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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2985/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. NI DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2985/2021
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
'a ll'avv. Renato Arseni, sito in Cerveteri via U. Badini n. 1, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_1 ostino adispoli via Cantoni n. 8, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: -che aveva 3.05.2011, CP_1 dalla società costruttrice, l'unità immobiliare sita in Cerveteri, via CP_1
LU 9, censita al Catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 39, particella 833, subalterno 34, s.c. 1, Cat. A/7, classe 1, consistenza vani 5,5, R.C. euro 781,14, via LU Iaffei, 29, piano T-1-S1, interno 34 – PROT. N. 1574753 del 2 dicembre 2008, giusto atto a rogito notaio Persona_1
(rep. 24425, racc. 15795); -che il villino acquistato da CP_2 seminterrato, terra e primo, tra di loro collegati tramite sca erna, distinto con il numero interno 34; -che il prezzo di vendita era stato convenuto ed accettato dalle parti in complessivi euro 240.000,00; -che alcuni anni dopo l'acquisto, aveva riscontrato difetti che nelle more si erano Parte_1 aggravati, d errori di progetto e/o costruzione che non avevano consentito di utilizzare l'immobile con le necessarie garanzie igieniche e di sicurezza, rendendo l'unità insalubre e dannosa per la salute degli abitanti;
-che, in particolare, il villino aveva taluni difetti costruttivi, di cui il più grave era relativo l'allagamento nei locali interrati, ove era sita una cucina e altro mobilio;
-che tra gli altri vizi di costruzione riscontrati vi erano:
“al piano interrato, degrado degli intonaci su tutte le pareti con fenomeni di distacco degli intonaci, con altezza variabile sino a circa 100 cm;
al piano primo, e precisamente in camera da letto e all'interno della soffitta in prossimità delle intersezioni tra la copertura e le tamponature esterne, la presenza di muffe causate dalla condensa dell'umidità in presenza dei ponti termici, cioè nei punti in cui è presente una discontinuità dell'isolamento termico, come spesso si verifica in prossimità degli innesti tra elementi strutturali (solai e pareti verticali); in giardino, di pertinenza dell'abitazione e totalmente recintato per tutto il perimetro con sola muratura di blocchi di rufo a faccia vista con ricorso di tegole in copertura: il muro di cinta presente sul retro dell'abitazione manifesta in diversi punti segni di cedimento della fondazione, trovandosi peraltro fuori asse, essendo inclinato verso l'esterno della proprietà, probabilmente per l'assenza di continuità e dei necessari giunti al momento della realizzazione e su un terreno riportato, posto che si trova su quota superiore rispetto alla strada statale sottostante;
infine, la porzione di marciapiede che cinge l'abitazione presenta anch'essa segni di cedimento, per mancanza di adeguato sottofondo (cfr. Perizia a firma dell'Ing. ”; -che i Per_2 suddetti vizi, dunque, erano la diretta conseguenza della mancata realizzazione a regola d'arte della costruzione da parte di -che CP_1
l'attore aveva denunciato i suddetti vizi e successivamente a ntato ricorso per ATP il cui procedimento si era concluso, per quanto concerne l'allagamento del piano interrato, con l'ipotesi di fenomeno di allagamento temporaneo probabilmente verificatosi a seguito della rottura della pompa dell'acqua – R.G. 2131/2019 Tribunale di Civitavecchia;
-che il CTU incaricato, in ogni caso, aveva quantificato i costi necessari per la rimozione di tutti i vizi ed inconvenienti denunciati in complessivi euro 29.850,00; -che, tuttavia, siffatto fenomeno era rimasto anche a seguito dell'ATP e, quindi, era costretto a vivere, insieme alla coniuge, in un appartamento Pt_1 olmente ridotto, non potendo più utilizzare il locale interrato;
-che stante la persistenza della problematica, aveva incaricato il dott. Pt_1
per svolgere indagini tecniche e re una nuova ed ulteriore Parte_2 che, a seguito della ulteriore perizia di parte, era da escludersi la fondatezza di quanto ritenuto all'esito dell'Atp, dovendo invece ravvisare gravi difetti costruttivi in relazione alla presenza di una falda acquifera. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le conclusioni nel seguente modo: “− accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nella porzione immobiliare descritta in narrativa del presente atto, gravi difetti dovuti a vizi di costruzione;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della quale società costruttrice e CP_1 condannare la medesima convenuta mento, in favore di
[...]
