TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8061 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza dell'8 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.12313-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
(in Balent), nata il [...] negli Stati Uniti Parte_1
d'America, c.f. calcolato residente negli Stati Uniti C.F._1 9
d'America (doc. A), Parte_2 nato il [...] negli Stati Uniti و
d'America, c.f. calcolato C.F. 2
,residente negli Stati Uniti
d'America (doc. B), Parte_3 nato il [...] negli Stati residente negli Stati Uniti d'America, c.f. calcolato C.F. 3
Uniti d'America (doc. C), rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. ), in virtù di procure attiC.F._4 RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato Resistente CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 giugno 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 per ottenere idoneo و provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
- A sostegno della domanda riferiscono che:
66 nato il [...] in [...]. 4), il quale ha vissuto la prima "discendenti di Persona_1
parte della sua vita in Italia, dove ha contratto matrimonio nel 1883 con Persona_2 (doc. 5),
prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove non ha mai acquisito la cittadinanza statunitense....
Infine, ha contratto nuovo matrimonio con Parte_2 nel 1990 (doc. 19), con il quale Parte_1
ha generato gli altri odierni ricorrenti nato il [...] (doc. 20-21) e Parte_3 Parte_2
[...] nato il [...] (doc. 22-23)"
Sino agli attuali ricorrenti la storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R.
n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la già menzionata legge, disciplina in particolare all'art. 1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: "E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
I ricorrenti sulla base dalla situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il Controparte_1 non è costituito. Si procede in contumacia.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: le controversie sono regolate dal 66
rito sommario di cognizione".
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al [...] CP_1 in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso degli atti concernenti la cittadinanza italiana,al Controparte_1
,
senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Parte_4 italiano, maiNel caso di specie può ritenersi che acquisiva la cittadinanza statunitense;
è evidente che lo stesso non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, neanche quando è emigrato negli Stati Uniti d'America (unico paese di emigrazione), fermo restando che spetta all'Amministrazione resistente l'onere di provare tale rinuncia, come da insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
3175 del 11.02.2010 e sentenze della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 25317 e
25318 del 24.08.2022, per le quali spetta comunque a chi si oppone al riconoscimento della cittadinanza italiana dimostrare che vi sia stata una rinuncia da parte di uno degli ascendenti in linea retta. Ha pertanto mantenuto tale status civitatis fino alla morte - trasmettendola iure sanguinis ai figli come indicati.
Gli attuali ricorrenti-discendenti sono legittimati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis dalla stessa. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna "che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). "Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina perla filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense. Sul punto si precisa che la discendente figlia di Per_1 Persona_3 nata negli Stati Uniti d'America il 20.04.1896 non risulta aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito, a sua volta, la cittadinanza statunitense essendo nata già negli Stati Uniti d'America, era anche cittadina americana e quindi mai acquisì volontariamente la cittadinanza americana posto che ne era in possesso sin dalla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Tanto è evidente dalla lettera emessa da U.S.
[...] mmigrazione degli Stati Uniti), ente Controparte_2 centrale detentore di documenti di naturalizzazione per tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3).
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza...
Ne consegue che la stessa cittadina italiana iure sanguinis, ha trasmesso legittimamente la cittadinanza italiana ai figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai ricorrenti senza interruzioni. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali. Per quanto esposto quindi è evidente che Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia (doc. 12), la quale l'haPersona_4 trasmessa a sua volta alla figlia ed odierna ricorrente Parte_1 nata '
119.10.1950 (doc. 16) e da quest'ultima agli altri odierni ricorrenti Parte_2
(doc. 20-21) e Parte_3 (doc. 22-23).
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura costituzionalmente orientata delle Corte costituzionale nella citata sentenza 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30. Sulle discrepanze dei nomi.
