Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 3810/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3810/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 20.05.2024, promossa
DA
(P.IVA/C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI CAGNO NICOLA LUIGI, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione
-Parte Attrice-
CONTRO
P.IVA / C.F. , in persona dei propri Amministratori Controparte_1 P.IVA_2
Delegati e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. DI PUPPO ALESSANDRO, giusta delega unita alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta- attrice in riconvenzionale
E CONTRO
c.f. / p.iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, dall' Avv. Enrico Pellegrini, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di costituzione
-Ulteriore convenuta-
NONCHE' CONTRO
HDI-GLOBAL SE, rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maria Lombardi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Terza chiamata-
1
Controparte_3
-Terza chiamata contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta individuale rappresentava di aver sottoscritto con la Parte_1
in data 22 aprile 2013, il contratto di appalto n. I13-073_1 finalizzato alla Controparte_1 realizzazione di una centrale a per la produzione e la messa in rete di energia elettrica in agro CP_1 di LL (Ta) ed ancora che con successiva scrittura privata del 26 giugno 2014, le parti provvedevano ad integrare il suddetto contratto, prevedendo la vendita e posa in opera, da parte di di una vasca di stoccaggio di materiale di approvvigionamento. Controparte_1
Deduceva che a distanza di pochi mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, le pareti della vasca di stoccaggio mostravano evidenti segni di corrosione e di deterioramento generale e che a seguito di regolare denuncia dei suddetti difetti, la provvedeva al ripristino della vasca, Controparte_1 individuando quale rimedio l'apposizione di un manto sintetico impermeabilizzante, in poliolefine flessibili, prodotto dalla società KA Italia Spa, atto a garantire la medesima tenuta e durata della vasca originariamente costruita.
Rappresentava, quindi, che tale manto era stato posato in data 15 dicembre 2015, dopo che la aveva individuato ed incaricato la società per il montaggio. CP_1 Controparte_2
Aggiungeva che, in data 12 giugno 2019, era stato costretto a denunciare nuovamente, con comunicazione inviata alla i vizi della vasca in quanto il manto posto in opera CP_1 risultava scollato nei punti di saldatura, con conseguente danneggiamento della vasca e dispersione del materiale organico ivi contenuto e che quest'ultima incaricava la di effettuare Controparte_2 una ulteriore riparazione.
Rappresentava, inoltre, che a distanza di sei mesi dall'ultimo intervento, si accorgeva che il manto di impermeabilizzazione posato e precedentemente riparato presentava nuovamente vistosi segni di scollamento e provvedeva, pertanto, a denunciare l'evento alla dopo aver Controparte_1 informato telefonicamente la società Controparte_2
A questo punto, riferiva che, in data 6 dicembre 2019, gli incaricati della al fine di Controparte_2 trovare una soluzione definitiva e risolutiva di tali ricorrenti episodi di insorgenza di difetti, riscontrata la richiesta del responsabile tecnico di si recavano presso la centrale Controparte_1
e decidevano questa volta di rimuovere il manto impermeabile “KAplan”, previo svuotamento della vasca, “con oneri interamente sostenuti dal sig. , in funzione della successiva Parte_1 sostituzione.
Parte attrice, sostanzialmente, lamentava il fatto che la rimozione di tale manto aveva reso la vasca inutilizzabile, in quanto rivestita di un solo strato di “compensazione in tessuto non tessuto” (utilizzato quale materiale di congiunzione tra la superficie della vasca e il manto apposto) che, non essendo resistente alle sollecitazioni esterne, si distaccava in brandelli impedendo il funzionamento della pompa di approvvigionamento dell'impianto che, dopo essersi bloccata più volte, finiva poi per danneggiarsi gravemente, comportando una progressiva diminuzione della produzione di gas, non potendo l'impianto funzionare a regime, fino alla quasi totale interruzione avvenuta nei primi giorni di febbraio 2020, per almeno 5 mesi.
2 Deduceva, altresì, che, risultate vane le sue numerose richieste, con missiva del 14 febbraio 2020 a firma del proprio difensore, intimava formalmente la la e la Controparte_1 Controparte_2
KA Italia S.p.A. ad adempiere ai dovuti lavori di ripristino e a risarcire gli ingenti danni alla propria azienda causati;
ed ancora che in data 21 febbraio 2020, la in risposta alla Controparte_1 suddetta missiva, pur negando la propria responsabilità, affermava testualmente: “abbiamo informato l'azienda che si era occupata per nostro conto dei lavori di posa del rivestimento interno della vasca, chiedendo di verificare la situazione denunciata dal Suo cliente e soprattutto di verificare le cause che avrebbero provocato il distacco dal rivestimento interno della vasca. (…) siamo qui a confermare che procederemo in data 09 marzo 2020 all'esecuzione di un intervento di ripristino della vasca Calix” (all.15).
Riferiva, inoltre, che solo in data 19 marzo 2020, tuttavia, gli incaricati di Controparte_2 ultimavano l'apposizione del nuovo manto di protezione della vasca.
Invocava, pertanto, l'inadempimento del contratto di appalto da parte delle convenute CP_1
e alla luce degli artt. 1218 -1223 - 1667 – 1668- 1669 c.c. e quantificava i
[...] Controparte_2 danni subiti nella misura globale di € 136.113,84, suddivisi in costi sostenuti e documentati, costi di manodopera e danno da mancata produzione di energia per i mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, così quantificati sulla base della differenza tra la media di produzione mensile degli ultimi 4 anni e quanto effettivamente prodotto.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Bolzano quale foro esclusivo pattuito in contratto ed evidenziando che gli asseriti danni richiesti dall'attrice non potevano essere ad essa addebitati, posto che aveva richiesto tempestivamente la riparazione del telo in garanzia alla ditta
, a cui aveva affidato, in data 03.11.15, l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione _2 dell'interno della prevasca. Pertanto, deduceva che, se accertato, doveva proprio la ditta _2 farsi carico di tutte le conseguenti responsabilità, alla luce del § 10 del contratto di appalto con la stessa stipulato, in cui veniva pattuita espressamente la responsabilità dell'appaltatrice , _2 ulteriore convenuta, per i vizi delle opere realizzate e l'obbligo di manleva a favore dell'appaltatrice, per tutti i danni che ne sarebbero potuti derivare.
Contestava la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attrice e proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per “il danno subito da consistito nell'esborso sostenuto CP_1 per il personale messo a disposizione per permettere l'effettuazione dei lavori di ripristino, per una quantificazione complessiva di € 6.232,00 (Doc.11 e cfr. doc.10)”.
In virtù della polizza decennale postuma stipulata da a favore di Controparte_2 Controparte_1 chiamava, altresì, in causa direttamente anche la società che
[...] Controparte_3 aveva rilasciato il certificato di assicurazione n.16/15 su polizza 1101451, a favore di
[...]
specificando, altresì, che, nella denegata ipotesi di accertata propria responsabilità, la CP_1 stessa avrebbe azionato anche la propria polizza n. 110-01584464-30031 e chiamato in causa anche la società assicuratrice . CP_4
Con ordinanza del 30.10.2020, il Giudice allora titolare del procedimento autorizzava la convenuta a chiamare in causa la e la HDI GLOBAL SE, Controparte_3
Rappresentanza Generale per L'Italia e fissava la nuova udienza di prima comparizione.
Si costituiva in giudizio, in data 24.03.2021, la società impugnando e Controparte_2 contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione nonché dell'atto di costituzione con
3 domanda riconvenzionale della Specificava, in primo luogo, che, il materiale Controparte_1 prescelto per l'impermeabilizzazione della vasca, intervento riparatore ritenuto necessario dalla stessa, oggetto del contratto di appalto stipulato in data 03.11.2015 Controparte_1
(doc.1) tra la stessa e era stato alla stessa fornito dalla SIKA ITALIA Controparte_1
S.P.A. (“società incaricata dalla stessa della valutazione della tipologia Controparte_1 di impermeabilizzazione da realizzare per la risoluzione dei difetti riscontrati nell'impianto di produzione di installato dalla ditta individuale e non CP_1 Parte_1 convenuta in giudizio). Aggiungeva, altresì, che prima dell'esecuzione delle lavorazioni commissionate, aveva atteso che altra azienda incaricata dalla società Controparte_1 terminasse i lavori di rifacimento delle pareti della vasca precedentemente utilizzata senza alcun tipo di rivestimento e, per questo, danneggiata con evidenti segni di deterioramento delle pareti in cemento armato.
Rivendicava, nel merito, di aver portato a termine, correttamente, tutti i lavori previsti dal suindicato contratto di appalto nel mese di novembre-dicembre 2015; lavori, del resto, collaudati dalla ome da regolare verbale di collaudo e regolarmente pagati. Controparte_5
A seguito di ulteriore segnalazione di danneggiamento da parte dell'attore (5 dicembre 2019), rilevava che concordemente con la ditta utilizzatrice aveva deciso di rimuovere il rivestimento di fondo rimettendo in esercizio la vasca allo scopo di non perdere produttività sull'impianto di biogas e nello stesso giorno comunicava alla SIKA ITALIA S.p.A. l'accaduto ricevendo richiesta di invio di
DDT e fattura dei materiali utilizzati per gli opportuni approfondimenti, provvedendo anche a fare denuncia di sinistro alla propria compagnia di assicurazione e a richiedere a SIKA ITALIA S.p.A. qualora vi fossero responsabilità, di fornire appoggio e presenza durante il rifacimento della vasca ai fini di una certificazione della corretta esecuzione delle saldature e dell'istallazione del telo impermeabilizzante.
Evidenziava, infine, che con comunicazioni mail del 17.12.2019, del 27.01.2020 e del 29.01.2020 la
SIKA ITALIA S.p.A. comunicava che la causa delle problematiche riscontrate nella vasca risiedeva in una incompatibilità manifestatasi tra il manto impermeabile SIKAPLAN WT 6200 20C e le sostanze contenute nella vasca, sia prima che dopo il lavoro eseguito dalla e Controparte_2 proponeva una nuova soluzione tecnica che, seppur prevedendo l'impiego dello stesso manto impermeabile, richiedeva accorgimenti tecnici atti ad evitare formazioni di vapore generate dal calcestruzzo;
soluzione, poi attuata dalla n collaborazione con la SIKA ITALIA Controparte_2
S.p.A. negli interventi di marzo / aprile 2020.
Alla luce di quanto, dunque, precisato, rivendicava la propria non imputabilità di causa alcuna per quanto accaduto, la mancanza di qualsivoglia propria responsabilità ex art. 1218 c.c. e responsabilità per mancata garanzia delle difformità o vizi dell'opera o per le conseguenze dannose degli stessi ai sensi degli art. 1667 e 1669 c.c.
Sul punto constatava, inoltre, che tra le parti in causa, (con l'unica eccezione della
[...]
era intervenuto accordo transattivo (doc. 8 comparsa) per la composizione bonaria CP_1 della lite, dalla quale emergeva chiaramente che, la vera origine dei danni derivava, certamente, dalla scelta del materiale da installare nella Prevasca Calix 100 TMR operata dalla Controparte_1 previa consulenza della SIKA ITALIA S.p.A. Evidenziava, altresì, che “l'eventuale
[...] risarcimento dei danni subiti dalla ditta utilizzatrice dell'impianto sono stati di fatto tutti oggetto della transazione intervenuta tra le parti (con eccezione della società ”. Controparte_1
4 Si costituiva in giudizio la terza chiamata HDI-GLOBAL SE in data 12.03.2021, chiedendo il rigetto delle domande tutte, sia proposte contro la propria assicurata, che formulate nei propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. Preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale, già proposta da e nel merito, sosteneva l'infondatezza della richiesta di risarcimento CP_1 danni formulata dall'attore.
Quanto alla chiamata in garanzia da parte di sosteneva che la stessa, Controparte_1 nonostante le ripetute denunce di danno comunicatele dall'attrice stragiudizialmente, non aveva ottemperato al proprio obbligo di denuncia, “se non una volta divenuta destinataria dell'atto di citazione per cui è causa”, così come previsto dall'art. 2 del contratto assicurativo sottoscritto.
In data 2.04.2021, parte attrice depositava atto di rinunzia agli atti ed alla domanda da essa proposta nei confronti delle convenute specificando di non Controparte_2 Controparte_1 aver più interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, atteso che, nelle more dello stesso, era intervenuto un accordo transattivo (allegato all'atto di rinunzia) tra le parti ( Parte_1
e e SIKA ITALIA S.p.A., nella quale la i era
[...] Controparte_2 Controparte_2 impegnata ad ultimare i lavori di smaltimento del manto e a manlevare e tenere indenne parte attrice da ogni conseguenza derivante dall'eventuale prosecuzione del giudizio per iniziativa di
[...] anche con riferimento alle spese mentre SIKA ITALIA S.p.A. si impegnava a CP_1 corrispondere a parte attrice la somma omnicomprensiva di euro 85.000,00.
Alla prima udienza del 6.04.2021, le parti si riportavano ai propri atti, in particolare parte attrice all'atto di rinunzia depositato;
la convenuta reso atto di tale rinuncia, chiedeva Controparte_2 la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; la terza chiamata HDI-GLOBAL SE alla luce della rinunzia di parte attrice, evidenziava che non sussisteva più ragione per la permanenza in giudizio della compagnia e pertanto ne chiedeva l'estromissione; parte convenuta
[...] dichiarava di non essere stata avvisata dalle altri parti in giudizio del contenuto della CP_1 intercorsa transazione tra le stesse avvenuta e di aver ricevuto, solo dopo la propria costituzione in giudizio e dopo la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, la proposta di rinunciare alle proprie domande e di definire la lite a spese compensate, per la stessa ritenuta non accettabile;
si opponeva alla richiesta di estromissione di parte attrice e insisteva per la prosecuzione della vertenza di tutte le parti in causa relativamente alle proprie domande. Il Giudice allora titolare del procedimento, preso atto, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 20.07.2021 e vista la regolarità della notifica a ne Controparte_3 dichiarava la contumacia.
Con la prima memoria, parte attrice riformulava le proprie conclusioni;
in particolare chiedeva disporsi la sua estromissione dal giudizio e rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta con condanna della stessa Controparte_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. Chiedeva altresì, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale o di condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che la fosse condannata a manlevare Controparte_2
e tenere indenne l' da ogni possibile pregiudizio. Parte_1
Nella propria prima memoria, invece, la convenuta ribadiva la propria Controparte_1 estraneità nella questione oggetto di causa ed invece la totale responsabilità sia di KA che di _2
, posto che sosteneva “o è stata a non posare la prima volta il telo con la dovuta
[...] _2 perizia, anche tecnica, oppure è stata KA a fornire inizialmente a indicazioni di posa _2
5 incomplete o errate” e dovevano farsi carico dei relativi costi (“come peraltro hanno fatto nell'accordo transattivo ad eccezione delle spese di ). CP_1
All'udienza del 8.11.2021, la convenuta confermava il raggiungimento Controparte_1 di un accordo stragiudiziale con l'attrice e con la terza convenuta e la propria non CP_4 opposizione all'estromissione della stessa dal processo;
dava atto altresì di aver proposto più volte un accordo anche alla convenuta he favoriva una definizione integrale del giudizio Controparte_2
a fronte del pagamento da parte della stessa e/o della sua assicurazione ed ulteriore terza chiamata
(contumace) dell'importo omnicomprensivo di euro 3.000,00 a spese Controparte_3 compensate;
riformulava pertanto tale proposta in quella sede anche ai fini dell'art. 96 c.p.c. nell'ipotesi di mancata accettazione ed insisteva, in detta ipotesi, per l'ammissione delle prove richieste nelle memorie istruttorie;
la convenuta confermava il fallimento del Controparte_2 bonario tentativo di composizione della controversia e pertanto si riportava a tutti i propri atti e scritti difensivi;
chiedeva ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nelle proprie memorie;
la terza chiamata insisteva, invece, per l'accoglimento della propria estromissione e parte CP_4 attrice non si opponeva a tale richiesta, evidenziando che dato l'accordo bonario sopraggiunto, non aveva alcuna richiesta nei confronti di entrambe le convenute.
Per la domanda residua, la causa veniva istruita con la prova orale richiesta dalla Controparte_6 nelle memorie istruttorie n. 2 sulle sole circostanze nn. 1 e 3 e la prova contraria richiesta;
si ascoltavano dunque il teste di parte convenuta sig. funzionario dipendente della Testimone_1
SIKA ITALIA S.p.A. e i testi a prova contraria l'ing. e il sig. , entrambi Tes_2 Testimone_3 dipendenti di Controparte_1
All'udienza civile del 20.05.2024, le parti precisavano così le proprie conclusioni nei termini di seguito indicati.
Parte attrice chiedeva di
1. accertare l'estraneità (con conseguente estromissione) dal presente giudizio della 2. rigettare, ove ritenuto necessario pronunciarsi Parte_1 sul punto, l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla convenuta 3. Controparte_1 rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta con condanna Controparte_1 della stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche in forza della soccombenza virtuale relativa alla domanda principale;
4. in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale o di condanna di parte attrice al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio, anche nelle denegata ipotesi di accoglimento della spiegata eccezione di incompetenza territoriale, si chiede che la sia condannata a manlevare Controparte_2
e tenere indenne l' da ogni possibile pregiudizio come da accordo Parte_1 versato in atti;
5. con vittoria di spese.
Parte convenuta chiedeva di condannare e/o Controparte_7 Controparte_2 [...] ex artt. 1218 e 1667 c.c. e § 10 del contratto di appalto per Controparte_3
l'impermeabilizzazione della vasca al risarcimento dei danni tutti subiti da e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1
6.232,00.-, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero del diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa;
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze del giudizio maggiorate di spese generali e accessori di legge.
chiedeva - Rigettare le domande avverse in danno della società _2 Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, accertarsi l'estraneità della _2 per i fatti oggetto di causa e, pertanto, dichiararsi la non responsabilità della stessa ex art.
[...]
6 1218,1667,1669 c.c.; - Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1 in quanto infondata in fatto e diritto. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio
[...] maggiorate di spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, se così concludeva: preliminarmente dichiarare l'estromissione della scrivente CP_4
per carenza di legittimazione, essendo intervenuto il risarcimento del danno che CP_4 aveva giustificato la chiamata di terzo ed essendo così cessata la materia del contendere. Nel merito
e in principalità: - dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, rigettare la domanda Contr di manleva svolta nei confronti di a parte della chiamante - rigettare Controparte_1 comunque la chiamata in garanzia per non essere sussistente la copertura assicurativa, alla luce di tutto quanto esposto. - condannare ex art. 96 cpc. CP_1
Si riservava, quindi, la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e venti per repliche. All'esito dell'esame degli scritti conclusivi si deposita la presente sentenza.
*****
In via preliminare, si osserva che parte attrice Parte_1 Parte_1
a rinunciato alla domanda di inadempimento e risarcitoria inizialmente proposta, con
[...] atto di rinuncia depositato in data 2.4.2021, per intervenuto accordo transattivo anche con terzi, e non insistendo nella domanda in sede di precisazione delle conclusioni. Non ha neppure insistito nel pagamento delle spese processuali per tale domanda. Ha più volte ribadito di non avere interesse alla decisione sul punto, chiedendo soltanto il rigetto della domanda riconvenzionale nei suoi confronti o in subordine di essere manlevata da Deve quindi darsi atto che sulla domanda è cessata _2 la materia del contendere, non essendovi più un interesse giuridico dell'attrice alla pronuncia. Le altre parti convenute e chiamate sulla domanda hanno manifestato nel corso del giudizio disinteresse alla decisione. Le parti non hanno insistito nella condanna alle spese processuali in relazione alla domanda principale, avendole regolate nella transazione, che comunque si compensano tra tutte le parti in causa, considerato il comportamento processuale delle parti e l'accordo transattivo intervenuto, anche con soggetto terzo rispetto al giudizio che ha sostenuto l'esborso più rilevante, ritenendo CP_8 sussistenti eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c.
Il thema decidendum, quindi, riguarda solo la domanda riconvenzionale presentata da
[...] così come modificata in sede di memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e precisate CP_1 in sede di precisazione delle conclusioni e proposta solo nei confronti di e _2 CP_9
[...
per intervenuto accordo bonario con le altre parti Parte_1
e , che quindi non sono legittimate passive rispetto alla richiesta. CP_4
Vista la rinuncia implicita anche all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, presentata in realtà in collegamento con il foro convenzionale previsto nel contratto di appalto tra attrice e convenuta in riferimento alla domanda principale, si può esaminare la domanda nel merito.
Ora, nel merito la domanda di deve rigettarsi poiché non sufficientemente Controparte_1 provata. deduce di aver subito un danno per effetto dell'inadempimento di parte Controparte_1 [...]
che non avrebbe installato il telo a regola d'arte durante l'intervento del 15 dicembre 2015. _2
7 Così scrive in sede di comparsa conclusionale: Infatti, negli sviluppi successivi al vizio rilevato, è emerso un errore di nella posa del telo o comunque una prima posa in una maniera _2 differente rispetto all'ultima, che ha risolto il problema.
Vero che, come afferma parte attrice in riconvenzionale, le parti stabilivano che l'appaltatore avrebbe garantito per dieci anni non solo i lavori eseguiti ma anche i prodotti utilizzati (cfr. punto 10 del contratto, in particolare punto 10.3) e che quindi può configurarsi una responsabilità ex art. 1667 c.c. ma nel caso di specie si hanno elementi per superare la presunzione di colpa che la legge stabilisce in capo all'appaltatore.