, dei danni da questi subiti, nella misura corrispondente a tutti i Parte_1 essarie e da sostenere per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buono stato dell'immobile, ovvero, subordinatamente, nella misura di euro 29.850,00, così come indicata nella CTU acquista nell'ambito del procedimento di ATP n. 2131/2019 Tribunale di Civitavecchia. Oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo. − Con richiesta di condanna in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
2.Si costituiva in giudizio eccepiva la decadenza e prescrizione CP_1 dall'azione ex art. 1669 c.p.c. e deduceva l'infondatezza della domanda in quanto non vi erano vizi costruttivi, ma solo il normale degrado connesso all'uso dell'immobile.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa, svolta l'istruttoria a mezzo di ctu a firma dell'Ing. veniva rinviata per la Persona_3 precisazione delle conclusioni e successiva nuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.La società costruttrice ha eccepito la decadenza e prescrizione previste dall'art. 1669 comma 1 e 2 c.c.. Premesso che “L'esigenza alla base della previsione della disciplina speciale ex art. 1669 c.c è quella di introdurre una più incisiva tutela” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2024, n. 3639), questa è stata bilanciata dal legislatore prevedendo termini tanto di prescrizione che di decadenza. Nel merito dell'eccezione di decadenza e prescrizione va evidenziato che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 (Rv. 630635 - 01). Sez. 2 -, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 (Rv. 655682 - 01) Sez. 2 -, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022). In particolare, il primo comma dell'art. 1669 cc prevede che la denuncia dei vizi debba, sotto pena di decadenza, essere fatta “entro un anno dalla scoperta” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per “scoperta del vizio” deve intendersi “quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica)” (Cass. civ. ord. n. 13707 del 18/05/2023), non potendosi richiedere che il committente agisca prima di avere una conoscenza
“obiettiva” ma, allo stesso tempo, non consentendo che lo stesso resti troppo a lungo inerte trattandosi di vizi idonei a provocare la rovina di immobili e, dunque, ingenti danni. Nel caso di specie per una tale verifica occorreva l'intervento di un tecnico per l'esatta acquisizione della conoscenza in ordine alla imputabilità del danno. Conoscenza che, pertanto, può dirsi avvenuta con la relazione dell'Ing. Per_4 el 3.05.2019.
[...] sivamente, ha proposto, in data 4.07.2019 (RG Parte_1
2131/2019) ricors ti al Tribunale di Civitavecchia, che vale certamente come denuncia una volta notificato il ricorso alla controparte. Il procedimento di atp si è concluso in data 18.01.2020 con il deposito della ctu. A questo proposito vale evidenziare che l'atp rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (Cass. Civ. n. 3974/2024; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/07/2025, n. 19320). In data 20.07.2020 è stato dato avvio al procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione , avente ad oggetto il risarcimento dei CP_3 danni e il ripristino dei v ai gravi vizi costruttivi del villino realizzato e venduto dalla conclusosi con esito negativo all'incontro CP_1 del 5.11.2020, dove comp parti, con effetto interruttivo sino a tale tale momento della prescrizione. Infatti, l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28 del 2010 prevedeva che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta". Secondo la Suprema Corte a S.U. n. 17781/2013, detta norma va interpretata nel senso che la domanda di mediazione è parificata alla domanda giudiziale di tutela del diritto fatto valere, in quanto essa interrompe la prescrizione del diritto controverso, come accade per ogni domanda giudiziale, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. (nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 27551/2018; cfr poi Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 15/05/2024, n. 1400; Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 17/05/2024, n. 1473; vedi anche Cassazione civile, Sezioni Unite, con Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596). Trattasi di disposizione che non può che essere estesa a tutti i termini, processuali e sostanziali, ed a tutte le ipotesi di mediazione: obbligatoria, facoltativa. Di conseguenza il termine di prescrizione è tornato a decorrere ex novo con la conclusione della mediazione ossia il 5.11.2020. Rispetto a tale termine è stato proposto e notificato atto di citazione il 14.09.2021, ossia entro il termine di 1 anno.
5.Al fine di delimitare in concreto l'ambito di applicabilità della tutela prevista dall'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. civ. ord. n. 24230 del 04/10/2018). L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, inoltre, anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. L'azione ex art. 1669 c.c. è dunque proponibile nei confronti del venditore, non solo quando abbia provveduto alla costruzione con gestione diretta di uomini e mezzi, ma anche quando, l'opera sia stata eseguita (in tutto od in parte) da un terzo su suo incarico, egli abbia comunque mantenuto il potere di impartire direttive od il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività altrui, cosicché l'opera sia comunque a lui riferibile (cfr Cass. Civ. n. 467/2014; Cass. Civ. n. 9370/2013). Nel presente giudizio la venditrice/costruttrice dell'immobile, ossia CP_1 non ha dedotto né, tantomeno, provato di essere priva di poteri di c direttiva sull'esecuzione dell'opera ed anzi risulta che la stessa, peraltro munita di competenze tecniche in materia di costruzioni, ha direttamente compiuto l'esecuzione delle opere.
6.La costruzione dell'immobile è stata autorizzata dal Comune di Cerveteri, tramite un primo Permesso di Costruire del 21.09.2004 n. 20-04-46 e con due successivi Permessi di Costruire in variante n. 24 del 5-07-06 e n. 34 del 2.07.08. Il villino di proprietà di è composto da un piano terra, Parte_1 regolarmente abitabile, un to, utilizzato come locale taverna e un piano sottotetto. È circondato su tre lati da area giardinata in parte pavimentata e in gran parte coltivata a prato. Sul quarto lato è in aderenza a altro simile edificio. Dal ctu è stata riscontrata la presenza nel piano seminterrato dell'unità immobiliare “• delle macchie di umidità sulle pareti perimetrali, dovute a risalita capillare di acqua dalla fondazione. Ne è conseguito distacco di tinteggiatura e di piccole porzioni di intonaco, in alcuni punti fino a 100 cm di altezza. • anche sulla pavimentazione sono presenti piccole aree in cui sono presenti delle efflorescenze che ne hanno provocato macchie e deterioramento”. Questo tipo di fenomeni è dovuto a delle risalite dal sottosuolo di acqua mista a sali, che determinano lungo le pareti danneggiamento degli intonaci, con conseguenti effetti disgreganti dei materiali, in particolare del carbonato di calcio della malta, duro e consistente che si trasforma in solfati e nitrati di calcio, materiali polvirulenti. Il ctu ha rilevato che, nel caso di specie, la società costruttrice ha realizzato una fondazione con piastra in cemento armato estesa sotto la sagoma dell'abitazione, con funzione anche di barriera contro la risalita di acqua. Questa metodologia è stata accoppiata ad una pompa, alloggiata in apposito pozzetto, che sollevi le acque a livello della fognatura dove vengono rigettate. Secondo la ctu le tracce di umidità ed efflorescenze sono da annettere ad un malfunzionamento della pompa non occasionale relativa ad una stagione particolarmente umida, perché caratterizzata da eventi meteorici intensi o ricorrenti. Nella relazione integrativa il ctu ha segnalato che la scelta della fondazione a platea utilizzata dalla società costruttrice risulta corretta. La barriera opposta dalla piastra di fondazione potrebbe essere inadeguata in caso di una eccessiva porosità del calcestruzzo che abbia comunque lasciato risalire l'acqua del sottosuolo, ma nel caso di specie il ctu ha sottolineato che in questo caso la situazione sarebbe peggiorata con il passare del tempo ad ogni stagione, circostanza invece non riscontrata dal ctu. Secondo il ctu quindi le opere di risoluzione delle cause riguardano la verifica dell'ottimale funzionamento della pompa di sollevamento, che se dimensionalmente adeguata può assicurare il corretto deflusso delle acque, soprattutto considerando le dimensioni del locale seminterrato che sono comunque modeste. Inoltre, si prescrivono opere di abbassamento della pompa. Infatti, occorre abbassare il livello dell'acqua nel terreno di fondazione, approfondendo il pescaggio della pompa. Occorre approfondire il pozzetto di almeno 150 cm sotto il piano del pavimento. Il ctu ha chiarito che se è vero che il terreno su cui poggia l'immobile ha una modesta portanza e che per di più è presente una falda acquifera che con le sue oscillazioni crea dei modesti cicli di rigonfiamento e abbassamento del terreno stesso, è anche vero, tuttavia, che non sono state riscontrate nessun cedimento strutturale importante: “Non sono presenti lesioni, fessurazioni, cedimenti o rotazioni sugli elementi strutturali Non sono presenti deformazioni
o distacchi di materiale all'interno dell'abitazione Il tutto a dimostrare che i movimenti subiti dall'edificio sono fisiologici e modesti anche in un quadro di terreno di fondazione non ottimale”. Dunque, l'opera prevista dal ctp (“la demolizione della pavimentazione e del massetto su tutta la superficie del seminterrato e un vespaio costituito da igloo con elementi dello spessore di 20 cm, salvo poi computarne una tipologia con spessore di 30 cm nel computo allegato”) è stata condivisibilmente ritenuta dal ctu “sovrabbondante rispetto alla gravità dei vizi riscontrati e alla frequenza di presentazione dei fenomeni di risalita. Ci si chiede, inoltre, se il drenaggio così progettato e disposto ad una quota maggiore del solaio esistente sarebbe efficace nel caso di risalite d'acqua capillari lungo le murature, in quanto la base delle murature perimetrali rimarrebbe comunque in comunicazione con il terreno non drenato”. La ctu ha previsto opere per il risanamento delle murature danneggiate che comprendono: “• raschiatura delle parti di intonaco e tinteggiature ammalorate, il tutto comprensivo dei costi di smaltimento • Ripresa di intonaco nelle aree danneggiate • rasatura e posa della nuova tinteggiatura di consistenti infiltrazioni negli appartamenti sottostanti il lastrico solare”. Quanto alle crepe lungo il muro di recinzione del giardino il ctu ha acclarato che la responsabilità dei difetti sia da dividersi al 50% tra l'inadeguata fondazione poggiante su un terreno di riporto e la costruzione da parte dell'attore del massetto in cemento. Le relative opere sono “• Demolizione del muro esistente di recinzione, lato Via Settevene Palo e di una parte dei muri laterali a questo perpendicolari, fino alla fondazione per una profondità di circa 40 cm;
il tutto con relativo trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. (Allegato 4) • Costruzione di un cordolo di calcestruzzo di fondazione per 40 x 25 h cm, ben armato con ferri e staffe • Realizzazione di nuova muratura in blocchetti di tufo, simile a quella attuale con spessore dei blocchi di 25 cm. • Nuova copertina in tegole a protezione del muro come la preesistente, anche questa necessaria ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche, per tutto il perimetro demolito e ricostruito”. Quanto all'abbassamento di una porzione del marciapiede intorno al villino, il ctu ha affermato che il terreno di riporto, non completamente costipato prima della posa dell'immobile, abbia causato, negli anni successivi alla costruzione dei cedimenti differenziali anche in questa zona. Le opere necessarie per l'eliminazione di tale vizio consistono nella demolizione delle mattonelle danneggiate, posa di un tratto di nuovo massetto di 10-12 cm di spessore rinforzato con rete elettrosaldata e posa delle nuove mattonelle. Quanto alla crepa nella bocca di lupo di affaccio dal piano seminterrato, il ctu ha concluso che, seppur non causi problemi statici, è invasiva e potrebbe allargarsi. Di conseguenza, è opportuna una cucitura con grappe in ferro e riempimento della lesione con malta a base cementizie e nuova tinteggiatura. Infine, quanto alle macchie di umidità e condensa nelle stanze al piano sottotetto -che nella ultima relazione integrativa ha confermato il ctu essere conseguenza di mancato rispetto delle norme tecniche e della regola d'arte in fase di progettazione e di realizzazione di accorgimenti-, essendo comunque le macchie localizzate, il ctu per l'eliminazione ha indicato le seguenti opere:
“Raschiatura delle parti ammalorate Pulizia con appositi prodotti antimuffa Rasatura e nuova tinteggiatura con adeguata pittura minerale a base di silicati di potassio, più appropriata nelle situazioni di umidità nelle due camere presenti”.
7.Costituiscono gravi difetti quelli che possano ritenersi idonei a ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene e pregiudicarne il normale utilizzo, dovendo ritenersi al contrario esclusi quei vizi che, pur imputabili al costruttore, non sono tali da rientrare nella tutela di cui all'art. 1669 c.c.. In tale ipotesi, tuttavia, resta fermo, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano "in concreto" le condizioni per la sua applicazione, può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006). E', infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicchè deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse. L'esercizio dell'azione generale spetta solo allorchè, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell'immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 24/10/2023) 10-11-2023, n. 31301; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014). Ciò premesso, relativamente ai vizi emersi con la ctu vanno qualificati in termini di “grave vizio” rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. in quanto l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e, quindi, impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c.” (Cass. civ. Sez. II, 24/04/2018, n. 10048). I vizi rilevati si configurano come difetti riconducibili ad una lavorazione non a regola d'arte, la quale pregiudica sensibilmente il godimento del locale, apparendo quindi riconducibili alla definizione di “gravi difetti” a norma dell'art. 1669 c.c., in quanto, anche sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che “configurano difetti rilevanti nei termini di cui innanzi, anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima;
l'ipotesi ricorre allorquando l'opera sia realizzata con materiali inidonei o non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera” (Cass. civ. Sez. II Ord., 26/06/2017, n. 15846). Per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi difetti delle opere che compromettono il godimento e la funzionalità del bene, sono stati ritenuti le infiltrazioni d'acqua e i deterioramenti della pavimentazione. In ogni caso, quand'anche i vizi fossero estranei all'ambito dell'art. 1669 c.c., può ricorrere la azione ex art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006). Profili di colpa che nella specie sono comunque emersi nella realizzazione delle opere -come ha riferito la ctu svolta-, in quanto non eseguite a regola d'arte.
8.Il costo delle opere, considerata la riduzione del 50% per le opere relative al muro di recinzione del giardino, è stato indicato dal ctu pari all'importo di euro 25.000,00 oltre iva. Dei vizi riscontrati dal ctu deve rispondere la società costruttrice con il risarcimento del danno patrimoniale in favore di da Parte_1 liquidarsi nella somma di euro 25.000,00 oltre iva ed alla denuncia sino al soddisfo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del DM attualmente vigente parametrato alla somma in concreto riconosciuta, all'attività processuale svolta e alla complessità del giudizio.
