiché alla data del 15.06.2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 (art. 4sexies, comma 1, lett. a, d.l. 44/2021).
L'opponente in primo grado ha dedotto l'esistenza di vizi del provvedimento impugnato sia di carattere formale che sostanziale, ed in particolare, la violazione delle regole applicabili del procedimento amministrativo.
Si sono costituiti in giudizio l' ed il chiedendo il rigetto CP_3 Parte_1
dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Ivrea con sentenza n. 864/2023 pubblicata in data 16.01.2024 ha accolto l'opposizione, con la seguente motivazione:
“La sospensione dei pagamenti disposta con L. 199/2022 fino al 30 giugno 2023 (oggi prorogata) comporta in primis l'accoglimento del ricorso determinando l'illegittimità dell'avviso di addebito.
L'intimazione di pagare la sanzione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato è illegittima perché disposta con un atto notificato nel periodo di sospensione.
A tal proposito, si ricorda l'ulteriore slittamento dei termini del pagamento delle multe al 30.06.2024 previsto dal DL Omnibus pubblicato col n. 51 nella Gazzetta Ufficiale 108 del 10 maggio 2023 che,
2 all'art. 3, comma 6, ha rinviato il termine che era stato approvato con le misure Covid del DL
162/2022.
Inoltre, deve essere dichiarato illegittimo il trasferimento all della competenza ad Controparte_2
irrogare la sanzione amministrativa in quanto, ai sensi dell'art. 4 sexies D.L. 44/21, organo funzionalmente competente è il in violazione quindi del principio di legalità di cui Parte_1
all'art. 1 L. 689/81. Infine, quale ultimo motivo di accoglimento del ricorso si osserva che le diverse fasi del procedimento di applicazione di una sanzione si distinguono in: accertamento della violazione (atto di accertamento), contestazione ed irrogazione della sanzione. Nel caso di specie, si osserva che le fasi del procedimento amministrativo non sono state rispettate e che la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito costituisce un eccesso di potere e un vulnus al diritto di difesa del destinatario. Pertanto, non è stata data la possibilità alla ricorrente di conoscere il prodromico atto di accertamento ed è stata effettuata una commistione tra la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione. In ogni caso al di là di quest'ultima considerazione, parte resistente non ha contestato la descrizione dei fatti come esposta in ricorso (che deve pertanto ritenersi accertata ex art. 115 c.p.c. in base al principio di non contestazione) limitandosi sostanzialmente a ribadire l'accertata legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale nonché la correttezza del suo operato poiché conforme alle prescrizioni normative in merito che, in relazione al procedimento sanzionatorio, impongono all'ente di riscossione di inoltrare l'avviso di addebito ai soggetti indicati nell'elenco ricevuto dal e contenente Parte_1
i nominativi degli inadempienti all'obbligo vaccinale…”.
Avverso la sentenza di primo grado, il e hanno proposto Parte_1 CP_3
tempestivo ricorso in appello formulando plurimi motivi di gravame.
si è costituito in giudizio spiegando appello incidentale e chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello principale.
All'udienza del 22.01.2025, svolta mediante trattazione scritta, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
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Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite per espressa previsione normativa.
Nelle more del giudizio è stato introdotto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU n.302 del 27-12-2024) il quale, per quel che rileva in questa sede, ha previsto all'art 21 comma 4 quanto segue: “4. L'articolo 4- sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Controparte_2 trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori
[...] annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate.
Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò posto, la sanzione amministrativa oggetto dell'impugnazione è “annullata” per espressa previsione di legge ed il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Ivrea il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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