TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/11/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 930/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gialloreto e dall'avv. stab. Parte_1 [...] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Tollo, alla via Santa Marina n. 9, in Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela De Nardis ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 51/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro n persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. CP_ Silvana Mariotti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale periferico della sede di Teramo, sito in Corso San Giorgio n. 14/16
CONVENUTO nonché
in sede Controparte_3
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: “A)accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla quota della pensione INPS di reversibilità - sorto per effetto del decesso del Dott. (e quindi in relazione alla pensione Persona_1
INPS diretta di cui questi era titolare) –, con decorrenza dal mese di novembre 2023 sino al soddisfo, oltre interessi legali, nella misura del 70% (settanta%) dell'intero <determinabile (la quota), allo stato, in via meramente presuntiva, € 2.940,00 {tenuto conto del seguente calcolo="4.200,00" x 70 (: 100)="</i">
2.940,00}>, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle quote arretrate;
B) attribuire, per l'effetto, all'attrice tale quota;
C) dichiarare l'obbligo dell' di CP_2 costituire il trattamento pensionistico e il pagamento direttamente in favore dell'attrice delle quote arretrate, con decorrenza dal mese di novembre 2023 sino al soddisfo, oltre interessi legali, e delle quote correnti e future;
D) statuire sulle spese di causa come per legge”;
Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:- Controparte_1 rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice di riconoscimento della pensione di reversibilità del defunto Sig. nella misura del 70% dell'intero in quanto del tutto sproporzionata ed Persona_1 esorbitante nell'entità dell'importo richiesto, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente, individuarsi la quota di spettanza della attrice in una misura non superiore all'importo stabilito dalla sentenza di divorzio, ovvero, in subordine, in una quota non superiore al 30% dell'intero. Con vittoria di spese e compensi di lite”;
Per parte convenuta : “Perché il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione CP_2 disattesa, voglia: Dichiarare la carenza li legittimazione passiva dell per le ragioni ampiamente CP_2 specificate in premessa;
In subordine, accertare la quota di pensione spettante a ciascuno dei menzionati coniugi superstiti. In ogni caso, con compensazione delle competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 vedere determinata la quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante ex art. 9 l. n. 898/1970, quale coniuge divorziata del sig. , deceduto in data 30.10.2023. Persona_1
L'attrice ha esposto in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 01.04.1979, contraeva matrimonio con il sig. dal quale divorziava nel Persona_1 mese di giugno 2008;
- che, in sede di divorzio, le veniva riconosciuto un assegno mensile divorzile di € 800,00;
- che il sig. successivamente al suindicato divorzio, contraeva, in data 26.10.2008, matrimonio Per_1 con la sig.ra , dalla quale divorziava nell'anno 2019; Parte_3
- che da tale matrimonio nascevano i figli il 12.07.2008, e il Persona_2 Persona_3
13.08.2004; - che il sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra e da tale Per_1 Controparte_1 matrimonio nasceva la figlia , il 21.07.2014; Persona_4
- che il sig. era titolare di trattamento pensionistico di natura reversibile;
Per_1 CP_2
- che la pensione INPS di reversibilità spetta alla attrice, quale coniuge divorziato del de cuius, titolare dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898 cit., in concorrenza con il coniuge superstite Controparte_1
;
[...]
