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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 108/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Stadera n. 80 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv.to Salvatore Mauriello;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Acerra (NA) alla Via Torano n. 80;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Avv. CARMELA CASSESE nella qualità di Curatrice Speciale delle minori Persona_1
1 (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Per_2 Persona_3
CURATRICE SPECIALE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 4.11.2024, svoltasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.06.2005 in Napoli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge per colpa dello stesso, di disporre l'affido Per_ esclusivo delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_3
Il sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato a funzioni presidenziali, con ordinanza del 19.11.2019, Per_ disponeva l'affido esclusivo delle minori e alla madre e sospendeva il diritto di visita Per_3 paterno, con divieto di avvicinamento del alle figlie, in considerazione delle condotte CP_1 abusanti del padre, all'epoca sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria penale, e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza dell'11.10.2021 il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preso atto dell'intervenuta sentenza di condanna in sede penale nei confronti del il CP_1
Tribunale con ordinanza del 29.03.2022 rimetteva la causa sul ruolo onde disporre l'acquisizione agli atti della stessa. Acquisita la sentenza di condanna del Tribunale di Nola n. 420/2021, il
Tribunale in data 9.2.2023 dichiarava la contumacia del resistente e pronunciava sentenza di stato n. 382/2023 e, rilevato che in sede penale il era stato dichiarato decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale, nominava all'uopo curatore speciale delle minori l'Avv.to Carmela
Cassese e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Rinviata per carico di ruolo all'udienza, in modalità cartolare, del 10.6.2024, il Giudice riservava la causa a sentenza.
Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
2 Lette le note, il Giudice assegnava la causa a sentenza con il riconoscimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pt_2
ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, Parte_1 evidenziando che, alla base della frattura del rapporto coniugale, oltre alla marcata conflittualità che ha caratterizzato il matrimonio, debbano essere ravvisati i comportamenti che il resistente poneva in essere nei confronti delle figlie, da questa prontamente denunciati, e che hanno condotto alla sentenza di condanna per violenza sessuale del nei confronti delle figlie. CP_1
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito
(Cass., n. 11448 del 2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n.
31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Va altresì evidenziato che, ai fini dell'addebito, “le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto alla stessa” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7.8.2024, n. 22294; in sede di merito, nel
3 medesimo senso, Tribunale di Bari, Sez. I, 10.02.2022, n. 527; Tribunale di Velletri, Sez. I,
21.04.2015, n. 1490).
Nel caso di specie, la ricorrente rappresenta che il ha sempre avuto un comportamento CP_1 vessatorio nei confronti della moglie, riferendo la stessa anche di violenze morali e fisiche nei suoi confronti le quali, tuttavia, non sono mai state oggetto di denuncia in sede penale.
Tuttavia, ad avere rilievo assorbente rispetto ad ogni altra condotta, a parere di questo Collegio, sono gli abusi sessuali posti in essere dal nei confronti delle figlie, le quali hanno confessato CP_1 alla madre le costanti violenze subite dal padre, una volta allontanatesi dal contesto familiare e dalla figura paterna.
Il sospetto di tali abusi, come emerge dagli atti del giudizio penale depositati nel presente fascicolo, era maturato dalla ricorrente nell'ultimo periodo della convivenza con il In particolare, nel CP_1 verbale di prima comparizione all'udienza del 19.11.2019 la ricorrente dichiara che, una volta appreso delle violenze sessuali di cui erano vittime le figlie, si è immediatamente separata ed ha provveduto a denunciare (con più querele) i plurimi episodi di abuso narrati dalle figlie.
La ricorrente ha rappresentato sia nel giudizio penale, sia nel presente giudizio di aver progressivamente iniziato a nutrire dubbi rispetto ai comportamenti del coniuge nei confronti delle figlie, avendo notato un crescente malessere delle figlie nel rimanere da sole in compagnia del padre Per_ nonché atteggiamenti maliziosi del padre verso e Per_3
Che, peraltro, la causa determinante l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata la certezza dei comportamenti abusivi del nei confronti delle figlie è suffragato dalla stessa condotta della CP_1 che, immediatamente dopo aver lasciato insieme alle minori la casa coniugale, ha T_ provveduto a denunciare gli episodi alle autorità competenti.
Si rileva che dal verbale di denuncia dell'8.3.2018, la ha dichiarato, oltre a riferire di essere T_ stata più volte vittima di violenza fisica da parte del marito, di aver avuto contezza che il suo incubo peggiore fosse divenuto realtà subito dopo l'allontanamento da casa. La ha specificato di T_ aver “iniziato a percepire delle sensazioni maliziose” (cfr. verbale di ricezione denunzia orale dell'8.3.2018) da parte del marito nei confronti delle figlie minori.
