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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da: Parte
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 STANZIONE MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STANZIONE MARCELLO
ATTRICE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, , contumace Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come segue:
si riporta alle conclusioni in atti ribadendo le argomentazioni di cui alla memoria ultima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato vocava in giudizio svolgendo nei CP_1 confronti di quest'ultima le ss. domande di merito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: accertare l'inadempimento contrattuale grave di e per l'effetto Controparte_1
dichiarare risolto a tutti gli effetti di legge il contratto concluso tra le parti in data 15.03.2023, con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1
pagina 1 di 4 dei danni tutti patiti dall'attrice, che si quantificano nella misura di € 25.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata.
Con vittoria di spese e onorari di lite“.
A fondamento delle stesse deduceva di avere concluso con la convenuta un contratto per ovviare al malfunzionamento e successiva rottura del cuscinetto di valle della coclea nell'impianto di produzione di energia idroelettrica attoreo e che nel dare fiducia alla convenuta sottoscriveva l'ordine in data 15 marzo 2023 optando per la soluzione che prevedeva un costo di euro 7.500,00 (doc. 2), di cui euro
6.103,00 versati in acconto e la rimanenza somma, a saldo, da liquidarsi in 3 rate con scadenza
30/60/90 giorni fine mese, dalla ultimazione del lavoro.
Riferiva che la convenuta ottemperava alla commessa con 65 giorni di ritardo, con conseguenti maggiori oneri per l'attrice che non poteva disporre delle somme riconosciute dal GSE, e che l'attrice provvedeva a versare l'ulteriore importo di euro 1.220,00 dopo che, in data 09/06/2023, riprendeva la produzione di energia elettrica sebbene il dispositivo OD (sistema di gestione e controllo dei giri motore nei casi di incompleta chiusura della paratoia di macchina) non fosse stato ancora montato.
Contr Aggiungeva che in data 23 ottobre, e si incontravano a Legnano e concordemente CP_1 definivano gli importi a saldo (€. 2.500,00+983,80 oltre Iva) incluso la fornitura in opera dell'OD e la consegna di una vasca in acciaio (capienza 180litri) per il cambio olio motore concordando una somma finale di €. 4.500,00 iva compresa da pagare in tre rate al 30/10, 30/11 e 30/12 (OD e vasca dovevano Parte essere forniti entro la fine di novembre (Doc. 9) ed in data 27/10/2023 ottemperava alla prima scadenza versando un acconto di €. 1.500,00 (doc. 10)).
Tuttavia in data 06/11/2023 l'impianto smetteva di funzionare segnalando un allarme di pericolo che impediva la accensione della macchina e la normale rotazione per cui l'attrice segnalava il problema a
[...]
, le cui maestranze intervenivano individuando il problema nella rottura delle bronzine CP_1 fornite pochi mesi prima dalla stessa convenuta, la quale tuttavia, nonostante i plurimi solleciti, non interveniva per la soluzione tanto è vero che l'attrice doveva provvedervi autonomamente.
Sulla base di tali rilievi chiedeva pertanto il ristoro del danno cagionato dalla convenuta nei termini sopra esposti.
Formatosi il contraddittorio, la convenuta non compariva né si costituiva per cui veniva dichiarata contumace.
Successivamente
All'udienza del 16/10/2024 la causa veniva interrotta per la sopravvenuta sottoposizione della convenuta pagina 2 di 4 alla procedura di liquidazione giudiziale in forza di provvedimento del Tribunale di Vercelli.
Provvedeva l'attrice a riassumere il giudizio senza che la convenuta si costituisse.
All'udienza del 12/2/2025 il Giudice rilevava in via ufficiosa l'incompetenza a favore del Giudice
Fallimentare.
In esito alle memoria autorizzata di parte attrice quest'ultima concludeva nei termini sopra esposti discutendo la causa e chiedendo che venisse trattenuta in decisione.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Competenza
Il rilievo formulato in ordine alla competenza del Giudice Fallimentare (Tribunale di Vercelli) è fondato in ragione della vis attractiva di quest'ultimo per le questioni che attengono all'accertamento delle posizioni debitorie della convenuta (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, art. 24 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Ciò trova conferma anche nelle massime della Suprema Corte citate dall'attrice: “La domanda di accertamento di un credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, sicchè va escluso che, ove il relativo giudizio sia ancora pendente in sede ordinaria, il giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'accertamento del medesimo credito possa essere sospeso ex art.
295 c.p.c.” (Cassazione, 1 marzo 2017 n. 5255)
Si veda al riguardo anche la ss. pronuncia che rimarca il distinguo tra una generica azione risarcitoria nei confronti del convenuto, poi fallito, ed una richiesta di quantificazione del ristoro: “La controversia promossa per conseguire una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno non ha ad oggetto l'individuazione di un credito, sicché è insensibile alla dichiarazione di fallimento del convenuto, a seguito della quale, tuttavia, va escluso che il separato giudizio sul "quantum" possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, dovendo il credito essere insinuato e quantificato nella procedura concorsuale in sede di formazione e verificazione dello stato passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danni a carico di un fallimento assuma l'efficacia di giudicato in ordine alla necessità di radicare innanzi al tribunale ordinario il successivo giudizio per la quantificazione del danno)“ (Cass. Sez. III, sent. n. 13226 del 27/06/2016; nello stesso senso pagina 3 di 4 Cass Sez.1, Sentenza n. 3294 del 03/05/1988).
Ciò premesso, la Suprema Corte ha chiarito che la questione esaminata si pone in termini di rito quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario (“Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza“, Cass. Sez. II, sent. n. 9198 del 10/4/2017).
Al di fuori di tale ipotesi si pone dunque anzitutto un problema di competenza.
Nel caso di specie il Tribunale Fallimentare è quello di Vercelli e pertanto la causa va riassunta avanti a quest'ultimo nelle forme del rito speciale.
PQM
Il Tribunale, accertato quanto in premessa, dichiara che la competenza a provvedere per le domande attoree spetta al Tribunale di Vercelli e per l'effetto assegna il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo nelle forme di rito.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2024 promossa da: Parte
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 STANZIONE MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STANZIONE MARCELLO
ATTRICE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, , contumace Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come segue:
si riporta alle conclusioni in atti ribadendo le argomentazioni di cui alla memoria ultima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato vocava in giudizio svolgendo nei CP_1 confronti di quest'ultima le ss. domande di merito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: accertare l'inadempimento contrattuale grave di e per l'effetto Controparte_1
dichiarare risolto a tutti gli effetti di legge il contratto concluso tra le parti in data 15.03.2023, con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1
pagina 1 di 4 dei danni tutti patiti dall'attrice, che si quantificano nella misura di € 25.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata.
Con vittoria di spese e onorari di lite“.
A fondamento delle stesse deduceva di avere concluso con la convenuta un contratto per ovviare al malfunzionamento e successiva rottura del cuscinetto di valle della coclea nell'impianto di produzione di energia idroelettrica attoreo e che nel dare fiducia alla convenuta sottoscriveva l'ordine in data 15 marzo 2023 optando per la soluzione che prevedeva un costo di euro 7.500,00 (doc. 2), di cui euro
6.103,00 versati in acconto e la rimanenza somma, a saldo, da liquidarsi in 3 rate con scadenza
30/60/90 giorni fine mese, dalla ultimazione del lavoro.
Riferiva che la convenuta ottemperava alla commessa con 65 giorni di ritardo, con conseguenti maggiori oneri per l'attrice che non poteva disporre delle somme riconosciute dal GSE, e che l'attrice provvedeva a versare l'ulteriore importo di euro 1.220,00 dopo che, in data 09/06/2023, riprendeva la produzione di energia elettrica sebbene il dispositivo OD (sistema di gestione e controllo dei giri motore nei casi di incompleta chiusura della paratoia di macchina) non fosse stato ancora montato.
