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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI IL ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , quali rappresentanti legali della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo MARINI
[...]
RICORRENTI
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO Controparte_1
BA e NA LL
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 20.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati contestavano l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si era concluso senza il riconoscimento, in capo alla minore, della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità frequenza ex art. 1 L. 289/1990; convenivano pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni CP_1 sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
1.1. Si è costituito l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di una nuova consulenza medico legale, anche in considerazione dell'aggravamento intervenuto medio tempore, documentato dalle TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ulteriori e successive certificazioni sanitarie depositate in atti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
“il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di «al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di frequenza CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge», dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
4. Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 riconosce il diritto all'indennità di frequenza ai «mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età», al sussistere degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio che, dopo aver sottoposto a visita la minore ed esaminato l'intera documentazione sanitaria in atti, comprensiva dei referti della ASL Roma4 del giugno 2024 e del luglio 2025, ha concluso che la minore, a causa delle patologie sofferte («disturbo specifico dell'apprendimento; - lieve compromissione della lettura;
- moderata compromissione del calcolo;
- disturbo della sfera emozionale;
- tutoraggio in corso;
- supporto psicologico in atto», si veda la relazione del Dott. «è da considerarsi Invalida Civile in qualità di Persona_2
MINORE CON INDENNITA' DI FREQUENZA e quindi si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della
Legge 289/1990».
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza, il consulente ha preso in considerazione, in particolare, la relazione medica della ASL RM 4 di Bracciano, Area Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età evolutiva, del 21.07.25, la quale certifica che il quadro clinico della minore («Disturbo Specifico dell'Apprendimento con compromissione lieve della lettura (F81.0) e con compromissione moderata del calcolo (F81.2);
Disturbo della Sfera Emozionale (F93) caratterizzato da sintomi d'ansia») influenza «significativamente la qualità del funzionamento adattivo della minore, che risulta globalmente inferiore a quanto atteso per età in tutti i contesti di vita, con
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
compromissioni in particolare nel dominio adattivo scolastico ed emotivo, e ripercussioni in ambito relazionale», ritenendo di indicare nel mese di gennaio 2025 l' «epoca presumibile di aggravamento delle patologie invalidanti».
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
5. Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla minore dei requisiti Persona_1 sanitari previsti per l'indennità ex art. 1 legge 289/1990 a decorrere dal 01.01.2025.
6. La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di frequenza, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti le spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Parte_2 Per_1
, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accerta la sussistenza in capo alla minore dei requisiti sanitari previsti per Persona_1
l'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/1990 a decorrere dall'1 gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
LI IL
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI IL ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , quali rappresentanti legali della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo MARINI
[...]
RICORRENTI
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO Controparte_1
BA e NA LL
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 20.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati contestavano l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si era concluso senza il riconoscimento, in capo alla minore, della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità frequenza ex art. 1 L. 289/1990; convenivano pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni CP_1 sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
1.1. Si è costituito l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di una nuova consulenza medico legale, anche in considerazione dell'aggravamento intervenuto medio tempore, documentato dalle TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ulteriori e successive certificazioni sanitarie depositate in atti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
“il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di «al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di frequenza CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre accessori di legge», dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
4. Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 riconosce il diritto all'indennità di frequenza ai «mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età», al sussistere degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio che, dopo aver sottoposto a visita la minore ed esaminato l'intera documentazione sanitaria in atti, comprensiva dei referti della ASL Roma4 del giugno 2024 e del luglio 2025, ha concluso che la minore, a causa delle patologie sofferte («disturbo specifico dell'apprendimento; - lieve compromissione della lettura;
- moderata compromissione del calcolo;
- disturbo della sfera emozionale;
- tutoraggio in corso;
- supporto psicologico in atto», si veda la relazione del Dott. «è da considerarsi Invalida Civile in qualità di Persona_2
MINORE CON INDENNITA' DI FREQUENZA e quindi si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della
Legge 289/1990».
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza, il consulente ha preso in considerazione, in particolare, la relazione medica della ASL RM 4 di Bracciano, Area Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età evolutiva, del 21.07.25, la quale certifica che il quadro clinico della minore («Disturbo Specifico dell'Apprendimento con compromissione lieve della lettura (F81.0) e con compromissione moderata del calcolo (F81.2);
Disturbo della Sfera Emozionale (F93) caratterizzato da sintomi d'ansia») influenza «significativamente la qualità del funzionamento adattivo della minore, che risulta globalmente inferiore a quanto atteso per età in tutti i contesti di vita, con
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
compromissioni in particolare nel dominio adattivo scolastico ed emotivo, e ripercussioni in ambito relazionale», ritenendo di indicare nel mese di gennaio 2025 l' «epoca presumibile di aggravamento delle patologie invalidanti».
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
5. Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla minore dei requisiti Persona_1 sanitari previsti per l'indennità ex art. 1 legge 289/1990 a decorrere dal 01.01.2025.
6. La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di frequenza, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti le spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Parte_2 Per_1
, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accerta la sussistenza in capo alla minore dei requisiti sanitari previsti per Persona_1
l'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/1990 a decorrere dall'1 gennaio 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Civitavecchia, 26 novembre 2025
GIUDICE
LI IL
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