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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 143/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
Oggi 30.1.2025 è chiamata la causa r.g. n. 143/2024.
Per l'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO, oggi sostituito dall'AQvv. Parte_1
Luca Mario Branciforte che discute la causa riportandosi alle memorie conclusionali e tutti gli scritti difensivi;
Per l'avv. TAVORMINA MARIA CATERINA e dell'avv. Controparte_1
TAVORMINA VALERIO, oggi sostituiti dall'Avv. Cammarata Mario che discute la causa riportandosi alle memorie conclusionali e tutti gli scritti difensivi, innsistendo nell'ammissibilità dell'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
A seguito della camera di consiglio il in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TAVORMINA MARIA CATERINA e dell'avv. TAVORMINA
VALERIO
PARTE APPELLATA
1 avverso
la sentenza n. 64 del 06/07/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Enna, in persona del Dott.
nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 450/2022 che ha rigettato Controparte_2 la domanda dell'attore, compensando integralmente le spese processuali
PREMESSO CHE
La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta formulata in primo grado da
[...] nei confronti dell'Istituto bancario per ottenere il rimborso pro quota di tutte le Parte_1
commissioni e gli oneri non maturati nel corso del rapporto e non dovuti alla banca a seguito dell'estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento (contratto n. 5009299 del 10.06.2013 per l'importo complessivo di € 33.360,00, da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di € 278,00 cadauna).
In particolare, su richiesta dell'attore, al fine di estinguere anticipatamente il suddetto contratto, la società aveva trasmesso una copia del conteggio estintivo aggiornato al 30.11.2017 Controparte_1 informando il cliente della presenza di un debito residuo pari ad € 15.945,18 (quote residue n. 69 su
120). L'attore ha effettuato il pagamento e con nota del 28.11.2017, la società convenuta ha informato il cliente dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto con decorrenza 30.11.2017.
La domanda dell'attore, argomentata sul richiamo a disposizioni di legge e giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, presuppone l'accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inoperatività dell'art. 8 del contratto n. 5009299, il quale prevede la non rimborsabilità (o la rimborsabilità parziale), in caso di estinzione anticipata, delle somme versate dal cliente a titolo di costi, spese ed altri oneri. Dall'inoperatività di tale clausola discenderebbe, a dire dell'appellante il rimborso di euro
613,26 derivanti da “spese di istruttoria” (lett. c. condizioni generali di contratto) e “commissioni rete distributiva” (lettera D – art. 5 condizioni generali di contratto) secondo il seguente schema:
o in subordine la ripetibilità della quota parte non maturata delle “commissioni e/o oneri accessori” addebitate dalla società convenuta, secondo il diverso metodo di calcolo “relativamente
2 proporzionale”, secondo la formula: C x (D : I); dove C = importo totale delle commissioni, D = interessi non maturati desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi.
La costituitasi nel giudizio di primo grado, ha chiesto invece il rigetto delle pretese attoree CP_3 negando il diritto al rimborso dei costi “up front” (i costi iniziali e prodromici sostenuti dal cliente al momento della stipula del contratto), i quali si differenziano da quelli “recurring” (cioè quelli maturano maturano per la vita residua del credito e dopo la stipula del contratto), contestando altresì il criterio di calcolo utilizzato per l'eventuale rimborso, nonché la debenza di interessi legali e rivalutazione.
In via preliminare, ha eccepito l'irripetibilità della somma e la decadenza dal diritto alla restituzione avendo il accettato e pagato l'importo da corrispondere per l'estinzione senza alcuna Pt_1
contestazione del prospetto sintetico comunicatogli, rivendicando il rimborso a distanza di circa 5 anni.
In primo grado il Giudice di Pace ha rigettato la pretesa del assumendo il calcolo della Pt_1
banca corretto nella parte in cui non ha riconosciuto gli oneri up front e la non vincolatività della sentenza della Corte di Giustizia sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “Lexitor” né della direttiva
2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, non trasposta nell'ordinamento nazionale e non dotata del carattere c.d “self-executing” né vincolante nei rapporti orizzontali tra privati.
