Decreto presidenziale 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 26/04/2022, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00647/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 850 del 2021, proposto dalla:
- Safety Rent S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vinci, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- di IA RO TA, non costituita;
per l’annullamento
- del provvedimento del 25 marzo 2021 a firma del Dirigente del Settore 4 del comune di Gallipoli, di rigetto dell’istanza in data 19 ottobre 2020, prot. 77627, di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001;
- della nota in data 26 gennaio 2021, prot. 4818, contenente il preavviso di rigetto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Relatore all’udienza pubblica del 20 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- con atto pubblico del 1° marzo 1991 i germani TA IG, TA DO e TA IA RO provvedevano alla divisione del patrimonio ereditario pervenuto loro alla morte di TA AL.
- la divisione interessava, in particolare, un antico palazzo sito in Gallipoli e avente fronte su viale Bovio e su via Cinque.
- al prof. IG TA, in particolare, venivano assegnate:
a) la proprietà esclusiva di tre unità abitative ubicate al piano terra del palazzo, con accesso diretto da viale Bovio ai civici 8, 10 e 12.
b) la metà indivisa, insieme al fratello DO, del lastrico solare al primo piano primo del palazzo.
- alla signora IA RO TA, invece, veniva assegnata - tra l’altro - l’esclusiva proprietà dell’appartamento al primo piano del palazzo, con accesso dal civico 6 di viale Bovio.
- con atto del 5 agosto 2004, inoltre, il sig. DO TA cedeva al fratello IG la sua quota di diritti sul lastrico solare, che pertanto diveniva di proprietà esclusiva di quest’ultimo.
- con contratto di comodato del 25 febbraio 2014, infine, il medesimo prof. TA concedeva in uso alla società Safety Rent, amministrata dal figlio RC TA, le sue proprietà all’interno del palazzo.
- il predetto IG TA realizzava quindi, « sulla base di SCIA edilizia n. 3/2015 del 5 gennaio 2015, avente a oggetto legge regionale n. 14/2009 …, n. 2 vani accessori (lavanderia - ripostiglio) al piano terrazze delle unità abitative a piano terra, in ampliamento di un vano WC già presente » (cfr. memoria A.c. del 18 marzo 2022).
- a seguito di sopralluogo della Polizia Locale « effettuato in data 16 novembre 2016 in occasione del quale ‘è stata rilevata la presenza di opere difformi dalla SCIA …’ già citat(a), nonché della presentazione di osservazioni presentate in data 24 marzo 2017 dalla sig.ra IA RO TA, proprietaria dell’unità abitativa sottostante il piano terrazze, relative alla verifica della legittimità dei predetti atti, l’Amministrazione comunale comunicava in data 2 maggio 2017 al sig. IG TA e alla Safety Rent ‘l’avvio del procedimento amministrativo diretto a valutare la legittimità SCIA n. 3/2015 … e successive comunicazioni di attività edilizia libera relative al medesimo immobile aventi i numeri 64/2016, 66/2016, 78/2016, 82/2016’. In particolare, la sig.ra IA RO TA lamentava che la planimetria allegata alla SCIA n. 3/2015 ‘descrittiva dello stato ante operam non presenta i lucernari e la torretta esistenti sul piano terrazze e già rappresentati nell’antecedente DIA 53 prot. 15561 (del 2 aprile 2009)’ e che ‘i vani accessori sul piano terrazze sono stati realizzati sopra i suddetti lucernari, ostruendoli, con conseguente diminuzione dell’apporto di aerazione e luminosità della sottostante unità immobiliare, oltre all’assoggettamento all’illuminazione notturna artificiale dei locali’. La presenza di tali lucernari insistenti sul piano terrazze, in particolare, è attestata, oltre che dalla documentazione fotografica allegata alle osservazioni, anche dall’elaborato grafico allegato alla DIA n. 53/2009, presentata dai Sig.ri IG TA e IA RO TA. Inoltre, con le predette osservazioni la sig.ra IA RO TA segnalava che ‘i locali realizzati sono stati adibiti ad abitazione’, come si evince dalla documentazione fotografica allegata » (cfr. memoria A.c. del 18 marzo 2022 cit.).
