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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. Cosimo La Fratta
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappr. e dif. Dall'avv Antonio Andriulli e dall'Avv. Rita Battiato
- Convenuto –
Nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappr. e dif. Dall'avv. Luciano Martucci
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/04/2025 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto di dichiarare non dovuti i contributi IVS e le relative sanzioni di cui agli avvisi di addebito , nonché la nullità/inefficacia dei conseguenti fermi CP_1 amministrativi iscritti sulla propria autovettura e dell'intimazione di pagamento. Si costituiva l che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva CP_1 la cessazione della materia del contendere per aver proceduto, nelle more, ad annullare tutti gli avvisi di addebito impugnati.
Si costituiva altresì l che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** In riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, deve ovviamente ritenersi la configurabilità – a seguito di iscrizione ipotecaria, così come di fermo amministrativo, sulla base di crediti contributivi di enti previdenziali – di una tutela giudiziaria realizzabile davanti al giudice ordinario
(cfr. CASS. SS. UU. 11 LUGLIO 2017 N° 17111), con la precisazione che, alla stregua dei più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità,
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617
c.p.c.” (sic CASS. SEZ. III, 22 DICEMBRE 2015 N° 25745; in senso conforme, si vedano anche CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2015 N° 24234 e CASS. SS.UU.,
18 SETTEMBRE 2014 N° 19667).
Anche con specifico riferimento al fermo amministrativo, CASS. SS.UU., 22
LUGLIO 2015 N° 15354 ha rimarcato che: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore“ (cfr. anche CASS. SEZ. VI-III, 21 SETTEMBRE 2017 N°
22018).
Tanto premesso, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla documentazione prodotta dall risulta che CP_1
l'ente ha annullato tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione nella presente causa.
Dunque, è venuto a mancare un titolo provvisto di efficacia esecutiva e idoneo, quindi, a legittimare il procedimento di riscossione coattiva dei crediti contributivi, e dunque, i conseguenti fermi amministrativi.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere dovendosi ovviamente rilevare che: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568).
Occorre invero rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009
N° 10553). Deve inoltre procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Le spese e competenze di causa, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno poste integralmente a carico dei convenuti, in solido fra loro ex art. 97, co. 1, cpc. in considerazione dell'interesse comune, per avervi dato causa in misura prevalente, quali parti virtualmente soccombenti.
In particolare si deve rimarcare, quanto all' , la presa d'atto della mancanza CP_1 dei presupposti per l'emissione degli avvisi di addebito cui si riferiva il fermo amministrativo, intervenuta dopo il deposito del ricorso giudiziario.
Quanto alla concessionaria per la riscossione, invece, deve darsi atto che verosimilmente attendibili risultavano le specifiche argomentazioni svolte dalla parte opponente in relazione alla mancata notifica del preavviso di fermo, almeno sotto il profilo della prova su di questa incombente.
Ad ogni buon conto deve altresì applicarsi in via analogica il principio secondo il quale: “In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” (sic ex plurimis
CASS. SEZ. VI-V, 22 MARZO 2017 N° 7371
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 1865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. Taranto, 3 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. Cosimo La Fratta
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappr. e dif. Dall'avv Antonio Andriulli e dall'Avv. Rita Battiato
- Convenuto –
Nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappr. e dif. Dall'avv. Luciano Martucci
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/04/2025 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto di dichiarare non dovuti i contributi IVS e le relative sanzioni di cui agli avvisi di addebito , nonché la nullità/inefficacia dei conseguenti fermi CP_1 amministrativi iscritti sulla propria autovettura e dell'intimazione di pagamento. Si costituiva l che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva CP_1 la cessazione della materia del contendere per aver proceduto, nelle more, ad annullare tutti gli avvisi di addebito impugnati.
Si costituiva altresì l che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** In riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, deve ovviamente ritenersi la configurabilità – a seguito di iscrizione ipotecaria, così come di fermo amministrativo, sulla base di crediti contributivi di enti previdenziali – di una tutela giudiziaria realizzabile davanti al giudice ordinario
(cfr. CASS. SS. UU. 11 LUGLIO 2017 N° 17111), con la precisazione che, alla stregua dei più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità,
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617
c.p.c.” (sic CASS. SEZ. III, 22 DICEMBRE 2015 N° 25745; in senso conforme, si vedano anche CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2015 N° 24234 e CASS. SS.UU.,
18 SETTEMBRE 2014 N° 19667).
Anche con specifico riferimento al fermo amministrativo, CASS. SS.UU., 22
LUGLIO 2015 N° 15354 ha rimarcato che: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore“ (cfr. anche CASS. SEZ. VI-III, 21 SETTEMBRE 2017 N°
22018).
Tanto premesso, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla documentazione prodotta dall risulta che CP_1
l'ente ha annullato tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione nella presente causa.
Dunque, è venuto a mancare un titolo provvisto di efficacia esecutiva e idoneo, quindi, a legittimare il procedimento di riscossione coattiva dei crediti contributivi, e dunque, i conseguenti fermi amministrativi.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere dovendosi ovviamente rilevare che: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568).
Occorre invero rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009
N° 10553). Deve inoltre procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Le spese e competenze di causa, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno poste integralmente a carico dei convenuti, in solido fra loro ex art. 97, co. 1, cpc. in considerazione dell'interesse comune, per avervi dato causa in misura prevalente, quali parti virtualmente soccombenti.
In particolare si deve rimarcare, quanto all' , la presa d'atto della mancanza CP_1 dei presupposti per l'emissione degli avvisi di addebito cui si riferiva il fermo amministrativo, intervenuta dopo il deposito del ricorso giudiziario.
Quanto alla concessionaria per la riscossione, invece, deve darsi atto che verosimilmente attendibili risultavano le specifiche argomentazioni svolte dalla parte opponente in relazione alla mancata notifica del preavviso di fermo, almeno sotto il profilo della prova su di questa incombente.
Ad ogni buon conto deve altresì applicarsi in via analogica il principio secondo il quale: “In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo” (sic ex plurimis
CASS. SEZ. VI-V, 22 MARZO 2017 N° 7371
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 1865,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. Taranto, 3 dicembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)