Contr Aggiungeva che in data 23 ottobre, e si incontravano a Legnano e concordemente CP_1 definivano gli importi a saldo (€. 2.500,00+983,80 oltre Iva) incluso la fornitura in opera dell'OD e la consegna di una vasca in acciaio (capienza 180litri) per il cambio olio motore concordando una somma finale di €. 4.500,00 iva compresa da pagare in tre rate al 30/10, 30/11 e 30/12 (OD e vasca dovevano Parte essere forniti entro la fine di novembre (Doc. 9) ed in data 27/10/2023 ottemperava alla prima scadenza versando un acconto di €. 1.500,00 (doc. 10)).
Tuttavia in data 06/11/2023 l'impianto smetteva di funzionare segnalando un allarme di pericolo che impediva la accensione della macchina e la normale rotazione per cui l'attrice segnalava il problema a
[...]
, le cui maestranze intervenivano individuando il problema nella rottura delle bronzine CP_1 fornite pochi mesi prima dalla stessa convenuta, la quale tuttavia, nonostante i plurimi solleciti, non interveniva per la soluzione tanto è vero che l'attrice doveva provvedervi autonomamente.
Sulla base di tali rilievi chiedeva pertanto il ristoro del danno cagionato dalla convenuta nei termini sopra esposti.
Formatosi il contraddittorio, la convenuta non compariva né si costituiva per cui veniva dichiarata contumace.
Successivamente
All'udienza del 16/10/2024 la causa veniva interrotta per la sopravvenuta sottoposizione della convenuta pagina 2 di 4 alla procedura di liquidazione giudiziale in forza di provvedimento del Tribunale di Vercelli.
Provvedeva l'attrice a riassumere il giudizio senza che la convenuta si costituisse.
All'udienza del 12/2/2025 il Giudice rilevava in via ufficiosa l'incompetenza a favore del Giudice
Fallimentare.
In esito alle memoria autorizzata di parte attrice quest'ultima concludeva nei termini sopra esposti discutendo la causa e chiedendo che venisse trattenuta in decisione.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Competenza
Il rilievo formulato in ordine alla competenza del Giudice Fallimentare (Tribunale di Vercelli) è fondato in ragione della vis attractiva di quest'ultimo per le questioni che attengono all'accertamento delle posizioni debitorie della convenuta (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, art. 24 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Ciò trova conferma anche nelle massime della Suprema Corte citate dall'attrice: “La domanda di accertamento di un credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, sicchè va escluso che, ove il relativo giudizio sia ancora pendente in sede ordinaria, il giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'accertamento del medesimo credito possa essere sospeso ex art.
295 c.p.c.” (Cassazione, 1 marzo 2017 n. 5255)
Si veda al riguardo anche la ss. pronuncia che rimarca il distinguo tra una generica azione risarcitoria nei confronti del convenuto, poi fallito, ed una richiesta di quantificazione del ristoro: “La controversia promossa per conseguire una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno non ha ad oggetto l'individuazione di un credito, sicché è insensibile alla dichiarazione di fallimento del convenuto, a seguito della quale, tuttavia, va escluso che il separato giudizio sul "quantum" possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, dovendo il credito essere insinuato e quantificato nella procedura concorsuale in sede di formazione e verificazione dello stato passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danni a carico di un fallimento assuma l'efficacia di giudicato in ordine alla necessità di radicare innanzi al tribunale ordinario il successivo giudizio per la quantificazione del danno)“ (Cass. Sez. III, sent. n. 13226 del 27/06/2016; nello stesso senso pagina 3 di 4 Cass Sez.1, Sentenza n. 3294 del 03/05/1988).
Ciò premesso, la Suprema Corte ha chiarito che la questione esaminata si pone in termini di rito quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario (“Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza“, Cass. Sez. II, sent. n. 9198 del 10/4/2017).
Al di fuori di tale ipotesi si pone dunque anzitutto un problema di competenza.
Nel caso di specie il Tribunale Fallimentare è quello di Vercelli e pertanto la causa va riassunta avanti a quest'ultimo nelle forme del rito speciale.
PQM
Il Tribunale, accertato quanto in premessa, dichiara che la competenza a provvedere per le domande attoree spetta al Tribunale di Vercelli e per l'effetto assegna il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo nelle forme di rito.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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