La gravità delle condotte poste in essere, la situazione di dilagante abusività del contesto familiare di riferimento e il compimento di plurime aggressioni sessuali nei confronti della prole, ancorché divenuto certezza in un momento successivo alla crisi coniugale, non può che portare alla pronuncia di addebito della separazione nei confronti del trattandosi di condotte di CP_1 un'incomparabile gravità e in re ipsa contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
2. DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
4 Va osservato che la sentenza n 420/2021 dell'8.3.2021 del Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 609nonies c.p. ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il comminando la CP_1 suddetta pena accessoria, allo stato, per quanto consta a questo Collegio, non ancora divenuta irrevocabile.
In data 7.4.2023 il nominato curatore speciale ha formulato anche nel presente giudizio domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti delle minori CP_1 Persona_4
e Per_3
Risulta doveroso evidenziare che, se nell'ambito del giudizio penale la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce una pena accessoria ai sensi dell'art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ai sensi degli artt. 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies c.p. e ha un carattere marcatamente sanzionatorio, i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. hanno, viceversa, funzione preventiva giacché, come evidente dal disposto normativo, sono prodromici ad evirare atti pregiudizievoli nei confronti del figlio minore, prescindendo dal carattere doloso o colposo dell'inadempimento.
L'art. 330 dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Ne consegue che presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sono, in primo luogo, una condotta del genitore che sia in contrasto con i doveri genitoriali ovvero una condotta abusiva degli stessi e, ancora, un grave pregiudizio per il figlio che sia conseguenza della suddetta condotta.
Peraltro, l'art. 333 c.c. ritiene sufficiente, ai fini della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorrendo che tale comportamento possa aver già cagionato un danno al minore, ma potendo anche il pregiudizio essere eventuale (Cass., ord., n. 32537 del 2023; Cass., ord., n. 32290 del 2023).
La più recente giurisprudenza ha evidenziato che “la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
16.09.2024, n. 24708).
Ebbene, per quanto concerne in questa sede, occorre evidenziare che il è stato condannato CP_1 per violenza sessuale nei confronti delle figlie minori, condanna che, sebbene allo stato, per quanto consta in questo giudizio, non divenuta res iudicata, si fonda su un ampio compendio probatorio, tra cui spicca, in modo particolare, l'audizione delle minori e le quali hanno Persona_4 Per_3 entrambe fornito racconti circostanziati in ordine alle condotte del padre nei loro confronti,
5 reputati credibili e sottoposti all'attenzione del perito in sede penale, i quali racconti, per quanto qui d'interesse, evidenziano in modo chiaro la necessità di addivenire ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del CP_1
In ordine all'utilizzabilità nell'ambito del giudizio civile del materiale probatorio raccolto in sede penale, risulta opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II,
04.07.2019, n. 18025) e di merito (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 22.03.2019, n. 1283) è concorde nel ritenere che, in mancanza di un principio di tipicità delle prove nell'ambito del processo civile, il giudice possa utilizzare, ai fini del proprio convincimento, le prove del giudizio penale, potendo utilizzare le risultanze derivanti dall'intero procedimento penale, anche nella fase delle indagini preliminari (a titolo esemplificativo, dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria).
Dall'audizione delle minori e in sede di incidente probatorio, tenutosi con Persona_4 Per_3 modalità protette, in apposito locale separato dall'aula di udienza, con l'ausilio al giudice di una psicologa infantile, emergono condotte in capo al di una tale gravità da non esservi alcun CP_1 dubbio di sorta in merito al pregiudizio che il padre ha arrecato alle figlie in considerazione delle plurime violenze subite dalle stesse e da queste ricostruite nell'ambito del giudizio penale.
In tal senso depongono anche le relazioni dei Servizi Sociali depositati in atti, le quali danno atto della fragilità delle minori in conseguenza del vissuto traumatico delle stesse, che continua ad accompagnarle, pur essendo riuscite successivamente a ristabilire una vita serena ed equilibrata (cfr. relazione del 9.10.2023).
Tanto appare sufficiente per fondare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale, CP_1 dovendosi parimenti confermare, quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, con riguardo agli incontri, ossia il divieto di avvicinamento alle minori e la sospensione del diritto di visita.
Risulta, inoltre, doveroso continuare a prevedere un costante monitoraggio da parte dei SS sociali territorialmente competenti del nucleo familiare, nonché la previsione di percorsi a sostegno Per_ dell'equilibrio psicofisico di e dovendosi disporre per quanto sino ad ora evidenziato Per_3
l'invio della copia della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede ai fini dell'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
In particolare, i Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno relazionare al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale in ordine alla condizione emotiva e personale delle minori, avendo cura di segnalare qualsivoglia elemento di turbativa nell'ipotesi di violazione da parte del Fidanza del divieto di avvicinamento alle figlie.
6
Considerato che
la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore decaduto di provvedere al mantenimento della prole (cfr. Cass., Sez. VI, 28.09.2023,
n. 43311), deve essere altresì disposto un mantenimento a carico del padre e a favore delle due figlie, da riconfermarsi in € 500,00 (pari ad € 250,00 per ciascuna figlia), in base a quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 19.11.2019.
3. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha altresì chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa. T_
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
7 Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare nel corso della vita coniugale.
Tanto premesso, dagli atti di causa, non emerge neppure la prova di un divario reddituale: il secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, guadagna circa € 800,00 mensili lavorando CP_1 presso un parcheggio privato in Pozzuoli. In base all'ultima relazione dei SS in atti del 9.10.2023 e all'autocertificazione reddituale in atti (al 26.04.2024), la per il 2021, 2022 e 2023 ha T_ percepito il reddito di cittadinanza e nel 2024 risultava ad ogni modo percepire l'assegno di inclusione nonché l'assegno unico per intero.
In mancanza della documentazione reddituale prevista ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c. ed in mancanza di alcuna richiesta istruttoria sul punto, non risulta né fornita prova del tenore di vita, né del pari del divario reddituale e, pertanto, va rigettata la richiesta di mantenimento avanzata dalla
T_
4. SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale con addebito al CP_1
➢ Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle Controparte_1 minori e Persona_4 Per_3
➢ Dispone il divieto di incontri padre-figlie;
➢ Dispone che i SS territorialmente competenti svolgano continua attività di monitoraggio relativamente all'equilibrio psico-fisico delle minori e attivando i Persona_4 Per_3 percorsi ritenuti necessari al loro sostegno, relazionando con cadenza trimestrale in ordine alla relativa condizione emotiva e personale;
8 ➢ Dispone che la presente pronuncia venga comunicata al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
➢ Determina in € 500,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per le figlie a carico di , da versarsi a Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
➢ Dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie per i figli Controparte_1 nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 5.450,00 Controparte_1 oltre IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 108/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Stadera n. 80 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv.to Salvatore Mauriello;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2 in Acerra (NA) alla Via Torano n. 80;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Avv. CARMELA CASSESE nella qualità di Curatrice Speciale delle minori Persona_1
1 (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Per_2 Persona_3
CURATRICE SPECIALE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 4.11.2024, svoltasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2019 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.06.2005 in Napoli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge per colpa dello stesso, di disporre l'affido Per_ esclusivo delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_3
Il sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato a funzioni presidenziali, con ordinanza del 19.11.2019, Per_ disponeva l'affido esclusivo delle minori e alla madre e sospendeva il diritto di visita Per_3 paterno, con divieto di avvicinamento del alle figlie, in considerazione delle condotte CP_1 abusanti del padre, all'epoca sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria penale, e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza dell'11.10.2021 il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preso atto dell'intervenuta sentenza di condanna in sede penale nei confronti del il CP_1
Tribunale con ordinanza del 29.03.2022 rimetteva la causa sul ruolo onde disporre l'acquisizione agli atti della stessa. Acquisita la sentenza di condanna del Tribunale di Nola n. 420/2021, il
Tribunale in data 9.2.2023 dichiarava la contumacia del resistente e pronunciava sentenza di stato n. 382/2023 e, rilevato che in sede penale il era stato dichiarato decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale, nominava all'uopo curatore speciale delle minori l'Avv.to Carmela
Cassese e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Rinviata per carico di ruolo all'udienza, in modalità cartolare, del 10.6.2024, il Giudice riservava la causa a sentenza.
Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
2 Lette le note, il Giudice assegnava la causa a sentenza con il riconoscimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pt_2
ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, Parte_1 evidenziando che, alla base della frattura del rapporto coniugale, oltre alla marcata conflittualità che ha caratterizzato il matrimonio, debbano essere ravvisati i comportamenti che il resistente poneva in essere nei confronti delle figlie, da questa prontamente denunciati, e che hanno condotto alla sentenza di condanna per violenza sessuale del nei confronti delle figlie. CP_1
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito
(Cass., n. 11448 del 2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n.
31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Va altresì evidenziato che, ai fini dell'addebito, “le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto alla stessa” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7.8.2024, n. 22294; in sede di merito, nel
3 medesimo senso, Tribunale di Bari, Sez. I, 10.02.2022, n. 527; Tribunale di Velletri, Sez. I,
21.04.2015, n. 1490).