- che il riparto del trattamento previdenziale de quo tra gli aventi diritto deve avvenire sulla base della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali;
- che presentava domanda per la pensione di reversibilità all' , il quale, con nota del 22.12.2023, le CP_2 comunicava il rigetto dell'istanza, attesa la necessità che la ripartizione della pensione fosse determinata dal Tribunale.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto della domanda e Controparte_1
l'attribuzione della quota di spettanza della attrice in una misura non superiore all'importo stabilito dalla sentenza di divorzio, ovvero, in subordine, in una quota non superiore al 30% dell'intero. Ha dedotto, in particolare:
- che nell'anno 2012 intraprendeva una convivenza prematrimoniale con il sig. e che, in data Per_1
21.07.2014, nasceva in Repubblica Domenicana la loro figlia;
Persona_4
- che, nel settembre 2014, la coppia si trasferiva definitivamente in Italia, dapprima nel comune di Alba
Adriatica, ove conviveva fino al 17.11.2016 e successivamente a Teramo dove permaneva sino al
30.10.2023 (data del decesso del Sig. , nell'immobile adibito a casa coniugale sito in Via Per_1
Piermarini n. 47;
- che il matrimonio veniva celebrato dopo 8 anni di convivenza prematrimoniale, in data 16.10.2020, e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Teramo al n. 28, anno 2020, parte I, serie;
- che, in data 30.10.2023, decedeva già titolare di pensione diretta n. 17579894 Persona_1 concessa per dispensa a decorrere dal 01.03.2012 e che, in data 28.11.2023, presentava domanda amministrativa all' intesa ad ottenere la pensione reversibile ordinaria in qualità di coniuge CP_2 superstite;
- che, con missiva del 16.01.2024, l' comunicava l'accoglimento della predetta domanda CP_2 riconoscendo il diritto della Sig.ra alla pensione di reversibilità ordinaria del coniuge a CP_1 decorrere dal l'1.11.2023 (primo giorno del mese successivo al decesso) nella misura di euro 53.053,79 annue lorde, pari al 60% del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso;
- che, con successiva comunicazione, l' quantificava in euro 36.075,88 annue lorde la pensione di CP_2 spettanza della Sig. , pari ad euro 3.006,32 mensili lordi, di cui netti euro 2.263,06; Controparte_1
- che, nel mese di aprile 2024 è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo dall'azienda E.P. Spa ove lavorava dal 2018 come operaia part-time con uno stipendio di circa € 900/1000 mensili e attualmente risulta disoccupata e non dispone di ulteriori redditi, essendo anzi gravata da molteplici oneri, quali il mantenimento e la cura della figlia minore , dell'età di 10 anni, nonché il rimborso di due Per_4 finanziamenti erogati in suo favore dalla e da Deutssche Bank Easy, per un importo Controparte_4 complessivo da restituire di euro 10.200,00 ( e di euro 19.262,36 (Deutsche Bank Easy). Controparte_4
Si è costituito in giudizio l , il quale chiedeva dichiararsi Controparte_2 la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, accertarsi la quota di pensione spettante a ciascuno dei coniugi superstiti. Ha dedotto, in particolare, che la domanda afferisce alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
che la pensione di reversibilità da determinarsi in favore delle parti non potrà superare complessivamente il 60% di quella già liquidata al dante causa;
che alla convenuta
[...]
è stata liquidata una pensione annua lorda € 35.369,20 dal 01.11.2023, Controparte_1 corrispondente ai 2/3 dell'aliquota del 60% della pensione percepita dal sig. di € 87.384,85; che Per_1 in nessun caso l' potrà essere tenuto a pagare due volte la medesima prestazione pensionistica. CP_2
***
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 12 quater l.
n. 898/1970, norma che ripete il disposto dell'art. 20 c.p.c., avendo l'ente pensionistico erogatore, nel caso in esame, la propria sede in Teramo, luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta (Cass. n.
336/2004).
Va altresì affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' essendo questo litisconsorte CP_2 necessario nel presente procedimento e, come tale, destinatario degli effetti sostanziali della decisione
(Cass. n. 9493/2020; Cass. n. 15111/2005; Cass. n. 336/2004).
Risulta provato dal relativo certificato di morte in atti che è deceduto in Teramo in Persona_1 data 30.10.2023 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).
Sussistono i presupposti per potersi riconoscere in favore della il diritto alla percezione di una Pt_1 quota della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge.
Risultano infatti soddisfatti i requisiti legittimanti di cui all'art. 9, co. 2 e 3 l.n. 898/1970 della titolarità in capo alla stessa attrice dell'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge in forza della sentenza di divorzio n. 674/2008 del Tribunale di Chieti del 23.06.2008, nella specie determinato in € 800,00 mensili rivalutabili secondo i parametri Istat, e del suo mancato passaggio a nuove nozze, come attestato dal certificato di stato di famiglia del 25.09.2024 (cfr. doc. allegato alla istanza del 1.10.2024).
Risulta provato dall'estratto conto depositato da parte attrice e dalla restante documentazione in atti l'ulteriore presupposto costituito dal fatto che il già godeva della pensione INPS alla data del Per_1 decesso e che alla medesima data esisteva un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità (Cass. n. 6619/1997).
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il trattamento di reversibilità corrisposto alla coniuge superstite è pari ad euro 2.263,06 netti mensili, somma corrispondente Controparte_1 ai 2/3 dell'aliquota del 60% della pensione in titolarità del de cuius alla data del decesso, limite percentuale entro il quale deve essere contenuta la pensione di reversibilità secondo le disposizioni generali disciplinanti la materia (cfr. per tutte, Cass. 15654/2005).
Tale somma dovrà essere ripartita fra gli aventi diritto (Cass. n. 23862/2008).
In assenza di accordo tra il coniuge superstite e quello divorziato in ordine alla quota di pensione di reversibilità a ciascuna attribuibile, deve farsi ricorso ai criteri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.” (Cass., n. 16039/2012; cfr. altresì, in termini, Cass., ord., n.
8263/2020).
Non tutti tali elementi, tuttavia, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. n. 8734 del 09/04/2009; Cass. n. 6272/2004).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite è tendenzialmente tesa ad “evitare che il coniuge divorziato sia privato dei mezzi che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, con i suoi successivi aggiornamenti” e deve essere tuttavia contestualmente finalizzata a contribuire ad assicurare al coniuge rimasto vedovo, “tendenzialmente e per quanto possibile, il tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (Cass. 9 maggio 2007, n. 10638; 10 gennaio
2001, n. 282). E ciò, comunque, senza carattere di assolutezza, potendo le su dette aspettative restare parzialmente insoddisfatte a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità.” (Cass. n.
8734/2009).
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali risulta che l'attrice ha contratto matrimonio con Per_1 in data 01.04.1979 e che la loro separazione è stata omologata, con autorizzazione a dei coniugi
[...]
a vivere separati, in data 05.12.2001, mentre la sentenza di divorzio è stata pubblicata in data 05.08.2008.
La durata della convivenza matrimoniale tra la ricorrente e il de cuius è pertanto pari a ventidue anni e qualche mese, laddove il vincolo coniugale tra il de cuius e la convenuta ha avuto durata dal 16.10.2020 al 30.10.2023, e, pertanto, tre anni. Tale dato non può tuttavia assumere rilievo preponderante ai fini del decidere dovendo essere controbilanciato, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, oltre che dalle condizioni economiche delle odierne parti, dal rilievo della durata della convivenza tra il de cuius e le medesime.
Occorre infatti precisare, quanto alla durata della convivenza tra il sig. e la convenuta Per_1 CP_1
, che l'inizio di questa deve essere quantomeno rintracciato nell'anno 2014, anno nel quale veniva
[...] alla luce la figlia minore e nel quale il nucleo familiare si trasferiva definitivamente in Italia, Per_4 dapprima nel comune di Alba Adriatica e successivamente a Teramo nell'immobile attualmente adibito a casa coniugale sito in Via Piermarini n. 47 e che, quanto a parte attrice, gli obblighi legati al vincolo coniugale e la convivenza cessavano a partire dal 2001, allorquando interveniva l'omologa della separazione tra le parti.
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti deve notarsi che la parte attrice è priva di risorse economiche ulteriori rispetto all'assegno divorzile versato dall'ex coniuge, non essendo titolare di alcun reddito, come documentato dal modello redditi 730/2024 (cfr. doc. allegato alla istanza del 01.10.2024).
