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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3038/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3038/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 13,07 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona della dott.ssa Nancy Parenty la quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Per essuno è comparso;
Controparte_1 si dà inizio alla discussione orale;
la dott.ssa Nancy Parenti discute la causa riportandosi ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento dell'appello per tutti i motivi addotti;
si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. R.G. 3038-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 18/12/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti ad Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
- appellante -
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
Camerano (AN) in Via Garibaldi n. 74, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Via Goito n. 2 di per procura Pt_1
allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31.10.2024; il difensore ha dichiarato di rinunciare al mandato all'udienza del 6.03.2025;
- appellato -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, resa nel giudizio iscritto al n. 2040/2023 R.G., pubblicata il 07/05/2024, notificata il 07/05/2024:
opposizione a decreto prefettizio di sospensione della patente di guida”
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/12/2025 il procuratore di parte appellante, unico presente, ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 142/2024 del Giudice di Pace di Controparte_2
è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Pt_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con comunicazione di notizia di reato datata 28/03/2023 la Polizia Locale del Comune di Camerano
inoltrava alla Prefettura una segnalazione dalla quale risultava che il giorno 27/03/2023, a Camerano,
si era posto alla guida dell'autovettura targata GG687BD e, fermato per un controllo, CP_1
poiché manifestava sintomi correlati ad una probabile assunzione di bevande alcoliche quali “alito vinoso ed occhi lucidi” veniva invitato a sottoporsi ad accertamento tramite etilometro presso il vicino
Ufficio, al quale acconsentiva;
considerato che
non effettuava correttamente le prove CP_1
dimostrando un atteggiamento teso ad eludere l'accertamento veniva, pertanto, deferito alla Procura
della Repubblica di per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. (cfr. comunicazione notizia Pt_1
di reato redatta in data 28.03.2023 dal Comando di Polizia Locale di Camerano con all.ti annotazione di P.G., rapporto alla e verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona: doc. n. 3 all.to CP_2
fasc. primo grado ); CP_2
- con decreto Prot. Uscita n. 0046377 del 21.04.2023, la Controparte_3
disponeva la sospensione per sei mesi (a decorrere dal 27.03.2023) della patente di guida
[...]
categoria B n. rilasciata a in data 15.07.2022 (cfr. doc. n. 3 all.to fasc. NumeroD_1 CP_1
primo grado ); CP_2
- con ricorso ex art. 22 L. 24.11.1981, n. 689, depositato in data 07/06/2023, proponeva CP_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli Pt_1
atti) avverso il citato decreto del Prefetto di – notificatogli in data 09/05/2023, nel quale, Pt_1
premessi i fatti in precedenza riportati, eccepiva, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- il ricorrente non era alla guida dell'autovettura targata GG687BD, in quanto l'autovettura era parcheggiata e quando era sopraggiunta la Polizia Locale, si trovava seduto su CP_1 pagina 3 di 14 una panchina nell'area pedonale del Belvedere insieme a ed in tale area pedonale era Persona_1
stata parcheggiata l'autovettura nonostante il divieto di sosta;
- gli agenti della Polizia Locale elevavano la contravvenzione per divieto di sosta;
- successivamente gli agenti chiedevano al ricorrente di effettuare l'alcoltest e non CP_1
opponeva alcun rifiuto;
- infatti, a richiesta degli agenti, si recava a piedi con presso il Comando della Polizia CP_4
Locale di Camerano ed effettuava la prova alla presenza della sua accompagnatrice e dell'agente
Isp. C. ; Persona_2
- l'esame veniva effettuato mediante etilometro Recom SERES 679/E matr. 0022;
- nonostante DE soffiasse per più volte consecutive e con forza nell'apparecchio, lo stesso non dava cenno di funzionamento;
non emetteva alcun segnale acustico né alcuna spia luminosa, né
alcuno scontrino attestante che l'aria soffiata fosse insufficiente, come dichiarato nel verbale di dichiarazioni spontanee;
- l'agente sostituiva il bocchettone e provava a soffiare, ma neppure in questo caso Per_2
l'apparecchio si attivava non emettendo scontrini né segnali acustici o luminosi;
- l'agente invitava nuovamente a ripetere la prova ma ancora una volta, CP_1
nonostante il soffio deciso, l'apparecchiatura non si attivava;
- senza alcuna altra verifica in merito all'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura, l'agente riteneva concretizzato il rifiuto da parte di di sottoporsi al test e trasmetteva gli atti CP_1
alla Procura ed alla;
CP_2
- l'ordinanza impugnata era inammissibile, con riferimento a una mera presunzione di
“atteggiamento volto ad eludere l'accertamento”, non sorretta dalla dimostrazione che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento fosse stata effettivamente attivata e/o fosse effettivamente funzionante;
- occorreva quindi verificare se l'etilometro in uso alla Polizia Locale di Camerano sin dalla fine del
2010 fosse stato regolarmente verificato nel corso degli anni e se vi fosse stata una verifica primitiva di collaudo (cfr. ricorso in opposizione di primo grado in atti).
La difesa di concludeva -quindi- chiedendo, in via cautelare, di sospendere il CP_1
provvedimento impugnato e tutti i suoi effetti, disponendo la provvisoria restituzione al ricorrente della patente di guida di categoria B, n. , rilasciata in data 15 luglio 2022 dall'Ufficio NumeroD_1
provinciale della Motorizzazione civile di nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità Pt_1 pagina 4 di 14 e/o la nullità e/o la invalidità dell'impugnata ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida emessa dal Prefetto di il 21 aprile 2023 e notificata all'interessato in data 9 maggio 2023 Pt_1
(Prot. numero 0046377 del 21.04.2023) e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi,
ordinando la restituzione in via definitiva della patente al ricorrente, con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria il ricorrente chiedeva l'ammissione della prova per testi e la CTU tecnica volta ad accertare il funzionamento dell'etilometro Seres 679/E nonché la corretta manutenzione e l'effettivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 10-11 del predetto).
Con decreto del 25.08.2023 il Giudice di Pace di non concedeva la sospensione del Pt_1
provvedimento opposto, e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.10.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
per il tramite del Viceprefetto, la quale chiedeva nel merito, il rigetto del ricorso
[...]
in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento di sospensione opposto
(cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate alla pag. 4 della predetta).
La esponeva in fatto che: CP_2
- gli accertatori sorprendevano il ricorrente alla guida della propria autovettura all'interno di un'area interdetta alla circolazione, dalla quale era sceso cercando di giustificare la violazione commessa.
-Poiché evidenziava una sintomatologia riconducibile ad assunzione di bevande alcoliche, quali alito vinoso ed occhi lucidi, veniva invitato a seguire gli accertatori presso il vicino comando di polizia.
- Una volta giunto al Comando però poneva in essere comportamenti che palesavano il rifiuto e conseguentemente gli agenti lo deferivano alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 186,
comma 7, C.d.S.
- il ricorrente era già incorso in data 6.04.2018 nella violazione di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S. e successivamente gli era stata revocata la patente di guida in quanto sorpreso alla guida con il documento sospeso di validità (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado agli atti).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e escussione del testimone di parte ricorrente all'udienza del 18.12.2023; la causa giungeva per la decisione alla udienza del Persona_1
03/05/2024, con termine di dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Con la sentenza n. 142/2024 pubblicata in data 07.05.2024 ivi appellata, il Giudice di Pace di ha Pt_1
accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, condannando la , Controparte_2 pagina 5 di 14 in persona del Prefetto pro-tempore, alla refusione delle spese in favore di liquidate, CP_1
a titolo di compenso, nella complessiva somma di € 2.090,00 (così specificati € 425,00 fase studio, €
352,00 fase introduttiva , € 567,00 fase di trattazione ed € 746,00 fase decisionale), oltre € 273,80 per spese, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto di interesse il Giudice di prime Cure, nella motivazione della sentenza, ha ritenuto testualmente che:
“…Nel merito il ricorso va accolto.
La questione sottoposta al giudicante attiene ad un controllo effettuato dalla Polizia Municipale di Camerano i
quali volevano sottoporre al test dell'etilometro il che si trovava seduto ad una panchina e non CP_1
all'interno del veicolo
Orbene la norma prevista dall'art. 186 cds così recita: “ E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche;
Il comma 2 “ chiunque guida in stato di ebrezza è punito ……..”
E' bene precisare che il non si trovava alla guida del veicolo ma fuori dello stesso e seduto in una CP_1
panchina così come riferito dalla teste escussa all'udienza del 18.12.23”. CP_4
Pertanto, i militi giammai potevano sottoporre il ricorrente alla prova dell'etilometro non prevista per legge a
tutti i cittadini che non si trovano alla guida dei veicoli, ritenendo questo giudice il comportamento dei vigili al
di fuori della norma enunciata.
Del tutto illegittima è stata poi la richiesta dei militi di sottoporsi all'alcoltest adducendo che il si CP_1
rifiutava.
Tale rifiuto non vi è stato, in quanto come dichiarato dalla teste il macchinario non funzionava. CP_4
Inoltre, si precisa che nessun addebito anche del rifiuto può essere mosso al il quale veniva sottoposto CP_1
all'accertamento non ricorrendone i presupposti di legge ossia mentre era alla guida del veicolo, ma si trovava
seduto ad una panchina dell'area pedonale del belvedere del Comune di Camerano.
Alla luce di quanto sopra accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo come da D.M. 147/22
scaglione medio (valore indeterminabile)” (cfr. motivazione della sentenza pagg. 2—3).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 06.06.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. a mezzo posta elettronica certificata in data
07.06.2024, la in persona del Controparte_3
Prefetto pro-tempore ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt_1 pagina 6 di 14 chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, la riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio (conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso in appello).
La ha fondato il proprio appello su un unico e articolato motivo di gravame rubricato CP_2
“Sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente.
Motivazione contraddittoria ed insufficiente. Violazione art. 2700 c.c.”.
Secondo la Prefettura appellante, il Giudice di Pace ha errato nell'affermare che la testimonianza escussa in primo grado avrebbe acclarato la mancanza dei presupposti per effettuare il controllo dell'etilometro nei confronti del DE.
In particolare, i motivi posti a base della pronuncia denotano il travisamento dei fatti, oltre a travolgere il principio della fede privilegiata che assiste gli atti prodotti dall'Amministrazione,
segnatamente i documenti forniti dal Comando quali la comunicazione della notizia di reato e l'annotazione di polizia giudiziaria.
Secondo la difesa della appellante, da tali atti si evince che gli operatori hanno effettuato il CP_2
controllo e hanno compiutamente descritto l'atteggiamento non collaborativo dell'opponente all'atto della prova con l'etilometro, strumento perfettamente funzionante al momento del tentato accertamento.
Il comportamento di integra l'illecito per il quale lo stesso è stato deferito all'autorità CP_1
giudiziaria, previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione attesta, con fede privilegiata, che il ricorrente ha circolato in Camerano in una zona interdetta al traffico ed è stato fermato, proprio per tale ragione,
dagli agenti della Polizia locale, che hanno rilevato e descritto nell'annotazione di polizia giudiziaria una precisa sintomatologia derivante dall'abuso di alcol.