10.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda svolta da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, CONDANNA, per le causali di cui in CP_1 motivazione, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di CP_1 quidarsi nell'importo complessivo di euro 25.000,00 Parte_1
i legali dalla denuncia sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite i nella somma complessiv i cui euro 545,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. LU Patricelli difensore dichiaratosi antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Civitavecchia 4.11.2025
Il giudice
NI DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. NI DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2985/2021
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
'a ll'avv. Renato Arseni, sito in Cerveteri via U. Badini n. 1, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_1 ostino adispoli via Cantoni n. 8, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: -che aveva 3.05.2011, CP_1 dalla società costruttrice, l'unità immobiliare sita in Cerveteri, via CP_1
LU 9, censita al Catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 39, particella 833, subalterno 34, s.c. 1, Cat. A/7, classe 1, consistenza vani 5,5, R.C. euro 781,14, via LU Iaffei, 29, piano T-1-S1, interno 34 – PROT. N. 1574753 del 2 dicembre 2008, giusto atto a rogito notaio Persona_1
(rep. 24425, racc. 15795); -che il villino acquistato da CP_2 seminterrato, terra e primo, tra di loro collegati tramite sca erna, distinto con il numero interno 34; -che il prezzo di vendita era stato convenuto ed accettato dalle parti in complessivi euro 240.000,00; -che alcuni anni dopo l'acquisto, aveva riscontrato difetti che nelle more si erano Parte_1 aggravati, d errori di progetto e/o costruzione che non avevano consentito di utilizzare l'immobile con le necessarie garanzie igieniche e di sicurezza, rendendo l'unità insalubre e dannosa per la salute degli abitanti;
-che, in particolare, il villino aveva taluni difetti costruttivi, di cui il più grave era relativo l'allagamento nei locali interrati, ove era sita una cucina e altro mobilio;
-che tra gli altri vizi di costruzione riscontrati vi erano:
“al piano interrato, degrado degli intonaci su tutte le pareti con fenomeni di distacco degli intonaci, con altezza variabile sino a circa 100 cm;
al piano primo, e precisamente in camera da letto e all'interno della soffitta in prossimità delle intersezioni tra la copertura e le tamponature esterne, la presenza di muffe causate dalla condensa dell'umidità in presenza dei ponti termici, cioè nei punti in cui è presente una discontinuità dell'isolamento termico, come spesso si verifica in prossimità degli innesti tra elementi strutturali (solai e pareti verticali); in giardino, di pertinenza dell'abitazione e totalmente recintato per tutto il perimetro con sola muratura di blocchi di rufo a faccia vista con ricorso di tegole in copertura: il muro di cinta presente sul retro dell'abitazione manifesta in diversi punti segni di cedimento della fondazione, trovandosi peraltro fuori asse, essendo inclinato verso l'esterno della proprietà, probabilmente per l'assenza di continuità e dei necessari giunti al momento della realizzazione e su un terreno riportato, posto che si trova su quota superiore rispetto alla strada statale sottostante;
infine, la porzione di marciapiede che cinge l'abitazione presenta anch'essa segni di cedimento, per mancanza di adeguato sottofondo (cfr. Perizia a firma dell'Ing. ”; -che i Per_2 suddetti vizi, dunque, erano la diretta conseguenza della mancata realizzazione a regola d'arte della costruzione da parte di -che CP_1
l'attore aveva denunciato i suddetti vizi e successivamente a ntato ricorso per ATP il cui procedimento si era concluso, per quanto concerne l'allagamento del piano interrato, con l'ipotesi di fenomeno di allagamento temporaneo probabilmente verificatosi a seguito della rottura della pompa dell'acqua – R.G. 2131/2019 Tribunale di Civitavecchia;
-che il CTU incaricato, in ogni caso, aveva quantificato i costi necessari per la rimozione di tutti i vizi ed inconvenienti denunciati in complessivi euro 29.850,00; -che, tuttavia, siffatto fenomeno era rimasto anche a seguito dell'ATP e, quindi, era costretto a vivere, insieme alla coniuge, in un appartamento Pt_1 olmente ridotto, non potendo più utilizzare il locale interrato;
-che stante la persistenza della problematica, aveva incaricato il dott. Pt_1
per svolgere indagini tecniche e re una nuova ed ulteriore Parte_2 che, a seguito della ulteriore perizia di parte, era da escludersi la fondatezza di quanto ritenuto all'esito dell'Atp, dovendo invece ravvisare gravi difetti costruttivi in relazione alla presenza di una falda acquifera. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le conclusioni nel seguente modo: “− accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti nella porzione immobiliare descritta in narrativa del presente atto, gravi difetti dovuti a vizi di costruzione;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della quale società costruttrice e CP_1 condannare la medesima convenuta mento, in favore di
[...]
, dei danni da questi subiti, nella misura corrispondente a tutti i Parte_1 essarie e da sostenere per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buono stato dell'immobile, ovvero, subordinatamente, nella misura di euro 29.850,00, così come indicata nella CTU acquista nell'ambito del procedimento di ATP n. 2131/2019 Tribunale di Civitavecchia. Oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo. − Con richiesta di condanna in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
2.Si costituiva in giudizio eccepiva la decadenza e prescrizione CP_1 dall'azione ex art. 1669 c.p.c. e deduceva l'infondatezza della domanda in quanto non vi erano vizi costruttivi, ma solo il normale degrado connesso all'uso dell'immobile.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa, svolta l'istruttoria a mezzo di ctu a firma dell'Ing. veniva rinviata per la Persona_3 precisazione delle conclusioni e successiva nuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.La società costruttrice ha eccepito la decadenza e prescrizione previste dall'art. 1669 comma 1 e 2 c.c.. Premesso che “L'esigenza alla base della previsione della disciplina speciale ex art. 1669 c.c è quella di introdurre una più incisiva tutela” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2024, n. 3639), questa è stata bilanciata dal legislatore prevedendo termini tanto di prescrizione che di decadenza. Nel merito dell'eccezione di decadenza e prescrizione va evidenziato che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 (Rv. 630635 - 01). Sez. 2 -, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 (Rv. 655682 - 01) Sez. 2 -, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022). In particolare, il primo comma dell'art. 1669 cc prevede che la denuncia dei vizi debba, sotto pena di decadenza, essere fatta “entro un anno dalla scoperta” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per “scoperta del vizio” deve intendersi “quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica)” (Cass. civ. ord. n. 13707 del 18/05/2023), non potendosi richiedere che il committente agisca prima di avere una conoscenza
“obiettiva” ma, allo stesso tempo, non consentendo che lo stesso resti troppo a lungo inerte trattandosi di vizi idonei a provocare la rovina di immobili e, dunque, ingenti danni. Nel caso di specie per una tale verifica occorreva l'intervento di un tecnico per l'esatta acquisizione della conoscenza in ordine alla imputabilità del danno. Conoscenza che, pertanto, può dirsi avvenuta con la relazione dell'Ing. Per_4 el 3.05.2019.
[...] sivamente, ha proposto, in data 4.07.2019 (RG Parte_1
2131/2019) ricors ti al Tribunale di Civitavecchia, che vale certamente come denuncia una volta notificato il ricorso alla controparte. Il procedimento di atp si è concluso in data 18.01.2020 con il deposito della ctu. A questo proposito vale evidenziare che l'atp rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (Cass. Civ. n. 3974/2024; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/07/2025, n. 19320). In data 20.07.2020 è stato dato avvio al procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione , avente ad oggetto il risarcimento dei CP_3 danni e il ripristino dei v ai gravi vizi costruttivi del villino realizzato e venduto dalla conclusosi con esito negativo all'incontro CP_1 del 5.11.2020, dove comp parti, con effetto interruttivo sino a tale tale momento della prescrizione. Infatti, l'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28 del 2010 prevedeva che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta". Secondo la Suprema Corte a S.U. n. 17781/2013, detta norma va interpretata nel senso che la domanda di mediazione è parificata alla domanda giudiziale di tutela del diritto fatto valere, in quanto essa interrompe la prescrizione del diritto controverso, come accade per ogni domanda giudiziale, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. (nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 27551/2018; cfr poi Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 15/05/2024, n. 1400; Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 17/05/2024, n. 1473; vedi anche Cassazione civile, Sezioni Unite, con Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596). Trattasi di disposizione che non può che essere estesa a tutti i termini, processuali e sostanziali, ed a tutte le ipotesi di mediazione: obbligatoria, facoltativa. Di conseguenza il termine di prescrizione è tornato a decorrere ex novo con la conclusione della mediazione ossia il 5.11.2020. Rispetto a tale termine è stato proposto e notificato atto di citazione il 14.09.2021, ossia entro il termine di 1 anno.
5.Al fine di delimitare in concreto l'ambito di applicabilità della tutela prevista dall'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. civ. ord. n. 24230 del 04/10/2018). L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, inoltre, anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. L'azione ex art. 1669 c.c. è dunque proponibile nei confronti del venditore, non solo quando abbia provveduto alla costruzione con gestione diretta di uomini e mezzi, ma anche quando, l'opera sia stata eseguita (in tutto od in parte) da un terzo su suo incarico, egli abbia comunque mantenuto il potere di impartire direttive od il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività altrui, cosicché l'opera sia comunque a lui riferibile (cfr Cass. Civ. n. 467/2014; Cass. Civ. n. 9370/2013). Nel presente giudizio la venditrice/costruttrice dell'immobile, ossia CP_1 non ha dedotto né, tantomeno, provato di essere priva di poteri di c direttiva sull'esecuzione dell'opera ed anzi risulta che la stessa, peraltro munita di competenze tecniche in materia di costruzioni, ha direttamente compiuto l'esecuzione delle opere.