La parte attrice ha inoltre una assai esigua capacità lavorativa in ragione della età, nella specie di sessantacinque anni, e della assenza di esperienze lavorative pregresse, circostanza non contestata tra le parti e da ritenersi pertanto provata ex art. 115, co.1 c.p.c..
Di contro, la parte convenuta ha circa 34 anni ed ha una pregressa esperienza lavorativa come operaia e gode del diritto di abitazione, quale coniuge superstite, sulla casa coniugale di proprietà del de cuius.
D'altro canto, quanto alla posizione della convenuta, deve osservarsi che, pur essendo ella gravata del mantenimento e della cura della figlia minore , alla stessa veniva liquidata a decorrere dal Per_4
01.11.2023, in compartecipazione con la madre, una pensione annua lorda di € 11.786,78 con numero di iscrizione 17579894 Z2, pari al 13,33% della pensione del dante causa, corrispondente ad € 904,51 netti al mese (cfr. doc. 8 fascicolo parte convenuta).
Tenuto conto della finalità solidaristica dell'istituto del trattamento di reversibilità (Cass., ord. n.
8263/2020) e del concreto ammontare dello stesso devono essere considerati i seguenti elementi ai fini della determinazione delle percentuali di spettanza di ciascuna avente diritto.
Nella specie, devono essere valorizzati in favore della parte attrice, la maggiore durata della sua convivenza con il de cuius (ventidue anni e qualche mese) rispetto alla convivenza tra la convenuta ed il de cuius (circa nove anni), lo stato di totale indigenza della la sua assai esigua capacità lavorativa Pt_1 in ragione della età e la mancanza di esperienze professionali pregresse.
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, non può, però, prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno divorzile, in vita corrisposto dal de cuius all'attrice a seguito del divorzio.
È vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, l'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, tuttavia, è necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta prima dall'assegno divorzile e, successivamente, dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte del de cuius.
In particolare, si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo a una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'importo riconosciuto deve quindi essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti.
Alla luce dei rilievi che precedono questo Collegio ritiene pertanto equo determinare, tenuto conto dei criteri ermeneutici sopra richiamati, considerato, in particolare, che il concreto ammontare del trattamento di reversibilità ripartibile tra le aventi diritto è pari ad euro 53.053,79 annue lorde, pari al 60% del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso: nella misura del 40% la quota di pensione di reversibilità spettante alla competendo alla la residua quota Pt_1 CP_1 del 60% del medesimo trattamento.
La quota della pensione di reversibilità come sopra determinata dovrà essere rimessa alle aventi diritto a decorrere dal mese successivo a quello del decesso di con conteggio a cura degli enti Persona_1 preposti, anche per i relativi arretrati, dovendo alla fattispecie applicarsi il criterio enunziato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 2092/2007 secondo il quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”.
Gli arretrati spettanti al coniuge divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, pertanto, recuperare le somme versate in eccesso (Cass.
n. 2092 del 31/01/2007; Cass. n. 22259/2013). CP_ All' deve essere pertanto ordinata la corresponsione degli arretrati eventualmente spettanti alla parte attrice nella percentuale indicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di salva, in ogni caso, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare da una delle parti Persona_1 le somme versatele in eccesso (Cass. sent. n. 23862 del 2008).
