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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1419/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1419/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ildebrando Lazzarotto
e
HI NA (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati dalla loro relazione sentimentale, (in data 19 giugno 2020 a Salzburg ER
– Austria, minorenne) e (in data 21 dicembre 2017 a Salzburg – Austria, Per_2 minorenne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) il signor provvederà a lasciare la casa famigliare sita in Parte_1
LE (TN), Via Costante Dalsasso n. 14, entro e non oltre il 15 marzo 2025.
Troverà, in autonomia, altra sistemazione idonea ove trasferirà la propria residenza;
2) in considerazione di quanto sopra, la casa famigliare di LE (TN), Via
Costante Dalsasso n. 14, verrà assegnata in uso esclusivo alla signora HI NA la quale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, provvederà
a pagare per intero, ed in via esclusiva, ogni spesa di carattere ordinario connessa all'uso di detta abitazione nonché il 100% della rata di mutuo relativa al contratto dd. 30.05.2022, sottoscritto con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino rinunciando sin d'ora a richiedere il rimborso del 50% della rata al signor Eventuali Parte_1 spese straordinarie, di qualsivoglia importo, che dovessero interessare l'immobile dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente concordate tra i comproprietari;
3) le parti precisano che, in caso di futura compravendita dell'immobile de quo, tavolarmente contraddistinto come p.ed. 703 e p.f. 128/4 in P.T. 1857 C.C. LE, il ricavato dovrà essere prioritariamente destinato a saldare il menzionato mutuo in essere con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra NA HI e in proporzione a quanto dagli stessi Parte_1 versato a saldo del mutuo medesimo sino alla data della vendita;
nel caso in cui uno dei due comproprietari decidesse di rilevare la quota dell'altro varranno le medesime indicazioni in merito ai pagamenti eseguiti ad estinzione del mutuo;
4) nato a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione famigliare di LE, Via Costante Dalsasso n. 14 che, come precisato, verrà
2 occupata in via esclusiva dalla madre, sino alla maggiore età e autosufficienza economica dei figli;
5) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e relative alla loro educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi figli;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che potranno interessare lo sviluppo, l'educazione e l'istruzione dei figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli medesimi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi come di seguito precisati. I figli saranno accuditi secondo un ciclo bisettimanale che andrà ripetendosi: nella prima settimana, dal lunedì al giovedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola, i figli staranno con la madre.
Staranno con il padre dall'uscita della scuola del giovedì sino alla domenica sera, dopo cena, quando lo stesso li accompagnerà a casa della madre. Quest'ultima li terrà con sé dalla domenica sera sino al mercoledì mattina della seconda settimana, all'entrata di scuola. Il mercoledì il padre andrà a prenderli a scuola e li terrà con sé sino al venerdì sera, dopo cena, quando li accompagnerà a casa della madre.
Il fine settimana staranno con la madre.
Il lunedì successivo si darà nuovamente corso al protocollo di cui sopra.
6) Nel periodo di propria competenza, il padre si occuperà di tutti gli adempimenti legati alle esigenze dei figli, compresi accompagnamenti da e per la scuola e le attività ricreative.
7) Le vacanze natalizie verranno gestite come da protocollo di cui sopra, avendo però cura che i figli trascorrano la vigilia di Natale, il giorno di Natale e di S.
Stefano con un genitore e il 31 dicembre e il primo di gennaio con l'altro genitore, rispettando l'alternanza negli anni. Verranno alternati tra i genitori anche il ponte di Pasqua e Pasquetta che si alterneranno di anno in anno con un altro ponte di festività primaverili. Anche le vacanze scolastiche dei figli saranno gestite come da protocollo di cui sopra.
Tuttavia si stabilisce che, previa comunicazione del padre da effettuare alla madre entro febbraio di ogni anno, i figli trascorreranno con il medesimo quindici giorni
3 di ferie anche non consecutivi;
i figli nel mese di agosto si recheranno per tutto il mese con la mamma e la famiglia materna all'Isola d'Elba o altra località eventualmente prescelta;
8) i ricorrenti, preso atto della loro autosufficienza economica e della equa spartizione dei tempi di affido dei figli minori, concordemente stabiliscono che nessuna delle parti dovrà versare all'altra assegni a titolo di mantenimento dei figli minori stessi;
9) i ricorrenti pattuiscono, altresì, che le spese di carattere straordinario che dovranno essere sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico del 50% per ciascun genitore. Queste ultime saranno da concordare qualora superiori ad Euro
100,00. Qualora un genitore dovesse affrontare spese straordinarie superiori all'importo di cui sopra, senza il consenso dell'altro, dove necessariamente previsto, dovrà sopportarne interamente i costi. L'eventuale dissenso da parte di uno dei genitori dovrà essere formalmente motivato entro 7 giorni dalla relativa richiesta (con invio di e-mail o mediante messaggio whatsapp o sms al genitore richiedente). Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i genitori, qualora ne mancasse il formale dissenso nel termine indicato, le stesse si intenderanno accettate. Il rimborso di tutte le spese straordinarie dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, la quale dovrà essere supportata dalle relative pezze giustificative/prove documentali. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
I genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF, che viene allegato, in merito all'indicazione delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda le spese straordinarie obbligatorie (ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), non è richiesta la previa concertazione tra i genitori. A titolo
4 esemplificativo, saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti spese straordinarie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni scolastiche, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
10) I genitori concordano che gli assegni unici e provinciali in relazione ai figli verranno percepiti integralmente dalla madre così come eventuali altri contributi erogati dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per i figli;
11) i genitori si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
5 12) le parti si riservano di regolare in separata sede ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorso e non espressamente disciplinato nel presente atto;
13) le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti in favore dei rispettivi legali”.
Le parti hanno dato atto che il sig. è occupato con contratto a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze del Gruppo Poli s.p.a. con stipendio mensile di circa
€ 1.600,00, mentre la sig.ra HI è occupata con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di con stipendio mensile di circa € 2.200,00. Controparte_1
I ricorrenti hanno rappresentato che l'abitazione familiare, cointestata per la quota di un mezzo indiviso ciascuno, è sita a LE (TN) in via Costante Dalsasso n. 14 ed è tavolarmente identificata come p.ed. 703 e p.f. 128/4 in P.T. 1857 C.C. LE;
per il suo acquisto le parti hanno contratto un mutuo ipotecario per l'importo di €
170.000,00 con contestuale concessione del diritto di ipoteca sui menzionati immobili.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in ER Per_2 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli ER
(nato a [...] – Austria il 19 giugno 2020) e (nato a [...] – Austria Per_2 il 21 dicembre 2017) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1419/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ildebrando Lazzarotto
e
HI NA (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati dalla loro relazione sentimentale, (in data 19 giugno 2020 a Salzburg ER
– Austria, minorenne) e (in data 21 dicembre 2017 a Salzburg – Austria, Per_2 minorenne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) il signor provvederà a lasciare la casa famigliare sita in Parte_1
LE (TN), Via Costante Dalsasso n. 14, entro e non oltre il 15 marzo 2025.
Troverà, in autonomia, altra sistemazione idonea ove trasferirà la propria residenza;
2) in considerazione di quanto sopra, la casa famigliare di LE (TN), Via
Costante Dalsasso n. 14, verrà assegnata in uso esclusivo alla signora HI NA la quale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, provvederà
a pagare per intero, ed in via esclusiva, ogni spesa di carattere ordinario connessa all'uso di detta abitazione nonché il 100% della rata di mutuo relativa al contratto dd. 30.05.2022, sottoscritto con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino rinunciando sin d'ora a richiedere il rimborso del 50% della rata al signor Eventuali Parte_1 spese straordinarie, di qualsivoglia importo, che dovessero interessare l'immobile dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente concordate tra i comproprietari;
3) le parti precisano che, in caso di futura compravendita dell'immobile de quo, tavolarmente contraddistinto come p.ed. 703 e p.f. 128/4 in P.T. 1857 C.C. LE, il ricavato dovrà essere prioritariamente destinato a saldare il menzionato mutuo in essere con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra NA HI e in proporzione a quanto dagli stessi Parte_1 versato a saldo del mutuo medesimo sino alla data della vendita;
nel caso in cui uno dei due comproprietari decidesse di rilevare la quota dell'altro varranno le medesime indicazioni in merito ai pagamenti eseguiti ad estinzione del mutuo;
4) nato a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione famigliare di LE, Via Costante Dalsasso n. 14 che, come precisato, verrà
2 occupata in via esclusiva dalla madre, sino alla maggiore età e autosufficienza economica dei figli;
5) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e relative alla loro educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi figli;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che potranno interessare lo sviluppo, l'educazione e l'istruzione dei figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli medesimi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi come di seguito precisati. I figli saranno accuditi secondo un ciclo bisettimanale che andrà ripetendosi: nella prima settimana, dal lunedì al giovedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola, i figli staranno con la madre.
Staranno con il padre dall'uscita della scuola del giovedì sino alla domenica sera, dopo cena, quando lo stesso li accompagnerà a casa della madre. Quest'ultima li terrà con sé dalla domenica sera sino al mercoledì mattina della seconda settimana, all'entrata di scuola. Il mercoledì il padre andrà a prenderli a scuola e li terrà con sé sino al venerdì sera, dopo cena, quando li accompagnerà a casa della madre.
Il fine settimana staranno con la madre.
Il lunedì successivo si darà nuovamente corso al protocollo di cui sopra.
6) Nel periodo di propria competenza, il padre si occuperà di tutti gli adempimenti legati alle esigenze dei figli, compresi accompagnamenti da e per la scuola e le attività ricreative.
7) Le vacanze natalizie verranno gestite come da protocollo di cui sopra, avendo però cura che i figli trascorrano la vigilia di Natale, il giorno di Natale e di S.
Stefano con un genitore e il 31 dicembre e il primo di gennaio con l'altro genitore, rispettando l'alternanza negli anni. Verranno alternati tra i genitori anche il ponte di Pasqua e Pasquetta che si alterneranno di anno in anno con un altro ponte di festività primaverili. Anche le vacanze scolastiche dei figli saranno gestite come da protocollo di cui sopra.
Tuttavia si stabilisce che, previa comunicazione del padre da effettuare alla madre entro febbraio di ogni anno, i figli trascorreranno con il medesimo quindici giorni
3 di ferie anche non consecutivi;
i figli nel mese di agosto si recheranno per tutto il mese con la mamma e la famiglia materna all'Isola d'Elba o altra località eventualmente prescelta;
8) i ricorrenti, preso atto della loro autosufficienza economica e della equa spartizione dei tempi di affido dei figli minori, concordemente stabiliscono che nessuna delle parti dovrà versare all'altra assegni a titolo di mantenimento dei figli minori stessi;
9) i ricorrenti pattuiscono, altresì, che le spese di carattere straordinario che dovranno essere sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico del 50% per ciascun genitore. Queste ultime saranno da concordare qualora superiori ad Euro
100,00. Qualora un genitore dovesse affrontare spese straordinarie superiori all'importo di cui sopra, senza il consenso dell'altro, dove necessariamente previsto, dovrà sopportarne interamente i costi. L'eventuale dissenso da parte di uno dei genitori dovrà essere formalmente motivato entro 7 giorni dalla relativa richiesta (con invio di e-mail o mediante messaggio whatsapp o sms al genitore richiedente). Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i genitori, qualora ne mancasse il formale dissenso nel termine indicato, le stesse si intenderanno accettate. Il rimborso di tutte le spese straordinarie dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, la quale dovrà essere supportata dalle relative pezze giustificative/prove documentali. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
I genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF, che viene allegato, in merito all'indicazione delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda le spese straordinarie obbligatorie (ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), non è richiesta la previa concertazione tra i genitori. A titolo
4 esemplificativo, saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti spese straordinarie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni scolastiche, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
10) I genitori concordano che gli assegni unici e provinciali in relazione ai figli verranno percepiti integralmente dalla madre così come eventuali altri contributi erogati dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per i figli;
11) i genitori si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
5 12) le parti si riservano di regolare in separata sede ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorso e non espressamente disciplinato nel presente atto;
13) le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti in favore dei rispettivi legali”.
Le parti hanno dato atto che il sig. è occupato con contratto a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze del Gruppo Poli s.p.a. con stipendio mensile di circa
€ 1.600,00, mentre la sig.ra HI è occupata con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di con stipendio mensile di circa € 2.200,00. Controparte_1
I ricorrenti hanno rappresentato che l'abitazione familiare, cointestata per la quota di un mezzo indiviso ciascuno, è sita a LE (TN) in via Costante Dalsasso n. 14 ed è tavolarmente identificata come p.ed. 703 e p.f. 128/4 in P.T. 1857 C.C. LE;
per il suo acquisto le parti hanno contratto un mutuo ipotecario per l'importo di €
170.000,00 con contestuale concessione del diritto di ipoteca sui menzionati immobili.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in ER Per_2 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli ER
(nato a [...] – Austria il 19 giugno 2020) e (nato a [...] – Austria Per_2 il 21 dicembre 2017) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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