TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 104
TAR
Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.L. n. 11 del 23/02/2009 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento – Sviamento – Manifesta arbitrarietà – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.M. 13 agosto 2019 - Travisamento

    Il Collegio ritiene che l'ammonimento, sia sostanzialmente che formalmente, rientri nelle ipotesi previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. che comportano l'inaffidabilità del soggetto per lo svolgimento del servizio di steward.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento – Travisamento – Falso supposto di fatto – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ritiene che non esista alcuna norma che imponga all'amministrazione di attendere l'esito del giudizio sul rigetto del ricorso gerarchico, dato che l'atto di ammonimento è efficace fino al suo annullamento.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.M. 13 agosto 2019 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento

    Il Collegio ritiene che la predeterminazione dei requisiti per lo svolgimento di un'attività che incide sulla sicurezza pubblica non costituisca violazione del mandato legislativo, né esercizio di potere regolamentare irragionevole, dato che l'art. 11, comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S. prevede una preclusione che prescinde dalla valutazione caso per caso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 agosto 2019 per natura vincolata del potere prefettizio

    Il Collegio ritiene che la predeterminazione dei requisiti per lo svolgimento di un'attività che incide sulla sicurezza pubblica non costituisca violazione del mandato legislativo, né esercizio di potere regolamentare irragionevole, dato che l'art. 11, comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S. prevede una preclusione che prescinde dalla valutazione caso per caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 104
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 104
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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