Quanto alle spese processuali, considerate la natura della controversia e la necessarietà della stessa, devono ritenersi sussistenti i presupposti rilevanti ex art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) determina nella misura del 40% per la quota della pensione di reversibilità a lei Parte_1 spettante e nel 60% la quota spettante alla per l'effetto ordina all' Controparte_1 CP_2 di erogare detto trattamento all'avente diritto nella permanenza dei presupposti di legge tenuto conto della predetta ripartizione conforme alle quote sopra individuate, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice rel. Dott.ssa Daniela D'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 930/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gialloreto e dall'avv. stab. Parte_1 [...] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Tollo, alla via Santa Marina n. 9, in Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela De Nardis ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 51/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro n persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. CP_ Silvana Mariotti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale periferico della sede di Teramo, sito in Corso San Giorgio n. 14/16
CONVENUTO nonché
in sede Controparte_3
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: “A)accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla quota della pensione INPS di reversibilità - sorto per effetto del decesso del Dott. (e quindi in relazione alla pensione Persona_1
INPS diretta di cui questi era titolare) –, con decorrenza dal mese di novembre 2023 sino al soddisfo, oltre interessi legali, nella misura del 70% (settanta%) dell'intero <determinabile (la quota), allo stato, in via meramente presuntiva, € 2.940,00 {tenuto conto del seguente calcolo="4.200,00" x 70 (: 100)="</i">
2.940,00}>, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle quote arretrate;
B) attribuire, per l'effetto, all'attrice tale quota;
C) dichiarare l'obbligo dell' di CP_2 costituire il trattamento pensionistico e il pagamento direttamente in favore dell'attrice delle quote arretrate, con decorrenza dal mese di novembre 2023 sino al soddisfo, oltre interessi legali, e delle quote correnti e future;
D) statuire sulle spese di causa come per legge”;
Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:- Controparte_1 rigettare la domanda avanzata dalla parte attrice di riconoscimento della pensione di reversibilità del defunto Sig. nella misura del 70% dell'intero in quanto del tutto sproporzionata ed Persona_1 esorbitante nell'entità dell'importo richiesto, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente, individuarsi la quota di spettanza della attrice in una misura non superiore all'importo stabilito dalla sentenza di divorzio, ovvero, in subordine, in una quota non superiore al 30% dell'intero. Con vittoria di spese e compensi di lite”;
Per parte convenuta : “Perché il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione CP_2 disattesa, voglia: Dichiarare la carenza li legittimazione passiva dell per le ragioni ampiamente CP_2 specificate in premessa;
In subordine, accertare la quota di pensione spettante a ciascuno dei menzionati coniugi superstiti. In ogni caso, con compensazione delle competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 vedere determinata la quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante ex art. 9 l. n. 898/1970, quale coniuge divorziata del sig. , deceduto in data 30.10.2023. Persona_1
L'attrice ha esposto in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 01.04.1979, contraeva matrimonio con il sig. dal quale divorziava nel Persona_1 mese di giugno 2008;
- che, in sede di divorzio, le veniva riconosciuto un assegno mensile divorzile di € 800,00;
- che il sig. successivamente al suindicato divorzio, contraeva, in data 26.10.2008, matrimonio Per_1 con la sig.ra , dalla quale divorziava nell'anno 2019; Parte_3
- che da tale matrimonio nascevano i figli il 12.07.2008, e il Persona_2 Persona_3
13.08.2004; - che il sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra e da tale Per_1 Controparte_1 matrimonio nasceva la figlia , il 21.07.2014; Persona_4
- che il sig. era titolare di trattamento pensionistico di natura reversibile;
Per_1 CP_2
- che la pensione INPS di reversibilità spetta alla attrice, quale coniuge divorziato del de cuius, titolare dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898 cit., in concorrenza con il coniuge superstite Controparte_1
;
[...]
- che il riparto del trattamento previdenziale de quo tra gli aventi diritto deve avvenire sulla base della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali;
- che presentava domanda per la pensione di reversibilità all' , il quale, con nota del 22.12.2023, le CP_2 comunicava il rigetto dell'istanza, attesa la necessità che la ripartizione della pensione fosse determinata dal Tribunale.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto della domanda e Controparte_1
l'attribuzione della quota di spettanza della attrice in una misura non superiore all'importo stabilito dalla sentenza di divorzio, ovvero, in subordine, in una quota non superiore al 30% dell'intero. Ha dedotto, in particolare:
- che nell'anno 2012 intraprendeva una convivenza prematrimoniale con il sig. e che, in data Per_1
21.07.2014, nasceva in Repubblica Domenicana la loro figlia;
Persona_4
- che, nel settembre 2014, la coppia si trasferiva definitivamente in Italia, dapprima nel comune di Alba
Adriatica, ove conviveva fino al 17.11.2016 e successivamente a Teramo dove permaneva sino al
30.10.2023 (data del decesso del Sig. , nell'immobile adibito a casa coniugale sito in Via Per_1
Piermarini n. 47;
- che il matrimonio veniva celebrato dopo 8 anni di convivenza prematrimoniale, in data 16.10.2020, e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Teramo al n. 28, anno 2020, parte I, serie;
- che, in data 30.10.2023, decedeva già titolare di pensione diretta n. 17579894 Persona_1 concessa per dispensa a decorrere dal 01.03.2012 e che, in data 28.11.2023, presentava domanda amministrativa all' intesa ad ottenere la pensione reversibile ordinaria in qualità di coniuge CP_2 superstite;
- che, con missiva del 16.01.2024, l' comunicava l'accoglimento della predetta domanda CP_2 riconoscendo il diritto della Sig.ra alla pensione di reversibilità ordinaria del coniuge a CP_1 decorrere dal l'1.11.2023 (primo giorno del mese successivo al decesso) nella misura di euro 53.053,79 annue lorde, pari al 60% del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso;
- che, con successiva comunicazione, l' quantificava in euro 36.075,88 annue lorde la pensione di CP_2 spettanza della Sig. , pari ad euro 3.006,32 mensili lordi, di cui netti euro 2.263,06; Controparte_1
- che, nel mese di aprile 2024 è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo dall'azienda E.P. Spa ove lavorava dal 2018 come operaia part-time con uno stipendio di circa € 900/1000 mensili e attualmente risulta disoccupata e non dispone di ulteriori redditi, essendo anzi gravata da molteplici oneri, quali il mantenimento e la cura della figlia minore , dell'età di 10 anni, nonché il rimborso di due Per_4 finanziamenti erogati in suo favore dalla e da Deutssche Bank Easy, per un importo Controparte_4 complessivo da restituire di euro 10.200,00 ( e di euro 19.262,36 (Deutsche Bank Easy). Controparte_4
Si è costituito in giudizio l , il quale chiedeva dichiararsi Controparte_2 la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, accertarsi la quota di pensione spettante a ciascuno dei coniugi superstiti. Ha dedotto, in particolare, che la domanda afferisce alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
che la pensione di reversibilità da determinarsi in favore delle parti non potrà superare complessivamente il 60% di quella già liquidata al dante causa;
che alla convenuta
[...]
è stata liquidata una pensione annua lorda € 35.369,20 dal 01.11.2023, Controparte_1 corrispondente ai 2/3 dell'aliquota del 60% della pensione percepita dal sig. di € 87.384,85; che Per_1 in nessun caso l' potrà essere tenuto a pagare due volte la medesima prestazione pensionistica. CP_2
***
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 12 quater l.
n. 898/1970, norma che ripete il disposto dell'art. 20 c.p.c., avendo l'ente pensionistico erogatore, nel caso in esame, la propria sede in Teramo, luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta (Cass. n.
336/2004).
Va altresì affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' essendo questo litisconsorte CP_2 necessario nel presente procedimento e, come tale, destinatario degli effetti sostanziali della decisione
(Cass. n. 9493/2020; Cass. n. 15111/2005; Cass. n. 336/2004).
Risulta provato dal relativo certificato di morte in atti che è deceduto in Teramo in Persona_1 data 30.10.2023 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).
Sussistono i presupposti per potersi riconoscere in favore della il diritto alla percezione di una Pt_1 quota della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge.
Risultano infatti soddisfatti i requisiti legittimanti di cui all'art. 9, co. 2 e 3 l.n. 898/1970 della titolarità in capo alla stessa attrice dell'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge in forza della sentenza di divorzio n. 674/2008 del Tribunale di Chieti del 23.06.2008, nella specie determinato in € 800,00 mensili rivalutabili secondo i parametri Istat, e del suo mancato passaggio a nuove nozze, come attestato dal certificato di stato di famiglia del 25.09.2024 (cfr. doc. allegato alla istanza del 1.10.2024).
Risulta provato dall'estratto conto depositato da parte attrice e dalla restante documentazione in atti l'ulteriore presupposto costituito dal fatto che il già godeva della pensione INPS alla data del Per_1 decesso e che alla medesima data esisteva un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità (Cass. n. 6619/1997).
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il trattamento di reversibilità corrisposto alla coniuge superstite è pari ad euro 2.263,06 netti mensili, somma corrispondente Controparte_1 ai 2/3 dell'aliquota del 60% della pensione in titolarità del de cuius alla data del decesso, limite percentuale entro il quale deve essere contenuta la pensione di reversibilità secondo le disposizioni generali disciplinanti la materia (cfr. per tutte, Cass. 15654/2005).
Tale somma dovrà essere ripartita fra gli aventi diritto (Cass. n. 23862/2008).
In assenza di accordo tra il coniuge superstite e quello divorziato in ordine alla quota di pensione di reversibilità a ciascuna attribuibile, deve farsi ricorso ai criteri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.” (Cass., n. 16039/2012; cfr. altresì, in termini, Cass., ord., n.
8263/2020).
Non tutti tali elementi, tuttavia, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. n. 8734 del 09/04/2009; Cass. n. 6272/2004).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite è tendenzialmente tesa ad “evitare che il coniuge divorziato sia privato dei mezzi che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, con i suoi successivi aggiornamenti” e deve essere tuttavia contestualmente finalizzata a contribuire ad assicurare al coniuge rimasto vedovo, “tendenzialmente e per quanto possibile, il tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (Cass. 9 maggio 2007, n. 10638; 10 gennaio
2001, n. 282). E ciò, comunque, senza carattere di assolutezza, potendo le su dette aspettative restare parzialmente insoddisfatte a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità.” (Cass. n.
8734/2009).
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali risulta che l'attrice ha contratto matrimonio con Per_1 in data 01.04.1979 e che la loro separazione è stata omologata, con autorizzazione a dei coniugi
[...]
a vivere separati, in data 05.12.2001, mentre la sentenza di divorzio è stata pubblicata in data 05.08.2008.
La durata della convivenza matrimoniale tra la ricorrente e il de cuius è pertanto pari a ventidue anni e qualche mese, laddove il vincolo coniugale tra il de cuius e la convenuta ha avuto durata dal 16.10.2020 al 30.10.2023, e, pertanto, tre anni. Tale dato non può tuttavia assumere rilievo preponderante ai fini del decidere dovendo essere controbilanciato, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, oltre che dalle condizioni economiche delle odierne parti, dal rilievo della durata della convivenza tra il de cuius e le medesime.
Occorre infatti precisare, quanto alla durata della convivenza tra il sig. e la convenuta Per_1 CP_1
, che l'inizio di questa deve essere quantomeno rintracciato nell'anno 2014, anno nel quale veniva
[...] alla luce la figlia minore e nel quale il nucleo familiare si trasferiva definitivamente in Italia, Per_4 dapprima nel comune di Alba Adriatica e successivamente a Teramo nell'immobile attualmente adibito a casa coniugale sito in Via Piermarini n. 47 e che, quanto a parte attrice, gli obblighi legati al vincolo coniugale e la convivenza cessavano a partire dal 2001, allorquando interveniva l'omologa della separazione tra le parti.
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti deve notarsi che la parte attrice è priva di risorse economiche ulteriori rispetto all'assegno divorzile versato dall'ex coniuge, non essendo titolare di alcun reddito, come documentato dal modello redditi 730/2024 (cfr. doc. allegato alla istanza del 01.10.2024).
