CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 55/2025 R.G.Lav.
* * * *
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, nella camera di consiglio del 7.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di CA, ivi ope legis domiciliato
Appellante principale nonché da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Nucciarone e Antonella Testa, Pt_2
– appellante incidentale –
contro
:
e VS , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco MA e
AN MA, domiciliati come in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 104/2025, dell' 11 aprile 2025, il Tribunale di CA in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro accoglieva le opposizioni promosse da e CP_1 Controparte_2 dalla odierni appellati, avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. Parte_3
64/2023 e 65/2023 dell' e l'avviso di addebito Controparte_5 Pt_2
n.32720230000096055000, annullando i provvedimenti impugnati e condannando le amministrazioni alle spese di lite.
In particolare, a seguito di accesso ispettivo del 28/03/2018, effettuato presso le unità operative “118” di
CA, Agnone e Trivento, l' di CA redigeva verbale unico Controparte_5 di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni appellati la violazione delle disposizioni normative concernenti l'assunzione dei lavoratori per n. 9 dipendenti. Con L' , dunque, contestava la non genuinità delle prestazioni apparentemente rese dai menzionati soggetti in regime di volontariato, riqualificandole in rapporti di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di autista/soccorritore livello B super del CCNL “Sanità personale non medico” sulla base della ritenuta integrazione/verificazione dei seguenti indici sintomatici della subordinazione:
• assoggettamento dei menzionati lavoratori al potere direttivo datoriale in relazione a turni settimanali di servizio dalla durata oraria predeterminata;
• obbligo in caso di assenza di avvisare il Responsabile per la loro sostituzione;
• obbligo di indossare le divise ed utilizzare i mezzi e le attrezzature fornite dall' ; Parte_4
• corresponsione di una retribuzione commisurata alle giornate di effettivo lavoro svolto. Con Venivano quindi emesse ordinanze ingiunzione per euro 6.642,66 ed euro 1.517,23 da parte dell' e avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000, per l'importo di € 341.855,56 a titolo di contributi per il periodo
01/2016 - 03/2018, poi annullate dal Giudice di primo grado in accoglimento dell'opposizione. Con
L' ha proposto appello deducendo la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base dell'entità dell'importo corrisposto a ciascuno dei lavoratori volontari (pari ad € 51,48 per ogni turno), ritenuto eccessivamente esiguo per potersi configurare alla stregua di retribuzione, in ossequio al dettato costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione, in contrasto con la normativa sul volontariato che vieta di erogare rimborsi spese che non siano effettivamente documentati.
pagina 2 di 7 Ha dedotto, inoltre, erronea applicazione dell'art. 2094 c.c., anche con riferimento al capo n. 2 della sentenza, relativo alla ritenuta carenza di tutti gli ulteriori indici di subordinazione nell'ambito della prestazione lavorativa svolta dai volontari, chiedendo la riforma della decisione di primo grado. Con Ha proposto appello incidentale l' , fondato sulle medesime motivazioni dell' . Pt_2
Si sono regolarmente costituiti e CP_1 Controparte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Il ricorso non è fondato.
Il Collegio osserva preliminarmente che la vicenda oggetto di causa ricade nel periodo 2015–2018, durante il quale è divenuto efficace il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale, all'art. 17, disciplina in modo tassativo l'attività dei volontari, vietando in ogni forma la corresponsione di compensi e ammettendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Pertanto, i rimborsi di tipo forfettario non trovano compatibilità con la ratio solidaristica dell'attività di volontariato, che si fonda sul principio di gratuità. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 24451/2018; n. 9468/2013; n. 10974/2010), la quale afferma che la nozione di “rimborso spese” deve essere riferita a costi reali, documentati e specificamente collegati all'attività prestata.