Nel caso di specie, la ricorrente rappresenta che il ha sempre avuto un comportamento CP_1 vessatorio nei confronti della moglie, riferendo la stessa anche di violenze morali e fisiche nei suoi confronti le quali, tuttavia, non sono mai state oggetto di denuncia in sede penale.
Tuttavia, ad avere rilievo assorbente rispetto ad ogni altra condotta, a parere di questo Collegio, sono gli abusi sessuali posti in essere dal nei confronti delle figlie, le quali hanno confessato CP_1 alla madre le costanti violenze subite dal padre, una volta allontanatesi dal contesto familiare e dalla figura paterna.
Il sospetto di tali abusi, come emerge dagli atti del giudizio penale depositati nel presente fascicolo, era maturato dalla ricorrente nell'ultimo periodo della convivenza con il In particolare, nel CP_1 verbale di prima comparizione all'udienza del 19.11.2019 la ricorrente dichiara che, una volta appreso delle violenze sessuali di cui erano vittime le figlie, si è immediatamente separata ed ha provveduto a denunciare (con più querele) i plurimi episodi di abuso narrati dalle figlie.
La ricorrente ha rappresentato sia nel giudizio penale, sia nel presente giudizio di aver progressivamente iniziato a nutrire dubbi rispetto ai comportamenti del coniuge nei confronti delle figlie, avendo notato un crescente malessere delle figlie nel rimanere da sole in compagnia del padre Per_ nonché atteggiamenti maliziosi del padre verso e Per_3
Che, peraltro, la causa determinante l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata la certezza dei comportamenti abusivi del nei confronti delle figlie è suffragato dalla stessa condotta della CP_1 che, immediatamente dopo aver lasciato insieme alle minori la casa coniugale, ha T_ provveduto a denunciare gli episodi alle autorità competenti.
Si rileva che dal verbale di denuncia dell'8.3.2018, la ha dichiarato, oltre a riferire di essere T_ stata più volte vittima di violenza fisica da parte del marito, di aver avuto contezza che il suo incubo peggiore fosse divenuto realtà subito dopo l'allontanamento da casa. La ha specificato di T_ aver “iniziato a percepire delle sensazioni maliziose” (cfr. verbale di ricezione denunzia orale dell'8.3.2018) da parte del marito nei confronti delle figlie minori.
La gravità delle condotte poste in essere, la situazione di dilagante abusività del contesto familiare di riferimento e il compimento di plurime aggressioni sessuali nei confronti della prole, ancorché divenuto certezza in un momento successivo alla crisi coniugale, non può che portare alla pronuncia di addebito della separazione nei confronti del trattandosi di condotte di CP_1 un'incomparabile gravità e in re ipsa contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
2. DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
4 Va osservato che la sentenza n 420/2021 dell'8.3.2021 del Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 609nonies c.p. ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il comminando la CP_1 suddetta pena accessoria, allo stato, per quanto consta a questo Collegio, non ancora divenuta irrevocabile.
In data 7.4.2023 il nominato curatore speciale ha formulato anche nel presente giudizio domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti delle minori CP_1 Persona_4
e Per_3
Risulta doveroso evidenziare che, se nell'ambito del giudizio penale la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce una pena accessoria ai sensi dell'art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ai sensi degli artt. 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies c.p. e ha un carattere marcatamente sanzionatorio, i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. hanno, viceversa, funzione preventiva giacché, come evidente dal disposto normativo, sono prodromici ad evirare atti pregiudizievoli nei confronti del figlio minore, prescindendo dal carattere doloso o colposo dell'inadempimento.
L'art. 330 dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Ne consegue che presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sono, in primo luogo, una condotta del genitore che sia in contrasto con i doveri genitoriali ovvero una condotta abusiva degli stessi e, ancora, un grave pregiudizio per il figlio che sia conseguenza della suddetta condotta.
Peraltro, l'art. 333 c.c. ritiene sufficiente, ai fini della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorrendo che tale comportamento possa aver già cagionato un danno al minore, ma potendo anche il pregiudizio essere eventuale (Cass., ord., n. 32537 del 2023; Cass., ord., n. 32290 del 2023).
La più recente giurisprudenza ha evidenziato che “la responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
16.09.2024, n. 24708).
Ebbene, per quanto concerne in questa sede, occorre evidenziare che il è stato condannato CP_1 per violenza sessuale nei confronti delle figlie minori, condanna che, sebbene allo stato, per quanto consta in questo giudizio, non divenuta res iudicata, si fonda su un ampio compendio probatorio, tra cui spicca, in modo particolare, l'audizione delle minori e le quali hanno Persona_4 Per_3 entrambe fornito racconti circostanziati in ordine alle condotte del padre nei loro confronti,
5 reputati credibili e sottoposti all'attenzione del perito in sede penale, i quali racconti, per quanto qui d'interesse, evidenziano in modo chiaro la necessità di addivenire ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del CP_1
In ordine all'utilizzabilità nell'ambito del giudizio civile del materiale probatorio raccolto in sede penale, risulta opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II,
04.07.2019, n. 18025) e di merito (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 22.03.2019, n. 1283) è concorde nel ritenere che, in mancanza di un principio di tipicità delle prove nell'ambito del processo civile, il giudice possa utilizzare, ai fini del proprio convincimento, le prove del giudizio penale, potendo utilizzare le risultanze derivanti dall'intero procedimento penale, anche nella fase delle indagini preliminari (a titolo esemplificativo, dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria).
Dall'audizione delle minori e in sede di incidente probatorio, tenutosi con Persona_4 Per_3 modalità protette, in apposito locale separato dall'aula di udienza, con l'ausilio al giudice di una psicologa infantile, emergono condotte in capo al di una tale gravità da non esservi alcun CP_1 dubbio di sorta in merito al pregiudizio che il padre ha arrecato alle figlie in considerazione delle plurime violenze subite dalle stesse e da queste ricostruite nell'ambito del giudizio penale.
In tal senso depongono anche le relazioni dei Servizi Sociali depositati in atti, le quali danno atto della fragilità delle minori in conseguenza del vissuto traumatico delle stesse, che continua ad accompagnarle, pur essendo riuscite successivamente a ristabilire una vita serena ed equilibrata (cfr. relazione del 9.10.2023).
Tanto appare sufficiente per fondare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale, CP_1 dovendosi parimenti confermare, quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, con riguardo agli incontri, ossia il divieto di avvicinamento alle minori e la sospensione del diritto di visita.
Risulta, inoltre, doveroso continuare a prevedere un costante monitoraggio da parte dei SS sociali territorialmente competenti del nucleo familiare, nonché la previsione di percorsi a sostegno Per_ dell'equilibrio psicofisico di e dovendosi disporre per quanto sino ad ora evidenziato Per_3
l'invio della copia della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede ai fini dell'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
In particolare, i Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno relazionare al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale in ordine alla condizione emotiva e personale delle minori, avendo cura di segnalare qualsivoglia elemento di turbativa nell'ipotesi di violazione da parte del Fidanza del divieto di avvicinamento alle figlie.
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Considerato che
la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore decaduto di provvedere al mantenimento della prole (cfr. Cass., Sez. VI, 28.09.2023,
n. 43311), deve essere altresì disposto un mantenimento a carico del padre e a favore delle due figlie, da riconfermarsi in € 500,00 (pari ad € 250,00 per ciascuna figlia), in base a quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 19.11.2019.
3. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha altresì chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa. T_
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
7 Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare nel corso della vita coniugale.
Tanto premesso, dagli atti di causa, non emerge neppure la prova di un divario reddituale: il secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, guadagna circa € 800,00 mensili lavorando CP_1 presso un parcheggio privato in Pozzuoli. In base all'ultima relazione dei SS in atti del 9.10.2023 e all'autocertificazione reddituale in atti (al 26.04.2024), la per il 2021, 2022 e 2023 ha T_ percepito il reddito di cittadinanza e nel 2024 risultava ad ogni modo percepire l'assegno di inclusione nonché l'assegno unico per intero.
In mancanza della documentazione reddituale prevista ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c. ed in mancanza di alcuna richiesta istruttoria sul punto, non risulta né fornita prova del tenore di vita, né del pari del divario reddituale e, pertanto, va rigettata la richiesta di mantenimento avanzata dalla
T_
4. SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale con addebito al CP_1
➢ Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle Controparte_1 minori e Persona_4 Per_3
➢ Dispone il divieto di incontri padre-figlie;
➢ Dispone che i SS territorialmente competenti svolgano continua attività di monitoraggio relativamente all'equilibrio psico-fisico delle minori e attivando i Persona_4 Per_3 percorsi ritenuti necessari al loro sostegno, relazionando con cadenza trimestrale in ordine alla relativa condizione emotiva e personale;
8 ➢ Dispone che la presente pronuncia venga comunicata al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
➢ Determina in € 500,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per le figlie a carico di , da versarsi a Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
➢ Dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie per i figli Controparte_1 nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 5.450,00 Controparte_1 oltre IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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