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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17368 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10405/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 10.12.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opponente, in sostituzione del AB IU, l'Avvocato Danilo Maviglia il quale si riporta alla comparsa conclusionale e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,12.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 10405/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
10405/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato AB IU); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- opposta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 10.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA 1. Deve osservarsi che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è il presente – costituisce un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di prova, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe su chi chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cass. civ., ord. 12.7.2023, n.19944; Cass. civ., ord.
11.3.2011, n.5915; Cass. civ., 3.3.2009, n.5071; Cass. civ., 17.11.2003, n.17371).
1a. In sede di opposizione all'ingiunzione, spetta, dunque, a parte opposta fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto monitoriamente azionato.
2. Sulla base di tali premesse, la mancata costituzione in giudizio di parte opposta e la sua conseguente inattività non possono che condurre che all'accoglimento dell'opposizione.
3. Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, quest'ultima asserisce di aver dovuto corrispondere alla propria committente la somma di euro 74.300,00.=, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nella consegna dei materiali, a loro volta forniti in ritardo dall'opposta. La chiede, pertanto, la differenza tra quanto pagato alla presunta Parte_1
danneggiata ed il valore dei materiali ricevuti dalla Controparte_1
Occorre sottolineare, peraltro, che l'opponente non ha minimamente dimostrato di aver sborsato la predetta somma a titolo di risarcimento.
La richiesta, dunque, non può trovare accoglimento.
4. In considerazione della soccombenza sulla domanda riconvenzionale, si ritiene equo compensare le spese di lite in ragione di un terzo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore; - per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.19784/2020 (R.G. 56468/2020), reso dal Tribunale
di Roma;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore;
- compensando le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo, condanna, infine, la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...] Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione,
[...]
che si liquidano in euro 422,33.= per esborsi ed euro 4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 10 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 10.12.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opponente, in sostituzione del AB IU, l'Avvocato Danilo Maviglia il quale si riporta alla comparsa conclusionale e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,12.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 10405/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
10405/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato AB IU); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- opposta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 10.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA 1. Deve osservarsi che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è il presente – costituisce un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di prova, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe su chi chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cass. civ., ord. 12.7.2023, n.19944; Cass. civ., ord.
11.3.2011, n.5915; Cass. civ., 3.3.2009, n.5071; Cass. civ., 17.11.2003, n.17371).
1a. In sede di opposizione all'ingiunzione, spetta, dunque, a parte opposta fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto monitoriamente azionato.
2. Sulla base di tali premesse, la mancata costituzione in giudizio di parte opposta e la sua conseguente inattività non possono che condurre che all'accoglimento dell'opposizione.
3. Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, quest'ultima asserisce di aver dovuto corrispondere alla propria committente la somma di euro 74.300,00.=, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nella consegna dei materiali, a loro volta forniti in ritardo dall'opposta. La chiede, pertanto, la differenza tra quanto pagato alla presunta Parte_1
danneggiata ed il valore dei materiali ricevuti dalla Controparte_1
Occorre sottolineare, peraltro, che l'opponente non ha minimamente dimostrato di aver sborsato la predetta somma a titolo di risarcimento.
La richiesta, dunque, non può trovare accoglimento.
4. In considerazione della soccombenza sulla domanda riconvenzionale, si ritiene equo compensare le spese di lite in ragione di un terzo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore; - per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.19784/2020 (R.G. 56468/2020), reso dal Tribunale
di Roma;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore;
- compensando le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo, condanna, infine, la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...] Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione,
[...]
che si liquidano in euro 422,33.= per esborsi ed euro 4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 10 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò