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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9492/2024 avente ad oggetto: divorzio scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PROFESSIONE ANDREA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 28.5.2024
“dichiarare lo scioglimento – ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. N. 74/87 – del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
Reintegrare il padre, , nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Parte_1 affidare il figlio minore , a entrambi i genitori, regolamentando gli orari e le modalità di Persona_1 visita del padre;
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (TO), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e della legge 898/1970”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione del 7.1.2025
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio tra e , ordinando allo Stato Civile di annotare la sentenza;
Controparte_1 Parte_1 affidare in modo esclusivo rafforzato alla madre e collocare il Persona_1 Controparte_1 minore presso l'abitazione della madre, presso cui ha già la residenza anagrafica;
in subordine, qualora affidato ancora ai Servizi Sociali, disporre che la Sig.ra possa incontrare liberamente il figlio CP_1
o sentirlo telefonicamente quando non lo può vedere;
confermare il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del padre;
Parte_1 sospendere o confermare la sospensione degli incontri figlio-padre e figlio-parenti del padre ove rispondente alle esigenze del figlio;
stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro Parte_1
250,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra con adeguamento automatico secondo l'aumento del CP_1 costo della vita Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di NPI/psicologia, con rivalutazione del percorso del minore e della sig.ra CP_1
Vinte le spese di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torino il 9.11.2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 606, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: 8.5.2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 4406/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.11.2022.
Con ricorso del 28.5.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva, previa reintegrazione del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, di affidare il figlio minore , a entrambi i Persona_1 genitori, con regolamentazione degli orari e delle modalità di visita padre – minori. Con decreto del 13.6.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025 e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, ma chiedeva affidarsi in modo esclusivo rafforzato il minore alla madre, con collocazione del figlio presso l'abitazione di quest'ultima (ove ha già la residenza anagrafica); in subordine, qualora affidato ancora ai Servizi Sociali, chiedeva disporsi che la Sig.ra potesse CP_1 incontrare liberamente il figlio o sentirlo telefonicamente;
chiedeva confermarsi il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del padre;
chiedeva sospendersi o confermarsi la sospensione degli incontri figlio-padre e figlio-parenti del padre;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di
, con rivalutazione del percorso del minore e della sig.ra CP_2 CP_1
Rispettivamente, in data 17.1.2025 e 24.1.2025, venivano depositate in atti relazione sociale e relazione clinica.
All'udienza del 29.1.2025, parte ricorrente non compariva per un intervenuto episodio di malattia. In ogni caso, i difensori precisavano come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ *****
Preliminarmente, giova premettere che nel caso in esame non si procede all'audizione del minore nato nel 2009, atteso che la sua audizione in questa sede sarebbe superflua, alla luce della Per_1 documentazione in atti, oltre che dannosa a fronte del fatto che esporrebbe ad una rievocazione di circostanze per lui di sofferenza e delusione.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
§ - La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
§ - La domanda di reintegro il IG nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Pt_1 Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di “Reintegrare il padre, , Parte_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale” e conseguenti logiche e connesse determinazioni in tema di regime di affidamento della prole e tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, si osserva quanto segue, dovendo necessariamente prendere le mosse da quanto era stato deciso in sede di separazione, al fine di verificare se e come la situazione sia mutata rispetto ad allora e decidere rispetto alla specifica domanda formulata dalle parti in questo procedimento di reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con la sentenza di separazione n. 4406/2022 è stato confermato l'affido temporaneo del minore al competente Servizio sociale, con attribuzione a questo dei poteri inerenti le Persona_1 decisioni di ordinaria amministrazione relative alla salute, scuola e residenza del minore Per_1 disponendo che quelle straordinarie venissero decise unitamente alla madre;
confermata l'attuale collocazione comunitaria del minore finché necessario nell'interesse del minore Persona_1 stesso;
disponendo altresì che la IGa potesse incontrare il figlio secondo le modalità Controparte_1 del luogo neutro e la frequenza meglio individuata dai Servizi nell'interesse del minore (allo stato una volta alla settimana per la durata di 1 ora, autorizzando sin d'ora i Servizi medesimi, in caso di andamento positivo e del buon esito dei percorsi materni, ad ampliare o gradualmente liberalizzare le visite madre – figlio o, in caso contrario ovvero nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli e/o di interruzione dei percorsi materni, di sospenderle;
… dichiarato il sig. decaduto dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio confermando che gli incontri padre-figlio dovessero Persona_2 continuare ad avvenire con le tempistiche e le modalità in essere (una volta al mese per la durata di 1 h e 30), salva la possibilità di introdurre diverse modalità e tempistiche, previa attenta valutazione dell'adeguatezza delle capacità genitoriale del IG;
… confermato che il minore e il padre Pt_1 potessero sentirsi telefonicamente secondo tempistiche e modalità in corso, salva diversa attenta valutazione da parte dei Servizi incaricati. Veniva altresì confermata la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , sia per la prosecuzione del sostegno al minore, sia per il CP_2 supporto alla genitorialità, invitando al contempo la IGa ai fini del mantenimento di un CP_1 rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità ed il IG , ai fini del mantenimento di un rapporto con il figlio, ad Pt_1 effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Ritornando alla questione relativa alla domanda di reintegrare il padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, si rammenta che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in linea generale, non è irreversibile e può essere revocato da provvedimenti giudiziari successivi. Difatti, ai sensi dell'art. 332 c.c.: “Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio” (sul punto si richiama, da ultimo, anche la Corte di Cassazione n. 27171/2024). Il venir meno delle ragioni che avevano reso necessaria la pronuncia di decadenza vanno attentamente valutate in concreto, tenendo in primaria considerazione l'interesse del minore, al fine di valutare se il grave inadempimento dei doveri genitoriali che hanno causato o avrebbero potuto causare un serio pregiudizio al figlio, fondata su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, siano venuti meno nel momento in cui occorre decidere circa il reintegro. Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la parte ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie delle previste dall'art. 473 bis 17 c.p.c., cosicché la domanda andrebbe rigettata perché sfornita di prove, in ogni caso, il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta alla luce delle relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi che hanno in carico il nucleo.
Invero, la ragione per la quale il IG era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_1 genitoriale era perché all'esito dell'articolata ed accurata CTU, svolta in collegio da uno psicologo e da uno psichiatra, il cui metodo e le cui conclusioni erano state condivise dal collegio, era emersa in maniera chiara ed inequivocabile una grave carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, aggravata dal fatto che era rimasto insensibile a tutti gli interventi sociosanitari attivati per un suo recupero. Infatti, come di legge nella citata sentenza di separazione, egli “è affetto da un Disturbo Antisociale di Personalità (F 60.2 come da DSM 5) che si affianca ad una estrema immaturità. Egli presenta inoltre un Disturbo da Uso di Alcol Grave (F 10.20 come da DSM 5) ancora non controllato nonostante la costante presa in carico da parte degli operatori del D. Emergono elementi assoluti di pregiudizio rispetto Pt_2 all'esercizio delle capacità genitoriali aggravate dall'assenza di consapevolezza dei propri limiti, dalla mancanza di capacità riflessive, dal rifiuto dei sostegni proposti, dalla assenza di consapevolezza reale del significato protettivo dei provvedimenti posti in esser e dalla Autorità Giudiziaria. Tali limiti di consapevolezza rappresentano per il sig. un ostacolo particolarmente arduo da superare e Pt_1 sicuramente questo non potrebbe avvenire nei tempi utili al le necessità del piccolo già bisognoso Per_1 di sostegno e stabilità visto il suo profilo patologico”.
Oggi, in assenza di richieste istruttorie di parte sul punto, il Tribunale assume in valutazione le relazioni di aggiornamento pervenute in data 17/1/2025 dal Servizio Conisa ed in data 24.1.2025 dall' Pt_3 nonché il suo comportamento processuale. Dalle richiamate relazioni si legge che il IG Pt_1 continua ad abitare in un appartamento a Torino. Lo stesso risulta in carico al servizio di Alcologia sito in via Petitti n.24 a Torino. Al fine di approfondire il percorso con il servizio specialistico, l'operatrice del Servizio sociale ha mantenuto i contatti con l'assistente sociale referente fino a luglio 2024. Attraverso questi si è appreso che il sig. ha mantenuto i contatti con il servizio, effettuando i Pt_1 colloqui di sostegno e gli esami richiesti;
i risultati di quest'ultimi, tuttavia, sono stati generalmente positivi, confermando una dipendenza da alcol che, in alcuni periodi, è risultata minore. In questi anni, secondo quanto osservato dagli operatori della comunità e nei colloqui con la scrivente, il sig. Pt_1
è riuscito a mantenere talvolta un atteggiamento adeguato nei confronti degli operatori e a mostrare interesse verso il percorso del figlio. Tuttavia, tale atteggiamento non è risultato costante, confermando una scarsa consapevolezza dell'uomo rispetto ai motivi che hanno portato all'inserimento comunitario del figlio e una mancanza di fiducia verso gli operatori (…). L'Assistente sociale specifica che l'ultimo contatto con il sig. è avvenuto a giugno 2024, in presenza della neuropsichiatra del servizio di Pt_1
Neuropsichiatria Infantile e della nonna paterna di In tale occasione si è comunicata la necessità Per_1 di interrompere gli incontri in Luogo Neutro a fronte degli atteggiamenti del padre e delle conseguenze degli stessi su In particolare, nelle relazioni si legge che i rapporti con il padre e con la famiglia Per_1 paterna si sono definitivamente interrotti da giugno 2024: a tale decisione gli operatori sono giunti a seguito della valutazione delle condizioni del padre e dell'atteggiamento mostrato dallo stesso nei confronti di e degli operatori in particolare durante l'ultimo anno. Nelle chiamate con Per_1 Per_1 monitorate dagli educatori, infatti, il padre è parso avere diverse volte un tono alterato e un eloquio confuso, rendendo talvolta difficile la comprensione delle comunicazioni, nonché necessaria l'interruzione della telefonata a tutela del minore. In tali occasioni, inoltre, le criticità riscontrate riguardavano le promesse che il padre faceva al figlio e che poi non riusciva a mantenere, risultando così inaffidabile, nonché le svalutazioni nei confronti della figura materna e del lavoro degli operatori. Durante gli incontri in Luogo Neutro, in cui era presente anche la nonna paterna, l'atteggiamento del sig. risultava maggiormente adeguato e affettivo nei confronti di riuscendo a mantenere Pt_1 Per_1 un clima disteso e a condividere positivamente il tempo con il figlio. In più occasioni, tuttavia, il sig.
si è presentato agli incontri con visibili lividi e gonfiore sul volto che lo stesso giustificava al Pt_1 figlio con cadute o urti accidentali di oggetti (invece, in un secondo momento raccontava all'operatrice di essere stato aggredito da alcune persone per strada). Alla luce di quanto descritto, l'équipe è giunta alla decisione di interrompere i contatti tra il minore e la famiglia paterna, che, come osservato e descritto anche dagli operatori della comunità nelle relazioni di aggiornamento, risultavano essere motivo di ansia e grave destabilizzazione emotiva per il minore. infatti, dopo i contatti con il Per_1 padre risultava turbato: nei colloqui con la scrivente, ad esempio, il minore dichiarava di voler molto Par bene al padre e poneva domande rispetto alla salute dello stesso e al suo percorso presso il D., esprimendo preoccupazione per le condizioni dello stesso. Tale situazione aveva turbato l'equilibrio del minore, riportando alla luce tratti ossessivi e persecutori che erano regrediti e rendendo così necessaria l'interruzione degli incontri con il padre. Tale decisione è stata accolta da che, supportato dagli Per_1 operatori di riferimento, è stato capace di riflettere circa la propria condizione emotiva, riconoscere le fonti di preoccupazione ed esprimere un desiderio di maggiore serenità e stabilità per il proprio futuro che lo stesso immaginava nel contesto di vita materno. A fronte di tale comunicazione il padre e la nonna hanno affermato di aver capito la decisione degli operatori e hanno lasciato il colloquio dopo pochi minuti. A seguito di tale incontro, la scrivente non ha più avuto contatti diretti con il sig. . Nel Pt_1 mese di agosto 2024, tuttavia, lo stesso ha lasciato un messaggio nella segreteria telefonica del servizio scrivente nel quale pronunciava le seguenti frasi: “mi avete tirato via un peso”, “non mi chiedete più niente”, “non lo voglio più vedere”, “ho avvisato il mio avvocato”. Il contenuto del messaggio risultava di difficile comprensione in quanto dalla voce dell'uomo risultava possibile ipotizzare uno stato psicofisico alterato e confuso.
Con riferimento alla condotta processuale, basti richiamare la circostanza che egli non è comparso alla prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti, adducendo una generica impossibilità legata a motivi di salute.
Tanto considerato, a fronte del mancato percorso di acquisizione delle capacità genitoriali e della mancanza di elementi dai quali dedurre che egli possa, nel breve periodo, quantomeno attivarsi per il recupero delle stesse, si rigetta la domanda formulata dal IG di reintegra nell'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale e a maggior ragione di affidamento condiviso del minore.
§ - Regime di affidamento del minore e residenza
Riguardo al regime di affidamento del minore, il Tribunale ritiene che esso possa essere disposto prevedendolo nella forma esclusiva rafforzata in capo alla madre, delegandole l'esercizio dei poteri come meglio specificato in dispositivo. Invero, anche con riferimento alla relazione madre-figlio, i Servizi incaricati riferiscono in maniera dettagliata, evidenziando come la IGa per quanto riguarda CP_1 il proprio ruolo genitoriale, abbia nel tempo acquisito capacità e attivato risorse.
La stessa, infatti, è riuscita ad essere maggiormente affidabile nei confronti del figlio, mantenendo gli impegni assunti con lo stesso e riuscendo a conciliare l'attività lavorativa con il mantenimento dei rientri di presso la propria abitazione. Quest'ultima, inoltre, risulta in buone condizioni e adeguata alle Per_1 esigenze della diade, in particolare a seguito di alcuni lavori effettuati dalla madre per migliorarla e per creare uno spazio idoneo ad accogliere il figlio. Nel rapporto con la IGa risulta affettuosa e Per_1 premurosa;
permangono, tuttavia, alcune fragilità rispetto alla capacità di focalizzare le attenzioni sul figlio, in particolare durante periodi caratterizzati da preoccupazione personale. In merito a tale aspetto, però, la IGa risulta maggiormente capace di rivolgersi agli operatori di riferimento, sapendo cogliere l'opportunità degli spazi di riflessione e confronto circa la vita personale ed il ruolo di genitore. Infine, l'attività lavorativa svolta, come osservato durante i colloqui, sembra aver avuto una ricaduta positiva nella vita della IGa sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda l'autostima personale.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, accogliendo la domanda di affidamento del minore a sé.
Circa la collocazione e residenza del minore egli era stato inserito da questo Tribunale Per_1 presso la CRP “Casa Masone” in data 03.11.21. Tale collocazione è stata mantenuta fino al 20.12.24, data in cui lo stesso è stato dimesso ed ha effettuato rientro presso l'abitazione materna a seguito di valutazione, da parte dei servizi incaricati, delle condizioni del minore e del percorso effettuato dallo stesso e dai genitori. Dalla lettura degli atti trasmessi dai Servizi incaricati e dalla comunità, emerge che il continuo confronto con gli operatori della struttura e il monitoraggio del percorso comunitario, hanno permesso di osservare in questi anni un generale andamento positivo dello stesso e una crescita personale del minore.
infatti, in questi anni ha imparato a controllare il proprio comportamento, limitando gli Per_1 atteggiamenti inadeguati presenti nei primi mesi di inserimento. Un ulteriore ambito in cui si sono osservati miglioramenti è quello scolastico: infatti, ha raggiunto e mantenuto nel tempo una Per_1 frequenza scolastica regolare;
anche le capacità attentive del ragazzo, inoltre, sono migliorate nel tempo. Rispetto alle autonomie personali si sono osservati miglioramenti, in particolare sono state raggiunte buone capacità rispetto agli spostamenti in autonomia con i mezzi pubblici e all'orientamento nel tempo e nello spazio;
tuttavia, ad oggi, il minore mostra ancora alcune fragilità nel riconoscere le proprie capacità, manifestando la necessità ricevere conferme e rassicurazioni dagli operatori. Per quanto riguarda il rapporto con i genitori si sono osservati notevoli cambiamenti nel tempo. Dall'avvio dell'inserimento, in accordo con quanto stabilito dal provvedimento dell'AG, ha Per_1 mantenuto i contatti con i genitori attraverso incontri in Luogo Neutro e telefonate monitorate dagli operatori. Tale modalità, tuttavia, nel corso del tempo ha subito dei cambiamenti: rispetto alla madre, infatti, si è gradualmente giunti ad una liberalizzazione degli incontri che ha portato al rientro del minore presso la stessa. Gli incontri e i contatti con il padre, invece, sono nel tempo diminuiti fino ad essere interrotti a seguito della valutazione dei servizi incaricati. La relazione con la figura materna, che all'inizio del percorso era compromessa, con il tempo e il lavoro di equipe si è ristabilita e saldata, anche grazie ad una maggiore collaborazione e adesione alle proposte e indicazioni degli operatori da parte della sig.ra CP_1 Quest'ultima, inoltre, ha saputo dimostrare di essere maggiormente presente e affidabile nei confronti del figlio, come osservato anche attraverso l'organizzazione dei rientri di presso l'abitazione Per_1 della madre. Tali momenti, infatti, sono stati vissuti positivamente da e si sono dimostrati efficaci Per_1
e positivi non solo per il consolidamento della relazione, ma anche per il percorso riabilitativo del minore. Il recente rientro del minore presso la madre, avvenuto a dicembre u.s., attualmente procede positivamente. La diade ha accolto favorevolmente l'intervento educativo di supporto che prosegue con regolarità. Dai rimandi dell'educatrice, infatti, partecipa alle attività proposte e mantiene un Per_1 atteggiamento educato e collaborativo nei confronti dell'operatore.
Alla luce di quanto richiamato, si ritiene che vi siano i presupposti per disporre il definitivo rientro del minore presso la casa materna, ove avrà residenza. Per_1
Quanto alla relazione tra il IG e il figlio, si ritiene che – alla luce di quanto prima Pt_1 scritto – gli incontri debbano essere sospesi, giacché al momento, senza una chiara presa di coscienza dei propri limiti da parte del ricorrente (con conseguente attivazione di un percorso finalizzato al superamento degli stessi), essi cagionano in Marco effetti negativi. Salva la possibilità che possano riprendere qualora il IG avrà acquisito adeguate capacità genitoriali. Pt_1
Il contributo al mantenimento del figlio
In merito, va preliminarmente osservato che, ai sensi del nuovo art. 155 c.c. entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice dispone, inoltre, la corresponsione di un assegno periodico a carico di un genitore, onde così compensare le differenze di reddito fra le parti.
Le esigenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197). I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali.
Pertanto, il provvedimento di decadenza non va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resta salvo. In particolare, continuano ad applicarsi gli artt. 147 e 148 c.c., più precisamente: l'obbligo di mantenimento dei figli incombe a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
Inoltre, è pacifico che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, tenuto conto degli oneri dei quali ciascuna delle parti è gravata e dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore (si consideri che il IG non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto del figlio) si ritiene che il padre Pt_1 debba contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di 250,00 euro da corrispondere a mani della madre entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infatti, con riferimento alla situazione economica, emerge che il IG si sta impegnando Pt_1 nella ricerca di una stabile occupazione, ma nulla ha dimostrato in merito alla natura dell'attività che svolge ed ai redditi che percepisce.
La IGa continua a vivere a Borgone di Susa in una casa di proprietà. Attualmente la CP_1 sig.ra risulta disoccupata e percepisce indennità di disoccupazione. Nel 2024, infatti, la stessa ha lavorato come badante con regolare contratto;
tale occupazione, tuttavia, si è conclusa nel mese di ottobre u.s. in quanto l'anziana assistita dalla IGa è stata ricoverata. Da allora la sig.ra sta cercando una CP_1 nuova occupazione ed ha presentato il curriculum presso alcune residenze per anziani del territorio: in sede di comparizione dinanzi al Giudice, in data 29/1/2025 ella ha dichiarato“ Attualmente prendo la NASPI, ma mi sto mobilitando. Anzi, addirittura a febbraio dovrei iniziare un corso come assistente – supporto agli insegnanti nelle scuole per l'infanzia. Inoltre, nel 2023 ho frequentato il corso HCCP”.
Alla luce di quanto rappresentato, quindi, la domanda di parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Infine, si confermata la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , sia CP_2 per la prosecuzione del sostegno al minore, sia per il supporto alla genitorialità, invitando al contempo la IGa ai fini del proficuo mantenimento del rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso CP_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità ed il IG , ai Pt_1 fini della ripresa di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengo poste a carico della parte resistente che con la propria condotta ha reso necessario il presente procedimento, risultando al termine soccombente rispetto a tutte le domande oggetto dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di reintegrare il IG nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Parte_1 Dispone l' affidamento esclusivo rafforzato del minore nato il [...] nella forma Persona_1 rafforzata di cui all'art. 337 quater, 3 comma, c.c. alla madre attribuendo alla stessa tutte Controparte_1 le decisioni riguardanti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, la collocazione e la residenza, il rilascio dei documenti, le decisioni scolastici;
Conferma la sospensione degli incontri figlio-padre, disponendo fin da ora che possano riprendere solo ove rispondente alle esigenze del figlio, previa attenta valutazione da parte di Servizi incaricati del recupero delle capacità genitoriali da parte del IG secondo tempi e modalità che Parte_1 saranno ritenuti adeguati dai Servizi incaricati;
Dispone a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad Parte_1 euro 250,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra con adeguamento automatico secondo l'aumento CP_1 del costo della vita Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che andranno regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino – COA del 15/3/2016;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , disponendo che CP_2 essi provvedano all'adozione di tutti gli interventi specifici a tutela del minore, tra cui un progetto di educativa domiciliare, secondo modalità e tempi che saranno ritenuti adeguati tenuto conto delle necessità del minore, sia per la prosecuzione del sostegno al minore sia per il supporto alla genitorialità;
Invita la IGa ai fini del mantenimento di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso CP_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità.