Con atto di appello il ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che il Pt_1
giudice abbia errato nel non prendere in considerazione gli approdi interpretativi a cui è giunta la
Corte di Giustizia, ma anche di legittimità, sulla questione sub iudice;
di converso la banca, costituitasi anche in secondo grado, oltre a ribadire la correttezza della sentenza e la non debenza delle somme ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei canoni previsti dall'art. 342 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'appello è da considerarsi ammissibile in quanto parte appellante, nel censurare le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado, ha specificato i motivi per cui il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali e degli interventi normativi sulla questione sottoposta al giudizio.
Si evidenzia che la risoluzione della controversia si basa quasi esclusivamente sull'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, sicché dall'esame dell'atto di appello è chiaro evincere quali siano le specifiche contestazioni rivolte alla decisione resa dal Giudice di Pace e quali le argomentazioni che invece avrebbero dovuto condurre secondo l'appellante ad una diversa pronuncia in suo favore. 3 A livello normativo viene in rilievo l'art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/20101
Una parte della giurisprudenza, valorizzando il dato letterale che faceva riferimento ai “costi dovuti per la vita residua del credito” e anche sulla scorta di alcune indicazioni della Banca d'Italia del
9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, aveva escluso la ripetibilità dei cd. costi “up front” legati alla formazione/fase preliminare del contratto trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito, ritenendo dovuti i soli costi “recurring” cioè che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Senonché, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori affermando che: “L'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
L'art. 16 in parola prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”
All'enunciazione del principio di diritto sopra enunciato la Corte è giunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- sulla base della definizione di “costo totale del credito per il consumatore”2 1 Nella sua originaria formulazione esso stabiliva: “ 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. - sulla base di una interpretazione non solo letterale della norma, ma che tenga conto del contesto in cui è inserita nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte
(v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- sull'esigenza di tutela del consumatore, parte debole del rapporto che “risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
- sulla difficoltà di predire e stabilire quali costi derivino dalla durata del rapporto e quale no;
- sulla valutazione del fatto che il sacrificio del creditore è minimo anche nel caso di intera restituzione dei costi, sia perché è previsto dalla stessa norma un indennizzo a favore del creditore (cfr. par. 2 e 4 dell'art. 16 della direttiva) sia perché il “mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”
Il principio espresso dalla Corte di Giustizia vincola il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016, così anche CGUE 10.4.1984, causa 14/83 e Kamann). Per_1
L'art. 125 sexies TUB, norma introdotta in attuazione del diritto comunitario, deve quindi essere interpretata in maniera conforme al diritto comunitario, senza perciò doversi ricorrere alla disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva.
Evidente la portata della sentenza che mira ad evitare qualsiasi distinzione tra costi iniziali (o up front) e successivi (recurring) derivanti dal finanziamento.
Né come affermato anche dalla Corte di legittimità con la recente pronuncia n. 1951/2023, rileva che le parti abbiano eventualmente inteso determinare in anticipo le modalità di rimborso. Prevedere che l'ente finanziatore possa trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore, comporterebbe uno squilibrio nel rapporto contrattuale e dunque tali clausole sarebbero comunque nulle, perché vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice del Consumo.
conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
5 A seguito della pronuncia della CGUE il legislatore è “frettolosamente” intervenuto con due modifiche normative.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore: “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
La differenza tra la prima e la seconda modifica sta nel fatto che nel secondo intervento è stato eliminato il riferimento alla non rimborsabilità degli oneri “up front” e al criterio del costo ammortizzato per la riduzione dei costi.
Inoltre deve darsi atto che anche la Corte Costituzionale intervenuto sulla novella, con sentenza 8 novembre - 22 dicembre 2022, n. 263 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
La Corte ha ritenuto infatti che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi
6 dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
Ora seguendo l'ordine cronologico degli interventi normativi e l'incompatibilità della vigenza di entrambi e tenuto conto degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il secondo intervento prevale sul primo (tacitamente abrogato) e per l'effetto:
- l'ente finanziatore è tenuto a rimborsare l'integralità dei costi sostenuti dal debitore, anche quelli per l'accesso al credito e cioè i costi iniziali e prodromici sostenuti dal cliente al momento della stipula del contratto (cd. up front);
- sono nulle eventuali clausole contrarie;
- tale principio vale anche per i contratti stipulati prima della sentenza della CGUE del 2019;
- non è più vigente la norma che aveva previsto la riduzione del costo totale del credito in conformità al criterio del costo ammortizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare successivamente distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Tali conclusioni non possono essere messe in dubbio dalla sentenza n. 25/23della Corte di Giustizia nella causa C-555/21 | CR NK RI che è intervenuta su un rinvio pregiudiziale inerente la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
La specificità di tali forme di credito rispetto ad altre consentirebbe al giudice nazionale di prevedere il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, con inclusione soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Differenti sono però gli obblighi informativi previsti (art. 14 par. 1 e 2 della direttiva 2014/17) e differenti anche per ammontare e tipologia i costi che l'ente finanziatore è tenuto a sopportare prima nella fase preventiva alla stipula del contratto (cfr. in particolare punto 28 sentenza).
Di conseguenza, il principio espresso da tale sentenza non interferisce sulla precedente pronuncia
“Lexitor” in quanto attinenti a forme di finanziamento diverse, che per l'appunto sono soggette anche a differente disciplina.
Si ribadisce, inoltre, come già chiarito nella sentenza “Lexitor” che il presunto danno del creditore derivante dall'estinzione anticipata di finanziamenti nell'ambito del credito a consumo è compensato
7 dall'indennizzo già previsto in materia, dovendosi certamente ritenere che nell'ambito di tali tipologie di finanziamento i costi iniziali sono generalmente bassi.
Ciò posto deve essere dichiarata ala nullità della clausola 8 del contratto riferito al rapporto di finanziamento n. 5009299 nella parte in cui non prevede o prevede il rimborso solo parziale dei costi di istruttoria e di commissione della rete distributiva (di cui all'art. 5 par. II, lettere C e D) e dichiarato il diritto del a vedersi rimborsati integralmente tali costi per come correttamente Pt_1
quantificati dallo stesso secondo il criterio di proporzionalità in euro 613,26, oltre al diritto alla corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sino alla domanda giudiziale e al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda e sino al soddisfo.
Non osta a tale pronuncia, infatti, la circostanza che il rapporto sia stato dichiarato estinto nel 2017, prima ancora della pronuncia della CGUE e che il debitore abbia pagato senza sollevare contestazioni sul riepilogo comunicatogli.
L'azione è da qualificare come domanda di pagamento dell'indebito (2033 c.c.).
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione dell'indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis
Cass. n. 7501/2012, secondo cui “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,
e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Nel giudizio in esame, la banca non ha mai eccepito di non aver incassato i costi del credito o comunque l'esistenza di debiti del cliente, tanto che a seguito di apposito conteggio per l'estinzione anticipata è stato chiesto il saldo.
Pertanto, deve ritenersi assodato che il debitore abbia sostenuto i costi di cui ha chiesto la restituzione.
Parimenti, l'esercizio dell'azione non è subordinato al compimento di alcun atto a titolo di decadenza, soggiacendo solo al termine di prescrizione decennale, avendo il credito fonte contrattuale, che decorre dal pagamento finalizzato all'estinzione del finanziamento.
Né può opporsi la non applicabilità della disciplina dell'indebito invocando l'adempimento di una obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) in quanto manca nel caso in esame il requisito della spontaneità, cioè un comportamento del debitore caratterizzato dalla consapevolezza di effettuare la prestazione in assenza di un obbligo giuridico, essendo chiaro che il debitore ha effettuato i pagamenti in forza di specifiche condizioni contrattuali.
8 Le spese processuali, in ragione della novità della questione e delle pronunce di merito anche contrastanti sul punto, possono essere integralmente compensate sia per il primo che per il secondo grado
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando in grado di appello nella causa R.G.. N. 143/2024, ed in riforma della sentenza n. 64 del 06/07/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Enna, in persona del Dott. nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 450/2022: Controparte_2
- dichiara la nullità della clausola 8 del contratto di finanziamento n. 5009299 nella parte in cui non prevede o prevede il rimborso solo parziale dei costi di istruttoria e di commissione della rete distributiva (di cui all'art. 5 par. II, lettere C e D);
- accerta e dichiara il diritto di alla restituzione dei costi del Parte_1
finanziamento n. 5009299, estinto anticipatamente con decorrenza 30.11.2017, per l'importo di euro 613,26;
- condanna, per l'effetto, al pagamento di euro 613,26 in favore Controparte_1
di , oltre al diritto alla corresponsione degli interessi legali ex art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. sino alla domanda giudiziale e al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado.