Nondimeno già la legge n. 266 del 1991, art.2, prevedeva che "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
La previsione (sostanzialmente confermata, anzi maggiormente circostanziata, dall'art. 17 del D. Lgs. n.117 del 2017, che prevede espressamente il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario) ha evidente carattere antiabusivo, al fine di evitare commistioni tra attività lavorativa e volontariato.
La giurisprudenza (Cass. n. 23890/2015, Cass. n. 24451/2018) ha precisato che la prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio in materia tributaria, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso.
In merito all'aspetto retributivo, pertanto, gli appellanti correttamente sostengono che i prestatori percepivano non già il mero rimborso delle spese sostenute, come previsto dalla normativa, bensì una vera e propria forma di compenso. pagina 3 di 7 In proposito, è pur vero, come affermato dal Giudice di primo grado, che la retribuzione deve rispondere ai caratteri prescritti dall'art. 36 Cost., proporzionata alla quantità e qualità della prestazione e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, ma da ciò non può derivare l'assunto che il rimborso spese corrisposto ai “volontari” non possa essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, perché forfettariamente indicato e non proporzionato alla durata del turno e alle indennità accessorie previste per il lavoro notturno.
Si deve quindi reputare erroneo il ragionamento del giudice di prime cure, nella parte in cui non qualifica come controprestazione per l'attività resa, il rimborso corrisposto a forfait, soltanto perché esiguo rispetto alla tipologia gravosa di servizio (dodici ore di servizio anche notturne), considerando inoltre che i volontari ricevevano, in alcuni casi, un ulteriore rimborso spese di 12 euro per il carburante. Dall'accertamento espletato è emerso quindi che, al netto delle spese per carburante, oggetto di separato versamento, vi sarebbe un rimborso giornaliero dell'importo- per l'appunto- di € 51,48 imputabile esclusivamente ai buoni pasto, ragionamento che non può essere condiviso in questa sede.
Si deve pertanto osservare che il rimborso spese corrisposto ai volontari, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 della convenzione A.S.Re.M. del 02/09/2015 in € 51,48 nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta
Regionale con provvedimento n. 978 del 19/09/2008 non è conforme al dato normativo, in quanto forfettariamente indicato e non basato sulle spese effettivamente sostenute, come previsto dalla normativa sul volontariato e in particolare dall'art. 17 d.lgs. 117/2017(e precedentemente dall'art. 2 l. 266/1991).
Pertanto, ove l'attività sia svolta a fronte di un rimborso spese forfettario deve escludersi la sussistenza di un rapporto di volontariato e la configurazione di un rapporto di lavoro, di natura autonoma o subordinata (a seconda dell'accertamento che il giudice effettua sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado - in relazione alla previsione di cui all' art. 2 della legge n. 266 del 1991 e del successivo art. 17 citato, e in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato - ha erroneamente ritenuto vi fosse un rapporto di volontariato, in considerazione della corresponsione, ai volontari dell'ente, di un rimborso di carattere forfettario (quindi a fronte della erogazione di rimborsi che non corrispondevano a spese effettivamente sostenute, che dovevano essere provate dall'associazione). Deve, conseguentemente, ritenersi sussistente tra associazione e prestatori un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato).
L'ordinamento codicistico non ha fornito la definizione di lavoro subordinato, a differenza degli altri tipi negoziali, quanto piuttosto quella del lavoratore subordinato che, ex art. 2094 c.c., è colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Dunque, la subordinazione, innanzitutto, va intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro alla direzione ovverosia al potere dell'imprenditore di stabilire le pagina 4 di 7 modalità con le quali il lavoratore sarà tenuto ad eseguire le mansioni assegnategli (subordinazione tecnica).
Inoltre, la subordinazione presuppone che il lavoratore collabori prestando il proprio lavoro “alle dipendenze”, cioè in modo idoneo al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa (subordinazione funzionale).
Il vincolo di dipendenza è reso più intenso dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, previsto dalle disposizioni successive all'art. 2094 citato. Sulla base del quadro normativo richiamato, ricorrenti massime della Suprema Corte stabiliscono che il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro(eterodirezione); pertanto, la subordinazione è da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore(ex plurimis Cass. n. 4171 del 2006).
Nella questione in esame, il Tribunale territoriale ha, peraltro, escluso - secondo accertamento che il
Collegio ritiene di condividere, l'esistenza di un vincolo di subordinazione, avuto riguardo alle modalità con cui veniva svolta la prestazione, rilevando che non era percepibile un assoggettamento alle puntuali direttive del datore di lavoro e facendo riferimento ai criteri complementari e sussidiari elaborati dalla giurisprudenza quali indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cas. n. 9256/2009).
Infatti va osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione
[...]
” ed i lavoratori coinvolti nell'accertamento, presentassero i Parte_3 caratteri tipici della subordinazione e che, quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l' . Parte_4
Correttamente è stato evidenziato nella sentenza di primo grado - sul piano meramente formale - la previsione del divieto all'assunzione di personale dipendente contenuto nella Convenzione stipulata tra l' appellata e l'ASREM, avente ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e Parte_4 trasporto dei degenti.
Quanto alla natura del servizio reso dall'Associazione appellata in favore della ASREM va, poi, considerato che trattasi di servizio di pubblica utilità che impone la necessaria copertura di turni lungo l'intero arco delle
24 ore giornaliere, per cui è evidente come la predisposizione della “turnistica” non sia, nel caso concreto, necessaria espressione del potere datoriale di eterodirezione della prestazione lavorativa -così come riscostruito dagli enti - ma derivi dalla necessità di assicurare il servizio e dalla tipologia stessa del servizio espletato.
pagina 5 di 7 Anche la predisposizione dei turni di servizio non avveniva unilateralmente da parte dell'associazione, ma in base alle necessità espresse dai lavoratori, come è chiaramente emerso dalle risultanze probatorie, così come esplicitate nella sentenza di primo grado, alla quale si rinvia.
Infatti, è emerso che i lavoratori esprimevano una disponibilità varia e discontinua, non vi era obbligo di rendere la prestazione atteso che, in caso di impedimento, essi potevano individuare anche autonomamente un sostituto per la copertura del turno.
Tali modalità operative appaiono improntate nell'ottica di garantire il servizio (è evidente che alle comunicazioni di disponibilità doveva seguire una funzione di raccordo e coordinamento svolta dall'associazione per garantire lo svolgimento dell'attività in modo regolare e continuo), e non poste in essere alla stregua di direttive datoriali, la cui inottemperanza avrebbe potuto condurre ad eventuali sanzioni disciplinari.
Va, inoltre, osservato che il mancato espletamento dei turni da parte dei lavoratori non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' , circostanza emersa senza dubbio dall'istruttoria svolta. Parte_4
Alla luce di quanto osservato, manca uno dei poteri tipici del datore di lavoro, ovvero il potere disciplinare, che ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali dei lavoratori.
L'assenza della dimostrazione della sussistenza di siffatta potestà in capo all'associazione appellata comporta, al contempo, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di natura contrattuale in capo ai lavoratori, che in nessun modo potevano essere sanzionati per inadempimento rispetto al mancato svolgimento dei turni.
Ne deriva, dunque, che il mero potere di coordinamento -esercitato dall'associazione appellata- delle disponibilità espresse dai volontari, con conseguente previsione di “turni”, derivava e discendeva, verosimilmente, dalla particolare tipologia del servizio espletato e non presentava caratteristiche per poter essere considerato potere direttivo.
Né possono ritenersi la sottoscrizione del registro delle presenze o il fatto di indossare divise dell' circostanze univocamente dimostrative o chiaramente significative della natura Parte_4 subordinata del rapporto, configurandosi, la prima, quale elemento neutro rispetto alla tematica e, la seconda, come una necessità legata alla peculiare tipologia dell'attività di soccorso espletata.