Il ricorrente non si trovava -quindi- seduto su una panchina come erroneamente descritto in sentenza dal Giudice di primo grado, al momento in cui gli è stato chiesto di sottoporsi alla prova dell'etilometro, ma alla guida della propria autovettura, dalla quale è sceso dopo essere stato fermato dalla polizia locale di Camerano (cfr. ricorso in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.10.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare con ogni statuizione l'appello
proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 142/2024 (R.G. Controparte_2 Pt_1 pagina 7 di 14 2040/2023), pubblicata e notificata il 07.05.2024, con integrale conferma della sentenza stessa, anche in punto di
spese di lite. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da
distrarsi in favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria” (conclusioni rassegnate a pag. 8 della comparsa cit.).
All'udienza del 21.11.2024 i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti e hanno chiesto fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; la causa veniva rinviata all'udienza del 16.01.2025 al fine di verificare se la sospensione della patente disposta dal Prefetto con il provvedimento opposto era stata di fatto già
tutta eseguita prima della definizione del giudizio di I grado.
All'udienza del 16.01.2025 il procuratore della appellante ha dichiarato che la CP_2 CP_2
non poteva rinunciare all'appello vista la condanna alle spese di primo grado;
il Giudice ha rinviato all'udienza del 6.03.2025.
All'udienza del 6.03.2025 il difensore di ha dichiarato di rinunciare al mandato e ha CP_1
chiesto pertanto un breve rinvio per darne comunicazione ufficiale al proprio assistito al fine di consentire al predetto di nominare nuovo difensore;
la causa è stata pertanto rinviata alla udienza del
10.04.2025.
All'udienza del 10.04.2025 il procuratore della ha chiesto fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c., CP_2
per nessuno era comparso;
la causa è stata rinviata per la discussione orale e la CP_1
decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
Si è giunti -quindi- all'odierna udienza del 18.12.2025 in assenza di ulteriore attività istruttoria ove era presente esclusivamente la difesa di parte appellante che ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale.
Tanto doverosamente, sia pur sinteticamente, premesso in fatto, passando all'esame nel merito dell'appello formulato dalla , esso – si ripete – è fondato e viene accolto per le motivazioni CP_2
che si vanno ad illustrare.
La appellante ha correttamente denunciato la violazione dell'art. 2700 c.c. CP_2
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, l'atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In ordine all'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali in occasione di eventuali infrazioni e/o violazioni delle norme del codice della strada e sui rimedi esperibili per pagina 8 di 14 contestare le dichiarazioni in esso riportate dai verbalizzanti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che:
- Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (cfr. Cass., Sez. Unite, n.
17355 del 24/07/2009: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore;
cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013 (Rv. 624937 - 01): nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione;
Cass. n. 19416 del 2010: la Suprema Corte ha sancito la fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettive da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso).
- In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.
- Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di pagina 9 di 14 accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della polizia municipale avevano attestato che il conducente l'autovettura, al momento dell'ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione fosse qualificabile come una mera sensazione)
(cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008).
Dalla lettura dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio, risulta che:
- veniva contravvenzionato in data 27.03.2023 alle ore 18:55 in quanto veniva CP_1
accertata la violazione di cui all'art. 158 C.d.S. perché “alla guida del veicolo indicato effettuava la
sosta sul marciapiede (area Belvedere)” ed il trasgressore dichiarava a verbale: “si, effettivamente ho
parcheggiato l'auto lì per vedere il panorama” (cfr. copia verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. del 27.03.23 a carico del ricorrente: doc. n. 3 all.to ricorso introduttivo giudizio primo grado;
CP_1
- Come risulta dal verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona, era CP_1
alla guida del veicolo tipo autovettura marca BMW modello X1 Drive targa GG687BD di proprietà di l'accertamento in questione, finalizzato al controllo del tasso CP_5
alcolemico presente nel sangue, si è reso necessario perché la persona manifestava sintomi riconducibili ad un abuso di sostanze alcoliche (alito vinoso e occhi lucidi); “la persona invitata a
sottoporsi ad alcoltest ha posto in essere comportamenti che ne hanno palesato il rifiuto: ha dapprima
accettato di sottoporsi al test presso gli uffici, successivamente accompagnato negli uffici della Polizia
Locale, dopo aver interloquito con il proprio avvocato Fabrizio Fava, è stato approntato l'apparecchio
etilometro Seres 679/E matr. 0022, ma il soggetto ha palesemente evitato di soffiare nel boccaglio,
dapprima aspirando l'aria e dopo emettendo brevissimi soffi che non hanno reso possibile l'esame,
pertanto è stata denunciata ai sensi dell'art. 186 c. 7 C.d.S.” (cfr. verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona compiuti a norma degli artt. 186 C.d.S. e 354 c.p.p.: doc. n. 4 all.to ricorso introduttivo giudizio primo grado e doc. n. 3 all.to ricorso in appello CP_1
); CP_2
- nella comunicazione della notizia di reato, risulta che in data 27.03.2023 a Camerano, CP_1
accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale, “al momento di sottoporsi al test
[...]
dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché soffiare
nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova, pagina 10 di 14 lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare. Per ulteriore sicurezza veniva
sostituito il boccaglio e testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante. Alle
ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Considerato che tali comportamenti palesavano il rifiuto di sottoporsi a etilometro, la persona veniva
denunciata per il reato previsto e punito dall'art. 186 c. 7 del Codice della Strada” (cfr. comunicazione notizia di reato: doc. n. 7 all.to ricorso introduttivo di primo grado doc. n. 3 CP_1
all.to ricorso in appello ). CP_2
- In base alla annotazione di polizia giudiziaria, il 27.03.2023 alle ore 18:55 gli agenti durante il consueto controllo del territorio, si avvedevano di un'autovettura che si trovava all'interno di un'area pedonale (cosiddetto “Belvedere - Giardini Fuori Porta”); il conducente dell'autovettura alla vista degli agenti scendeva dall'auto giustificandosi di essere entrato nell'area pedonale per far vedere il panorama alla persona che era con lui e che l'avrebbe subito spostata. Alla richiesta dei documenti, il conducente presentava una CP_1
patente scaduta di validità il 28.01.2023, ma con permesso di guida fino al 05.04.2023 per aver prenotato visita presso la Commissione Medica territoriale. Lo stesso si presentava agitato e mostrava alito vinoso e occhi lucidi ed era noto per aver avuto recentemente sospensioni della patente di guida in stato di ebbrezza. Considerati i sintomi, veniva invitato a sottoporsi al test etilometrico presso il vicino ufficio al quale acconsentiva e, a seguito dell'informazione fornitagli di poter contattare un avvocato, chiamava al telefono l'avv. Fabrizio Fava.
Accompagnato presso gli uffici della Polizia locale, al momento di sottoporsi al test dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché
soffiare nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova, lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare. Per ulteriore sicurezza veniva sostituito il boccaglio e testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante. Alle ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Considerato che
tali comportamenti palesavano il rifiuto di sottoporsi a etilometro, la persona veniva denunciata per il reato previsto e punito dall'art. 186 c. 7 del Codice della Strada. La patente veniva ritirata e tramessa alla di CP_2
(cfr. annotazione di polizia giudiziaria: doc. n. 3 all.to ricorso in appello ). Pt_1 CP_2
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il ricorrente per contestare le CP_1
"dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui pagina 11 di 14 compiuti", avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c. – che, nel caso di specie, non è
stata proposta.
Nel caso in esame, infatti, le risultanze del verbale, della comunicazione della notizia di reato,
dell'annotazione di polizia giudiziaria sono muniti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., quindi,
costituiscono piena prova fino a querela di falso, in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale – ovvero gli agenti di polizia – affermino essere avvenuto in loro presenza.
Per tali motivi non era dimostrabile mediante prova per testimoni – erroneamente ammessa dal
Giudice di Pace in primo grado - la circostanza che il conducente fosse o meno alla guida della vettura ovvero che il ricorrente avesse tenuto un comportamento volto ad eludere l'accertamento CP_1
ovvero che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fosse funzionante (di conseguenza non possono essere valutate le dichiarazioni delle teste escussa in primo grado stante l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli formulati dalla difesa della ricorrente).
Gli agenti verbalizzanti hanno infatti accertato un fatto e non un apprezzamento o una percezione sensoriale e, quindi, esso non può essere smentito da un'eventuale dichiarazione o prova testimoniale di segno contrario.
Il Giudice di Pace di nel caso di specie ha erroneamente dato credito alla testimonianza resa in Pt_1
corso di causa dalla teste trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di CP_4
accertamento di violazione alle norme del C.d.S. del 27.03.23 a carico del ricorrente, del verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona, della comunicazione della notizia di reato, della annotazione di polizia giudiziaria dai quali risultava che:
- in data 27.03.2023 a Camerano, alle ore 18:55, gli agenti si avvedevano di un'autovettura che si trovava all'interno di un'area pedonale (cosiddetto “Belvedere - Giardini Fuori Porta”);
- il conducente mostrava alito vinoso e occhi lucidi, per cui veniva invitato a CP_1
sottoporsi al test etilometrico presso il vicino ufficio al quale acconsentiva;
- accompagnato presso gli uffici della Polizia locale, al momento di sottoporsi al test dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché soffiare nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova,
lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare;
- allora veniva sostituito il boccaglio e l'apparecchio veniva testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante;
pagina 12 di 14 - alle ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Quindi il Giudice di Pace ha errato nel ritenere provata, sulla base della testimonianza assunta nel corso del primo grado di giudizio (ma inammissibile per le ragioni sopra evidenziate), la circostanza che non si trovasse alla guida del veicolo ma fuori dello stesso e seduto su una CP_1
panchina e pertanto non trovasse applicazione la fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S.
Come già detto la testimonianza era inammissibile;
comunque era pacifico che aveva guidato CP_1
l'autovettura prima di parcheggiarla e che si sarebbe dovuto rimettere alla guida per spostare la macchina dall'area di sosta e rientrare da dove proveniva.
In conclusione, l'appello proposto dalla è Controparte_3
fondato e va accolto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente impugnato.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore della appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed in via equitativa in CP_2
assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile e quindi lo scaglione che si applica è quello fino a € 26.000,00) e delle attività processuali effettivamente svolte
(per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati nel secondo grado di giudizio;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% in ragione dell'attività di mera discussione orale svolta).
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate a favore della nella somma di € CP_2
100,00 come da nota spese depositata avanti al Giudice di Pace (cfr. nota spese sub doc. n. 6 all.to comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3038/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Controparte_2
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza ivi appellata n. 142/2024 del Giudice di Pace di Pt_1 pagina 13 di 14 RIGETTA
L'opposizione proposta da avverso il provvedimento impugnato;
CP_1
CONFERMA
Il provvedimento di sospensione della patente di guida opposto;
ND
al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del doppio CP_1 CP_2
grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in complessivi E. 1.374,50 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3038/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 13,07 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona della dott.ssa Nancy Parenty la quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Per essuno è comparso;
Controparte_1 si dà inizio alla discussione orale;
la dott.ssa Nancy Parenti discute la causa riportandosi ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento dell'appello per tutti i motivi addotti;
si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. R.G. 3038-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza del 18/12/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti ad Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
- appellante -
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
Camerano (AN) in Via Garibaldi n. 74, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Via Goito n. 2 di per procura Pt_1
allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31.10.2024; il difensore ha dichiarato di rinunciare al mandato all'udienza del 6.03.2025;
- appellato -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 142/2024 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, resa nel giudizio iscritto al n. 2040/2023 R.G., pubblicata il 07/05/2024, notificata il 07/05/2024:
opposizione a decreto prefettizio di sospensione della patente di guida”
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/12/2025 il procuratore di parte appellante, unico presente, ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 142/2024 del Giudice di Pace di Controparte_2
è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Pt_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con comunicazione di notizia di reato datata 28/03/2023 la Polizia Locale del Comune di Camerano
inoltrava alla Prefettura una segnalazione dalla quale risultava che il giorno 27/03/2023, a Camerano,
si era posto alla guida dell'autovettura targata GG687BD e, fermato per un controllo, CP_1
poiché manifestava sintomi correlati ad una probabile assunzione di bevande alcoliche quali “alito vinoso ed occhi lucidi” veniva invitato a sottoporsi ad accertamento tramite etilometro presso il vicino
Ufficio, al quale acconsentiva;
considerato che
non effettuava correttamente le prove CP_1
dimostrando un atteggiamento teso ad eludere l'accertamento veniva, pertanto, deferito alla Procura
della Repubblica di per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. (cfr. comunicazione notizia Pt_1
di reato redatta in data 28.03.2023 dal Comando di Polizia Locale di Camerano con all.ti annotazione di P.G., rapporto alla e verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona: doc. n. 3 all.to CP_2
fasc. primo grado ); CP_2
- con decreto Prot. Uscita n. 0046377 del 21.04.2023, la Controparte_3
disponeva la sospensione per sei mesi (a decorrere dal 27.03.2023) della patente di guida
[...]
categoria B n. rilasciata a in data 15.07.2022 (cfr. doc. n. 3 all.to fasc. NumeroD_1 CP_1
primo grado ); CP_2
- con ricorso ex art. 22 L. 24.11.1981, n. 689, depositato in data 07/06/2023, proponeva CP_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli Pt_1
atti) avverso il citato decreto del Prefetto di – notificatogli in data 09/05/2023, nel quale, Pt_1
premessi i fatti in precedenza riportati, eccepiva, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- il ricorrente non era alla guida dell'autovettura targata GG687BD, in quanto l'autovettura era parcheggiata e quando era sopraggiunta la Polizia Locale, si trovava seduto su CP_1 pagina 3 di 14 una panchina nell'area pedonale del Belvedere insieme a ed in tale area pedonale era Persona_1
stata parcheggiata l'autovettura nonostante il divieto di sosta;
- gli agenti della Polizia Locale elevavano la contravvenzione per divieto di sosta;
- successivamente gli agenti chiedevano al ricorrente di effettuare l'alcoltest e non CP_1
opponeva alcun rifiuto;
- infatti, a richiesta degli agenti, si recava a piedi con presso il Comando della Polizia CP_4
Locale di Camerano ed effettuava la prova alla presenza della sua accompagnatrice e dell'agente
Isp. C. ; Persona_2
- l'esame veniva effettuato mediante etilometro Recom SERES 679/E matr. 0022;
- nonostante DE soffiasse per più volte consecutive e con forza nell'apparecchio, lo stesso non dava cenno di funzionamento;
non emetteva alcun segnale acustico né alcuna spia luminosa, né
alcuno scontrino attestante che l'aria soffiata fosse insufficiente, come dichiarato nel verbale di dichiarazioni spontanee;
- l'agente sostituiva il bocchettone e provava a soffiare, ma neppure in questo caso Per_2
l'apparecchio si attivava non emettendo scontrini né segnali acustici o luminosi;
- l'agente invitava nuovamente a ripetere la prova ma ancora una volta, CP_1
nonostante il soffio deciso, l'apparecchiatura non si attivava;
- senza alcuna altra verifica in merito all'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura, l'agente riteneva concretizzato il rifiuto da parte di di sottoporsi al test e trasmetteva gli atti CP_1
alla Procura ed alla;
CP_2
- l'ordinanza impugnata era inammissibile, con riferimento a una mera presunzione di
“atteggiamento volto ad eludere l'accertamento”, non sorretta dalla dimostrazione che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento fosse stata effettivamente attivata e/o fosse effettivamente funzionante;
- occorreva quindi verificare se l'etilometro in uso alla Polizia Locale di Camerano sin dalla fine del
2010 fosse stato regolarmente verificato nel corso degli anni e se vi fosse stata una verifica primitiva di collaudo (cfr. ricorso in opposizione di primo grado in atti).
La difesa di concludeva -quindi- chiedendo, in via cautelare, di sospendere il CP_1
provvedimento impugnato e tutti i suoi effetti, disponendo la provvisoria restituzione al ricorrente della patente di guida di categoria B, n. , rilasciata in data 15 luglio 2022 dall'Ufficio NumeroD_1
provinciale della Motorizzazione civile di nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità Pt_1 pagina 4 di 14 e/o la nullità e/o la invalidità dell'impugnata ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida emessa dal Prefetto di il 21 aprile 2023 e notificata all'interessato in data 9 maggio 2023 Pt_1
(Prot. numero 0046377 del 21.04.2023) e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi,
ordinando la restituzione in via definitiva della patente al ricorrente, con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria il ricorrente chiedeva l'ammissione della prova per testi e la CTU tecnica volta ad accertare il funzionamento dell'etilometro Seres 679/E nonché la corretta manutenzione e l'effettivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 10-11 del predetto).
Con decreto del 25.08.2023 il Giudice di Pace di non concedeva la sospensione del Pt_1
provvedimento opposto, e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.10.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
per il tramite del Viceprefetto, la quale chiedeva nel merito, il rigetto del ricorso
[...]
in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento di sospensione opposto
(cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate alla pag. 4 della predetta).
La esponeva in fatto che: CP_2
- gli accertatori sorprendevano il ricorrente alla guida della propria autovettura all'interno di un'area interdetta alla circolazione, dalla quale era sceso cercando di giustificare la violazione commessa.
-Poiché evidenziava una sintomatologia riconducibile ad assunzione di bevande alcoliche, quali alito vinoso ed occhi lucidi, veniva invitato a seguire gli accertatori presso il vicino comando di polizia.
- Una volta giunto al Comando però poneva in essere comportamenti che palesavano il rifiuto e conseguentemente gli agenti lo deferivano alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 186,
comma 7, C.d.S.
- il ricorrente era già incorso in data 6.04.2018 nella violazione di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S. e successivamente gli era stata revocata la patente di guida in quanto sorpreso alla guida con il documento sospeso di validità (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado agli atti).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e escussione del testimone di parte ricorrente all'udienza del 18.12.2023; la causa giungeva per la decisione alla udienza del Persona_1
03/05/2024, con termine di dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Con la sentenza n. 142/2024 pubblicata in data 07.05.2024 ivi appellata, il Giudice di Pace di ha Pt_1
accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, condannando la , Controparte_2 pagina 5 di 14 in persona del Prefetto pro-tempore, alla refusione delle spese in favore di liquidate, CP_1
a titolo di compenso, nella complessiva somma di € 2.090,00 (così specificati € 425,00 fase studio, €
352,00 fase introduttiva , € 567,00 fase di trattazione ed € 746,00 fase decisionale), oltre € 273,80 per spese, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto di interesse il Giudice di prime Cure, nella motivazione della sentenza, ha ritenuto testualmente che:
“…Nel merito il ricorso va accolto.
La questione sottoposta al giudicante attiene ad un controllo effettuato dalla Polizia Municipale di Camerano i
quali volevano sottoporre al test dell'etilometro il che si trovava seduto ad una panchina e non CP_1
all'interno del veicolo
Orbene la norma prevista dall'art. 186 cds così recita: “ E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche;
Il comma 2 “ chiunque guida in stato di ebrezza è punito ……..”
E' bene precisare che il non si trovava alla guida del veicolo ma fuori dello stesso e seduto in una CP_1
panchina così come riferito dalla teste escussa all'udienza del 18.12.23”. CP_4
Pertanto, i militi giammai potevano sottoporre il ricorrente alla prova dell'etilometro non prevista per legge a
tutti i cittadini che non si trovano alla guida dei veicoli, ritenendo questo giudice il comportamento dei vigili al
di fuori della norma enunciata.
Del tutto illegittima è stata poi la richiesta dei militi di sottoporsi all'alcoltest adducendo che il si CP_1
rifiutava.
Tale rifiuto non vi è stato, in quanto come dichiarato dalla teste il macchinario non funzionava. CP_4
Inoltre, si precisa che nessun addebito anche del rifiuto può essere mosso al il quale veniva sottoposto CP_1
all'accertamento non ricorrendone i presupposti di legge ossia mentre era alla guida del veicolo, ma si trovava
seduto ad una panchina dell'area pedonale del belvedere del Comune di Camerano.
Alla luce di quanto sopra accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo come da D.M. 147/22
scaglione medio (valore indeterminabile)” (cfr. motivazione della sentenza pagg. 2—3).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 06.06.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. a mezzo posta elettronica certificata in data
07.06.2024, la in persona del Controparte_3
Prefetto pro-tempore ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt_1 pagina 6 di 14 chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, la riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio (conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso in appello).
La ha fondato il proprio appello su un unico e articolato motivo di gravame rubricato CP_2
“Sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente.
Motivazione contraddittoria ed insufficiente. Violazione art. 2700 c.c.”.
Secondo la Prefettura appellante, il Giudice di Pace ha errato nell'affermare che la testimonianza escussa in primo grado avrebbe acclarato la mancanza dei presupposti per effettuare il controllo dell'etilometro nei confronti del DE.
In particolare, i motivi posti a base della pronuncia denotano il travisamento dei fatti, oltre a travolgere il principio della fede privilegiata che assiste gli atti prodotti dall'Amministrazione,
segnatamente i documenti forniti dal Comando quali la comunicazione della notizia di reato e l'annotazione di polizia giudiziaria.
Secondo la difesa della appellante, da tali atti si evince che gli operatori hanno effettuato il CP_2
controllo e hanno compiutamente descritto l'atteggiamento non collaborativo dell'opponente all'atto della prova con l'etilometro, strumento perfettamente funzionante al momento del tentato accertamento.
Il comportamento di integra l'illecito per il quale lo stesso è stato deferito all'autorità CP_1
giudiziaria, previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione attesta, con fede privilegiata, che il ricorrente ha circolato in Camerano in una zona interdetta al traffico ed è stato fermato, proprio per tale ragione,
dagli agenti della Polizia locale, che hanno rilevato e descritto nell'annotazione di polizia giudiziaria una precisa sintomatologia derivante dall'abuso di alcol.
