CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SE, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1141/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00115293 06 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00115293 06 IRAP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2025 e depositato in data 14 RICORRENTE 1novembre 2025 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il numero 012 2025 00115293 06 000 e notificata in data 1 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973, delle dichiarazioni modello I.R.A.P./2022 e Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, chiedeva il pagamento di complessivi euro 453.424,89. Parte ricorrente deduceva che la pretesa tributaria recava la liquidazione delle imposte dovute sulla base di una dichiarazione originaria affetta da un grave errore materiale consistito nella non corretta indicazione delle rimanenze finali, per cui in data 2 maggio 2024 aveva presentato una dichiarazione integrativa modello Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, la quale aveva determinato una notevole riduzione delle imposte dovute (pari a euro 22.941,00). La società chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio preventivo;
difetto di motivazione;
nel merito, infondatezza della pretesa alla luce della presentazione di dichiarazione integrativa e del generale principio di emendabilità della dichiarazione fiscale;
nel merito e in via subordinata, infondatezza del quantum. In data 4 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, all'udienza del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto per espressa previsione normativa (si veda il comma 2 dell'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente) i controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo. Del resto, il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 consiste in una procedura mediante la quale l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di strumenti informatici, liquida le imposte sui redditi e i contributi sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e da quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, al fine di correggere errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, di verificare la corrispondenza e tempestività dei versamenti di acconto, saldo e ritenute alla fonte e di ridurre crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella legale o non spettanti sulla base dei dati dichiarati. Trattasi di controllo meramente 'cartolare', che non consente valutazioni giuridiche sostanziali o accertamenti analitici, limitandosi a riscontri aritmetico-formali senza margini di discrezionalità interpretativa. In ordine al motivo di ricorso attinente ad un presunto vizio di motivazione della cartella di pagamento, si osserva che nel caso di specie trattasi di mera liquidazione di quanto dichiarato e non versato ed è pertanto la stessa cartella di pagamento a motivare adeguatamente la pretesa tributaria, insieme al confronto con la dichiarazione dei redditi. Tale impostazione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cosiddetto formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione. Da tale assunto deriva che, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare e alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Diversa è, invece, l'ipotesi (non ricorrente nella fattispecie che ci occupa) in cui la pretesa impositiva si traduce in una rettifica della dichiarazione, nel qual caso l'atto deve essere adeguatamente motivato, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda detta pretesa. Quanto al merito, fondata è la difesa dell'Ufficio, che ha sottolineato come la pur valida dichiarazione integrativa, presentata dalla società contribuente in data 2 maggio 2024, non possa avere efficacia per l'annualità oggetto dell'atto impugnato (2021), ma soltanto per le annualità successive rispetto a quella in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In punto di diritto, giova evidenziare che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, come previsto dai commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998. Tale dichiarazione integrativa, inoltre, può certamente essere presentata per emendare errori dell'originaria dichiarazione anche nel giudizio instaurato dal contribuente avverso l'atto di accertamento fondato sull'erronea dichiarazione, in conformità ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 53 e 97 della Costituzione. Tuttavia, la presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale non comporta l'annullamento della dichiarazione originaria, la quale deve rimanere in vita con i propri versamenti e compensazioni abbinati, e, come impone la disciplina in materia, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente (derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta) presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell'integrativa stessa (procedura che avviene attraverso la compilazione del quadro DI del modello Redditi). In altri termini, la possibilità di correggere la dichiarazione presentata non esonera il contribuente dal pagamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni già presentate. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che le imposte vanno pagate non già in base alle scadenze annuali, bensì dopo l'invio delle dichiarazioni integrative ultraannuali. La ratio della dichiarazione integrativa è, invero, quella di poter correggere una dichiarazione inviata e i cui versamenti sono stati regolarmente effettuati, non quella di poter omettere i versamenti delle dichiarazioni presentate fino ad eventuali nuove dichiarazioni integrative. Nella fattispecie, peraltro, dagli atti emerge che la società ricorrente non solo non ha pagato le imposte liquidate sulla base della dichiarazione originaria, ma non ha neanche effettuato il versamento delle minori imposte ricalcolate con la dichiarazione integrativa oltre annuale presentata in data 2 maggio 2024 In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, nel valore minimo, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del