Enna, 30/01/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 3 Direttiva: “costo totale del credito per il consumatore” “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
Oggi 30.1.2025 è chiamata la causa r.g. n. 143/2024.
Per l'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO, oggi sostituito dall'AQvv. Parte_1
Luca Mario Branciforte che discute la causa riportandosi alle memorie conclusionali e tutti gli scritti difensivi;
Per l'avv. TAVORMINA MARIA CATERINA e dell'avv. Controparte_1
TAVORMINA VALERIO, oggi sostituiti dall'Avv. Cammarata Mario che discute la causa riportandosi alle memorie conclusionali e tutti gli scritti difensivi, innsistendo nell'ammissibilità dell'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
A seguito della camera di consiglio il in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TAVORMINA MARIA CATERINA e dell'avv. TAVORMINA
VALERIO
PARTE APPELLATA
1 avverso
la sentenza n. 64 del 06/07/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Enna, in persona del Dott.
nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 450/2022 che ha rigettato Controparte_2 la domanda dell'attore, compensando integralmente le spese processuali
PREMESSO CHE
La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta formulata in primo grado da
[...] nei confronti dell'Istituto bancario per ottenere il rimborso pro quota di tutte le Parte_1
commissioni e gli oneri non maturati nel corso del rapporto e non dovuti alla banca a seguito dell'estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento (contratto n. 5009299 del 10.06.2013 per l'importo complessivo di € 33.360,00, da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di € 278,00 cadauna).
In particolare, su richiesta dell'attore, al fine di estinguere anticipatamente il suddetto contratto, la società aveva trasmesso una copia del conteggio estintivo aggiornato al 30.11.2017 Controparte_1 informando il cliente della presenza di un debito residuo pari ad € 15.945,18 (quote residue n. 69 su
120). L'attore ha effettuato il pagamento e con nota del 28.11.2017, la società convenuta ha informato il cliente dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto con decorrenza 30.11.2017.
La domanda dell'attore, argomentata sul richiamo a disposizioni di legge e giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, presuppone l'accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inoperatività dell'art. 8 del contratto n. 5009299, il quale prevede la non rimborsabilità (o la rimborsabilità parziale), in caso di estinzione anticipata, delle somme versate dal cliente a titolo di costi, spese ed altri oneri. Dall'inoperatività di tale clausola discenderebbe, a dire dell'appellante il rimborso di euro
613,26 derivanti da “spese di istruttoria” (lett. c. condizioni generali di contratto) e “commissioni rete distributiva” (lettera D – art. 5 condizioni generali di contratto) secondo il seguente schema:
o in subordine la ripetibilità della quota parte non maturata delle “commissioni e/o oneri accessori” addebitate dalla società convenuta, secondo il diverso metodo di calcolo “relativamente
2 proporzionale”, secondo la formula: C x (D : I); dove C = importo totale delle commissioni, D = interessi non maturati desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi.
La costituitasi nel giudizio di primo grado, ha chiesto invece il rigetto delle pretese attoree CP_3 negando il diritto al rimborso dei costi “up front” (i costi iniziali e prodromici sostenuti dal cliente al momento della stipula del contratto), i quali si differenziano da quelli “recurring” (cioè quelli maturano maturano per la vita residua del credito e dopo la stipula del contratto), contestando altresì il criterio di calcolo utilizzato per l'eventuale rimborso, nonché la debenza di interessi legali e rivalutazione.
In via preliminare, ha eccepito l'irripetibilità della somma e la decadenza dal diritto alla restituzione avendo il accettato e pagato l'importo da corrispondere per l'estinzione senza alcuna Pt_1
contestazione del prospetto sintetico comunicatogli, rivendicando il rimborso a distanza di circa 5 anni.
In primo grado il Giudice di Pace ha rigettato la pretesa del assumendo il calcolo della Pt_1
banca corretto nella parte in cui non ha riconosciuto gli oneri up front e la non vincolatività della sentenza della Corte di Giustizia sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “Lexitor” né della direttiva
2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, non trasposta nell'ordinamento nazionale e non dotata del carattere c.d “self-executing” né vincolante nei rapporti orizzontali tra privati.
Con atto di appello il ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che il Pt_1
giudice abbia errato nel non prendere in considerazione gli approdi interpretativi a cui è giunta la
Corte di Giustizia, ma anche di legittimità, sulla questione sub iudice;
di converso la banca, costituitasi anche in secondo grado, oltre a ribadire la correttezza della sentenza e la non debenza delle somme ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei canoni previsti dall'art. 342 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'appello è da considerarsi ammissibile in quanto parte appellante, nel censurare le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado, ha specificato i motivi per cui il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali e degli interventi normativi sulla questione sottoposta al giudizio.
Si evidenzia che la risoluzione della controversia si basa quasi esclusivamente sull'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, sicché dall'esame dell'atto di appello è chiaro evincere quali siano le specifiche contestazioni rivolte alla decisione resa dal Giudice di Pace e quali le argomentazioni che invece avrebbero dovuto condurre secondo l'appellante ad una diversa pronuncia in suo favore. 3 A livello normativo viene in rilievo l'art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/20101
Una parte della giurisprudenza, valorizzando il dato letterale che faceva riferimento ai “costi dovuti per la vita residua del credito” e anche sulla scorta di alcune indicazioni della Banca d'Italia del
9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, aveva escluso la ripetibilità dei cd. costi “up front” legati alla formazione/fase preliminare del contratto trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito, ritenendo dovuti i soli costi “recurring” cioè che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.
Senonché, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori affermando che: “L'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
L'art. 16 in parola prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”
All'enunciazione del principio di diritto sopra enunciato la Corte è giunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- sulla base della definizione di “costo totale del credito per il consumatore”2 1 Nella sua originaria formulazione esso stabiliva: “ 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. - sulla base di una interpretazione non solo letterale della norma, ma che tenga conto del contesto in cui è inserita nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte
(v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- sull'esigenza di tutela del consumatore, parte debole del rapporto che “risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
- sulla difficoltà di predire e stabilire quali costi derivino dalla durata del rapporto e quale no;
- sulla valutazione del fatto che il sacrificio del creditore è minimo anche nel caso di intera restituzione dei costi, sia perché è previsto dalla stessa norma un indennizzo a favore del creditore (cfr. par. 2 e 4 dell'art. 16 della direttiva) sia perché il “mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”
Il principio espresso dalla Corte di Giustizia vincola il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016, così anche CGUE 10.4.1984, causa 14/83 e Kamann). Per_1
L'art. 125 sexies TUB, norma introdotta in attuazione del diritto comunitario, deve quindi essere interpretata in maniera conforme al diritto comunitario, senza perciò doversi ricorrere alla disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva.
Evidente la portata della sentenza che mira ad evitare qualsiasi distinzione tra costi iniziali (o up front) e successivi (recurring) derivanti dal finanziamento.
Né come affermato anche dalla Corte di legittimità con la recente pronuncia n. 1951/2023, rileva che le parti abbiano eventualmente inteso determinare in anticipo le modalità di rimborso. Prevedere che l'ente finanziatore possa trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore, comporterebbe uno squilibrio nel rapporto contrattuale e dunque tali clausole sarebbero comunque nulle, perché vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice del Consumo.
conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
5 A seguito della pronuncia della CGUE il legislatore è “frettolosamente” intervenuto con due modifiche normative.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore: “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
La differenza tra la prima e la seconda modifica sta nel fatto che nel secondo intervento è stato eliminato il riferimento alla non rimborsabilità degli oneri “up front” e al criterio del costo ammortizzato per la riduzione dei costi.
Inoltre deve darsi atto che anche la Corte Costituzionale intervenuto sulla novella, con sentenza 8 novembre - 22 dicembre 2022, n. 263 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
La Corte ha ritenuto infatti che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi
6 dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
Ora seguendo l'ordine cronologico degli interventi normativi e l'incompatibilità della vigenza di entrambi e tenuto conto degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il secondo intervento prevale sul primo (tacitamente abrogato) e per l'effetto:
- l'ente finanziatore è tenuto a rimborsare l'integralità dei costi sostenuti dal debitore, anche quelli per l'accesso al credito e cioè i costi iniziali e prodromici sostenuti dal cliente al momento della stipula del contratto (cd. up front);
- sono nulle eventuali clausole contrarie;
- tale principio vale anche per i contratti stipulati prima della sentenza della CGUE del 2019;
- non è più vigente la norma che aveva previsto la riduzione del costo totale del credito in conformità al criterio del costo ammortizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare successivamente distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Tali conclusioni non possono essere messe in dubbio dalla sentenza n. 25/23della Corte di Giustizia nella causa C-555/21 | CR NK RI che è intervenuta su un rinvio pregiudiziale inerente la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
La specificità di tali forme di credito rispetto ad altre consentirebbe al giudice nazionale di prevedere il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, con inclusione soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Differenti sono però gli obblighi informativi previsti (art. 14 par. 1 e 2 della direttiva 2014/17) e differenti anche per ammontare e tipologia i costi che l'ente finanziatore è tenuto a sopportare prima nella fase preventiva alla stipula del contratto (cfr. in particolare punto 28 sentenza).
