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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3101/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3101/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Alto Reno Terme (BO), Via Lungoreno n. 7, presso lo studio dell'avv. BETTOCCHI FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. D'AQUINO
ROBERTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a UC (CT) in data
24/03/1994.
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 08/11/1984, e Persona_1 [...]
, in data 04/07/2000. Persona_2
Le parti hanno esposto di essersi separate con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 della legge n. 162/2014, sottoscritta dai coniugi in data 03/10/2022 ed autorizzata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania in data 15/02/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data in cui la Procura distrettuale della Repubblica di Catania - sez. affari civili – ha autorizzato la separazione personale dei coniugi mediante convenzione di negoziazione assistista ex art. 6,
comma 2 L. n. 162/2014, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento alle condizioni della separazione consensuale di cui alla convenzione di negoziazione assistita.
2 Il Tribunale, poi, prende atto che le parti hanno specificamente concordato che contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, versando un assegno mensile di mantenimento di Euro
250,00, di cui Euro 150,00 a carico del padre , e Euro 100,00 a carico della Parte_2
madre , e che le spese straordinarie per il predetto saranno suddivise Parte_1
al 50% tra i genitori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Nulla, invece, va statuito in favore della figlia essendo la stessa maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a UC (CT) in data 24/03/1994
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di UC (CT) dell'anno 1994, al N. 4 della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UC (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3101/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Alto Reno Terme (BO), Via Lungoreno n. 7, presso lo studio dell'avv. BETTOCCHI FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. D'AQUINO
ROBERTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a UC (CT) in data
24/03/1994.
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 08/11/1984, e Persona_1 [...]
, in data 04/07/2000. Persona_2
Le parti hanno esposto di essersi separate con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 della legge n. 162/2014, sottoscritta dai coniugi in data 03/10/2022 ed autorizzata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania in data 15/02/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data in cui la Procura distrettuale della Repubblica di Catania - sez. affari civili – ha autorizzato la separazione personale dei coniugi mediante convenzione di negoziazione assistista ex art. 6,
comma 2 L. n. 162/2014, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento alle condizioni della separazione consensuale di cui alla convenzione di negoziazione assistita.
2 Il Tribunale, poi, prende atto che le parti hanno specificamente concordato che contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, versando un assegno mensile di mantenimento di Euro
250,00, di cui Euro 150,00 a carico del padre , e Euro 100,00 a carico della Parte_2
madre , e che le spese straordinarie per il predetto saranno suddivise Parte_1
al 50% tra i genitori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Nulla, invece, va statuito in favore della figlia essendo la stessa maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a UC (CT) in data 24/03/1994
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di UC (CT) dell'anno 1994, al N. 4 della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UC (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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