La parte attrice ha inoltre una assai esigua capacità lavorativa in ragione della età, nella specie di sessantacinque anni, e della assenza di esperienze lavorative pregresse, circostanza non contestata tra le parti e da ritenersi pertanto provata ex art. 115, co.1 c.p.c..
Di contro, la parte convenuta ha circa 34 anni ed ha una pregressa esperienza lavorativa come operaia e gode del diritto di abitazione, quale coniuge superstite, sulla casa coniugale di proprietà del de cuius.
D'altro canto, quanto alla posizione della convenuta, deve osservarsi che, pur essendo ella gravata del mantenimento e della cura della figlia minore , alla stessa veniva liquidata a decorrere dal Per_4
01.11.2023, in compartecipazione con la madre, una pensione annua lorda di € 11.786,78 con numero di iscrizione 17579894 Z2, pari al 13,33% della pensione del dante causa, corrispondente ad € 904,51 netti al mese (cfr. doc. 8 fascicolo parte convenuta).
Tenuto conto della finalità solidaristica dell'istituto del trattamento di reversibilità (Cass., ord. n.
8263/2020) e del concreto ammontare dello stesso devono essere considerati i seguenti elementi ai fini della determinazione delle percentuali di spettanza di ciascuna avente diritto.
Nella specie, devono essere valorizzati in favore della parte attrice, la maggiore durata della sua convivenza con il de cuius (ventidue anni e qualche mese) rispetto alla convivenza tra la convenuta ed il de cuius (circa nove anni), lo stato di totale indigenza della la sua assai esigua capacità lavorativa Pt_1 in ragione della età e la mancanza di esperienze professionali pregresse.
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, non può, però, prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno divorzile, in vita corrisposto dal de cuius all'attrice a seguito del divorzio.
È vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, l'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, tuttavia, è necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta prima dall'assegno divorzile e, successivamente, dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte del de cuius.
In particolare, si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo a una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'importo riconosciuto deve quindi essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti.
Alla luce dei rilievi che precedono questo Collegio ritiene pertanto equo determinare, tenuto conto dei criteri ermeneutici sopra richiamati, considerato, in particolare, che il concreto ammontare del trattamento di reversibilità ripartibile tra le aventi diritto è pari ad euro 53.053,79 annue lorde, pari al 60% del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso: nella misura del 40% la quota di pensione di reversibilità spettante alla competendo alla la residua quota Pt_1 CP_1 del 60% del medesimo trattamento.
La quota della pensione di reversibilità come sopra determinata dovrà essere rimessa alle aventi diritto a decorrere dal mese successivo a quello del decesso di con conteggio a cura degli enti Persona_1 preposti, anche per i relativi arretrati, dovendo alla fattispecie applicarsi il criterio enunziato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 2092/2007 secondo il quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”.
Gli arretrati spettanti al coniuge divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, pertanto, recuperare le somme versate in eccesso (Cass.
n. 2092 del 31/01/2007; Cass. n. 22259/2013). CP_ All' deve essere pertanto ordinata la corresponsione degli arretrati eventualmente spettanti alla parte attrice nella percentuale indicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di salva, in ogni caso, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare da una delle parti Persona_1 le somme versatele in eccesso (Cass. sent. n. 23862 del 2008).
Quanto alle spese processuali, considerate la natura della controversia e la necessarietà della stessa, devono ritenersi sussistenti i presupposti rilevanti ex art. 92, co. 2 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) determina nella misura del 40% per la quota della pensione di reversibilità a lei Parte_1 spettante e nel 60% la quota spettante alla per l'effetto ordina all' Controparte_1 CP_2 di erogare detto trattamento all'avente diritto nella permanenza dei presupposti di legge tenuto conto della predetta ripartizione conforme alle quote sopra individuate, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice rel. Dott.ssa Daniela D'Adamo