Di conseguenza, il principio espresso da tale sentenza non interferisce sulla precedente pronuncia
“Lexitor” in quanto attinenti a forme di finanziamento diverse, che per l'appunto sono soggette anche a differente disciplina.
Si ribadisce, inoltre, come già chiarito nella sentenza “Lexitor” che il presunto danno del creditore derivante dall'estinzione anticipata di finanziamenti nell'ambito del credito a consumo è compensato
7 dall'indennizzo già previsto in materia, dovendosi certamente ritenere che nell'ambito di tali tipologie di finanziamento i costi iniziali sono generalmente bassi.
Ciò posto deve essere dichiarata ala nullità della clausola 8 del contratto riferito al rapporto di finanziamento n. 5009299 nella parte in cui non prevede o prevede il rimborso solo parziale dei costi di istruttoria e di commissione della rete distributiva (di cui all'art. 5 par. II, lettere C e D) e dichiarato il diritto del a vedersi rimborsati integralmente tali costi per come correttamente Pt_1
quantificati dallo stesso secondo il criterio di proporzionalità in euro 613,26, oltre al diritto alla corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sino alla domanda giudiziale e al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda e sino al soddisfo.
Non osta a tale pronuncia, infatti, la circostanza che il rapporto sia stato dichiarato estinto nel 2017, prima ancora della pronuncia della CGUE e che il debitore abbia pagato senza sollevare contestazioni sul riepilogo comunicatogli.
L'azione è da qualificare come domanda di pagamento dell'indebito (2033 c.c.).
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione dell'indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis
Cass. n. 7501/2012, secondo cui “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte,
e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Nel giudizio in esame, la banca non ha mai eccepito di non aver incassato i costi del credito o comunque l'esistenza di debiti del cliente, tanto che a seguito di apposito conteggio per l'estinzione anticipata è stato chiesto il saldo.
Pertanto, deve ritenersi assodato che il debitore abbia sostenuto i costi di cui ha chiesto la restituzione.
Parimenti, l'esercizio dell'azione non è subordinato al compimento di alcun atto a titolo di decadenza, soggiacendo solo al termine di prescrizione decennale, avendo il credito fonte contrattuale, che decorre dal pagamento finalizzato all'estinzione del finanziamento.
Né può opporsi la non applicabilità della disciplina dell'indebito invocando l'adempimento di una obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) in quanto manca nel caso in esame il requisito della spontaneità, cioè un comportamento del debitore caratterizzato dalla consapevolezza di effettuare la prestazione in assenza di un obbligo giuridico, essendo chiaro che il debitore ha effettuato i pagamenti in forza di specifiche condizioni contrattuali.
8 Le spese processuali, in ragione della novità della questione e delle pronunce di merito anche contrastanti sul punto, possono essere integralmente compensate sia per il primo che per il secondo grado
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando in grado di appello nella causa R.G.. N. 143/2024, ed in riforma della sentenza n. 64 del 06/07/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Enna, in persona del Dott. nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 450/2022: Controparte_2
- dichiara la nullità della clausola 8 del contratto di finanziamento n. 5009299 nella parte in cui non prevede o prevede il rimborso solo parziale dei costi di istruttoria e di commissione della rete distributiva (di cui all'art. 5 par. II, lettere C e D);
- accerta e dichiara il diritto di alla restituzione dei costi del Parte_1
finanziamento n. 5009299, estinto anticipatamente con decorrenza 30.11.2017, per l'importo di euro 613,26;
- condanna, per l'effetto, al pagamento di euro 613,26 in favore Controparte_1
di , oltre al diritto alla corresponsione degli interessi legali ex art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. sino alla domanda giudiziale e al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado.
Enna, 30/01/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 3 Direttiva: “costo totale del credito per il consumatore” “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
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