Dunque, anche riguardo alla dimostrazione della sussistenza degli indici di natura sussidiaria, secondo motivo di appello, la prova fornita dagli appellanti risulta carente, ex art. 2697 c.c., in relazione alla commissione degli illeciti sanzionati, che presuppongono la natura subordinata del rapporto.
Riepilogando, nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, il Giudice di primo grado, in contrasto con la previsione di cui all'art.2 della legge n. 266 del 1991(e del successivo art. 17 d.lgs. 117/2017) e con l'orientamento della giurisprudenza già richiamato (da ultimo Cass. n. 23665/2025) ha erroneamente configurato un rapporto di volontariato, in considerazione della corresponsione, ai “volontari” dell'ente, di un pagina 6 di 7 rimborso di carattere forfettario (quindi a fronte della erogazione di rimborsi che non corrispondevano a spese effettivamente sostenute, che dovevano essere provate dall'associazione). Dovendo, conseguentemente, ritenersi sussistente tra associazione e prestatori un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), questa
Corte, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, esclude l'esistenza di un vincolo di subordinazione, avuto riguardo alle modalità con cui venivano svolti gli incarichi conferiti ai lavoratori, rilevando che non era percepibile un assoggettamento alle puntuali direttive del datore di lavoro e facendo riferimento ai criteri complementari e sussidiari elaborati dalla Giurisprudenza quali indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cas. n. 9256/2009).
Le spese processuali del presente grado di giudizio tenuto conto della novità della questione portata all'attenzione della Corte ex art. 92 cpc, vengono compensate tra le parti. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
********************
PQM
La Corte d'Appello di CA, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di
CA in funzione di Giudice del Lavoro n.104/2025 del 11.4.2025, proposto con ricorso depositato il
14.5.2025 da di e con comparsa depoistata il 21.6.2025 Parte_1 Parte_1 dall' , in persona dei legali rappresentanti p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Pt_2 così provvede: rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
CA, 7.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 55/2025 R.G.Lav.
* * * *
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, nella camera di consiglio del 7.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di CA, ivi ope legis domiciliato
Appellante principale nonché da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Nucciarone e Antonella Testa, Pt_2
– appellante incidentale –
contro
:
e VS , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco MA e
AN MA, domiciliati come in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 104/2025, dell' 11 aprile 2025, il Tribunale di CA in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro accoglieva le opposizioni promosse da e CP_1 Controparte_2 dalla odierni appellati, avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. Parte_3
64/2023 e 65/2023 dell' e l'avviso di addebito Controparte_5 Pt_2
n.32720230000096055000, annullando i provvedimenti impugnati e condannando le amministrazioni alle spese di lite.
In particolare, a seguito di accesso ispettivo del 28/03/2018, effettuato presso le unità operative “118” di
CA, Agnone e Trivento, l' di CA redigeva verbale unico Controparte_5 di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni appellati la violazione delle disposizioni normative concernenti l'assunzione dei lavoratori per n. 9 dipendenti. Con L' , dunque, contestava la non genuinità delle prestazioni apparentemente rese dai menzionati soggetti in regime di volontariato, riqualificandole in rapporti di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di autista/soccorritore livello B super del CCNL “Sanità personale non medico” sulla base della ritenuta integrazione/verificazione dei seguenti indici sintomatici della subordinazione:
• assoggettamento dei menzionati lavoratori al potere direttivo datoriale in relazione a turni settimanali di servizio dalla durata oraria predeterminata;
• obbligo in caso di assenza di avvisare il Responsabile per la loro sostituzione;
• obbligo di indossare le divise ed utilizzare i mezzi e le attrezzature fornite dall' ; Parte_4
• corresponsione di una retribuzione commisurata alle giornate di effettivo lavoro svolto. Con Venivano quindi emesse ordinanze ingiunzione per euro 6.642,66 ed euro 1.517,23 da parte dell' e avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000, per l'importo di € 341.855,56 a titolo di contributi per il periodo
01/2016 - 03/2018, poi annullate dal Giudice di primo grado in accoglimento dell'opposizione. Con
L' ha proposto appello deducendo la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base dell'entità dell'importo corrisposto a ciascuno dei lavoratori volontari (pari ad € 51,48 per ogni turno), ritenuto eccessivamente esiguo per potersi configurare alla stregua di retribuzione, in ossequio al dettato costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione, in contrasto con la normativa sul volontariato che vieta di erogare rimborsi spese che non siano effettivamente documentati.
pagina 2 di 7 Ha dedotto, inoltre, erronea applicazione dell'art. 2094 c.c., anche con riferimento al capo n. 2 della sentenza, relativo alla ritenuta carenza di tutti gli ulteriori indici di subordinazione nell'ambito della prestazione lavorativa svolta dai volontari, chiedendo la riforma della decisione di primo grado. Con Ha proposto appello incidentale l' , fondato sulle medesime motivazioni dell' . Pt_2
Si sono regolarmente costituiti e CP_1 Controparte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Il ricorso non è fondato.
Il Collegio osserva preliminarmente che la vicenda oggetto di causa ricade nel periodo 2015–2018, durante il quale è divenuto efficace il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale, all'art. 17, disciplina in modo tassativo l'attività dei volontari, vietando in ogni forma la corresponsione di compensi e ammettendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Pertanto, i rimborsi di tipo forfettario non trovano compatibilità con la ratio solidaristica dell'attività di volontariato, che si fonda sul principio di gratuità. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 24451/2018; n. 9468/2013; n. 10974/2010), la quale afferma che la nozione di “rimborso spese” deve essere riferita a costi reali, documentati e specificamente collegati all'attività prestata.
Nondimeno già la legge n. 266 del 1991, art.2, prevedeva che "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
La previsione (sostanzialmente confermata, anzi maggiormente circostanziata, dall'art. 17 del D. Lgs. n.117 del 2017, che prevede espressamente il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario) ha evidente carattere antiabusivo, al fine di evitare commistioni tra attività lavorativa e volontariato.
La giurisprudenza (Cass. n. 23890/2015, Cass. n. 24451/2018) ha precisato che la prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio in materia tributaria, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso.
In merito all'aspetto retributivo, pertanto, gli appellanti correttamente sostengono che i prestatori percepivano non già il mero rimborso delle spese sostenute, come previsto dalla normativa, bensì una vera e propria forma di compenso. pagina 3 di 7 In proposito, è pur vero, come affermato dal Giudice di primo grado, che la retribuzione deve rispondere ai caratteri prescritti dall'art. 36 Cost., proporzionata alla quantità e qualità della prestazione e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, ma da ciò non può derivare l'assunto che il rimborso spese corrisposto ai “volontari” non possa essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, perché forfettariamente indicato e non proporzionato alla durata del turno e alle indennità accessorie previste per il lavoro notturno.
Si deve quindi reputare erroneo il ragionamento del giudice di prime cure, nella parte in cui non qualifica come controprestazione per l'attività resa, il rimborso corrisposto a forfait, soltanto perché esiguo rispetto alla tipologia gravosa di servizio (dodici ore di servizio anche notturne), considerando inoltre che i volontari ricevevano, in alcuni casi, un ulteriore rimborso spese di 12 euro per il carburante. Dall'accertamento espletato è emerso quindi che, al netto delle spese per carburante, oggetto di separato versamento, vi sarebbe un rimborso giornaliero dell'importo- per l'appunto- di € 51,48 imputabile esclusivamente ai buoni pasto, ragionamento che non può essere condiviso in questa sede.
