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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/09/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale, in persona dei seguenti giudici:
Dott. Tiziana Longu Presidente
Dott. Riccardo De Vito Giudice rel.
Dott. Cosimo Gabbani Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 9 settembre 2025 nel ricorso per liquidazione giudiziale iscritto al n. 13-1/2025 RG PU promosso da
(CF ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
Macello Zenobi contro
, con sede in Dorgali, via Lamarmora 54 (P Iva Controparte_1
), in persona della titolare P.IVA_2
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, la ha chiesto di dichiarare l'apertura della Pt_1 liquidazione giudiziale della impresa individuale , con sede in Dorgali, via Lamarmora Controparte_1
P.IVA_ P.IVA 54 (P Iva ), in persona della titolare.
A suffragio dell'istanza, la ricorrente ha dedotto: 1) di essere creditrice, come dimostrato dalle fatture allegate, della somma di e 19.779,19 per fornitura di merce;
2) di avere ottenuto per talie credito dal
Tribunale di Nuoro il decreto ingiuntivo n. 45 del 2021 del 7 gennaio 2021, successivamente notificato il 12 gennaio 2021 e mai opposto;
3) di dover riscontrare, stante anche la mancata proposizione di un piano di rientro, l'insolevenza della società resistente.
Con decreto del 17 luglio 2025 il giudice designato ha fissato l'udienza del 9 settembre 2025.
Decreto e ricorso sono stati ritualmente notificati all'indirizzo di pec risultante dalla visura storica.
All'udienza del 9 settembre 2025, stante la mancata costituzione della resistente, la procuratrice di parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche alla luce dell'istruttoria svolta da questo ufficio.
Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impersa, ossia il Comune di Dorgali – osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità va rimarcato che l'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'art.121 CCI., , grava sul debitore.
Nel caso di specie, benchè ritualmente intimata, l'impresa convenuta non si è costituira e non ha depositato documentazione relativa all'ultimo triennio antecedente il ricorso per liquidazione giudiziale.
Non avendo assolto il debitore all'onere della prova, i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale devono ritenersi sussistenti. Con riferimento agli presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale, si deve mettere in precipuo rilievo che il credito vantato dalla ricorrente – certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 45 del 2021 del Tribunale di Nuoro – ammonta a € 19.779,19, al netto delle spese del monitorio. Dall'istruttoria di ufficio, tuttavia, emerge un debito nei confronti di pari a € Controparte_2
106.361,91. Emerge, inoltre, un debito nei confronti dell' pari a € 50.901,52. CP_3
Sussiste, dunque, anche il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
La eterogeneità del debito (Agenzia delle Entrate-Riscossione, fornitore), la mancata opposizione CP_3 al decreto ingiuntivo e la mancata proostizione di un piano di rientro paiono inequivoci indici dell'insolvenza della società.
Deve osservarsi che ai fini della verifica dell'incapacità di soddisfare con regolarità le obbligazioni è una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento essere rivelatore (Cass. Civ. 9297 del 2019). Nel caso di specie, la società ricorrente non
è stata in grado di effettuare pagamenti, neppure parziali, per quanto meno ridurre il credito nei confronti della ricorrente. Tale incapacità si rivela sintomatica di uno stato di crisi che il debito nei confronti di Agenzia delle Entratre pare rendere davvero irreversibile.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa resistente.
Stante la mancata costituzione e contestazione del ricorso, nulla occorre pronunciare in punto di spese.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale , con Controparte_1
P.IVA_ P.IVA sede in Dorgali, via Lamarmora 54 (P Iva ), in persona della titolare.
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa Persona_1
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 18 dicembre 2025 ore 11.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 9 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu