TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Serenella
Monaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 736/2023 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale,
promossa da
(C.F. ), in qualità di procuratore speciale Parte_1 C.F._1 dei proprietari dell'Aggregato ( , riassunta da CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), nella stessa qualità, rappresentato dall'avv.to Alberto C.F._2
VILLANTE Email_1
- parte opponente contro
(C.F. ), rappresentato, congiuntamente e CP_2 C.F._3
disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo SCARPANTONI , Luca Email_2
SCARPANTONI e Claudia SCARPANTONI Email_3
Email_4
- parte opposta
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti difensivi
All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di Parte_1
procuratore speciale dei proprietari dell'Aggregato di San Pio di Parte_3
Fucecchio (AQ), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 15.12.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento di € 16.285,01 oltre c.p., iva e interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese del procedimento, in favore dell'ing. a titolo di compenso per prestazioni CP_2
professionali relative alla redazione della relazione asseverata sul pregio storico-artistico e della relazione paesaggistica semplificata, nell'ambito dell'intervento di riparazione post sisma 2009, relativa alle parti comuni dei fabbricati costituenti l'Aggregato.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito azionato, ritenendo che le attività indicate fossero già ricomprese nel compenso versato per la redazione del progetto per la
“riparazione e il miglioramento sismico” tramite fattura n. 2/2016, nonché nel contributo pubblico incrementato del 14,47% a seguito del riconoscimento del pregio.
Circa gli interessi richiesti ai sensi del D.Lgs. 231/2002, ne contestava la applicabilità al caso di specie in quanto limitati alle transazioni tra i professionisti e le imprese.
Il professionista opposto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, ribadendo la autonomia dei lavori per i quali aveva agito in monitorio, rispetto a quelli regolarmente retribuiti.
Il procedimento, interrotto per l'intervenuto decesso dell'opponente , Parte_1
veniva riassunto, con memoria depositata il 2.6.2024, da , nominato Parte_2
procuratore speciale dei proprietari dell'Aggregato per atto Notaio CP_1 Persona_1 di L'Aquila.
Concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla sola parte opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che le prestazioni professionali oggetto della fattura monitoria, qualificate come “attività complementari”, e consistenti nella relazione asseverata per il riconoscimento del pregio storico-artistico e nella relazione per l'autorizzazione paesaggistica, svolte in relazione ed in funzione del recupero dei fabbricati dell'Aggregato danneggiati dal sisma del 2009, non trovano CP_1 previsione nello schema di convenzione adottato dalla Convenzione tra Protezione Civile
e Ordini Professionali del 2009, come d'altronde dichiarato dallo stesso ingegnere nella richiesta di opinamento della parcella.
Invero, come sottolineato da parte opponente, l'art. 1, ultimo capoverso, del citato protocollo d'intesa, specifica che “I compensi, come di seguito determinati, saranno a valere sul contributo concesso per tutte le prestazioni comunque inerenti i lavori ammessi
a contributo”, non lasciando adito a dubbi sulla esclusione di una diversa remunerabilità di attività o prestazioni finalizzate al recupero dei beni danneggiati dal sisma come, ed è di tutta evidenza, quelle di cui il professionista opposto rivendica il pagamento del compenso.
L'interpretazione trova conferma nel rigetto della richiesta di liquidazione dei relativi compensi, da parte dell'Ufficio Tecnico del che ha ritenuto non Controparte_3 ammissibile la liquidazione delle voci monitorie, considerandole già incluse nella
“Progettazione Opere Edili, classi 1c e 1d” (nota prot. 3248 del 1.12.2015 in atti dell'opponente). In seguito, con la PEC del 26 settembre 2019 (in fascicolo di parte opponente) il chiarisce che l'incremento del contributo pubblico, pari al 14,47% CP_3
- comprensivo anche delle spese di progettazione - determinato dal riconoscimento del pregio storico-artistico, comprende anche le attività prodromiche, tra cui la relazione asseverata e che la pratica di autorizzazione paesaggistica è funzionale al rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie e dunque da considerarsi di natura endoprocedimentale.
Ciò premesso, alcun obbligo può riconoscersi in capo all'opponente, atteso che non è stata fornita la prova di eventuali accordi integrativi sul compenso per opere relative all'intervento di ripristino, e dunque finanziate con il contributo pubblico.
3 Ne deriva che il credito azionato non può essere ritenuto certo, liquido ed esigibile e, dunque, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolte, in base ai parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Serenella Monaco, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 518/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data
15.12.2022;
condanna al pagamento in favore di , nella sua CP_2 Parte_2
qualità, delle spese di lite del procedimento che liquida in complessivi € 4.560,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso e pubblicato in L'Aquila il 13 luglio 2025
Il Giudice Onorario
DOTT.SSA SERENELLA MONACO
4
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Serenella
Monaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 736/2023 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale,
promossa da
(C.F. ), in qualità di procuratore speciale Parte_1 C.F._1 dei proprietari dell'Aggregato ( , riassunta da CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), nella stessa qualità, rappresentato dall'avv.to Alberto C.F._2
VILLANTE Email_1
- parte opponente contro
(C.F. ), rappresentato, congiuntamente e CP_2 C.F._3
disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo SCARPANTONI , Luca Email_2
SCARPANTONI e Claudia SCARPANTONI Email_3
Email_4
- parte opposta
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti difensivi
All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di Parte_1
procuratore speciale dei proprietari dell'Aggregato di San Pio di Parte_3
Fucecchio (AQ), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 15.12.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento di € 16.285,01 oltre c.p., iva e interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese del procedimento, in favore dell'ing. a titolo di compenso per prestazioni CP_2
professionali relative alla redazione della relazione asseverata sul pregio storico-artistico e della relazione paesaggistica semplificata, nell'ambito dell'intervento di riparazione post sisma 2009, relativa alle parti comuni dei fabbricati costituenti l'Aggregato.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito azionato, ritenendo che le attività indicate fossero già ricomprese nel compenso versato per la redazione del progetto per la
“riparazione e il miglioramento sismico” tramite fattura n. 2/2016, nonché nel contributo pubblico incrementato del 14,47% a seguito del riconoscimento del pregio.
Circa gli interessi richiesti ai sensi del D.Lgs. 231/2002, ne contestava la applicabilità al caso di specie in quanto limitati alle transazioni tra i professionisti e le imprese.
Il professionista opposto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, ribadendo la autonomia dei lavori per i quali aveva agito in monitorio, rispetto a quelli regolarmente retribuiti.
Il procedimento, interrotto per l'intervenuto decesso dell'opponente , Parte_1
veniva riassunto, con memoria depositata il 2.6.2024, da , nominato Parte_2
procuratore speciale dei proprietari dell'Aggregato per atto Notaio CP_1 Persona_1 di L'Aquila.
Concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla sola parte opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che le prestazioni professionali oggetto della fattura monitoria, qualificate come “attività complementari”, e consistenti nella relazione asseverata per il riconoscimento del pregio storico-artistico e nella relazione per l'autorizzazione paesaggistica, svolte in relazione ed in funzione del recupero dei fabbricati dell'Aggregato danneggiati dal sisma del 2009, non trovano CP_1 previsione nello schema di convenzione adottato dalla Convenzione tra Protezione Civile
e Ordini Professionali del 2009, come d'altronde dichiarato dallo stesso ingegnere nella richiesta di opinamento della parcella.
Invero, come sottolineato da parte opponente, l'art. 1, ultimo capoverso, del citato protocollo d'intesa, specifica che “I compensi, come di seguito determinati, saranno a valere sul contributo concesso per tutte le prestazioni comunque inerenti i lavori ammessi
a contributo”, non lasciando adito a dubbi sulla esclusione di una diversa remunerabilità di attività o prestazioni finalizzate al recupero dei beni danneggiati dal sisma come, ed è di tutta evidenza, quelle di cui il professionista opposto rivendica il pagamento del compenso.
L'interpretazione trova conferma nel rigetto della richiesta di liquidazione dei relativi compensi, da parte dell'Ufficio Tecnico del che ha ritenuto non Controparte_3 ammissibile la liquidazione delle voci monitorie, considerandole già incluse nella
“Progettazione Opere Edili, classi 1c e 1d” (nota prot. 3248 del 1.12.2015 in atti dell'opponente). In seguito, con la PEC del 26 settembre 2019 (in fascicolo di parte opponente) il chiarisce che l'incremento del contributo pubblico, pari al 14,47% CP_3
- comprensivo anche delle spese di progettazione - determinato dal riconoscimento del pregio storico-artistico, comprende anche le attività prodromiche, tra cui la relazione asseverata e che la pratica di autorizzazione paesaggistica è funzionale al rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie e dunque da considerarsi di natura endoprocedimentale.
Ciò premesso, alcun obbligo può riconoscersi in capo all'opponente, atteso che non è stata fornita la prova di eventuali accordi integrativi sul compenso per opere relative all'intervento di ripristino, e dunque finanziate con il contributo pubblico.
3 Ne deriva che il credito azionato non può essere ritenuto certo, liquido ed esigibile e, dunque, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolte, in base ai parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Serenella Monaco, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 518/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data
15.12.2022;
condanna al pagamento in favore di , nella sua CP_2 Parte_2
qualità, delle spese di lite del procedimento che liquida in complessivi € 4.560,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso e pubblicato in L'Aquila il 13 luglio 2025
Il Giudice Onorario
DOTT.SSA SERENELLA MONACO
4