- in data 13 novembre 2017, dunque, il Dirigente del Settore 4 adottava l’ordinanza n. 2004, la quale, oltre a contenere una comunicazione di avvio del procedimento relativa alla verifica della legittimità di un autonomo titolo edilizio ( in specie il permesso di costruire ‘per presa d’atto’ n. 61/2016, poi effettivamente annullato con determinazione n. 1288/2019 ), disponeva nei sensi che seguono: « Premesso che: in data 5 gennaio 2015 è stata acquisita al prot. n. 0000111 Segnalazione Certificata di Inizio Attività registrata al numero 3/2015 relativa a intervento di costruzione di vani accessori sul piano terrazze ai sensi della l.r. n. 14/2009, immobile sito Viale Bovio n. 6, 2° piano; in data 14 marzo 2016 e stata acquisita Comunicazione Edilizia Libera registrata al numero 64/2016 relativa a realizzazione scala a chiocciola, immobile sito al Viale Bovio n. 6, 2° piano; in data 16 marzo 2016 e stata acquisita Comunicazione Edilizia Libera registrata al numero 66/2016 relativa a realizzazione sovrasolaio in legno lamellare a protezione del preesistente solaio sottostante, immobile sito al Viale Bovio n. 6, 2° piano; in data 31 marzo 2016 e stata acquisita Comunicazione Edilizia Libera registrata al numero 78/2016 relativa a intervento di installazione impianto fotovoltaico complanarmente alla falda esistente, immobile sito al Viale Bovio n. 6, 2° piano; in data 4 aprile 2016 e stata acquisita Comunicazione Edilizia Libera registrata al numero 82/2016 relativa a realizzazione di tettoia temporanea in legno lamellare e pannello coibentato facilmente rimovibile, immobile sito al Viale Bovio n. 6, 2° piano. Dato atto che: in data 16 novembre 2016 è stato effettuato sopralluogo da personale della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico con il quale è stata rilevata la presenza di opere difformi dalla SCIA e CIL nelle premesse citate; in data 24 marzo 2017 è stata acquisita al prot. n. 0014239 nota di osservazioni relative alla documentazione su elencata a firma di AN CI in qualità di delegata dalla sig.ra TA IA RO; con nota in data 2 maggio 2017 è stato avviato formalmente un procedimento amministrativo per la verifica della legittimità delle opere oggetto della SCIA n. 3/2015 e CIL nn. 64/2016, 66/2016, 78/2016, 82/2016; nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni o memorie; dall’esame della documentazione sopra indicata (…) si ritiene vada evidenziato quanto segue: a) l’unità immobiliare realizzata al piano terrazze dell’immobile al viale Bovio 6 (SCIA 3/2015 e seguenti) risulta eccedere il limite volumetrico previsto dalla l.r. n. 14/09 in quanto nel calcolo della volumetria di progetto risulta non computato il volume del vano wc ad est di altezza 2,60; b) risulta realizzata, come pertinenza dell’immobile di cui al punto (a) in assenza di titolo abilitativo, una scala a doppia rampa che consente l’accesso al piano delle coperture (riferimento accertamento 16 novembre 2016); dalla documentazione fotografica allegata alla nota acquisita il 24 marzo 2017 (proveniente, come già scritto, dalla sig.ra IA RO TA, proprietaria dell’unità abitativa sottostante il piano terrazze, ndr) risulta che l’immobile di cui alla SCIA n. 3/2015 e seguenti è interessato da un cambio di destinazione d’uso da vani accessori lavanderia-ripostiglio in abitazione (…). Ritenuto di dover provvedere in merito, ordina a carico del proprietario TA IG (…) il ripristino dello stato dei luoghi per l’esecuzione delle opere realizzate senza titolo nell’unità immobiliare realizzata in Gallipoli al viale Bovio 6 - piano terrazze consistenti in: a) ampliamento della consistenza volumetria vano wc e realizzazione di una scala di accesso al piano copertura; b) cambio di destinazione d’uso da vani accessori, lavanderia e servizi ad abitazione; assegna un termine di novanta giorni per il ripristino dello stato dei luoghi ».
- la predetta ordinanza, oltre a ingiungere la demolizione delle opere appena indicate, conteneva pure, come già scritto, un avviso ex art. 7 l. n. 241/90 relativo alla verifica della legittimità di un autonomo titolo edilizio ( in specie, il permesso di costruire ‘per presa d’atto’ n. 61/2016, poi effettivamente annullato con determinazione n. 1288/2019 ): esclusivamente in questa parte la stessa veniva impugnata dal TA IG e dalla Safety Rent con ricorso n. 1162 del 2019, restando dunque inoppugnata nel resto.
- con istanza del 19 ottobre 2020, prot. 77627, quindi, la Safety Rent faceva ‘ Richiesta di rilascio di permesso di costruire per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 per la realizzazione di una scala in legno di accesso alle coperture e contestuale cambio di destinazione da vani tecnici accessori a vani residenziali ai sensi della l.r. 33/2007 di manufatto sito in Gallipoli al viale Giovanni Bovio, civ. 6, piano secondo ’.
- il Comune di Gallipoli, con nota del 26 gennaio 2021, prot. n. 0004818, emetteva un preavviso di diniego dell’istanza.
- seguivano, in data 4 febbraio 2021, le osservazioni della società e, infine, con provvedimento del 25 marzo 2021, prot. n. 16501 a firma del Dirigente del Settore 4, il rigetto dell’istanza.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 36 del DPR n. 380/2001; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione adeguata, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di presupposti per il rilascio del permesso di costruire, legittimazione e diritti dei terzi; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 36 del DPR n. 380/2001; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione adeguata, errore sui presupposti, difetto di istruttoria.
2.- Considerato che l’impugnato rigetto era motivato come segue: « Premesso che:
- in data 19 ottobre 2020 al prot. 77627 veniva presentata istanza per permesso di costruire per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01 per la realizzazione di una scala in legno di accesso alle coperture e contestuale cambio di destinazione da vani tecnici accessori a vani residenziali ai sensi della l.r. 33/2007 di manufatto sito al viale Giovanni Bovio, civ. 6, piano secondo, censito al N.C.E.U. al fg. 46, ptc. 443 sub. 24, a nome di Safety Rent s.r.l. (…);
- in data 26 gennaio 2021, prot. n. 0004818 la scrivente emetteva preavviso di diniego ai sensi dell’art.10-bis della legge n. 241/90, con le seguenti motivazioni: 1) risultano realizzati in difformità dalla normativa vigente (REC e NTA) sia il vano wc, ritenuto non conforme alle NTA dello strumento urbanistico vigente con la determina n. 2004 del 13 novembre 2017, che la tettoia realizzata grazie alla l.r. n. 14/2009 ma con un calcolo errato in eccesso della volumetria di partenza; 2) i due vani ‘ripostiglio e vano lavanderia’ di cui si richiede la variazione di destinazione d’uso in ‘monolocale’, insistono su uno dei lucernari esistenti e confermati in sede di sopralluogo dalla polizia municipale, dichiarati con SCIA n. 53/2009 acquisita in data 2 aprile 2009, prot. n. 0015561, da altra proprietà a firma di TA IG e TA RO. Gli elaborati di progetto per l’accertamento di conformità ommettono di riportare tali aperture che consentono di illuminare ed areare il piano sottostante di altra proprietà, in palese violazione dei diritti dei terzi (…).
Rilevato che in data 4 febbraio 2021 pervenivano a questo Ufficio al prot. 0006710 osservazioni da parte di RC TA in qualità di legale rappresentante della Safety Rent s.r.l.
Ritenuto quanto segue per le osservazioni suddette.