In primo luogo, non vi è un accertamento tecnico che dimostri la causa dei danni alla vasca (peraltro mai richiesto e che comunque andava effettuato nell'immediatezza dei fatti per la naturale alterazione dello stato dei luoghi). Peraltro, risulta dai documenti prodotti che la società Controparte_1 abbia collaudato la installazione del telo in data 14.12.2025 (in atti all. 2 comparsa di
[...] costituzione di collaudo sottoscritto da , ciò esclude vizi palesi Controparte_10 CP_1 di esecuzione.
In secondo luogo, va precisato che non si ha alcuna prova certa che il danno sia stato causato dalla qualità dei prodotti utilizzati dalla per l'installazione del manto ma, anzi, vi sono indici _2 che fanno presumere che il danno sia stato causato dalla scelta del prodotto utilizzato non adatto in relazione al contenuto organico della massa contenuta nella vasca.
Non vi sono prove, poi, che la scelta dei prodotti sia stata rimessa alla , sicché la stessa _2 appare un mero esecutore materiale privo di poteri direttivi nella scelta dei prodotti da utilizzarsi.
Risulta, infatti, che il manto impermeabilizzante originario è stato scelto direttamente da CP_1 avvalendosi della consulenza della ditta come da allegazione della stessa parte attrice
[...] CP_8 in riconvenzionale (p. 3 comparsa di costituzione) e per come risulta dalla prova orale raccolta
(testimonianza e dei testi indicati da parte Testimone_1 Controparte_7
Ed inoltre, la società interpellata dopo le lesioni al manto, ha disposto di ricollocare un CP_8 manto della medesima tipologia ma con modalità di installazione diverse ed indicate specificatamente nella mail del 29.01.2020 (doc. 4 di parte ), ciò fa presumere che la fosse solo _2 _2 un esecutore materiale di direttive impartite da altri e quindi alla stessa società possono imputarsi solo danni direttamente correlati alla esecuzione e messa in opera del manto e dei prodotti utilizzati per la installazione dalla stessa individuati, ma non danni derivanti dalle errate scelte di terzi.
È emerso invero dall'esame delle mail allegate da parte convenuta e non disconosciute da _2 che la società ha agito quale nudus minister e quindi non può presumersi CP_1 _2 che la stessa sia responsabile dei danni cagionati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007 (Rv.
595416 - 01).
A sostegno di quanto rilevato, si osserva, poi, che dall'atto di transazione allegato dalle parti emerge che la ditta fornitore del prodotto ovvero del manto impermeabilizzante, ha provveduto CP_8 all'esborso a tacitazione del danno lamentato dalla . Parte_1
La domanda quindi non è fondata, poiché non è sufficientemente provata sotto il profilo dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta dell'appaltatore ed evento dannoso cagionato e deve rigettarsi;
se anche contrattualmente è stata assunta la garanzia dei vizi per dieci anni derivanti dalla installazione e dai prodotti utilizzati, occorre accertare che il vizio lamentato derivi proprio da tali presupposti per imputare una responsabilità alla;
vi sono indici, invece, nel caso di _2
8 specie, che dimostrano che la sia mero esecutore materiale di direttive impartite e che il _2 danno non derivi da vizi dell'opera considerato il collaudo del committente e la circostanza che i danni si siano verificati circa tre anni e mezzo dopo l'opera realizzata dalla . _2
La domanda riconvenzionale proposta anche verso la assicurazione di , _2 [...]
, contumace, deve essere di conseguenza rigettata. Controparte_3
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali in relazione alla domanda riconvenzionale (valore stimato danni 6.327,00) sono a carico di parte attrice in riconvenzionale in quanto soccombente e si liquidano in euro 2.800,00 in favore delle parti convenuta , da distarsi in favore del difensore dichiaratosi _2 antistatario. Parte non ha diritto al rimborso spese non essendosi costituita in giudizio. CP_3
Non si ritiene sussistano i presupposti per la invocata condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., avendo la parte attrice in riconvenzionale agito per la tutela di un diritto, anche se la domanda si è rilevata infondata nel merito.
PQM
Il Tribunale di Taranto, Prima sezione civile, in persona del Giudice Federica Rotondo, così provvede definitivamente in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_1 confronti di e così delineato il thema decidendum _2 Controparte_3 all'esito delle precisazioni delle conclusioni delle altre parti del giudizio, ogni altra istanza rigettata e disattesa:
- RIGETTA la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., nei confronti di Controparte_1
e in persona dei l.r.p.t., poiché infondata per quanto Controparte_2 Controparte_3 indicato in parte motiva.
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio Controparte_2 che si liquidano in euro 2.800,00, oltre IVA, ca e quanto previsto dalla legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Taranto, 08.01.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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