Invita il IG , ai fini della ripresa di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso Pt_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Dichiara tenuto e condanna il IG al pagamento a favore della IGa Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2905 (di cui € 850,5 per fase Controparte_1 di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Manda ai Servizi in sede per la comunicazione ai Servizi competenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/1/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9492/2024 avente ad oggetto: divorzio scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PROFESSIONE ANDREA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 28.5.2024
“dichiarare lo scioglimento – ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. N. 74/87 – del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
Reintegrare il padre, , nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Parte_1 affidare il figlio minore , a entrambi i genitori, regolamentando gli orari e le modalità di Persona_1 visita del padre;
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino (TO), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e della legge 898/1970”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione del 7.1.2025
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio tra e , ordinando allo Stato Civile di annotare la sentenza;
Controparte_1 Parte_1 affidare in modo esclusivo rafforzato alla madre e collocare il Persona_1 Controparte_1 minore presso l'abitazione della madre, presso cui ha già la residenza anagrafica;
in subordine, qualora affidato ancora ai Servizi Sociali, disporre che la Sig.ra possa incontrare liberamente il figlio CP_1
o sentirlo telefonicamente quando non lo può vedere;
confermare il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del padre;
Parte_1 sospendere o confermare la sospensione degli incontri figlio-padre e figlio-parenti del padre ove rispondente alle esigenze del figlio;
stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro Parte_1
250,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra con adeguamento automatico secondo l'aumento del CP_1 costo della vita Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
confermare la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di NPI/psicologia, con rivalutazione del percorso del minore e della sig.ra CP_1
Vinte le spese di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torino il 9.11.2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 606, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: 8.5.2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 4406/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.11.2022.
Con ricorso del 28.5.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva, previa reintegrazione del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, di affidare il figlio minore , a entrambi i Persona_1 genitori, con regolamentazione degli orari e delle modalità di visita padre – minori. Con decreto del 13.6.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025 e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, ma chiedeva affidarsi in modo esclusivo rafforzato il minore alla madre, con collocazione del figlio presso l'abitazione di quest'ultima (ove ha già la residenza anagrafica); in subordine, qualora affidato ancora ai Servizi Sociali, chiedeva disporsi che la Sig.ra potesse CP_1 incontrare liberamente il figlio o sentirlo telefonicamente;
chiedeva confermarsi il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del padre;
chiedeva sospendersi o confermarsi la sospensione degli incontri figlio-padre e figlio-parenti del padre;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di
, con rivalutazione del percorso del minore e della sig.ra CP_2 CP_1
Rispettivamente, in data 17.1.2025 e 24.1.2025, venivano depositate in atti relazione sociale e relazione clinica.
All'udienza del 29.1.2025, parte ricorrente non compariva per un intervenuto episodio di malattia. In ogni caso, i difensori precisavano come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
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Preliminarmente, giova premettere che nel caso in esame non si procede all'audizione del minore nato nel 2009, atteso che la sua audizione in questa sede sarebbe superflua, alla luce della Per_1 documentazione in atti, oltre che dannosa a fronte del fatto che esporrebbe ad una rievocazione di circostanze per lui di sofferenza e delusione.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
§ - La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
§ - La domanda di reintegro il IG nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Pt_1 Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di “Reintegrare il padre, , Parte_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale” e conseguenti logiche e connesse determinazioni in tema di regime di affidamento della prole e tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, si osserva quanto segue, dovendo necessariamente prendere le mosse da quanto era stato deciso in sede di separazione, al fine di verificare se e come la situazione sia mutata rispetto ad allora e decidere rispetto alla specifica domanda formulata dalle parti in questo procedimento di reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con la sentenza di separazione n. 4406/2022 è stato confermato l'affido temporaneo del minore al competente Servizio sociale, con attribuzione a questo dei poteri inerenti le Persona_1 decisioni di ordinaria amministrazione relative alla salute, scuola e residenza del minore Per_1 disponendo che quelle straordinarie venissero decise unitamente alla madre;
confermata l'attuale collocazione comunitaria del minore finché necessario nell'interesse del minore Persona_1 stesso;
disponendo altresì che la IGa potesse incontrare il figlio secondo le modalità Controparte_1 del luogo neutro e la frequenza meglio individuata dai Servizi nell'interesse del minore (allo stato una volta alla settimana per la durata di 1 ora, autorizzando sin d'ora i Servizi medesimi, in caso di andamento positivo e del buon esito dei percorsi materni, ad ampliare o gradualmente liberalizzare le visite madre – figlio o, in caso contrario ovvero nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli e/o di interruzione dei percorsi materni, di sospenderle;
… dichiarato il sig. decaduto dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio confermando che gli incontri padre-figlio dovessero Persona_2 continuare ad avvenire con le tempistiche e le modalità in essere (una volta al mese per la durata di 1 h e 30), salva la possibilità di introdurre diverse modalità e tempistiche, previa attenta valutazione dell'adeguatezza delle capacità genitoriale del IG;
… confermato che il minore e il padre Pt_1 potessero sentirsi telefonicamente secondo tempistiche e modalità in corso, salva diversa attenta valutazione da parte dei Servizi incaricati. Veniva altresì confermata la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , sia per la prosecuzione del sostegno al minore, sia per il CP_2 supporto alla genitorialità, invitando al contempo la IGa ai fini del mantenimento di un CP_1 rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità ed il IG , ai fini del mantenimento di un rapporto con il figlio, ad Pt_1 effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Ritornando alla questione relativa alla domanda di reintegrare il padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, si rammenta che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in linea generale, non è irreversibile e può essere revocato da provvedimenti giudiziari successivi. Difatti, ai sensi dell'art. 332 c.c.: “Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio” (sul punto si richiama, da ultimo, anche la Corte di Cassazione n. 27171/2024). Il venir meno delle ragioni che avevano reso necessaria la pronuncia di decadenza vanno attentamente valutate in concreto, tenendo in primaria considerazione l'interesse del minore, al fine di valutare se il grave inadempimento dei doveri genitoriali che hanno causato o avrebbero potuto causare un serio pregiudizio al figlio, fondata su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, siano venuti meno nel momento in cui occorre decidere circa il reintegro. Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la parte ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie delle previste dall'art. 473 bis 17 c.p.c., cosicché la domanda andrebbe rigettata perché sfornita di prove, in ogni caso, il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta alla luce delle relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi che hanno in carico il nucleo.
Invero, la ragione per la quale il IG era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_1 genitoriale era perché all'esito dell'articolata ed accurata CTU, svolta in collegio da uno psicologo e da uno psichiatra, il cui metodo e le cui conclusioni erano state condivise dal collegio, era emersa in maniera chiara ed inequivocabile una grave carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, aggravata dal fatto che era rimasto insensibile a tutti gli interventi sociosanitari attivati per un suo recupero. Infatti, come di legge nella citata sentenza di separazione, egli “è affetto da un Disturbo Antisociale di Personalità (F 60.2 come da DSM 5) che si affianca ad una estrema immaturità. Egli presenta inoltre un Disturbo da Uso di Alcol Grave (F 10.20 come da DSM 5) ancora non controllato nonostante la costante presa in carico da parte degli operatori del D. Emergono elementi assoluti di pregiudizio rispetto Pt_2 all'esercizio delle capacità genitoriali aggravate dall'assenza di consapevolezza dei propri limiti, dalla mancanza di capacità riflessive, dal rifiuto dei sostegni proposti, dalla assenza di consapevolezza reale del significato protettivo dei provvedimenti posti in esser e dalla Autorità Giudiziaria. Tali limiti di consapevolezza rappresentano per il sig. un ostacolo particolarmente arduo da superare e Pt_1 sicuramente questo non potrebbe avvenire nei tempi utili al le necessità del piccolo già bisognoso Per_1 di sostegno e stabilità visto il suo profilo patologico”.
Oggi, in assenza di richieste istruttorie di parte sul punto, il Tribunale assume in valutazione le relazioni di aggiornamento pervenute in data 17/1/2025 dal Servizio Conisa ed in data 24.1.2025 dall' Pt_3 nonché il suo comportamento processuale. Dalle richiamate relazioni si legge che il IG Pt_1 continua ad abitare in un appartamento a Torino. Lo stesso risulta in carico al servizio di Alcologia sito in via Petitti n.24 a Torino. Al fine di approfondire il percorso con il servizio specialistico, l'operatrice del Servizio sociale ha mantenuto i contatti con l'assistente sociale referente fino a luglio 2024. Attraverso questi si è appreso che il sig. ha mantenuto i contatti con il servizio, effettuando i Pt_1 colloqui di sostegno e gli esami richiesti;
i risultati di quest'ultimi, tuttavia, sono stati generalmente positivi, confermando una dipendenza da alcol che, in alcuni periodi, è risultata minore. In questi anni, secondo quanto osservato dagli operatori della comunità e nei colloqui con la scrivente, il sig. Pt_1
è riuscito a mantenere talvolta un atteggiamento adeguato nei confronti degli operatori e a mostrare interesse verso il percorso del figlio. Tuttavia, tale atteggiamento non è risultato costante, confermando una scarsa consapevolezza dell'uomo rispetto ai motivi che hanno portato all'inserimento comunitario del figlio e una mancanza di fiducia verso gli operatori (…). L'Assistente sociale specifica che l'ultimo contatto con il sig. è avvenuto a giugno 2024, in presenza della neuropsichiatra del servizio di Pt_1
Neuropsichiatria Infantile e della nonna paterna di In tale occasione si è comunicata la necessità Per_1 di interrompere gli incontri in Luogo Neutro a fronte degli atteggiamenti del padre e delle conseguenze degli stessi su In particolare, nelle relazioni si legge che i rapporti con il padre e con la famiglia Per_1 paterna si sono definitivamente interrotti da giugno 2024: a tale decisione gli operatori sono giunti a seguito della valutazione delle condizioni del padre e dell'atteggiamento mostrato dallo stesso nei confronti di e degli operatori in particolare durante l'ultimo anno. Nelle chiamate con Per_1 Per_1 monitorate dagli educatori, infatti, il padre è parso avere diverse volte un tono alterato e un eloquio confuso, rendendo talvolta difficile la comprensione delle comunicazioni, nonché necessaria l'interruzione della telefonata a tutela del minore. In tali occasioni, inoltre, le criticità riscontrate riguardavano le promesse che il padre faceva al figlio e che poi non riusciva a mantenere, risultando così inaffidabile, nonché le svalutazioni nei confronti della figura materna e del lavoro degli operatori. Durante gli incontri in Luogo Neutro, in cui era presente anche la nonna paterna, l'atteggiamento del sig. risultava maggiormente adeguato e affettivo nei confronti di riuscendo a mantenere Pt_1 Per_1 un clima disteso e a condividere positivamente il tempo con il figlio. In più occasioni, tuttavia, il sig.
si è presentato agli incontri con visibili lividi e gonfiore sul volto che lo stesso giustificava al Pt_1 figlio con cadute o urti accidentali di oggetti (invece, in un secondo momento raccontava all'operatrice di essere stato aggredito da alcune persone per strada). Alla luce di quanto descritto, l'équipe è giunta alla decisione di interrompere i contatti tra il minore e la famiglia paterna, che, come osservato e descritto anche dagli operatori della comunità nelle relazioni di aggiornamento, risultavano essere motivo di ansia e grave destabilizzazione emotiva per il minore. infatti, dopo i contatti con il Per_1 padre risultava turbato: nei colloqui con la scrivente, ad esempio, il minore dichiarava di voler molto Par bene al padre e poneva domande rispetto alla salute dello stesso e al suo percorso presso il D., esprimendo preoccupazione per le condizioni dello stesso. Tale situazione aveva turbato l'equilibrio del minore, riportando alla luce tratti ossessivi e persecutori che erano regrediti e rendendo così necessaria l'interruzione degli incontri con il padre. Tale decisione è stata accolta da che, supportato dagli Per_1 operatori di riferimento, è stato capace di riflettere circa la propria condizione emotiva, riconoscere le fonti di preoccupazione ed esprimere un desiderio di maggiore serenità e stabilità per il proprio futuro che lo stesso immaginava nel contesto di vita materno. A fronte di tale comunicazione il padre e la nonna hanno affermato di aver capito la decisione degli operatori e hanno lasciato il colloquio dopo pochi minuti. A seguito di tale incontro, la scrivente non ha più avuto contatti diretti con il sig. . Nel Pt_1 mese di agosto 2024, tuttavia, lo stesso ha lasciato un messaggio nella segreteria telefonica del servizio scrivente nel quale pronunciava le seguenti frasi: “mi avete tirato via un peso”, “non mi chiedete più niente”, “non lo voglio più vedere”, “ho avvisato il mio avvocato”. Il contenuto del messaggio risultava di difficile comprensione in quanto dalla voce dell'uomo risultava possibile ipotizzare uno stato psicofisico alterato e confuso.
Con riferimento alla condotta processuale, basti richiamare la circostanza che egli non è comparso alla prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti, adducendo una generica impossibilità legata a motivi di salute.
Tanto considerato, a fronte del mancato percorso di acquisizione delle capacità genitoriali e della mancanza di elementi dai quali dedurre che egli possa, nel breve periodo, quantomeno attivarsi per il recupero delle stesse, si rigetta la domanda formulata dal IG di reintegra nell'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale e a maggior ragione di affidamento condiviso del minore.
§ - Regime di affidamento del minore e residenza
Riguardo al regime di affidamento del minore, il Tribunale ritiene che esso possa essere disposto prevedendolo nella forma esclusiva rafforzata in capo alla madre, delegandole l'esercizio dei poteri come meglio specificato in dispositivo. Invero, anche con riferimento alla relazione madre-figlio, i Servizi incaricati riferiscono in maniera dettagliata, evidenziando come la IGa per quanto riguarda CP_1 il proprio ruolo genitoriale, abbia nel tempo acquisito capacità e attivato risorse.
La stessa, infatti, è riuscita ad essere maggiormente affidabile nei confronti del figlio, mantenendo gli impegni assunti con lo stesso e riuscendo a conciliare l'attività lavorativa con il mantenimento dei rientri di presso la propria abitazione. Quest'ultima, inoltre, risulta in buone condizioni e adeguata alle Per_1 esigenze della diade, in particolare a seguito di alcuni lavori effettuati dalla madre per migliorarla e per creare uno spazio idoneo ad accogliere il figlio. Nel rapporto con la IGa risulta affettuosa e Per_1 premurosa;
permangono, tuttavia, alcune fragilità rispetto alla capacità di focalizzare le attenzioni sul figlio, in particolare durante periodi caratterizzati da preoccupazione personale. In merito a tale aspetto, però, la IGa risulta maggiormente capace di rivolgersi agli operatori di riferimento, sapendo cogliere l'opportunità degli spazi di riflessione e confronto circa la vita personale ed il ruolo di genitore. Infine, l'attività lavorativa svolta, come osservato durante i colloqui, sembra aver avuto una ricaduta positiva nella vita della IGa sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda l'autostima personale.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, accogliendo la domanda di affidamento del minore a sé.
Circa la collocazione e residenza del minore egli era stato inserito da questo Tribunale Per_1 presso la CRP “Casa Masone” in data 03.11.21. Tale collocazione è stata mantenuta fino al 20.12.24, data in cui lo stesso è stato dimesso ed ha effettuato rientro presso l'abitazione materna a seguito di valutazione, da parte dei servizi incaricati, delle condizioni del minore e del percorso effettuato dallo stesso e dai genitori. Dalla lettura degli atti trasmessi dai Servizi incaricati e dalla comunità, emerge che il continuo confronto con gli operatori della struttura e il monitoraggio del percorso comunitario, hanno permesso di osservare in questi anni un generale andamento positivo dello stesso e una crescita personale del minore.
infatti, in questi anni ha imparato a controllare il proprio comportamento, limitando gli Per_1 atteggiamenti inadeguati presenti nei primi mesi di inserimento. Un ulteriore ambito in cui si sono osservati miglioramenti è quello scolastico: infatti, ha raggiunto e mantenuto nel tempo una Per_1 frequenza scolastica regolare;
anche le capacità attentive del ragazzo, inoltre, sono migliorate nel tempo. Rispetto alle autonomie personali si sono osservati miglioramenti, in particolare sono state raggiunte buone capacità rispetto agli spostamenti in autonomia con i mezzi pubblici e all'orientamento nel tempo e nello spazio;
tuttavia, ad oggi, il minore mostra ancora alcune fragilità nel riconoscere le proprie capacità, manifestando la necessità ricevere conferme e rassicurazioni dagli operatori. Per quanto riguarda il rapporto con i genitori si sono osservati notevoli cambiamenti nel tempo. Dall'avvio dell'inserimento, in accordo con quanto stabilito dal provvedimento dell'AG, ha Per_1 mantenuto i contatti con i genitori attraverso incontri in Luogo Neutro e telefonate monitorate dagli operatori. Tale modalità, tuttavia, nel corso del tempo ha subito dei cambiamenti: rispetto alla madre, infatti, si è gradualmente giunti ad una liberalizzazione degli incontri che ha portato al rientro del minore presso la stessa. Gli incontri e i contatti con il padre, invece, sono nel tempo diminuiti fino ad essere interrotti a seguito della valutazione dei servizi incaricati. La relazione con la figura materna, che all'inizio del percorso era compromessa, con il tempo e il lavoro di equipe si è ristabilita e saldata, anche grazie ad una maggiore collaborazione e adesione alle proposte e indicazioni degli operatori da parte della sig.ra CP_1 Quest'ultima, inoltre, ha saputo dimostrare di essere maggiormente presente e affidabile nei confronti del figlio, come osservato anche attraverso l'organizzazione dei rientri di presso l'abitazione Per_1 della madre. Tali momenti, infatti, sono stati vissuti positivamente da e si sono dimostrati efficaci Per_1
e positivi non solo per il consolidamento della relazione, ma anche per il percorso riabilitativo del minore. Il recente rientro del minore presso la madre, avvenuto a dicembre u.s., attualmente procede positivamente. La diade ha accolto favorevolmente l'intervento educativo di supporto che prosegue con regolarità. Dai rimandi dell'educatrice, infatti, partecipa alle attività proposte e mantiene un Per_1 atteggiamento educato e collaborativo nei confronti dell'operatore.
Alla luce di quanto richiamato, si ritiene che vi siano i presupposti per disporre il definitivo rientro del minore presso la casa materna, ove avrà residenza. Per_1
Quanto alla relazione tra il IG e il figlio, si ritiene che – alla luce di quanto prima Pt_1 scritto – gli incontri debbano essere sospesi, giacché al momento, senza una chiara presa di coscienza dei propri limiti da parte del ricorrente (con conseguente attivazione di un percorso finalizzato al superamento degli stessi), essi cagionano in Marco effetti negativi. Salva la possibilità che possano riprendere qualora il IG avrà acquisito adeguate capacità genitoriali. Pt_1
Il contributo al mantenimento del figlio
In merito, va preliminarmente osservato che, ai sensi del nuovo art. 155 c.c. entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice dispone, inoltre, la corresponsione di un assegno periodico a carico di un genitore, onde così compensare le differenze di reddito fra le parti.
Le esigenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197). I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali.
Pertanto, il provvedimento di decadenza non va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resta salvo. In particolare, continuano ad applicarsi gli artt. 147 e 148 c.c., più precisamente: l'obbligo di mantenimento dei figli incombe a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
Inoltre, è pacifico che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, tenuto conto degli oneri dei quali ciascuna delle parti è gravata e dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore (si consideri che il IG non partecipa in alcun modo al mantenimento diretto del figlio) si ritiene che il padre Pt_1 debba contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di 250,00 euro da corrispondere a mani della madre entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infatti, con riferimento alla situazione economica, emerge che il IG si sta impegnando Pt_1 nella ricerca di una stabile occupazione, ma nulla ha dimostrato in merito alla natura dell'attività che svolge ed ai redditi che percepisce.
La IGa continua a vivere a Borgone di Susa in una casa di proprietà. Attualmente la CP_1 sig.ra risulta disoccupata e percepisce indennità di disoccupazione. Nel 2024, infatti, la stessa ha lavorato come badante con regolare contratto;
tale occupazione, tuttavia, si è conclusa nel mese di ottobre u.s. in quanto l'anziana assistita dalla IGa è stata ricoverata. Da allora la sig.ra sta cercando una CP_1 nuova occupazione ed ha presentato il curriculum presso alcune residenze per anziani del territorio: in sede di comparizione dinanzi al Giudice, in data 29/1/2025 ella ha dichiarato“ Attualmente prendo la NASPI, ma mi sto mobilitando. Anzi, addirittura a febbraio dovrei iniziare un corso come assistente – supporto agli insegnanti nelle scuole per l'infanzia. Inoltre, nel 2023 ho frequentato il corso HCCP”.
Alla luce di quanto rappresentato, quindi, la domanda di parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Infine, si confermata la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , sia CP_2 per la prosecuzione del sostegno al minore, sia per il supporto alla genitorialità, invitando al contempo la IGa ai fini del proficuo mantenimento del rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso CP_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità ed il IG , ai Pt_1 fini della ripresa di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengo poste a carico della parte resistente che con la propria condotta ha reso necessario il presente procedimento, risultando al termine soccombente rispetto a tutte le domande oggetto dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di reintegrare il IG nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Parte_1 Dispone l' affidamento esclusivo rafforzato del minore nato il [...] nella forma Persona_1 rafforzata di cui all'art. 337 quater, 3 comma, c.c. alla madre attribuendo alla stessa tutte Controparte_1 le decisioni riguardanti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, la collocazione e la residenza, il rilascio dei documenti, le decisioni scolastici;
Conferma la sospensione degli incontri figlio-padre, disponendo fin da ora che possano riprendere solo ove rispondente alle esigenze del figlio, previa attenta valutazione da parte di Servizi incaricati del recupero delle capacità genitoriali da parte del IG secondo tempi e modalità che Parte_1 saranno ritenuti adeguati dai Servizi incaricati;
Dispone a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad Parte_1 euro 250,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra con adeguamento automatico secondo l'aumento CP_1 del costo della vita Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che andranno regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Torino – COA del 15/3/2016;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e di , disponendo che CP_2 essi provvedano all'adozione di tutti gli interventi specifici a tutela del minore, tra cui un progetto di educativa domiciliare, secondo modalità e tempi che saranno ritenuti adeguati tenuto conto delle necessità del minore, sia per la prosecuzione del sostegno al minore sia per il supporto alla genitorialità;
Invita la IGa ai fini del mantenimento di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso CP_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità.
Invita il IG , ai fini della ripresa di un rapporto con il figlio, ad effettuare un percorso Pt_1 terapeutico individuale/personale, nonché di sostegno alla propria genitorialità e la presa in carico presso il Ser.D.
Dichiara tenuto e condanna il IG al pagamento a favore della IGa Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2905 (di cui € 850,5 per fase Controparte_1 di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Manda ai Servizi in sede per la comunicazione ai Servizi competenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/1/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.