Si deve pertanto osservare che il rimborso spese corrisposto ai volontari, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 della convenzione A.S.Re.M. del 02/09/2015 in € 51,48 nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta
Regionale con provvedimento n. 978 del 19/09/2008 non è conforme al dato normativo, in quanto forfettariamente indicato e non basato sulle spese effettivamente sostenute, come previsto dalla normativa sul volontariato e in particolare dall'art. 17 d.lgs. 117/2017(e precedentemente dall'art. 2 l. 266/1991).
Pertanto, ove l'attività sia svolta a fronte di un rimborso spese forfettario deve escludersi la sussistenza di un rapporto di volontariato e la configurazione di un rapporto di lavoro, di natura autonoma o subordinata (a seconda dell'accertamento che il giudice effettua sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso).
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado - in relazione alla previsione di cui all' art. 2 della legge n. 266 del 1991 e del successivo art. 17 citato, e in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato - ha erroneamente ritenuto vi fosse un rapporto di volontariato, in considerazione della corresponsione, ai volontari dell'ente, di un rimborso di carattere forfettario (quindi a fronte della erogazione di rimborsi che non corrispondevano a spese effettivamente sostenute, che dovevano essere provate dall'associazione). Deve, conseguentemente, ritenersi sussistente tra associazione e prestatori un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato).
L'ordinamento codicistico non ha fornito la definizione di lavoro subordinato, a differenza degli altri tipi negoziali, quanto piuttosto quella del lavoratore subordinato che, ex art. 2094 c.c., è colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Dunque, la subordinazione, innanzitutto, va intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro alla direzione ovverosia al potere dell'imprenditore di stabilire le pagina 4 di 7 modalità con le quali il lavoratore sarà tenuto ad eseguire le mansioni assegnategli (subordinazione tecnica).
Inoltre, la subordinazione presuppone che il lavoratore collabori prestando il proprio lavoro “alle dipendenze”, cioè in modo idoneo al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa (subordinazione funzionale).
Il vincolo di dipendenza è reso più intenso dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, previsto dalle disposizioni successive all'art. 2094 citato. Sulla base del quadro normativo richiamato, ricorrenti massime della Suprema Corte stabiliscono che il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro(eterodirezione); pertanto, la subordinazione è da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore(ex plurimis Cass. n. 4171 del 2006).
Nella questione in esame, il Tribunale territoriale ha, peraltro, escluso - secondo accertamento che il
Collegio ritiene di condividere, l'esistenza di un vincolo di subordinazione, avuto riguardo alle modalità con cui veniva svolta la prestazione, rilevando che non era percepibile un assoggettamento alle puntuali direttive del datore di lavoro e facendo riferimento ai criteri complementari e sussidiari elaborati dalla giurisprudenza quali indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cas. n. 9256/2009).
Infatti va osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione
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” ed i lavoratori coinvolti nell'accertamento, presentassero i Parte_3 caratteri tipici della subordinazione e che, quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l' . Parte_4
Correttamente è stato evidenziato nella sentenza di primo grado - sul piano meramente formale - la previsione del divieto all'assunzione di personale dipendente contenuto nella Convenzione stipulata tra l' appellata e l'ASREM, avente ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e Parte_4 trasporto dei degenti.
Quanto alla natura del servizio reso dall'Associazione appellata in favore della ASREM va, poi, considerato che trattasi di servizio di pubblica utilità che impone la necessaria copertura di turni lungo l'intero arco delle
24 ore giornaliere, per cui è evidente come la predisposizione della “turnistica” non sia, nel caso concreto, necessaria espressione del potere datoriale di eterodirezione della prestazione lavorativa -così come riscostruito dagli enti - ma derivi dalla necessità di assicurare il servizio e dalla tipologia stessa del servizio espletato.
pagina 5 di 7 Anche la predisposizione dei turni di servizio non avveniva unilateralmente da parte dell'associazione, ma in base alle necessità espresse dai lavoratori, come è chiaramente emerso dalle risultanze probatorie, così come esplicitate nella sentenza di primo grado, alla quale si rinvia.
