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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2354/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrene_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505832 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12696/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrene_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TA.RI. e T.E.F.A. n. 112401505832 del 28.10.2024, notificato in data 16.11.2024, con cui Roma
Capitale aveva accertato l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale TEFA per l'immobile sito in Roma, indirizzo_1 per le annualità dal 2018 al 2023, con richiesta di pagamento di euro 1.873,00, comprensivi di tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente deduceva numerosi motivi di illegittimità, tra cui:
la prescrizione dell'annualità 2018;
la nullità della notifica dell'atto;
l'erronea determinazione della superficie tassabile;
l'errata individuazione del numero degli occupanti;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per mancata previa notifica di avvisi bonari;
l'erroneità dei criteri di calcolo della quota fissa e variabile.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità dell'accertamento emesso per omessa dichiarazione, la correttezza dei criteri utilizzati, nonché la tempestività della notifica dell'atto entro i termini decadenziali di legge.
A.M.A. S.p.A. si è pure costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, deducendo che, a decorrere dal 1° aprile 2018, la gestione della TARI, ivi compresa l'attività di accertamento e la difesa in giudizio, è stata assunta direttamente da Roma Capitale, come da delibere e convenzione prodotte in atti, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito, con condanna alle spese.
All'udienza del 9.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione in atti emerge che il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione TARI per l'immobile oggetto di accertamento per le annualità contestate. In presenza di omessa dichiarazione,
l'Amministrazione è legittimata a procedere ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006 e dell'art. 1, comma 684, L. n. 147/2013.
Ne consegue che risultano infondate tutte le doglianze che presuppongono un corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi, non potendo il contribuente fare valere in giudizio circostanze – quali riduzioni, superficie effettiva o numero degli occupanti – che avrebbero dovuto essere previamente comunicate all'Ente impositore.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa un numero differente di occupanti o circa una diversa superficie, che, si ricorda, l'ente impositore deduce dalla visura catastale.
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione, infatti, può legittimamente determinare la superficie sulla base dei dati catastali e delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Parimenti, il numero degli occupanti è stato determinato secondo quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, in assenza di prova contraria tempestivamente fornita dal contribuente.
Quanto alla eccezione di prescrizione (rectius decadenza, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”), occorre sottolineare che, nel caso di specie, si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, per l'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in realtà avvenuta in data 16.11.2024 è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n.
352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024.
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
La notifica dell'avviso risulta poi regolarmente eseguita. Eventuali irregolarità risultano comunque sanate dal raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Quanto alla mancata notifica di avvisi bonari, la circostanza non è contestabile, considerando la fattispecie di omessa dichiarazione. Peraltro, si osserva che tali atti hanno natura meramente sollecitatoria e la loro omissione non incide sulla legittimità dell'avviso di accertamento, trattandosi di tributo dovuto per legge.
Le censure relative alla determinazione delle quote fisse e variabili risultano infondate ed assolutamente generiche, considerato che le stesse vengono stabilite con delibere dell'Assemblea Capitolina e con l'approvazione del piano finanziario, atti che non risultano contestati dal ricorrente nelle competenti sedi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice ritiene di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di A.M.A. S.p.A., che ha dovuto costituirsi in giudizio per fare valere la propria posizione di carenza di legittimazione;
e di compensare integralmente le spese tra il ricorrente e Roma Capitale, in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 200,00 in favore di Ama SpA;
spese compensate con Roma Capitale.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2354/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrene_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505832 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12696/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrene_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TA.RI. e T.E.F.A. n. 112401505832 del 28.10.2024, notificato in data 16.11.2024, con cui Roma
Capitale aveva accertato l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale TEFA per l'immobile sito in Roma, indirizzo_1 per le annualità dal 2018 al 2023, con richiesta di pagamento di euro 1.873,00, comprensivi di tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente deduceva numerosi motivi di illegittimità, tra cui:
la prescrizione dell'annualità 2018;
la nullità della notifica dell'atto;
l'erronea determinazione della superficie tassabile;
l'errata individuazione del numero degli occupanti;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per mancata previa notifica di avvisi bonari;
l'erroneità dei criteri di calcolo della quota fissa e variabile.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità dell'accertamento emesso per omessa dichiarazione, la correttezza dei criteri utilizzati, nonché la tempestività della notifica dell'atto entro i termini decadenziali di legge.
A.M.A. S.p.A. si è pure costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, deducendo che, a decorrere dal 1° aprile 2018, la gestione della TARI, ivi compresa l'attività di accertamento e la difesa in giudizio, è stata assunta direttamente da Roma Capitale, come da delibere e convenzione prodotte in atti, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito, con condanna alle spese.
All'udienza del 9.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione in atti emerge che il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione TARI per l'immobile oggetto di accertamento per le annualità contestate. In presenza di omessa dichiarazione,
l'Amministrazione è legittimata a procedere ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006 e dell'art. 1, comma 684, L. n. 147/2013.
Ne consegue che risultano infondate tutte le doglianze che presuppongono un corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi, non potendo il contribuente fare valere in giudizio circostanze – quali riduzioni, superficie effettiva o numero degli occupanti – che avrebbero dovuto essere previamente comunicate all'Ente impositore.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa un numero differente di occupanti o circa una diversa superficie, che, si ricorda, l'ente impositore deduce dalla visura catastale.
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione, infatti, può legittimamente determinare la superficie sulla base dei dati catastali e delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Parimenti, il numero degli occupanti è stato determinato secondo quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, in assenza di prova contraria tempestivamente fornita dal contribuente.
Quanto alla eccezione di prescrizione (rectius decadenza, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”), occorre sottolineare che, nel caso di specie, si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, per l'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in realtà avvenuta in data 16.11.2024 è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n.
352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024.
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
La notifica dell'avviso risulta poi regolarmente eseguita. Eventuali irregolarità risultano comunque sanate dal raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Quanto alla mancata notifica di avvisi bonari, la circostanza non è contestabile, considerando la fattispecie di omessa dichiarazione. Peraltro, si osserva che tali atti hanno natura meramente sollecitatoria e la loro omissione non incide sulla legittimità dell'avviso di accertamento, trattandosi di tributo dovuto per legge.
Le censure relative alla determinazione delle quote fisse e variabili risultano infondate ed assolutamente generiche, considerato che le stesse vengono stabilite con delibere dell'Assemblea Capitolina e con l'approvazione del piano finanziario, atti che non risultano contestati dal ricorrente nelle competenti sedi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice ritiene di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di A.M.A. S.p.A., che ha dovuto costituirsi in giudizio per fare valere la propria posizione di carenza di legittimazione;
e di compensare integralmente le spese tra il ricorrente e Roma Capitale, in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 200,00 in favore di Ama SpA;
spese compensate con Roma Capitale.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL EN