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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1149 / 2024
Il giudice NA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1149/2024
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA AR MA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SALVATORE CACIOPPO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.04.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per gli infortuni occorsi in data 06.04.2023 e 11.10.2023, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al 7% e 12% o comunque una diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento dei diritti CP_1
spettanti in base alla percentuale di postumi accertati in giudizio, con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo di avere riconosciuto entrambi gli eventi CP_1
come infortunio sul lavoro ma escludendo la sussistenza di postumi permanenti. Chiede,
quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno di postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, il CTU nominato, in merito all'evento del 06/04/2023, ha confermato la riconducibilità eziologica del danno all'infortunio, quantificando un danno biologico nella misura del 3%; in merito all'evento del 11/10/2023, invece, ha attribuito un danno biologico del 1%.
Pertanto, ha riferito che: “ nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Palma di Montechiaro nella via Bunarroti n. 94, impiegato è affetto da: Evento del 06/04/2023: Esiti
di trauma da caduta condizionante frattura composta V MTC e frattura scomposta F1 V dito mano
destra; algia post-traumatica spalla destra con slaminamento del sovraspinoso. Evento del
11/10/2023: Esiti di trauma da caduta condizionante infrazione della metafisi distale omerale sinistra
con ferita lacero-contusa suturata in soggetto con artrosi acromion-claveare sinistra responsabile di
compressione sul sottostante spazio subacromiale e lesione completa inveterata del tendine
sopraspinato. Le infermità da ricondurre agli infortuni sul lavoro del 06/04/202023 e del 11/10/2023
incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto in misura complessiva del 4 (quattro)%, a decorrere
dalla fase amministrativa”.
Tali esiti devono aggiungersi a quelli già patiti dal ricorrente per effetto di infortuni pregressi e, segnatamente, del 15/11/1980 (per il quale è stato indennizzato con una riduzione della capacità lavorativa pari al 30%) e del 2008 (per cui gli è stato riconosciuto il
6 %).
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza degli infortuni professionali, ha subito un danno biologico permanente pari complessivamente al 4 % che si aggiunge alle menomazioni già in essere e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, CP_1
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu a carico dell' liquidate come da separato decreto. CP_1
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
NA Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 1149 / 2024
Il giudice NA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1149/2024
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA AR MA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SALVATORE CACIOPPO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.04.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per gli infortuni occorsi in data 06.04.2023 e 11.10.2023, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al 7% e 12% o comunque una diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento dei diritti CP_1
spettanti in base alla percentuale di postumi accertati in giudizio, con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo di avere riconosciuto entrambi gli eventi CP_1
come infortunio sul lavoro ma escludendo la sussistenza di postumi permanenti. Chiede,
quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno di postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, il CTU nominato, in merito all'evento del 06/04/2023, ha confermato la riconducibilità eziologica del danno all'infortunio, quantificando un danno biologico nella misura del 3%; in merito all'evento del 11/10/2023, invece, ha attribuito un danno biologico del 1%.
Pertanto, ha riferito che: “ nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Palma di Montechiaro nella via Bunarroti n. 94, impiegato è affetto da: Evento del 06/04/2023: Esiti
di trauma da caduta condizionante frattura composta V MTC e frattura scomposta F1 V dito mano
destra; algia post-traumatica spalla destra con slaminamento del sovraspinoso. Evento del
11/10/2023: Esiti di trauma da caduta condizionante infrazione della metafisi distale omerale sinistra
con ferita lacero-contusa suturata in soggetto con artrosi acromion-claveare sinistra responsabile di
compressione sul sottostante spazio subacromiale e lesione completa inveterata del tendine
sopraspinato. Le infermità da ricondurre agli infortuni sul lavoro del 06/04/202023 e del 11/10/2023
incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto in misura complessiva del 4 (quattro)%, a decorrere
dalla fase amministrativa”.
Tali esiti devono aggiungersi a quelli già patiti dal ricorrente per effetto di infortuni pregressi e, segnatamente, del 15/11/1980 (per il quale è stato indennizzato con una riduzione della capacità lavorativa pari al 30%) e del 2008 (per cui gli è stato riconosciuto il
6 %).
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza degli infortuni professionali, ha subito un danno biologico permanente pari complessivamente al 4 % che si aggiunge alle menomazioni già in essere e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, CP_1
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu a carico dell' liquidate come da separato decreto. CP_1
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
NA Di SA