Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2025, proposto da
LV AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.202;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. TA NI IO UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.2025, notificata munita di attestazione di conformità in data 16.06.2025, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra LV AP alla costituzione, in suo favore, della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari ad € 3.000,00 (in ragione dell’assegnazione della somma di € 500,00 per il servizio svolto durante ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; e di conseguenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione delle predette somme in favore di quella.
Nonostante la notifica della sentenza in data 16.06.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra LV AP, con ricorso notificato in data 30 dicembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.2025.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 12/03/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 16/06/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 30/12/2025, dopo più di sei mesi dall’avvenuta notifica della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.2025. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 21/11/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato la costituzione, in favore della ricorrente, della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, con accredito sulla stessa di somme per un valore complessivo pari ad € 3.000,00 - oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 - entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per quella parte della domanda che attiene alla richiesta di misure ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., il Collegio invece osserva quanto segue. Poiché, da un lato, la operata nomina di un commissario ad acta garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica della presente sentenza di condanna, mentre dall’altro le previsioni della sentenza ottemperanda – nella parte in cui dispongono la implementazione delle somme a debito mediante “ interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 ” – assicurano la conservazione del valore economico reale del credito del ricorrente, il giudice adito ritiene manifestamente iniqua una condanna del Ministero intimato (anche) a norma della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato in precedenza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato la costituzione, in favore della ricorrente, della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, con accredito sulla stessa di somme per un valore complessivo pari ad € 3.000,00 - oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 - entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025 del 05.06.2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Guido Marone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ZI, Presidente
TA NI IO UM, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA NI IO UM | DA ZI |
IL SEGRETARIO