Versione
1 maggio 2004
1 maggio 2004
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 27 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Data a Roma, addi' 27 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-327/20, Sentenza della Corte, Skarb Państwa - Starosta Nyski contro New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o, 13/01/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 13 gennaio 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Nozione di “transazioni commerciali” – Pubblica amministrazione che agisce quale creditrice di un'impresa – Esclusione – Concessione a un'impresa, da parte di una pubblica amministrazione, di un bene immobile in usufrutto perpetuo a fronte del pagamento di un canone annuale» Nella causa C-327/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia), con decisione del 10 …Leggi di più...
- usufrutto perpetuo·
- pubblica amministrazione·
- fornitura di merci o prestazione di servizi·
- debitore privato·
- interessi legali di mora·
- creditore pubblico·
- rinvio pregiudiziale·
- direttiva 2011/7/UE·
- transazioni commerciali