6.La costruzione dell'immobile è stata autorizzata dal Comune di Cerveteri, tramite un primo Permesso di Costruire del 21.09.2004 n. 20-04-46 e con due successivi Permessi di Costruire in variante n. 24 del 5-07-06 e n. 34 del 2.07.08. Il villino di proprietà di è composto da un piano terra, Parte_1 regolarmente abitabile, un to, utilizzato come locale taverna e un piano sottotetto. È circondato su tre lati da area giardinata in parte pavimentata e in gran parte coltivata a prato. Sul quarto lato è in aderenza a altro simile edificio. Dal ctu è stata riscontrata la presenza nel piano seminterrato dell'unità immobiliare “• delle macchie di umidità sulle pareti perimetrali, dovute a risalita capillare di acqua dalla fondazione. Ne è conseguito distacco di tinteggiatura e di piccole porzioni di intonaco, in alcuni punti fino a 100 cm di altezza. • anche sulla pavimentazione sono presenti piccole aree in cui sono presenti delle efflorescenze che ne hanno provocato macchie e deterioramento”. Questo tipo di fenomeni è dovuto a delle risalite dal sottosuolo di acqua mista a sali, che determinano lungo le pareti danneggiamento degli intonaci, con conseguenti effetti disgreganti dei materiali, in particolare del carbonato di calcio della malta, duro e consistente che si trasforma in solfati e nitrati di calcio, materiali polvirulenti. Il ctu ha rilevato che, nel caso di specie, la società costruttrice ha realizzato una fondazione con piastra in cemento armato estesa sotto la sagoma dell'abitazione, con funzione anche di barriera contro la risalita di acqua. Questa metodologia è stata accoppiata ad una pompa, alloggiata in apposito pozzetto, che sollevi le acque a livello della fognatura dove vengono rigettate. Secondo la ctu le tracce di umidità ed efflorescenze sono da annettere ad un malfunzionamento della pompa non occasionale relativa ad una stagione particolarmente umida, perché caratterizzata da eventi meteorici intensi o ricorrenti. Nella relazione integrativa il ctu ha segnalato che la scelta della fondazione a platea utilizzata dalla società costruttrice risulta corretta. La barriera opposta dalla piastra di fondazione potrebbe essere inadeguata in caso di una eccessiva porosità del calcestruzzo che abbia comunque lasciato risalire l'acqua del sottosuolo, ma nel caso di specie il ctu ha sottolineato che in questo caso la situazione sarebbe peggiorata con il passare del tempo ad ogni stagione, circostanza invece non riscontrata dal ctu. Secondo il ctu quindi le opere di risoluzione delle cause riguardano la verifica dell'ottimale funzionamento della pompa di sollevamento, che se dimensionalmente adeguata può assicurare il corretto deflusso delle acque, soprattutto considerando le dimensioni del locale seminterrato che sono comunque modeste. Inoltre, si prescrivono opere di abbassamento della pompa. Infatti, occorre abbassare il livello dell'acqua nel terreno di fondazione, approfondendo il pescaggio della pompa. Occorre approfondire il pozzetto di almeno 150 cm sotto il piano del pavimento. Il ctu ha chiarito che se è vero che il terreno su cui poggia l'immobile ha una modesta portanza e che per di più è presente una falda acquifera che con le sue oscillazioni crea dei modesti cicli di rigonfiamento e abbassamento del terreno stesso, è anche vero, tuttavia, che non sono state riscontrate nessun cedimento strutturale importante: “Non sono presenti lesioni, fessurazioni, cedimenti o rotazioni sugli elementi strutturali Non sono presenti deformazioni
o distacchi di materiale all'interno dell'abitazione Il tutto a dimostrare che i movimenti subiti dall'edificio sono fisiologici e modesti anche in un quadro di terreno di fondazione non ottimale”. Dunque, l'opera prevista dal ctp (“la demolizione della pavimentazione e del massetto su tutta la superficie del seminterrato e un vespaio costituito da igloo con elementi dello spessore di 20 cm, salvo poi computarne una tipologia con spessore di 30 cm nel computo allegato”) è stata condivisibilmente ritenuta dal ctu “sovrabbondante rispetto alla gravità dei vizi riscontrati e alla frequenza di presentazione dei fenomeni di risalita. Ci si chiede, inoltre, se il drenaggio così progettato e disposto ad una quota maggiore del solaio esistente sarebbe efficace nel caso di risalite d'acqua capillari lungo le murature, in quanto la base delle murature perimetrali rimarrebbe comunque in comunicazione con il terreno non drenato”. La ctu ha previsto opere per il risanamento delle murature danneggiate che comprendono: “• raschiatura delle parti di intonaco e tinteggiature ammalorate, il tutto comprensivo dei costi di smaltimento • Ripresa di intonaco nelle aree danneggiate • rasatura e posa della nuova tinteggiatura di consistenti infiltrazioni negli appartamenti sottostanti il lastrico solare”. Quanto alle crepe lungo il muro di recinzione del giardino il ctu ha acclarato che la responsabilità dei difetti sia da dividersi al 50% tra l'inadeguata fondazione poggiante su un terreno di riporto e la costruzione da parte dell'attore del massetto in cemento. Le relative opere sono “• Demolizione del muro esistente di recinzione, lato Via Settevene Palo e di una parte dei muri laterali a questo perpendicolari, fino alla fondazione per una profondità di circa 40 cm;
il tutto con relativo trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. (Allegato 4) • Costruzione di un cordolo di calcestruzzo di fondazione per 40 x 25 h cm, ben armato con ferri e staffe • Realizzazione di nuova muratura in blocchetti di tufo, simile a quella attuale con spessore dei blocchi di 25 cm. • Nuova copertina in tegole a protezione del muro come la preesistente, anche questa necessaria ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche, per tutto il perimetro demolito e ricostruito”. Quanto all'abbassamento di una porzione del marciapiede intorno al villino, il ctu ha affermato che il terreno di riporto, non completamente costipato prima della posa dell'immobile, abbia causato, negli anni successivi alla costruzione dei cedimenti differenziali anche in questa zona. Le opere necessarie per l'eliminazione di tale vizio consistono nella demolizione delle mattonelle danneggiate, posa di un tratto di nuovo massetto di 10-12 cm di spessore rinforzato con rete elettrosaldata e posa delle nuove mattonelle. Quanto alla crepa nella bocca di lupo di affaccio dal piano seminterrato, il ctu ha concluso che, seppur non causi problemi statici, è invasiva e potrebbe allargarsi. Di conseguenza, è opportuna una cucitura con grappe in ferro e riempimento della lesione con malta a base cementizie e nuova tinteggiatura. Infine, quanto alle macchie di umidità e condensa nelle stanze al piano sottotetto -che nella ultima relazione integrativa ha confermato il ctu essere conseguenza di mancato rispetto delle norme tecniche e della regola d'arte in fase di progettazione e di realizzazione di accorgimenti-, essendo comunque le macchie localizzate, il ctu per l'eliminazione ha indicato le seguenti opere:
“Raschiatura delle parti ammalorate Pulizia con appositi prodotti antimuffa Rasatura e nuova tinteggiatura con adeguata pittura minerale a base di silicati di potassio, più appropriata nelle situazioni di umidità nelle due camere presenti”.
7.Costituiscono gravi difetti quelli che possano ritenersi idonei a ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene e pregiudicarne il normale utilizzo, dovendo ritenersi al contrario esclusi quei vizi che, pur imputabili al costruttore, non sono tali da rientrare nella tutela di cui all'art. 1669 c.c.. In tale ipotesi, tuttavia, resta fermo, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano "in concreto" le condizioni per la sua applicazione, può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006). E', infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicchè deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse. L'esercizio dell'azione generale spetta solo allorchè, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell'immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 24/10/2023) 10-11-2023, n. 31301; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014). Ciò premesso, relativamente ai vizi emersi con la ctu vanno qualificati in termini di “grave vizio” rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. in quanto l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e, quindi, impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c.” (Cass. civ. Sez. II, 24/04/2018, n. 10048). I vizi rilevati si configurano come difetti riconducibili ad una lavorazione non a regola d'arte, la quale pregiudica sensibilmente il godimento del locale, apparendo quindi riconducibili alla definizione di “gravi difetti” a norma dell'art. 1669 c.c., in quanto, anche sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che “configurano difetti rilevanti nei termini di cui innanzi, anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima;
l'ipotesi ricorre allorquando l'opera sia realizzata con materiali inidonei o non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera” (Cass. civ. Sez. II Ord., 26/06/2017, n. 15846). Per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi difetti delle opere che compromettono il godimento e la funzionalità del bene, sono stati ritenuti le infiltrazioni d'acqua e i deterioramenti della pavimentazione. In ogni caso, quand'anche i vizi fossero estranei all'ambito dell'art. 1669 c.c., può ricorrere la azione ex art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006). Profili di colpa che nella specie sono comunque emersi nella realizzazione delle opere -come ha riferito la ctu svolta-, in quanto non eseguite a regola d'arte.
8.Il costo delle opere, considerata la riduzione del 50% per le opere relative al muro di recinzione del giardino, è stato indicato dal ctu pari all'importo di euro 25.000,00 oltre iva. Dei vizi riscontrati dal ctu deve rispondere la società costruttrice con il risarcimento del danno patrimoniale in favore di da Parte_1 liquidarsi nella somma di euro 25.000,00 oltre iva ed alla denuncia sino al soddisfo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del DM attualmente vigente parametrato alla somma in concreto riconosciuta, all'attività processuale svolta e alla complessità del giudizio.
10.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda svolta da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, CONDANNA, per le causali di cui in CP_1 motivazione, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di CP_1 quidarsi nell'importo complessivo di euro 25.000,00 Parte_1
i legali dalla denuncia sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite i nella somma complessiv i cui euro 545,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. LU Patricelli difensore dichiaratosi antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Civitavecchia 4.11.2025
Il giudice
NI DA