CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 268 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Danilo Fontana Parte_1
Appellante
E
, con le Avv.te Patrizia Bontempo e Giovanna Maugeri CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Frosinone n. 1342/2023 del 16.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della malattia dallo stesso contratta (“artropatia di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psicofisica in misura pari al 12%, e per l'effetto condannare l'
[...]
, sede Provinciale di Frosinone, in Controparte_2 CP_1 persona del Direttore p.t., con sede in Frosinone Via Guglielmo Marconi n. 4 a corrispondere
1 all'odierno ricorrente l'indennizzo così come stabilito dalla legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio e del Giudizio di primo grado da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”; per l'appellato: “Piaccia al Collegio Ecc.mo, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, opponendosi alla richiesta CTU. Nella denegata ipotesi di ammissione della CTU si nominano fin d'ora quali CTP, congiuntamente e disgiuntamente, i dottori Persona_1
, domiciliati presso la con sede in Persona_2 Controparte_3
Roma via Nomentana 74 nonché e presso di CP_4 Persona_3 CP_1
Frosinone via G. Marconi 31 Con vittoria di spese diritti e onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2022, evocava in giudizio l' innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Frosinone ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze di varie ditte con mansioni di operaio edile e termoidraulico, dal 1971 al 2017. In particolare, rappresentava di aver svolto diverse attività quali il sollevamento e la posa di tubazioni in ferro asfaltato o zincato, l'apertura e chiusura di chiusini, il trasporto di bombole di 30/40 kg, l'utilizzo di martello pneumatico, pala e piccone per effettuare le tracce degli impianti idraulici;
il tutto con turni di 10 ore al giorno per sei giorni a settimana. Deduceva che, a causa di tali attività lavorative, soffriva di artropatia della spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori ad impaccio articolare. Rappresentava che tale malattia è presente nell'elenco di cui al D.M. dell'11.12.2009 e, con ciò, sosteneva l'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta. Allegava di aver presentato formale denuncia all' che, tuttavia, non riconosceva la tecnopatia. Di conseguenza, sulla scorta di relazione CP_1 medica di parte redatta dal dott. e depositata in atti, presentava opposizione nei Persona_4 confronti del provvedimento di rigetto della domanda di malattia professionale richiedendo di fissare una visita collegiale. Anche tale opposizione, tuttavia, veniva rigettata dall' appellato. CP_2
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Frosinone che venisse accertata la sua malattia professionale, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo previsto per CP_1 legge, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o in forma di rendita in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%.
2 Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data 9 novembre 2022 con cui CP_1 resisteva al ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'assunzione di prova testimoniale e, successivamente, esperita CTU medicolegale, il ricorso era respinto, dal momento che la consulenza aveva evidenziato come non fosse sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia dedotta. Pertanto ha statuito: “1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.”.
Con ricorso ritualmente depositato in data 9 febbraio 2024 e notificato, interponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone. Resisteva l' , con memoria depositata CP_1 in data 21 ottobre 2024.
La causa è stata istruita con la nomina di un nuovo CTU medicolegale.
All'esito, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
ed è stata infine decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, lamenta la carenza della motivazione della Parte_1 sentenza per avere il Giudice di primo grado aderito pedissequamente alle valutazioni del
CTU ritenute erronee, contraddittorie e incomplete. Il CTU, a sua detta, non avrebbe valutato le mansioni svolte dall'appellante, omettendo di rilevare che lo stesso ha svolto attività che richiedono movimentazione manuale di carichi, spesso in assenza di ausili efficaci, e con anche il rischio relativo all'utilizzo di strumenti vibranti. Rileva, inoltre, che la malattia lamentata rientra tra le patologie “tabellate”. Lamenta, infine, che il CTU in primo grado ha depositato la relazione definitiva senza rispondere alle osservazioni critiche mosse dal CTP, con ciò incorrendo in grave violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Chiede, dunque, che venga riconosciuta la natura professionale della malattia denunciata, con menomazione della sua integrità psico-fisica quantificata al 12% ai fini del riconoscimento del danno biologico, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in forma CP_1 capitale.