Il ricorrente non si trovava -quindi- seduto su una panchina come erroneamente descritto in sentenza dal Giudice di primo grado, al momento in cui gli è stato chiesto di sottoporsi alla prova dell'etilometro, ma alla guida della propria autovettura, dalla quale è sceso dopo essere stato fermato dalla polizia locale di Camerano (cfr. ricorso in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.10.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare con ogni statuizione l'appello
proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 142/2024 (R.G. Controparte_2 Pt_1 pagina 7 di 14 2040/2023), pubblicata e notificata il 07.05.2024, con integrale conferma della sentenza stessa, anche in punto di
spese di lite. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da
distrarsi in favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria” (conclusioni rassegnate a pag. 8 della comparsa cit.).
All'udienza del 21.11.2024 i difensori delle parti si sono riportati ai propri atti e hanno chiesto fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; la causa veniva rinviata all'udienza del 16.01.2025 al fine di verificare se la sospensione della patente disposta dal Prefetto con il provvedimento opposto era stata di fatto già
tutta eseguita prima della definizione del giudizio di I grado.
All'udienza del 16.01.2025 il procuratore della appellante ha dichiarato che la CP_2 CP_2
non poteva rinunciare all'appello vista la condanna alle spese di primo grado;
il Giudice ha rinviato all'udienza del 6.03.2025.
All'udienza del 6.03.2025 il difensore di ha dichiarato di rinunciare al mandato e ha CP_1
chiesto pertanto un breve rinvio per darne comunicazione ufficiale al proprio assistito al fine di consentire al predetto di nominare nuovo difensore;
la causa è stata pertanto rinviata alla udienza del
10.04.2025.
All'udienza del 10.04.2025 il procuratore della ha chiesto fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c., CP_2
per nessuno era comparso;
la causa è stata rinviata per la discussione orale e la CP_1
decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
Si è giunti -quindi- all'odierna udienza del 18.12.2025 in assenza di ulteriore attività istruttoria ove era presente esclusivamente la difesa di parte appellante che ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale.
Tanto doverosamente, sia pur sinteticamente, premesso in fatto, passando all'esame nel merito dell'appello formulato dalla , esso – si ripete – è fondato e viene accolto per le motivazioni CP_2
che si vanno ad illustrare.
La appellante ha correttamente denunciato la violazione dell'art. 2700 c.c. CP_2
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, l'atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In ordine all'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali in occasione di eventuali infrazioni e/o violazioni delle norme del codice della strada e sui rimedi esperibili per pagina 8 di 14 contestare le dichiarazioni in esso riportate dai verbalizzanti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che:
- Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (cfr. Cass., Sez. Unite, n.
17355 del 24/07/2009: nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore;
cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013 (Rv. 624937 - 01): nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione;
Cass. n. 19416 del 2010: la Suprema Corte ha sancito la fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettive da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso).
- In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.
- Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di pagina 9 di 14 accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della polizia municipale avevano attestato che il conducente l'autovettura, al momento dell'ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione fosse qualificabile come una mera sensazione)
(cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008).
Dalla lettura dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio, risulta che:
- veniva contravvenzionato in data 27.03.2023 alle ore 18:55 in quanto veniva CP_1
accertata la violazione di cui all'art. 158 C.d.S. perché “alla guida del veicolo indicato effettuava la
sosta sul marciapiede (area Belvedere)” ed il trasgressore dichiarava a verbale: “si, effettivamente ho
parcheggiato l'auto lì per vedere il panorama” (cfr. copia verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. del 27.03.23 a carico del ricorrente: doc. n. 3 all.to ricorso introduttivo giudizio primo grado;
CP_1
- Come risulta dal verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona, era CP_1
alla guida del veicolo tipo autovettura marca BMW modello X1 Drive targa GG687BD di proprietà di l'accertamento in questione, finalizzato al controllo del tasso CP_5
alcolemico presente nel sangue, si è reso necessario perché la persona manifestava sintomi riconducibili ad un abuso di sostanze alcoliche (alito vinoso e occhi lucidi); “la persona invitata a
sottoporsi ad alcoltest ha posto in essere comportamenti che ne hanno palesato il rifiuto: ha dapprima
accettato di sottoporsi al test presso gli uffici, successivamente accompagnato negli uffici della Polizia
Locale, dopo aver interloquito con il proprio avvocato Fabrizio Fava, è stato approntato l'apparecchio
etilometro Seres 679/E matr. 0022, ma il soggetto ha palesemente evitato di soffiare nel boccaglio,
dapprima aspirando l'aria e dopo emettendo brevissimi soffi che non hanno reso possibile l'esame,
pertanto è stata denunciata ai sensi dell'art. 186 c. 7 C.d.S.” (cfr. verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona compiuti a norma degli artt. 186 C.d.S. e 354 c.p.p.: doc. n. 4 all.to ricorso introduttivo giudizio primo grado e doc. n. 3 all.to ricorso in appello CP_1
); CP_2
- nella comunicazione della notizia di reato, risulta che in data 27.03.2023 a Camerano, CP_1
accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale, “al momento di sottoporsi al test
[...]
dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché soffiare
nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova, pagina 10 di 14 lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare. Per ulteriore sicurezza veniva
sostituito il boccaglio e testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante. Alle
ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Considerato che tali comportamenti palesavano il rifiuto di sottoporsi a etilometro, la persona veniva
denunciata per il reato previsto e punito dall'art. 186 c. 7 del Codice della Strada” (cfr. comunicazione notizia di reato: doc. n. 7 all.to ricorso introduttivo di primo grado doc. n. 3 CP_1
all.to ricorso in appello ). CP_2
- In base alla annotazione di polizia giudiziaria, il 27.03.2023 alle ore 18:55 gli agenti durante il consueto controllo del territorio, si avvedevano di un'autovettura che si trovava all'interno di un'area pedonale (cosiddetto “Belvedere - Giardini Fuori Porta”); il conducente dell'autovettura alla vista degli agenti scendeva dall'auto giustificandosi di essere entrato nell'area pedonale per far vedere il panorama alla persona che era con lui e che l'avrebbe subito spostata. Alla richiesta dei documenti, il conducente presentava una CP_1
patente scaduta di validità il 28.01.2023, ma con permesso di guida fino al 05.04.2023 per aver prenotato visita presso la Commissione Medica territoriale. Lo stesso si presentava agitato e mostrava alito vinoso e occhi lucidi ed era noto per aver avuto recentemente sospensioni della patente di guida in stato di ebbrezza. Considerati i sintomi, veniva invitato a sottoporsi al test etilometrico presso il vicino ufficio al quale acconsentiva e, a seguito dell'informazione fornitagli di poter contattare un avvocato, chiamava al telefono l'avv. Fabrizio Fava.
Accompagnato presso gli uffici della Polizia locale, al momento di sottoporsi al test dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché
soffiare nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova, lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare. Per ulteriore sicurezza veniva sostituito il boccaglio e testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante. Alle ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Considerato che
tali comportamenti palesavano il rifiuto di sottoporsi a etilometro, la persona veniva denunciata per il reato previsto e punito dall'art. 186 c. 7 del Codice della Strada. La patente veniva ritirata e tramessa alla di CP_2
(cfr. annotazione di polizia giudiziaria: doc. n. 3 all.to ricorso in appello ). Pt_1 CP_2
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il ricorrente per contestare le CP_1
"dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui pagina 11 di 14 compiuti", avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c. – che, nel caso di specie, non è
stata proposta.
Nel caso in esame, infatti, le risultanze del verbale, della comunicazione della notizia di reato,
dell'annotazione di polizia giudiziaria sono muniti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., quindi,
costituiscono piena prova fino a querela di falso, in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale – ovvero gli agenti di polizia – affermino essere avvenuto in loro presenza.
Per tali motivi non era dimostrabile mediante prova per testimoni – erroneamente ammessa dal
Giudice di Pace in primo grado - la circostanza che il conducente fosse o meno alla guida della vettura ovvero che il ricorrente avesse tenuto un comportamento volto ad eludere l'accertamento CP_1
ovvero che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest fosse funzionante (di conseguenza non possono essere valutate le dichiarazioni delle teste escussa in primo grado stante l'inammissibilità della prova per testi sui capitoli formulati dalla difesa della ricorrente).
Gli agenti verbalizzanti hanno infatti accertato un fatto e non un apprezzamento o una percezione sensoriale e, quindi, esso non può essere smentito da un'eventuale dichiarazione o prova testimoniale di segno contrario.
Il Giudice di Pace di nel caso di specie ha erroneamente dato credito alla testimonianza resa in Pt_1
corso di causa dalla teste trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di CP_4
accertamento di violazione alle norme del C.d.S. del 27.03.23 a carico del ricorrente, del verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona, della comunicazione della notizia di reato, della annotazione di polizia giudiziaria dai quali risultava che:
- in data 27.03.2023 a Camerano, alle ore 18:55, gli agenti si avvedevano di un'autovettura che si trovava all'interno di un'area pedonale (cosiddetto “Belvedere - Giardini Fuori Porta”);
- il conducente mostrava alito vinoso e occhi lucidi, per cui veniva invitato a CP_1
sottoporsi al test etilometrico presso il vicino ufficio al quale acconsentiva;
- accompagnato presso gli uffici della Polizia locale, al momento di sottoporsi al test dell'etilometro poneva in essere comportamenti che ne palesavano il rifiuto: dapprima anziché soffiare nell'apparecchio aspirava l'aria dall'apparecchio, successivamente, invitato a ripetere la prova,
lamentava che il boccaglio fosse ostruito e non riuscisse a soffiare;
- allora veniva sostituito il boccaglio e l'apparecchio veniva testato da parte dell'operatore, risultando perfettamente funzionante;
pagina 12 di 14 - alle ulteriori prove il DE emetteva solo piccoli soffi intermittenti e insufficienti a permettere il test.
Quindi il Giudice di Pace ha errato nel ritenere provata, sulla base della testimonianza assunta nel corso del primo grado di giudizio (ma inammissibile per le ragioni sopra evidenziate), la circostanza che non si trovasse alla guida del veicolo ma fuori dello stesso e seduto su una CP_1
panchina e pertanto non trovasse applicazione la fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S.
Come già detto la testimonianza era inammissibile;
comunque era pacifico che aveva guidato CP_1
l'autovettura prima di parcheggiarla e che si sarebbe dovuto rimettere alla guida per spostare la macchina dall'area di sosta e rientrare da dove proveniva.
In conclusione, l'appello proposto dalla è Controparte_3
fondato e va accolto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente impugnato.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore della appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed in via equitativa in CP_2
assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile e quindi lo scaglione che si applica è quello fino a € 26.000,00) e delle attività processuali effettivamente svolte
(per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati nel secondo grado di giudizio;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% in ragione dell'attività di mera discussione orale svolta).
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate a favore della nella somma di € CP_2
100,00 come da nota spese depositata avanti al Giudice di Pace (cfr. nota spese sub doc. n. 6 all.to comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3038/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
Controparte_2
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza ivi appellata n. 142/2024 del Giudice di Pace di Pt_1 pagina 13 di 14 RIGETTA
L'opposizione proposta da avverso il provvedimento impugnato;
CP_1
CONFERMA
Il provvedimento di sospensione della patente di guida opposto;
ND
al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del doppio CP_1 CP_2
grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in complessivi E. 1.374,50 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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