Infatti, è emerso che i lavoratori esprimevano una disponibilità varia e discontinua, non vi era obbligo di rendere la prestazione atteso che, in caso di impedimento, essi potevano individuare anche autonomamente un sostituto per la copertura del turno.
Tali modalità operative appaiono improntate nell'ottica di garantire il servizio (è evidente che alle comunicazioni di disponibilità doveva seguire una funzione di raccordo e coordinamento svolta dall'associazione per garantire lo svolgimento dell'attività in modo regolare e continuo), e non poste in essere alla stregua di direttive datoriali, la cui inottemperanza avrebbe potuto condurre ad eventuali sanzioni disciplinari.
Va, inoltre, osservato che il mancato espletamento dei turni da parte dei lavoratori non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' , circostanza emersa senza dubbio dall'istruttoria svolta. Parte_4
Alla luce di quanto osservato, manca uno dei poteri tipici del datore di lavoro, ovvero il potere disciplinare, che ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali dei lavoratori.
L'assenza della dimostrazione della sussistenza di siffatta potestà in capo all'associazione appellata comporta, al contempo, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di natura contrattuale in capo ai lavoratori, che in nessun modo potevano essere sanzionati per inadempimento rispetto al mancato svolgimento dei turni.
Ne deriva, dunque, che il mero potere di coordinamento -esercitato dall'associazione appellata- delle disponibilità espresse dai volontari, con conseguente previsione di “turni”, derivava e discendeva, verosimilmente, dalla particolare tipologia del servizio espletato e non presentava caratteristiche per poter essere considerato potere direttivo.
Né possono ritenersi la sottoscrizione del registro delle presenze o il fatto di indossare divise dell' circostanze univocamente dimostrative o chiaramente significative della natura Parte_4 subordinata del rapporto, configurandosi, la prima, quale elemento neutro rispetto alla tematica e, la seconda, come una necessità legata alla peculiare tipologia dell'attività di soccorso espletata.
Dunque, anche riguardo alla dimostrazione della sussistenza degli indici di natura sussidiaria, secondo motivo di appello, la prova fornita dagli appellanti risulta carente, ex art. 2697 c.c., in relazione alla commissione degli illeciti sanzionati, che presuppongono la natura subordinata del rapporto.
Riepilogando, nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, il Giudice di primo grado, in contrasto con la previsione di cui all'art.2 della legge n. 266 del 1991(e del successivo art. 17 d.lgs. 117/2017) e con l'orientamento della giurisprudenza già richiamato (da ultimo Cass. n. 23665/2025) ha erroneamente configurato un rapporto di volontariato, in considerazione della corresponsione, ai “volontari” dell'ente, di un pagina 6 di 7 rimborso di carattere forfettario (quindi a fronte della erogazione di rimborsi che non corrispondevano a spese effettivamente sostenute, che dovevano essere provate dall'associazione). Dovendo, conseguentemente, ritenersi sussistente tra associazione e prestatori un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), questa
Corte, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, esclude l'esistenza di un vincolo di subordinazione, avuto riguardo alle modalità con cui venivano svolti gli incarichi conferiti ai lavoratori, rilevando che non era percepibile un assoggettamento alle puntuali direttive del datore di lavoro e facendo riferimento ai criteri complementari e sussidiari elaborati dalla Giurisprudenza quali indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cas. n. 9256/2009).
Le spese processuali del presente grado di giudizio tenuto conto della novità della questione portata all'attenzione della Corte ex art. 92 cpc, vengono compensate tra le parti. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
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PQM
La Corte d'Appello di CA, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di
CA in funzione di Giudice del Lavoro n.104/2025 del 11.4.2025, proposto con ricorso depositato il
14.5.2025 da di e con comparsa depoistata il 21.6.2025 Parte_1 Parte_1 dall' , in persona dei legali rappresentanti p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Pt_2 così provvede: rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
CA, 7.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
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