L'appello è fondato.
Deve rilevarsi, in prima analisi, che le mansioni puntualmente descritte dall'appellante hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi rese nel primo grado di giudizio, mentre del tutto generica è stata la contestazione delle stesse da parte dell' . Deve, pertanto, CP_1
3 ritenersi idoneo il materiale probatorio di cui si dispone, attestante l'attività lavorativa svolta dal Lo stesso CTU nell'odierno grado di giudizio, sulla base della Parte_1 documentazione presente in atti osserva che il lavoratore ha svolto per quarant'anni mansioni di operaio edile e termoidraulico e che ha utilizzato strumentazione, anche a carico manuale, che comportano una sollecitazione costante degli arti superiori.
Premesso ciò, la CTU medicolegale, basata sull'esame del periziato e della documentazione in atti, inclusi i verbali di escussione testimoniale, sostiene ampiamente la valutazione di riconducibilità almeno concausale della patologia all'attività lavorativa descritta supra, in quanto dà atto motivatamente della compatibilità della lavorazione con il danno rilevabile e presente sulla spalla.
Afferma, in particolare, che: “Sulla base della lavorazione effettuata per lungo tempo, con uso di strumentazione a carico manuale, e dell'uso specifico di strumenti, che sottendono una sollecitazione costante degli arti superiori, il danno riportato nel tempo si ritiene compatibile con una malattia da lavoro ovvero, la lavorazione quantomeno concausa di lesione di malattia tabellata (voce 78 lettera a). Gli accertamenti dal 2008 hanno sempre segnalato una sofferenza dei tendini della cuffia dei rotatori, compatibile con una tendinopatia da posture incongrue e microtraumi. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti delle spalle, sui vari piani in maniera diversa, maggiore a sinistra, in destrimane, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare l'arto nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa, a questo punto appare equa una valutazione complessiva del 10% (vedi tabella voci
223-224-227-228),”. Le riportate valutazioni rese dal consulente d'ufficio sono interamente condivise da questo Collegio, che evidenzia come la stessa sia fondata su corretti criteri logici e scientifici. In particolare, il consulente d'ufficio ha correttamente accertato che la denunciata malattia dell'appellante rientri tra quelle “tabellate”, in quanto corrisponde alla lettera a) della voce
78 del D.M. del 9 aprile 2008, rubricata “tendinite del sovraspinoso” nella categoria delle “malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”, dovuta a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
Il consulente ha concluso nel senso che “la patologia di cui è affetto il sig. Parte_2
è da ritenersi concausalmente correlata alla lavorazione e il danno, sulla base delle tabelle del danno biologico, quantificabile nella misura del 10%.”.
4 Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, va accolta la domanda di primo grado mirante a accertare la natura professionale della patologia “artropatia di spalla bilaterale con lesione cuffia dei rotatori da esposizione lavorativa” e a ottenere dall' l'indennizzo del danno biologico subito, CP_1 nella percentuale del 10%, oltre accessori.
Va pertanto dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata da in data Parte_1
12.10.2020 con compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% e condannato l' alla corresponsione dell'indennizzo con interessi legali dal 121° giorno a decorrere da tale CP_1 data e fino al saldo effettivo.
Occorre infatti evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' mentre in precedenza la CP_1 prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è
“areddituale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Le spese del giudizio del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, Avv. Danilo CP_1
Fontana, come pure le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 9.2.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1342/2023 del 16 ottobre 2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, dichiara l'origine professionale della malattia denunciata da in data Parte_1
5 12.10.2020 con compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% e condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo con interessi legali dal 121° CP_1 giorno a decorrere dal 12.10.2020 e fino al saldo;
- Condanna l' al rimborso delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € CP_1
1.600,00 quanto al giudizio di primo grado ed € 2.000,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Danilo Fontana, dichiaratosi antistatario;
- Pone a definitivo carico di l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto. CP_1
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
6