1992, essendo l'Agenzia delle Entrate assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 4.649,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SE, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1141/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00115293 06 IRES-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00115293 06 IRAP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2025 e depositato in data 14 RICORRENTE 1novembre 2025 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il numero 012 2025 00115293 06 000 e notificata in data 1 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973, delle dichiarazioni modello I.R.A.P./2022 e Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, chiedeva il pagamento di complessivi euro 453.424,89. Parte ricorrente deduceva che la pretesa tributaria recava la liquidazione delle imposte dovute sulla base di una dichiarazione originaria affetta da un grave errore materiale consistito nella non corretta indicazione delle rimanenze finali, per cui in data 2 maggio 2024 aveva presentato una dichiarazione integrativa modello Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021, la quale aveva determinato una notevole riduzione delle imposte dovute (pari a euro 22.941,00). La società chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio preventivo;
difetto di motivazione;
nel merito, infondatezza della pretesa alla luce della presentazione di dichiarazione integrativa e del generale principio di emendabilità della dichiarazione fiscale;
nel merito e in via subordinata, infondatezza del quantum. In data 4 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, all'udienza del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto per espressa previsione normativa (si veda il comma 2 dell'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente) i controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo. Del resto, il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 consiste in una procedura mediante la quale l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di strumenti informatici, liquida le imposte sui redditi e i contributi sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e da quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, al fine di correggere errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, di verificare la corrispondenza e tempestività dei versamenti di acconto, saldo e ritenute alla fonte e di ridurre crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella legale o non spettanti sulla base dei dati dichiarati. Trattasi di controllo meramente 'cartolare', che non consente valutazioni giuridiche sostanziali o accertamenti analitici, limitandosi a riscontri aritmetico-formali senza margini di discrezionalità interpretativa. In ordine al motivo di ricorso attinente ad un presunto vizio di motivazione della cartella di pagamento, si osserva che nel caso di specie trattasi di mera liquidazione di quanto dichiarato e non versato ed è pertanto la stessa cartella di pagamento a motivare adeguatamente la pretesa tributaria, insieme al confronto con la dichiarazione dei redditi. Tale impostazione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cosiddetto formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione. Da tale assunto deriva che, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l'atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare e alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Diversa è, invece, l'ipotesi (non ricorrente nella fattispecie che ci occupa) in cui la pretesa impositiva si traduce in una rettifica della dichiarazione, nel qual caso l'atto deve essere adeguatamente motivato, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda detta pretesa. Quanto al merito, fondata è la difesa dell'Ufficio, che ha sottolineato come la pur valida dichiarazione integrativa, presentata dalla società contribuente in data 2 maggio 2024, non possa avere efficacia per l'annualità oggetto dell'atto impugnato (2021), ma soltanto per le annualità successive rispetto a quella in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In punto di diritto, giova evidenziare che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, come previsto dai commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998. Tale dichiarazione integrativa, inoltre, può certamente essere presentata per emendare errori dell'originaria dichiarazione anche nel giudizio instaurato dal contribuente avverso l'atto di accertamento fondato sull'erronea dichiarazione, in conformità ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 53 e 97 della Costituzione. Tuttavia, la presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale non comporta l'annullamento della dichiarazione originaria, la quale deve rimanere in vita con i propri versamenti e compensazioni abbinati, e, come impone la disciplina in materia, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente (derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta) presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell'integrativa stessa (procedura che avviene attraverso la compilazione del quadro DI del modello Redditi). In altri termini, la possibilità di correggere la dichiarazione presentata non esonera il contribuente dal pagamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni già presentate. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che le imposte vanno pagate non già in base alle scadenze annuali, bensì dopo l'invio delle dichiarazioni integrative ultraannuali. La ratio della dichiarazione integrativa è, invero, quella di poter correggere una dichiarazione inviata e i cui versamenti sono stati regolarmente effettuati, non quella di poter omettere i versamenti delle dichiarazioni presentate fino ad eventuali nuove dichiarazioni integrative. Nella fattispecie, peraltro, dagli atti emerge che la società ricorrente non solo non ha pagato le imposte liquidate sulla base della dichiarazione originaria, ma non ha neanche effettuato il versamento delle minori imposte ricalcolate con la dichiarazione integrativa oltre annuale presentata in data 2 maggio 2024 In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, nel valore minimo, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del
1992, essendo l'Agenzia delle Entrate assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 4.649,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.