Sul punto si ritiene come rilevato in ricorso i nomi elencati, insoliti nel gergo inglese, sono stati in parte modificati, per essere facilmente identificati nella vita sociale ed a sostegno di tale tesi, i ricorrenti allegano idonea documentazione riguardante le pratiche e le leggi comuni relative ai cambiamenti di nome negli
Stati Uniti. Queste leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto
- dichiara che i ricorrenti come sopra generalizzati: Parte_1 (in sono cittadini italiani fin dalla Balent), Parte_2 e Parte_3 nascita in quanto tutti discendenti di Persona_5 cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Civile di Per_1
[...] nato il [...] in [...], di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
per l'effetto ordina al Controparte_1 resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitati italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari
competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 16 settembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza dell'8 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.12313-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
(in Balent), nata il [...] negli Stati Uniti Parte_1
d'America, c.f. calcolato residente negli Stati Uniti C.F._1 9
d'America (doc. A), Parte_2 nato il [...] negli Stati Uniti و
d'America, c.f. calcolato C.F. 2
,residente negli Stati Uniti
d'America (doc. B), Parte_3 nato il [...] negli Stati residente negli Stati Uniti d'America, c.f. calcolato C.F. 3
Uniti d'America (doc. C), rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna (C.F. ), in virtù di procure attiC.F._4 RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato Resistente CONTUM.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 giugno 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 per ottenere idoneo و provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
- A sostegno della domanda riferiscono che:
66 nato il [...] in [...]. 4), il quale ha vissuto la prima "discendenti di Persona_1
parte della sua vita in Italia, dove ha contratto matrimonio nel 1883 con Persona_2 (doc. 5),
prima di emigrare negli Stati Uniti d'America dove non ha mai acquisito la cittadinanza statunitense....
Infine, ha contratto nuovo matrimonio con Parte_2 nel 1990 (doc. 19), con il quale Parte_1
ha generato gli altri odierni ricorrenti nato il [...] (doc. 20-21) e Parte_3 Parte_2
[...] nato il [...] (doc. 22-23)"
Sino agli attuali ricorrenti la storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R.
n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
Che la già menzionata legge, disciplina in particolare all'art. 1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: "E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
I ricorrenti sulla base dalla situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il Controparte_1 non è costituito. Si procede in contumacia.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: le controversie sono regolate dal 66
rito sommario di cognizione".
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al [...] CP_1 in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso degli atti concernenti la cittadinanza italiana,al Controparte_1
,
senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Parte_4 italiano, maiNel caso di specie può ritenersi che acquisiva la cittadinanza statunitense;
è evidente che lo stesso non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, neanche quando è emigrato negli Stati Uniti d'America (unico paese di emigrazione), fermo restando che spetta all'Amministrazione resistente l'onere di provare tale rinuncia, come da insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
3175 del 11.02.2010 e sentenze della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 25317 e
25318 del 24.08.2022, per le quali spetta comunque a chi si oppone al riconoscimento della cittadinanza italiana dimostrare che vi sia stata una rinuncia da parte di uno degli ascendenti in linea retta. Ha pertanto mantenuto tale status civitatis fino alla morte - trasmettendola iure sanguinis ai figli come indicati.
Gli attuali ricorrenti-discendenti sono legittimati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis dalla stessa. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna "che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). "Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina perla filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense. Sul punto si precisa che la discendente figlia di Per_1 Persona_3 nata negli Stati Uniti d'America il 20.04.1896 non risulta aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito, a sua volta, la cittadinanza statunitense essendo nata già negli Stati Uniti d'America, era anche cittadina americana e quindi mai acquisì volontariamente la cittadinanza americana posto che ne era in possesso sin dalla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Tanto è evidente dalla lettera emessa da U.S.
[...] mmigrazione degli Stati Uniti), ente Controparte_2 centrale detentore di documenti di naturalizzazione per tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3).
La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza...
Ne consegue che la stessa cittadina italiana iure sanguinis, ha trasmesso legittimamente la cittadinanza italiana ai figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai ricorrenti senza interruzioni. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali. Per quanto esposto quindi è evidente che Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia (doc. 12), la quale l'haPersona_4 trasmessa a sua volta alla figlia ed odierna ricorrente Parte_1 nata '
119.10.1950 (doc. 16) e da quest'ultima agli altri odierni ricorrenti Parte_2
(doc. 20-21) e Parte_3 (doc. 22-23).
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura costituzionalmente orientata delle Corte costituzionale nella citata sentenza 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30. Sulle discrepanze dei nomi.
Sul punto si ritiene come rilevato in ricorso i nomi elencati, insoliti nel gergo inglese, sono stati in parte modificati, per essere facilmente identificati nella vita sociale ed a sostegno di tale tesi, i ricorrenti allegano idonea documentazione riguardante le pratiche e le leggi comuni relative ai cambiamenti di nome negli
Stati Uniti. Queste leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto
- dichiara che i ricorrenti come sopra generalizzati: Parte_1 (in sono cittadini italiani fin dalla Balent), Parte_2 e Parte_3 nascita in quanto tutti discendenti di Persona_5 cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Civile di Per_1
[...] nato il [...] in [...], di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
per l'effetto ordina al Controparte_1 resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitati italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari
competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 16 settembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone