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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/09/2024, n. 34249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34249 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato MICHELE AMBRA, quale difensore di fiducia di IT LU, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34249 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino - quale Giudice del rinvio in seguito alla sentenza di annullamento pronunciata dalla prima sezione della Corte di cassazione (n. 49695/2022) - ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria - che aveva dichiarato NO AB colpevole di detenzione illecita di arma comune da sparo ascritto al capo b) della rubrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente era stato assolto, già dal primo giudice, dai restanti fatti di cui ai capi a) e d) perché il fatto non sussiste, mentre era stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo c). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, procuratore speciale e domiciliatario, avvocato Michele Ambra, il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 267 comma primo cod. proc. pen., in relazione all'art. 270 cod. proc. pen.: espone che i decreti autorizzativi fanno riferimento per relationem a documenti a cui la Difesa e il Tribunale non hanno potuto avere accesso. Specifica il ricorrente che la Procura di Caltanissetta aveva posto a disposizione dell'Ufficio inquirente presso il Tribunale di Alessandria i risultati di intercettazioni svolte nell'ambito di altro procedimento iscritto presso la Procura nissena, senza trasmettere i relativi decreti autorizzativi. In particolare, deduce che, mentre i Giudici di merito hanno dichiarato inutilizzabili le intercettazioni sull'utenza telefonica per mancanza dei decreti autorizzativi, hanno erroneamente ritenuto utilizzabili quelle captate all'interno dell'autovettura, nonostante i relativi decreti richiamassero atti di p.g. che non erano stati messi a disposizione delle parti e del Tribunale. Per tale ragione, nei primi due giudizi di merito, le sentenze non contenevano alcun riferimento alle intercettazioni, richiamate solo nella sentenza di rinvio, qui impugnata, quale riscontro alle dichiarazioni del teste assistito;
in ogni caso, segnala la Difesa che il primo decreto autorizzativo si riferisce a una nota della p.g. che richiama fonte confidenziale (inutilizzabile) e dichiarazioni di altro collaboratore, tale PE, che risulta sconosciuto al processo, senza che le parti abbiano potuto esercitare, in assenza degli atti, un controllo difensivo sul punto. 2.2. Con gli altri due motivi, è denunciata erronea applicazione della recidiva, sotto un duplice profilo: per avere la Corte territoriale ravvisato la recidiva infraquinquennale rispetto a un fatto commesso ( il 04/05/2012) a distanza di oltre cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza presupposto, risalente al 1999; e per avere richiamato, ai fini della recidiva qualificata precedenti incoerenti rispetto al fatto in scrutinio, costituiti da reati contro il patrimonio, che non possono essere considerati della stessa indole del delitto qui contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.Non ha pregio il primo motivo, con il quale la difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 267 e 270 cod. proc. pen. e lamenta di non avere potuto accedere agli atti richiamati dai decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali all'interno di un'autovettura. 1.1. Va premesso che la sentenza di primo grado, che ha dichiarato utilizzabili le intercettazioni ambientali, non le ha poi utilizzate ai fini della decisione, giacchè la motivazione si fonda, per la condanna, su dati dichiarativi, che, tuttavia, il Giudice di legittimità ha ritenuto non sufficienti perché privi di riscontri;
la Corte di appello, in sede di rinvio, ha individuato, dunque, riscontri individualizzanti alle propalazioni del testimone assistito, nelle intercettazioni ambientali, dalle quali emergono riferimenti alla disponibilità dell'arma da parte dell'imputato. 1.2. Il tema posto dalla Difesa è quello della utilizzabilità delle predette intercettazioni, ovvero se esse possano fare ingresso nel processo e se la Corte di appello le abbia correttamente utilizzate, fondandosi la doglianza sulla circostanza che la motivazione contenuta nel decreto di autorizzazione dell'intercettazione faccia riferimento, ai fini dei gravi indizi, a una fonte confidenziale ( inutilizzabile). Oltre a dolersi che sarebbe stata indicata una fonte confidenziale tra gli indizi, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen., nel decreto autorizzativo nel giudizio a quo, la difesa lamenta la tardività dei decreti di proroga, emessi dopo la scadenza del periodo autorizzato. Infine, denuncia di non avere potuto avere accesso alla nota di polizia giudiziaria, e agli atti in essa citati, richiamata dal decreto autorizzativo, non trasmessi dalla procura nissena a quella di Torino. 1.3. Tali profili risultano, però, in buona parte già affrontati dal giudice di primo grado, il quale ha posto in evidenza come, nel decreto autorizzativo della intercettazione all'interno dell'autovettura in uso all'imputato, emesso dal G.I.P. di Caltanissetta il 14 gennaio 2012, nel procedimento a quo, vi siano riferimenti a una serie di indizi che prescindono dalla fonte confidenziale, specificamente evidenziati (pg.
7 -8 della sentenza di primo grado). Correttamente, la Corte di appello ha osservato, in proposito, che "il richiamo alla fonte confidenziale da parte del primo giudice nel decreto autorizzativo è una mera aggiunta del tutto irrilevante, a fronte dei plurimi elementi che per il GIP hanno integrato i gravi indizi di reato che sono autosufficienti a prescindere dal richiamo alla fonte confidenziale" ( pg. 5 della sentenza impugnata). Dunque, la censura qui riproposta, risulta genericamente reiterativa, essendo stati posti in luce, già dal primo giudice, elementi indiziari che fanno ritenere il provvedimento autorizzativo legittimo, in quanto adeguatamente motivato. 1.4. Del tutto generica anche la doglianza incentrata sull'utilizzo di dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV PE, che si assume essere rimasto estraneo al processo, in quanto formulata per la prima volta dinanzi al Giudice di 3 legittimità, di detta questione non rinvenendosi traccia nelle sentenze di merito;
d'altronde, la difesa non ha fornito, in merito, alcun elemento di prova della asserita sua estraneità al processo. 1.5. Allo stesso modo, risulta priva di riscontro l'affermazione per cui la Difesa non sarebbe stata posta in condizione di accedere alla nota di polizia giudiziaria richiamata nel decreto autorizzativo, e agli atti in quest'ultima evocati. Invero, dalla copia dell'istanza dell'avvocato Michele Ambra, rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 22/01/2016, allegata al ricorso, emerge che essa ha avuto a oggetto esclusivamente i decreti di autorizzazione delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, mentre non vi è alcun cenno alla documentazione ulteriore ( nota di polizia giudiziaria), in ordine alla quale si assume che non sarebbe stato consentito alcun controllo difensivo. 1.6. Anche il tema degli effetti della tardività della proroga è stato affrontato dai giudici di merito. Già il Tribunale aveva posto in evidenza come "a tutto concedere "si sarebbe verificata una "parentesi" nella validità delle operazioni di captazione limitatamente al giorno 27 febbraio 2012, di conseguenza irrilevante dal momento che le conversazioni captate sull'autovettura in questione si collocano nei giorni 7 aprile e 4-5- maggio 2012, periodi coperti dai decreti di proroga " ( pg. 9). Invero, per quanto emerge dall'elenco delle intercettazioni alle quali fa riferimento la sentenza impugnata, si tratta di captazioni avvenute, appunto, nel periodo aprile/maggio 2012, mentre il primo decreto autorizzativo, depositato dalla Difesa ricorrente, contenente il riferimento alla nota di p.g. prot. N. 2685/11, che richiama atti che si assumono inutilizzabili, risale al gennaio di quello stesso anno, per la durata legale di 40 giorni;
questo vuoi dire che le conversazioni utilizzate dalla Corte di appello, nella sentenza impugnata, a riscontro delle dichiarazioni del testimone assistito, sono state autorizzate con un decreto di proroga successivo, non allegato dalla Difesa;
d'altro canto, come evidenziato dalla Corte di appello, nella giornata del 27 febbraio 2012, non sono state intercettate conversazioni ambientali. Dunque, le intercettazioni ambientali di cui ha fatto uso la Corte di appello non sono quelle di cui al primo decreto autorizzativo, censurato dalla difesa, bensì quelle autorizzate con successivi decreti di proroga, e, come evidenziato già dal Tribunale, il primo decreto di proroga "compie una rinnovata analisi di tali presupposti, evidenziando ulteriori emergenze processuali a conferma degli indizi". L'arco temporale delle intercettazioni ambientali utilizzate dalla Corte di appello è quello successivo al primo decreto, e si fonda su un decreto autorizzazione autonomo, che prescinde dalla fonte confidenziale. La sentenza della Corte di appello, che ha ripreso, mettendole in fila, le intercettazioni di riscontro alle fonti dichiarative risulta, dunque, non censurabile. 4 Invero, secondo costante orientamento di legittimità, il decreto di proroga dell'intercettazione di conversazioni intervenuto dopo la scadenza del termine originario o prorogato, opera come una nuova autorizzazione, avendo efficacia soltanto per il futuro (Sez. 1, n. 15818 del 29/03/2011, Rv. 249980), se dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nell'altrui sfera di riservatezza ( Sez. 5 n. 10090 del 12/03/2022, RA R. e altri). Il decreto di proroga tardivamente adottato, se provoca una parentesi nella sequenza delle proroghe, rendendo inutilizzabili le intercettazioni captate nel periodo non supportato dalla necessaria fonte autorizzatoria ( Sez. 2, n. 5061 del 15/12/2005 (dep. 2006 ) Rv. 233231), non si riflette sulla legittimità delle operazioni svolte nel periodo successivo, rispetto al quale sussista, come nel caso di specie, la copertura giurisdizionale del provvedimento che abbia ravvisato i presupposti di legge, in relazione alla base fattuale scrutinata, riconoscendo la sussistenza del presupposto indiziario e la perdurante necessità del ricorso allo specifico mezzo di prova: in tal caso, a essere inutilizzabili sono solo le conversazioni medio tempore intercettate. L'obiezione difensiva incentrata sulla inutilizzabilità delle intercettazioni risulta generica anche nella misura in cui non sono stati riportati o allegati nella loro integralità i decreti autorizzativi e/o di proroga delle intercettazioni, impedendosi così al giudice di legittimità di apprezzare l'effettiva portata del vizio (Sez. 4 n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 248141). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007101). Nel caso di specie, il deducente avrebbe dovuto allegare integralmente il provvedimento autorizzativo delle captazioni utilizzate dalla sentenza impugnata. Deve, inoltre, ricordarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime."(Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229244; conforme la giurisprudenza successiva: Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010,Rv. 248665; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Rv. 263571 ). 5 La richiamata pronuncia del Massimo consesso nornofilattico, nel definire l'ambito e i limiti del controllo che, sulla base degli atti prodotti, il giudice del procedimento ad quem può compiere sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione dell'intercettazione disposta nel procedimento a quo, ha, invero, chiarito che, nel procedimento a quo, "l'inutilizzabilità della prova desumibile dall'intercettazione dipende dalla mancanza o dall'illegittimità dell'autorizzazione, non dalla indisponibilità della relativa documentazione. Nel procedimento ad quem, invece, la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché, come s'è detto, in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione. Se nel procedimento a quo dunque la parte ha un onere di mera allegazione, nel procedimento ad quem la parte ha un onere sia di allegazione sia di prova." Pronunciandosi sull'eccezione formulata in un caso in cui il decreto di autorizzazione delle intercettazioni era stato in realtà trasmesso al giudice ad quem, ma non era stata trasmessa la nota di polizia giudiziaria a cui faceva riferimento la motivazione per relationem del provvedimento, le Sezioni Unite hanno ricordato come "questa Corte si è già espressa più volte nel senso che solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzati vo, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatori dell'intercettazione (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, m. 210610, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, m. 216665), perché, per aversi inutilizzabilità, deve risultare una carenza della motivazione che riveli l'inesistenza di quel vaglio preventivo del giudice cui la legge affida la tutela del diritto garantito dall'art. 15 Cost.. Ne consegue che, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem del decreto autorizza tivo (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, cit.), quando i risultati di un'intercettazione siano acquisiti in altro procedimento, nel quale si eccepisca che la relatio si è tradotta in una mera apparenza di motivazione, deve essere la parte che propone l'eccezione a produrre il documento di riferimento dal quale risulti in definitiva la mancanza di un effettivo vaglio preventivo del giudice.". Nel caso in esame, pertanto, la parte ricorrente era gravata dell'onere di produrre l'informativa di polizia giudiziaria e i relativi atti allegati, richiamati dal decreto autorizzativo del giudice a quo, onde provare la dedotta illegittimità del procedimento autorizzativo delle intercettazioni. 2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in merito alla ravvisata recidiva reiterata e alla medesima indole dei fatti, che fonda la recidiva specifica, giustificata dal curriculum delinquenziale dell'imputato, gravato anche da condanna per attività estorsiva 6 con l'uso di armi (sentenza del 26/09/2008, della Corte di appello di Torino, irrevocabile il 10/11/2009), elemento rilevante ai fini del giudizio di gravità del fatto sub judice ed espressivo delle connotazioni di personalità, giudicato prevalenti ai fini della recidiva. Di talchè, il fatto risulta riconducibile nell'ambito della previsione legale della recidiva qualificata di cui alla seconda parte del comma quarto dell'art. 99 cod. pen., per il quale scatta il relativo aumento di pena (due terzi), essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice. 2.1. Nel caso di specie può, dunque, prescindersi dalla sussistenza della ulteriore circostanza che il fatto risulti, anche, commesso nel quinquennio dall'ultima condanna rilevante, dato peraltro, qui, anche riscontrabile dalla lettura del certificato penale che annovera, appunto, il delitto specifico valorizzato dalla Corte di appello, atteso che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2 n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860). 3. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 04 luglio 2024 Il C nsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato MICHELE AMBRA, quale difensore di fiducia di IT LU, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34249 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino - quale Giudice del rinvio in seguito alla sentenza di annullamento pronunciata dalla prima sezione della Corte di cassazione (n. 49695/2022) - ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria - che aveva dichiarato NO AB colpevole di detenzione illecita di arma comune da sparo ascritto al capo b) della rubrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente era stato assolto, già dal primo giudice, dai restanti fatti di cui ai capi a) e d) perché il fatto non sussiste, mentre era stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo c). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, procuratore speciale e domiciliatario, avvocato Michele Ambra, il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 267 comma primo cod. proc. pen., in relazione all'art. 270 cod. proc. pen.: espone che i decreti autorizzativi fanno riferimento per relationem a documenti a cui la Difesa e il Tribunale non hanno potuto avere accesso. Specifica il ricorrente che la Procura di Caltanissetta aveva posto a disposizione dell'Ufficio inquirente presso il Tribunale di Alessandria i risultati di intercettazioni svolte nell'ambito di altro procedimento iscritto presso la Procura nissena, senza trasmettere i relativi decreti autorizzativi. In particolare, deduce che, mentre i Giudici di merito hanno dichiarato inutilizzabili le intercettazioni sull'utenza telefonica per mancanza dei decreti autorizzativi, hanno erroneamente ritenuto utilizzabili quelle captate all'interno dell'autovettura, nonostante i relativi decreti richiamassero atti di p.g. che non erano stati messi a disposizione delle parti e del Tribunale. Per tale ragione, nei primi due giudizi di merito, le sentenze non contenevano alcun riferimento alle intercettazioni, richiamate solo nella sentenza di rinvio, qui impugnata, quale riscontro alle dichiarazioni del teste assistito;
in ogni caso, segnala la Difesa che il primo decreto autorizzativo si riferisce a una nota della p.g. che richiama fonte confidenziale (inutilizzabile) e dichiarazioni di altro collaboratore, tale PE, che risulta sconosciuto al processo, senza che le parti abbiano potuto esercitare, in assenza degli atti, un controllo difensivo sul punto. 2.2. Con gli altri due motivi, è denunciata erronea applicazione della recidiva, sotto un duplice profilo: per avere la Corte territoriale ravvisato la recidiva infraquinquennale rispetto a un fatto commesso ( il 04/05/2012) a distanza di oltre cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza presupposto, risalente al 1999; e per avere richiamato, ai fini della recidiva qualificata precedenti incoerenti rispetto al fatto in scrutinio, costituiti da reati contro il patrimonio, che non possono essere considerati della stessa indole del delitto qui contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 2 1.Non ha pregio il primo motivo, con il quale la difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 267 e 270 cod. proc. pen. e lamenta di non avere potuto accedere agli atti richiamati dai decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali all'interno di un'autovettura. 1.1. Va premesso che la sentenza di primo grado, che ha dichiarato utilizzabili le intercettazioni ambientali, non le ha poi utilizzate ai fini della decisione, giacchè la motivazione si fonda, per la condanna, su dati dichiarativi, che, tuttavia, il Giudice di legittimità ha ritenuto non sufficienti perché privi di riscontri;
la Corte di appello, in sede di rinvio, ha individuato, dunque, riscontri individualizzanti alle propalazioni del testimone assistito, nelle intercettazioni ambientali, dalle quali emergono riferimenti alla disponibilità dell'arma da parte dell'imputato. 1.2. Il tema posto dalla Difesa è quello della utilizzabilità delle predette intercettazioni, ovvero se esse possano fare ingresso nel processo e se la Corte di appello le abbia correttamente utilizzate, fondandosi la doglianza sulla circostanza che la motivazione contenuta nel decreto di autorizzazione dell'intercettazione faccia riferimento, ai fini dei gravi indizi, a una fonte confidenziale ( inutilizzabile). Oltre a dolersi che sarebbe stata indicata una fonte confidenziale tra gli indizi, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen., nel decreto autorizzativo nel giudizio a quo, la difesa lamenta la tardività dei decreti di proroga, emessi dopo la scadenza del periodo autorizzato. Infine, denuncia di non avere potuto avere accesso alla nota di polizia giudiziaria, e agli atti in essa citati, richiamata dal decreto autorizzativo, non trasmessi dalla procura nissena a quella di Torino. 1.3. Tali profili risultano, però, in buona parte già affrontati dal giudice di primo grado, il quale ha posto in evidenza come, nel decreto autorizzativo della intercettazione all'interno dell'autovettura in uso all'imputato, emesso dal G.I.P. di Caltanissetta il 14 gennaio 2012, nel procedimento a quo, vi siano riferimenti a una serie di indizi che prescindono dalla fonte confidenziale, specificamente evidenziati (pg.
7 -8 della sentenza di primo grado). Correttamente, la Corte di appello ha osservato, in proposito, che "il richiamo alla fonte confidenziale da parte del primo giudice nel decreto autorizzativo è una mera aggiunta del tutto irrilevante, a fronte dei plurimi elementi che per il GIP hanno integrato i gravi indizi di reato che sono autosufficienti a prescindere dal richiamo alla fonte confidenziale" ( pg. 5 della sentenza impugnata). Dunque, la censura qui riproposta, risulta genericamente reiterativa, essendo stati posti in luce, già dal primo giudice, elementi indiziari che fanno ritenere il provvedimento autorizzativo legittimo, in quanto adeguatamente motivato. 1.4. Del tutto generica anche la doglianza incentrata sull'utilizzo di dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV PE, che si assume essere rimasto estraneo al processo, in quanto formulata per la prima volta dinanzi al Giudice di 3 legittimità, di detta questione non rinvenendosi traccia nelle sentenze di merito;
d'altronde, la difesa non ha fornito, in merito, alcun elemento di prova della asserita sua estraneità al processo. 1.5. Allo stesso modo, risulta priva di riscontro l'affermazione per cui la Difesa non sarebbe stata posta in condizione di accedere alla nota di polizia giudiziaria richiamata nel decreto autorizzativo, e agli atti in quest'ultima evocati. Invero, dalla copia dell'istanza dell'avvocato Michele Ambra, rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 22/01/2016, allegata al ricorso, emerge che essa ha avuto a oggetto esclusivamente i decreti di autorizzazione delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, mentre non vi è alcun cenno alla documentazione ulteriore ( nota di polizia giudiziaria), in ordine alla quale si assume che non sarebbe stato consentito alcun controllo difensivo. 1.6. Anche il tema degli effetti della tardività della proroga è stato affrontato dai giudici di merito. Già il Tribunale aveva posto in evidenza come "a tutto concedere "si sarebbe verificata una "parentesi" nella validità delle operazioni di captazione limitatamente al giorno 27 febbraio 2012, di conseguenza irrilevante dal momento che le conversazioni captate sull'autovettura in questione si collocano nei giorni 7 aprile e 4-5- maggio 2012, periodi coperti dai decreti di proroga " ( pg. 9). Invero, per quanto emerge dall'elenco delle intercettazioni alle quali fa riferimento la sentenza impugnata, si tratta di captazioni avvenute, appunto, nel periodo aprile/maggio 2012, mentre il primo decreto autorizzativo, depositato dalla Difesa ricorrente, contenente il riferimento alla nota di p.g. prot. N. 2685/11, che richiama atti che si assumono inutilizzabili, risale al gennaio di quello stesso anno, per la durata legale di 40 giorni;
questo vuoi dire che le conversazioni utilizzate dalla Corte di appello, nella sentenza impugnata, a riscontro delle dichiarazioni del testimone assistito, sono state autorizzate con un decreto di proroga successivo, non allegato dalla Difesa;
d'altro canto, come evidenziato dalla Corte di appello, nella giornata del 27 febbraio 2012, non sono state intercettate conversazioni ambientali. Dunque, le intercettazioni ambientali di cui ha fatto uso la Corte di appello non sono quelle di cui al primo decreto autorizzativo, censurato dalla difesa, bensì quelle autorizzate con successivi decreti di proroga, e, come evidenziato già dal Tribunale, il primo decreto di proroga "compie una rinnovata analisi di tali presupposti, evidenziando ulteriori emergenze processuali a conferma degli indizi". L'arco temporale delle intercettazioni ambientali utilizzate dalla Corte di appello è quello successivo al primo decreto, e si fonda su un decreto autorizzazione autonomo, che prescinde dalla fonte confidenziale. La sentenza della Corte di appello, che ha ripreso, mettendole in fila, le intercettazioni di riscontro alle fonti dichiarative risulta, dunque, non censurabile. 4 Invero, secondo costante orientamento di legittimità, il decreto di proroga dell'intercettazione di conversazioni intervenuto dopo la scadenza del termine originario o prorogato, opera come una nuova autorizzazione, avendo efficacia soltanto per il futuro (Sez. 1, n. 15818 del 29/03/2011, Rv. 249980), se dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nell'altrui sfera di riservatezza ( Sez. 5 n. 10090 del 12/03/2022, RA R. e altri). Il decreto di proroga tardivamente adottato, se provoca una parentesi nella sequenza delle proroghe, rendendo inutilizzabili le intercettazioni captate nel periodo non supportato dalla necessaria fonte autorizzatoria ( Sez. 2, n. 5061 del 15/12/2005 (dep. 2006 ) Rv. 233231), non si riflette sulla legittimità delle operazioni svolte nel periodo successivo, rispetto al quale sussista, come nel caso di specie, la copertura giurisdizionale del provvedimento che abbia ravvisato i presupposti di legge, in relazione alla base fattuale scrutinata, riconoscendo la sussistenza del presupposto indiziario e la perdurante necessità del ricorso allo specifico mezzo di prova: in tal caso, a essere inutilizzabili sono solo le conversazioni medio tempore intercettate. L'obiezione difensiva incentrata sulla inutilizzabilità delle intercettazioni risulta generica anche nella misura in cui non sono stati riportati o allegati nella loro integralità i decreti autorizzativi e/o di proroga delle intercettazioni, impedendosi così al giudice di legittimità di apprezzare l'effettiva portata del vizio (Sez. 4 n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 248141). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007101). Nel caso di specie, il deducente avrebbe dovuto allegare integralmente il provvedimento autorizzativo delle captazioni utilizzate dalla sentenza impugnata. Deve, inoltre, ricordarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime."(Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229244; conforme la giurisprudenza successiva: Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010,Rv. 248665; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Rv. 263571 ). 5 La richiamata pronuncia del Massimo consesso nornofilattico, nel definire l'ambito e i limiti del controllo che, sulla base degli atti prodotti, il giudice del procedimento ad quem può compiere sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione dell'intercettazione disposta nel procedimento a quo, ha, invero, chiarito che, nel procedimento a quo, "l'inutilizzabilità della prova desumibile dall'intercettazione dipende dalla mancanza o dall'illegittimità dell'autorizzazione, non dalla indisponibilità della relativa documentazione. Nel procedimento ad quem, invece, la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché, come s'è detto, in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione. Se nel procedimento a quo dunque la parte ha un onere di mera allegazione, nel procedimento ad quem la parte ha un onere sia di allegazione sia di prova." Pronunciandosi sull'eccezione formulata in un caso in cui il decreto di autorizzazione delle intercettazioni era stato in realtà trasmesso al giudice ad quem, ma non era stata trasmessa la nota di polizia giudiziaria a cui faceva riferimento la motivazione per relationem del provvedimento, le Sezioni Unite hanno ricordato come "questa Corte si è già espressa più volte nel senso che solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzati vo, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatori dell'intercettazione (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, m. 210610, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, m. 216665), perché, per aversi inutilizzabilità, deve risultare una carenza della motivazione che riveli l'inesistenza di quel vaglio preventivo del giudice cui la legge affida la tutela del diritto garantito dall'art. 15 Cost.. Ne consegue che, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem del decreto autorizza tivo (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, cit.), quando i risultati di un'intercettazione siano acquisiti in altro procedimento, nel quale si eccepisca che la relatio si è tradotta in una mera apparenza di motivazione, deve essere la parte che propone l'eccezione a produrre il documento di riferimento dal quale risulti in definitiva la mancanza di un effettivo vaglio preventivo del giudice.". Nel caso in esame, pertanto, la parte ricorrente era gravata dell'onere di produrre l'informativa di polizia giudiziaria e i relativi atti allegati, richiamati dal decreto autorizzativo del giudice a quo, onde provare la dedotta illegittimità del procedimento autorizzativo delle intercettazioni. 2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in merito alla ravvisata recidiva reiterata e alla medesima indole dei fatti, che fonda la recidiva specifica, giustificata dal curriculum delinquenziale dell'imputato, gravato anche da condanna per attività estorsiva 6 con l'uso di armi (sentenza del 26/09/2008, della Corte di appello di Torino, irrevocabile il 10/11/2009), elemento rilevante ai fini del giudizio di gravità del fatto sub judice ed espressivo delle connotazioni di personalità, giudicato prevalenti ai fini della recidiva. Di talchè, il fatto risulta riconducibile nell'ambito della previsione legale della recidiva qualificata di cui alla seconda parte del comma quarto dell'art. 99 cod. pen., per il quale scatta il relativo aumento di pena (due terzi), essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice. 2.1. Nel caso di specie può, dunque, prescindersi dalla sussistenza della ulteriore circostanza che il fatto risulti, anche, commesso nel quinquennio dall'ultima condanna rilevante, dato peraltro, qui, anche riscontrabile dalla lettura del certificato penale che annovera, appunto, il delitto specifico valorizzato dalla Corte di appello, atteso che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2 n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860). 3. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 04 luglio 2024 Il C nsigliere estensore