Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile e' modificato come segue:
"Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile".
Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile e' modificato come segue:
"Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile".