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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1569/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 90147 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 725/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. SENZA NUMERO AR 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo una Cartella riguardante anche AR (cfr. provvedimento gravato meglio distinto in atti).
Deduceva che la propria abitazione dista oltre mille metri dal più vicino centro di raccolta:produceva perizia tecnica (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso. (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – sentenza di primo grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Palermo (risulta soltanto una istanza di visibilità) non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va, preliminarmente dato atto che - per un presumibile errore materiale – risulta errata sia l'indicazione che l'allegazione della sentenza impugnata.
La Giurisprudenza territoriale (Commissione regionale Puglia – n. 11/6/19 n. 1872 del 2021) ha ritenuto che l'inesatta indicazione del numero della sentenza va considerato un mero errore materiale che non comporta alcuna conseguenza sull'appello.
1.- L'art. 10, c. 1, del Regolamento comunale dispone che “ … nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, …. sia superiore a 1000 m…”.
2.- La superiore circostanza viene provata dalla perizia giurata depositata in atti: la strada di proprietà privata qualora sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, è da equiparare alla strada di uso pubblico, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno la possibilità di accesso pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (Cassazione, n. 8090 del 3/4/2013).
3.- La posizione dei cassonetti – inoltre - risulta confermata dalle viste aerofotogrammetriche storiche visibili attraverso la piattaforma Programma_1 già a partire dall'anno 2010 e non è stata variata: dal cancello dell' abitazione del contribuente fino al più vicino centro di raccolta vi è una distanza di m. 1.300,00 (cfr. perizia tecnica in atti).
4.- Il Contribuente ha versato in atti Giurisprudenza di questa Corte a se favorevole riferita alle annualità precedenti: nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le stesse regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13916/2006).
5.- Per il principio della “ragione più liquida” la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disposizioni att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni: quali – nel caso concreto - la complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR VA TT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1208/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 90147 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 725/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. SENZA NUMERO AR 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo una Cartella riguardante anche AR (cfr. provvedimento gravato meglio distinto in atti).
Deduceva che la propria abitazione dista oltre mille metri dal più vicino centro di raccolta:produceva perizia tecnica (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso. (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – sentenza di primo grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Palermo (risulta soltanto una istanza di visibilità) non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va, preliminarmente dato atto che - per un presumibile errore materiale – risulta errata sia l'indicazione che l'allegazione della sentenza impugnata.
La Giurisprudenza territoriale (Commissione regionale Puglia – n. 11/6/19 n. 1872 del 2021) ha ritenuto che l'inesatta indicazione del numero della sentenza va considerato un mero errore materiale che non comporta alcuna conseguenza sull'appello.
1.- L'art. 10, c. 1, del Regolamento comunale dispone che “ … nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, …. sia superiore a 1000 m…”.
2.- La superiore circostanza viene provata dalla perizia giurata depositata in atti: la strada di proprietà privata qualora sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, è da equiparare alla strada di uso pubblico, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno la possibilità di accesso pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (Cassazione, n. 8090 del 3/4/2013).
3.- La posizione dei cassonetti – inoltre - risulta confermata dalle viste aerofotogrammetriche storiche visibili attraverso la piattaforma Programma_1 già a partire dall'anno 2010 e non è stata variata: dal cancello dell' abitazione del contribuente fino al più vicino centro di raccolta vi è una distanza di m. 1.300,00 (cfr. perizia tecnica in atti).
4.- Il Contribuente ha versato in atti Giurisprudenza di questa Corte a se favorevole riferita alle annualità precedenti: nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le stesse regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13916/2006).
5.- Per il principio della “ragione più liquida” la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disposizioni att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni: quali – nel caso concreto - la complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR VA TT