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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1796/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1796/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Volpaccino n. 47 (avv. Fabrizio Capucci)
e
, nata a [...] il [...], c.f. ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Fabrizio Capucci)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 24.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in Faenza (RA) in data Persona_1
19.12.2013;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]_1
(RA) il 04.09.1975, c.f. , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.02.1984, c.f. celebrato con rito concordatario in Faenza (RA) in data C.F._2
12.09.2010, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58, parte II, serie A, anno 2010;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi già si sono concessi in sede di separazione autorizzazione reciproca a vivere separati,
come già oggi vivono, e a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento,
così come è avvenuto;
nonché impegnandosi reciprocamente a portarsi rispetto e a non porre interferenze l'uno verso l'altro, anche in relazione alla loro futura vita privata e sentimentale.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2. Disporre che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Stabilire gli impegni e le attività quotidiane del minore relative a scuola, percorso educativo,
attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute, così come indicato nell'allegato piano genitoriale (doc. 17).
4. Disporre che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Per_1
Faenza (RA), via Cangia n. 69/A; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze indicate nel piano genitoriale allegato (doc. 17).
5. Il Sig. verserà alla Sig. tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio , pari a € 180,00 mensili. Per_1
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in relazione al 100%
della variazione ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. In aggiunta a quanto concordato al precedente punto 5, il Sig. verserà a favore del figlio Parte_1
€ 20.000,00 in un buono fruttifero postale dedicato ai minori di età, con scadenza al Per_1
compimento del diciottesimo anno di età del piccolo , come da scheda di sintesi allegata (doc. Per_1
18); peraltro, il minore è già attualmente titolare di un analogo buono fruttifero postale, del valore corrente pari a € 4.941,18 (doc. 18).
7. Le spese straordinarie da sostenere per il figlio non economicamente autosufficiente saranno ripartite nella quota del 50% su ciascun genitore, previo accordo fra gli stessi e con facoltà di reciproco controllo della relativa documentazione, secondo il vigente protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Ravenna.
8. L'assegno unico e universale per il figlio sarà attribuito interamente alla madre. Per_1
9. Entrambi i genitori usufruiranno come per legge delle detrazioni fiscali e delle spese portate in detrazione per i figli a carico.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minorenne ai fini della validità per l'espatrio. 11. Entrambi i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento,
essendo gli stessi economicamente indipendenti;
pertanto, nessun assegno a tale titolo viene riconosciuto da alcuno dei due coniugi all'altro, dandosi entrambi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
13. Tutte le spese e i compensi professionali conseguenti al presente procedimento si convengono a carico dei coniugi al 50% ciascuno.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1796/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Volpaccino n. 47 (avv. Fabrizio Capucci)
e
, nata a [...] il [...], c.f. ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Fabrizio Capucci)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 24.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in Faenza (RA) in data Persona_1
19.12.2013;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]_1
(RA) il 04.09.1975, c.f. , e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.02.1984, c.f. celebrato con rito concordatario in Faenza (RA) in data C.F._2
12.09.2010, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58, parte II, serie A, anno 2010;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi già si sono concessi in sede di separazione autorizzazione reciproca a vivere separati,
come già oggi vivono, e a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento,
così come è avvenuto;
nonché impegnandosi reciprocamente a portarsi rispetto e a non porre interferenze l'uno verso l'altro, anche in relazione alla loro futura vita privata e sentimentale.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
2. Disporre che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Stabilire gli impegni e le attività quotidiane del minore relative a scuola, percorso educativo,
attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute, così come indicato nell'allegato piano genitoriale (doc. 17).
4. Disporre che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Per_1
Faenza (RA), via Cangia n. 69/A; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze indicate nel piano genitoriale allegato (doc. 17).
5. Il Sig. verserà alla Sig. tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio , pari a € 180,00 mensili. Per_1
L'assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in relazione al 100%
della variazione ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. In aggiunta a quanto concordato al precedente punto 5, il Sig. verserà a favore del figlio Parte_1
€ 20.000,00 in un buono fruttifero postale dedicato ai minori di età, con scadenza al Per_1
compimento del diciottesimo anno di età del piccolo , come da scheda di sintesi allegata (doc. Per_1
18); peraltro, il minore è già attualmente titolare di un analogo buono fruttifero postale, del valore corrente pari a € 4.941,18 (doc. 18).
7. Le spese straordinarie da sostenere per il figlio non economicamente autosufficiente saranno ripartite nella quota del 50% su ciascun genitore, previo accordo fra gli stessi e con facoltà di reciproco controllo della relativa documentazione, secondo il vigente protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Ravenna.
8. L'assegno unico e universale per il figlio sarà attribuito interamente alla madre. Per_1
9. Entrambi i genitori usufruiranno come per legge delle detrazioni fiscali e delle spese portate in detrazione per i figli a carico.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minorenne ai fini della validità per l'espatrio. 11. Entrambi i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento,
essendo gli stessi economicamente indipendenti;
pertanto, nessun assegno a tale titolo viene riconosciuto da alcuno dei due coniugi all'altro, dandosi entrambi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
13. Tutte le spese e i compensi professionali conseguenti al presente procedimento si convengono a carico dei coniugi al 50% ciascuno.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè