Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4205/2023 RGAC TRA e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della società , rappresentati Controparte_1
e difesi dagli avv. SILVIA ANTONELLIS e TERESA SESTI
opponenti E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI LABONIA
opposta E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO opposto Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2023 i Sig.ri e Pt_1 Parte_2
soci della hanno proposto opposizione avverso la
[...] Controparte_1 cartella di pagamento n. 03420230015075867000, iscritta a ruolo n. 2023/000064 e mediante la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi euro 3.685,66, a titolo di contributi previdenziali e interessi di mora per il periodo 2017/2023. Hanno dedotto di essere gli unici soci lavoratori della a far CP_1 data dal 1986 e che l'attività aziendale consiste nella vendita al dettaglio di materiale elettrico, producendo a tal fine la relativa visura camerale (cfr. all. 3).
1
Hanno rilevato che in data 23.09.2022 hanno ricevuto una richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 3550,20 da cui hanno appreso che era stata “assegnata la classe 0131-0119 – “Commercio di ferramenta, vernici, matriale elettrico e termoidraulioco, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti (…)” ma che “come certificato dalla classificazione ATECO, la società non si occupa di commercio all'ingrosso (classe 0131-tasso di rischio 23) bensì di commercio al dettaglio e dunque doveva essere classificata come (classe 0110 con tasso di rischio pari a 0)”. Hanno dedotto di aver inoltrato due istanze con la richiesta di annullamento del debito rimaste prive di riscontro. Sull'assunto che la condotta dell' abbia integrato violazione degli CP_3 artt. 1 e 4 D.P.R. 1124/1965 e della circolare 22/2002 nonché CP_3 violazione dell'art. 6 L. 241/1990, hanno concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità, illegittimità e/o di inesistenza della cartella di pagamento n. 03420230015075867000, nonché degli atti a essa prodromici e connessi e per l'effetto la declaratoria di inesistenza del credito.
Si è costituito in giudizio l eccependo in via preliminare la nullità del CP_3 ricorso, l'inammissibilità della domanda perché tardiva sia con riferimento all'art. 24 sia con riferimento all'art. 29, c. 2, D.lgs. 46/1999 e, in ogni caso, la carenza della propria legittimazione passiva in ordine ai vizi formali del titolo esecutivo;
nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva. Si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_2 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa contributiva e alla fase di formazione del ruolo e, per l'effetto, ha chiesto che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite.
2 La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.02.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte con termine fino al 13.02.2025. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.02.2025.
L'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 è tempestiva perché, a fronte della notifica della cartella di pagamento, eseguita tramite pec in data 14.09.2023, il ricorso è stato depositato in data 24.10.2023, ossia quando il termine di 40 giorni non era ancora compiuto.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , attesa l'eccepita violazione dell'art. 6 della legge Controparte_2
n. 241/1990, siccome afferente alla fase dell'iscrizione a ruolo e di formazione della cartella esattoriale che si assume emessa nonostante la mancata risposta dell alle istanze con cui è stato chiesto CP_3
l'annullamento o la variazione della classe di rischio applicata dall . CP_3
Tale censura va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale tardiva in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. Preliminarmente, si osserva che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale è il convenuto, attore in senso sostanziale, a dover provare la fondatezza della pretesa contributiva. Ciò non toglie che il ricorrente, convenuto in senso sostanziale, debba contestare in maniera puntuale la pretesa contributiva. Ebbene, l' ha prodotto la denuncia inviata in data 15.09.2022 relativa CP_3 all'assunzione (poi non realizzatasi) di un apprendista, nel cui quadro C1 è stata indicata la retribuzione relativa al periodo da settembre 2022 a dicembre 2022, nonché la retribuzione presunta per l'anno 2023. Con riferimento a detta denuncia l' ha, altresì, allegato che in sede di CP_3 autoliquidazione la società ricorrente ha espunto la presunta retribuzione dell'apprendista, perché non ha proceduto all'assunzione. L'istituto ha, inoltre, prodotto la denuncia di iscrizione della ditta, inviata il 21.09.2022 che si compone di diversi quadri (v. allegato alla memoria di costituzione).
3 In particolare, al quadro C (Assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati
– Descrizione dell'attività) risulta che l'azienda, mediante il proprio intermediario ha dichiarato di svolgere “commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico e piccoli elettrodomestici”; al quadro C1 risultano dichiarati, tra le altre cose, i periodi precedenti alla denuncia di attività, ossia il periodo che va dal 01.01.2017 al 15.09.2022, e le relative retribuzioni;
al quadro P sono stati dichiarati i soggetti lavoratori e individuati nelle persone dei signori e Pt_1 Parte_2
Parte ricorrente non ha svolto alcuna specifica contestazione sui documenti offerti da parte opponente, limitandosi a censurare l'illegittimità dell'iscrizione perché a suo dire scaturita dall'errore del proprio intermediario – con esclusivo riferimento all'assunzione dell'apprendista e all'indicazione dell'attività come commercio all'ingrosso e non al dettaglio
– e limitandosi, altresì, a dedurre l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione a fini assicurativi dei due soci. Come riscontro delle proprie deduzioni la parte ricorrente ha prodotto la visura camerale ordinaria da cui risulta che i signori sono entrambi Pt_2 soci e amministratori della Controparte_1
Ha, altresì, allegato al ricorso la comunicazione del 23.9.2022, che ha CP_3 ad oggetto il certificato di assicurazione nonché il conteggio e la richiesta di pagamento del premio dovuto. Ebbene, da tale comunicazione risulta che l' ha aperto la posizione CP_4 assicurativa territoriale (PAT) n. 93225907/96 a partire dal 15.9.2022; risulta essere stata istituita la polizza dipendenti relativa all'assicurazione dei dipendenti e delle categorie assimilate, soggette al premio assicurativo ordinario del settore terziario;
risulta accertata l'evasione perché l'attività assicurativa non è stata denunciata nei termini indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 12 D.P.R. 1124/1965 con evasione totale del premio dovuto. Ebbene, nel dettaglio relativo alla polizza dipendente e delle categorie assimilate e in particolare agli elementi per il calcolo del premio assicurativo (v. pag. 5 della comunicazione del 23.9.2022) l' ha CP_3 classificato l'attività aziendale indicando la descrizione della lavorazione e la voce descrittiva dell'attività aziendale svolta. In particolare, sono indicate la voce 0119 e la voce 0131 ossia “ingrosso di materiale elettrico e radioelettrico”. Dal prospetto relativo al calcolo del premio, inoltre, risulta che la voce 0131 è relativa al periodo che va dal 01.01.2017 al 31.12.2018, mentre la voce 0119 è relativa al periodo che va dal 01.01.2019 al 31.12.2022. 4 Nel medesimo prospetto risultano indicate, inoltre, le retribuzioni alla base del calcolo del premio, anche su tale aspetto non vi è specifica contestazione. Dal riscontro documentale emerge, in definitiva, che la cartella esattoriale è relativa a crediti dovuti in ragione della posizione assicurativa dei due soci amministratori della e non dell'apprendista mai Controparte_1 assunto dalla società. Di conseguenza - e in disparte ogni considerazione sul fatto che l'errore dell'intermediario non può essere fatto valere in questa sede - a nulla rileva l'imputabilità o meno dell'errore all'intermediario commercialista che ha curato la denuncia, considerato che non è tale errore ad aver determinato l'apertura della PAT, né la richiesta di pagamento poi iscritta a ruolo e posta a base della cartella esattoriale che occupa. È dirimente, invece, ai fini della fattispecie che occupa, esaminare e valutare la posizione dei due soci, e cioè se essi possano essere qualificati come lavoratori ai fini assicurativi e se l'attività svolta dalla società - e prestata quindi a suo favore dai soci amministratori - rientri o meno tra quelle per cui è previsto l'obbligo assicurativo. Per quanto concerne la posizione dei soci amministratori ai fini assicurativi, il Tribunale osserva che con le circolari n. 22/2002 e n. 66/2008 l' ha CP_3 chiarito che i soci amministratori debbano essere assicurati ai sensi dell'art. 4, n. 7, D.P.R. 1284/1965 qualora l'oggetto sociale rientri in una delle attività protette di cui all'art. 1 del decreto citato. In particolare, con la circolare 22/2000, richiamata anche dalla parte ricorrente, è stato stabilito l'obbligo assicurativo per i soci di società cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto che operino nell'ambito del rapporto di dipendenza funzionale - ossia di quel particolare rapporto di collaborazione finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi - con la società e che per tale ragione si trovino esposti alle attività rischiose di cui all'art. 1 del decreto citato. Successivamente con la circolare n. 66/2008, l' ha disposto che “Il CP_3 socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Le istruzioni diramate debbono ritenersi attualmente valide solo per il socio che partecipa materialmente al lavoro manuale per conto e nell'interesse della società. Per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere
5 dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose”. Ora, l'art. 4 D.P.R. 1124/1965 dispone che “Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
(…) 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)”. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8225/2003 ha statuito che “I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del t.u. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o se sovraintendano al lavoro altrui. In riferimento alla prima ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, mentre, con riguardo all'attività di sovrintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata”. Più di recente “L'art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell'obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall'altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell'assicurazione, la quale ai sensi dell'art. 38 Cost. non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell'evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest'ultimo” (Cass., sent. 24765/2017). Ebbene, è stato dichiarato dai ricorrenti che “sin dall'anno 1986 sono soci ed unici lavoratori della società (pag. 1 del ricorso) e che Controparte_1
“cambiavano idea sull'attivazione del predetto tirocinio, decidendo di proseguire la propria attività mediante l'esclusivo lavoro dei due soci, senza alcun tipo di collaborazione.” Ne consegue che la posizione assicurativa relativa ai due soci amministratori della è stata legittimamente aperta Controparte_1
a far data dal quinquennio antecedente la denuncia di iscrizione. 6 Sotto il profilo oggettivo, il Tribunale osserva che l'oggetto sociale dell'attività di impresa svolta dalla parte ricorrente è: “Commercio di materiale elettrico, elettrodomestici, ferramenta, materiale e attrezzature per impianti idrici, sanitari e di riscaldamento, carte da parati, vernici, vernici, colori, olii sintetici, macchine e componenti elettrici (…)”. Dal codice ATECO, che si ottiene in base all'attività dichiarata, risulta che
“commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici”. Premesso che il codice ATECO ha un'efficacia meramente statistica, in ogni caso il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, D.P.R. 1124/1965: “È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere
o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento”. Ebbene, dalla lettura piana della norma risulta che l'utilizzo, anche indiretto da parte del personale addetto alla vendita, di apparecchi e impianti elettrici o termici è considerata come attività rischiosa e quindi da assicurare. Emerge, altresì, che non rileva, ai fini della qualificazione dell'attività come rischiosa, che la vendita sia effettuata al dettaglio o all'ingrosso, incidendo invero detto aspetto sul diverso profilo della percentuale del tasso di rischio applicato. Tuttavia, la parte ricorrente non ha chiesto l'accertamento di una diversa classificazione della propria attività aziendale al fine di domandare una rettifica del tasso di rischio applicato e quindi la rideterminazione del quantum dovuto, ma si è limitata a dedurre che “veniva assegnata alla società la classe 0131-0119 – “Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti” e che “l'errore di classificazione commesso, in quanto, come certificato dalla classificazione ATECO, la società degli odierni ricorrenti non si occupa di 7 commercio all'ingrosso (classe 0131-tasso di rischio 23) bensì di commercio al dettaglio e dunque doveva essere classificata come classe 0110, con tasso di rischio pari a 0” (cfr. pag. 6 del ricorso). Ebbene, tale dichiarazione non corrisponde al dato normativo. Al riguardo, il Tribunale osserva che l'art. 40, comma 10, D.P.R. 1124/1965 n. 1124 prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione siano approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell' . CP_3
Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione i decreti ministeriali con i quali si approva la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno natura di regolamenti delegati e “come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360, corna 1°, n. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034” (Cass. n. 27550/2020). Ora, con DM 12.12.2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ha approvato le “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”. Nel detto decreto nel settore Terziario – Commercio, sotto la voce principale (e quindi senza relativo tasso di rischio) 0130 “Commercio all'ingrosso nei magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche (compresa l'eventuale vendita al dettaglio qualora effettuata congiuntamente, nonché le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e il servizio di distribuzione ai clienti;
escluse le attività di produzione o di trasformazione)” si trova la voce 0131 con cui viene classificata l'attività di “Magazzini di vendita all'ingrosso e per corrispondenza” e a cui è attribuito un tasso di rischio pari a 23. Nel detto decreto non risulta, invece, la voce 0119, perché inserita a partire dal 2019. Con Decreto Interministeriale 27.02.2019, infatti, sono state approvate le
“Nuove Tariffe dei Premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività” in cui non risulta più la voce 0131 ma - sotto il GRANDE GRUPPO 0 - COMMERCIO, SERVIZI E ATTIVITÀ VARIE - si trova la “Lavorazione Commercio” indicata genericamente alla Voce 0110 e per tale ragione senza il relativo tasso di rischio. Sotto la voce generica 0110 è stata inserita la voce 8 0119, con tasso di rischio pari a 9,22, con cui viene descritta l'attività di
“Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti”. Ne discende che le voci e i tassi sono stati individuati dall' in CP_3 applicazione dei decreti delegati vigenti ratione temporis. In ogni caso, va ribadito che la parte ricorrente non chiede una diversa classificazione dell'attività aziendale al fine di ottenere un differente calcolo del premio assicurativo, ma si limita ad addurre l'errore dell , in CP_4 considerazione del fatto che, a suo dire, per l'attività di vendita al dettaglio il rischio è pari a zero, restando precluso ogni diverso esame sul punto. In definitiva, poiché la documentazione prodotta dall' conferma che CP_3
l'apertura della posizione assicurativa è relativa all'attività aziendale della società ricorrente e al lavoro svolto dai soci amministratori e lavoratori (circostanza quest'ultima confermata in ricorso), la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di ciascuna parte convenuta, che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 14/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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