Al punto n. 1 delle osservazioni prodotte si afferma la preesistenza del vano wc all’anno 1942. Tale punto è oggetto del ricorso al TAR del 9 settembre 2019 da parte di TA IG e Safety Rent. Con ordinanza n. 727/2020 (…), registro generale n. 1162/2019, il TAR ha sospeso la decisione sul ricorso, rimandandolo all’udienza del 9 giugno 2021. Si ritiene quindi necessario attendere l’esito di tale ricorso per poter definire esattamente l’eventuale difformità di tale vano. Per ciò che attiene l’eccedenza volumetrica rappresentata dalla copertura definita ‘Tettoia’ si prende atto di quanto dichiarato al punto n. 2 delle osservazioni, riguardo l’esistenza di lucernari (dei quali uno risulta essere stato occluso dalla costruzione dei due vani tecnici sovrastanti), si riporta il contenuto dell’Atto di divisione ereditaria secondo il quale ‘... il sottostante appartamento di proprietà di TA RO veniva asservito senza condizione alcuna al passaggio di tutti gli impianti necessari a future edificazioni sul sovrastante lastrico solare’. Gli accordi di parte … non possono consentire violazioni della normativa urbanistica e/o igienico-sanitaria e pertanto l’intervento realizzato che comporta l’eliminazione di superficie aereo-illuminate necessaria al vano sottostante non può essere dichiarato conforme.
Ritenuto quindi che, per quanto dinanzi esposto, sussistono i presupposti per emettere diniego nei confronti della richiesta di P.d.C. in sanatoria (ex art. 36 DPR n. 380/2001), di cui all’istanza prot. 77627 data 19 ottobre 2020, allo stato attuale e in attesa della pronuncia del TAR di cui sopra, per la parte che riguarda il cambio di destinazione d’uso da vani tecnici accessori a vani residenziali ai sensi della l.r. n. 33/2007 per il manufatto sito al viale Giovanni Bovio, civ. 6, piano secondo … Determina con il presente provvedimento, per tutte le ragioni su esposte, il Diniego definitivo ex L. n. 241/90 nei confronti della richiesta P.d.C. in sanatoria … n. prot. 77627 del 19 ottobre 2020 presentata dal Sig. RC TA, per la parte che riguarda il cambio di destinazione d’uso da vani tecnici accessori a vani residenziali ai sensi della L.R. 33/2007, per il manufatto sito al viale Giovanni Bovio, civ. 6, piano secondo … ».
3.- Osservato che:
- successivamente al richiamato diniego, il TAR concludeva il giudizio n. 1162/2019 cui il Dirigente del Settore 4 faceva riferimento nel provvedimento in parola respingendo il ricorso con la sentenza n. 926 del 15 giugno 2021.
- il collegamento ‘fattuale’ con le vicende odiernamente in esame, tuttavia, non emerge con chiarezza, concernendo il giudizio n. 1162/2019 il medesimo palazzo, ma con riguardo a tre unità abitative ubicate al piano terra e non sul lastrico solare.
- nel complesso, in ogni caso, gli atti di causa, di entrambe le parti, non consentono al Tribunale di avere contezza in modo univoco:
a) dello stato dei luoghi come preesistente agli interventi edilizi di cui si controverte;
b) dello stato dei luoghi attuale - e, dunque, dell’esatta portata dei predetti interventi ;
c) del rapporto tra ogni intervento e il relativo titolo edilizio, ove esistente;
d) correlativamente, degli abusi presenti - rispetto ai quali veniva negata la sanatoria .
4.- Ritenuto pertanto necessario un approfondimento istruttorio, dovendosi richiedere all’A.c. di Gallipoli, nella persona del relativo Dirigente del Settore 4, di produrre, preferibilmente previo sopralluogo all’interno dell’immobile in questione e con relativa documentazione fotografica, una relazione scritta sulla vicenda in esame, la quale chiarisca:
1) il rapporto, ove effettivamente ricorrente, tra la vicenda medesima e quella oggetto del ricorso n. 1162/2019, e, pure alla luce della successiva sentenza n. 926 del 15 giugno 2021, se e in quali termini il provvedimento in data 25 marzo 2021, prot. n. 16501, ne risulti effettivamente condizionato.
2) gli elementi in fatto appena specificamente indicati sub a), b), c) e d).
3) ogni altro elemento utile ai fini della decisione della causa.
5.- Ritenuto, infine, che:
- la relazione dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione fotografica e da una o più tavole che consentano di cogliere ‘visivamente’ i riferimenti fattuali nella medesima relazione contenuti.
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione ed, eventualmente, di ogni altro atto utile ai fini della decisione, viene fissato il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Dirigente del Settore 4, Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia e Innovazione del Comune di Gallipoli .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO