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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 QUINQUIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al numero 19160/2023 del ruolo generale
TRA
CI Pt_1
(Avv. Luciana TR)
- ATTORE - OPPONENTE –
E
Controparte_1
(Avv. Henry Alessandro Oliverio)
- CONVENUTO - OPPOSTO
E
CP_2
(Avv. Gaia Domitilla De Angelis)
- TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.1.2022, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza di assegnazione del 31.12.2021 nell'ambito della procedura esecutiva n. 19193/2019
R.G.E. Lamentava l'opponente che il G.E.: a) avrebbe rideterminato illegittimamente l'importo a titolo di sorte, non assegnando l'asserita residua sorte ancora dovuta e pari ad asseriti € 523,69; b) sarebbe sceso sotto i minimi tariffari nella liquidazione degli onorari di esecuzione, non riconoscendo di fatto le spese vive affrontate dal creditore.
In ragione di ciò, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, la liquidazione della sorte residuale per € 523,69 e la rideterminazione, ex D.M. 55/2014, degli importi liquidati,
“rideterminandola nella misura di €. 1450,00 o comunque di almeno €uro 1038,71” e delle spese vive affrontate.
Il Giudice dell'esecuzione, in assenza di domande di natura cautelare, con ordinanza del
14.12.2022, concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio, l'opponente ha ribadito le domande già presentate in fase cautelare, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 18.7.2023 si è costituita , evidenziando CP_1
l'infondatezza della proposta opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di fase.
Con comparsa del 13.9.2023 si è inoltre costituito il terzo eccependo in via CP_2 preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di Pace.
Nel merito, ha comunque reso noto che a seguito della notificazione dell'ordinanza di assegnazione, aveva provveduto a pagare quanto assegnato al TR e, quindi, a svincolare in favore del debitore esecutato le ulteriori somme a suo tempo pignorate. Si è quindi rimesso alle decisioni del Giudice, chiedendo la refusione delle spese di lite.
Con memorie ex art. 171 ter, I co., c.p.c. il TR ha inoltre eccepito la carenza di jus
Contr postulandi della per esser stata rilasciata in fase cautelare dal Presidente, non più in carica.
All'udienza del 19.3.2025, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., già concessi i termini di legge ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esser rigettata l'eccezione preliminare di carenza di jus postulandi Contr della avanzata dall'attore.
Invero, la procura risulta regolarmente rilasciata dal soggetto che, illo tempore, aveva il relativo potere. Non rintracciando in atti alcuna revoca e risultando del tutto irrilevante la successione nella Presidenza della ai fini del rilascio della procura, l'eccezione deve CP_2
essere rigettata.
Parimenti in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di incompetenza per valore. Invero, l'art. 27 c.p.c., II co., prevede che “Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi
è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione”.
Essendosi svolta la fase cautelare avanti il Tribunale, la fase di merito dovrà essere incardinata innanzi al medesimo organo giudicante.
Venendo quindi al merito della controversia, la domanda avanzata dal TR deve essere rigettata.
Invero, v'è in primis da precisare che la procedura iscritta al n. R.G. 19193/2019 ha subìto un unico rinvio causato dal fatto che il creditore, pur avendo dichiarato il soddisfo parziale del proprio credito per un pregresso pagamento del debitore, non aveva ciò nonostante specificato quanto quest'ultimo avesse corrisposto. Dopo la richiesta precisazione, la procedura si è conclusa, in una successiva unica udienza, con assunzione in riserva da parte del G.E.
All'esito dello scioglimento di riserva, è stata disposta l'assegnazione a favore del creditore procedente delle sole spese di lite, visto l'intervenuto pagamento di € 2.317,78 da parte del debitore
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Per valutare le doglianze oppositive è allora necessario prendere la mosse dal titolo azionato e dal conseguente atto di precetto notificato dal TR a . CP_1
In particolare, il titolo azionato era costituito da un'ordinanza di assegnazione che riconosceva al TR la somma pari ad “€ 2.056,64, oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notificazione del presente atto nonché gli interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e fino alla data del pagamento”.
Nell'atto di precetto, ciò nonostante, il creditore ha riportato somme esorbitanti ovvero del tutto prive di giustificazione causale e precisamente:
- € 99,89 per interessi, allorquando la somma dovuta per interessi è pari ad € 3,11
(dall'11.4.2019, data di redazione dell'ordinanza, al 19.6.2019, data della notifica dell'atto di precetto);
- € 70,00 per contributo unificato, non dovuto in quanto la somma assegnata nell'ordinanza è già espressamente comprensiva delle spese vive di procedura (laddove indica la somma di €
820,00 “comprensiva di esborsi”);
- € 23,26 per richieste copie esecutive ordinanza, a fronte di dovuti € 11,63, come da attestazione della cancelleria apposta sul titolo;
- € 29,98 per “spese notif+bollo aut”, a fronte di dovuti € 7,95, gli unici provati in atti;
Par
- € 172,00 per “oneri success. titolo CdO 24.2.2017”, non dovuti, in quanto CP_3
riconosciuti unicamente nel caso in cui non si giunga ad iscrivere la procedura esecutiva;
- € 64,16 per “spese precetto ed esborsi vari”, non dovuti in quanto del tutto privi di giustificazione causale;
- € 196,98 per compensi del precetto, dovuti.
Discende da quanto sopra che il compenso dovuto nell'atto di precetto si attesta in €
2.079,33 per sorte, spese ed interessi, ed € 196,98 per compensi richiesti per l'atto di precetto, per un totale complessivo di € 2.276,31.
Dato atto che il pagamento effettuato dalle è superiore alla predetta somma e pari ad € CP_1
2.317,78, emerge chiaramente che nessun importo risulta ancora dovuto dalla società al TR, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
Andando quindi ad esaminare la seconda doglianza oppositiva, relativa ai compensi di esecuzione, è preliminarmente necessario valutare, ai fini della determinazione delle predette spese di lite, quale sia il peso sostanziale dell'esecuzione azionata, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte per cui bisogna aver riguardo al principio di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato in relazione all'opera professionale effettivamente prestata (V. Cass.
14691/15).
A ciò si deve aggiungere che ex art. 4, co. 1, 1° allinea, del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis, il legislatore ha previsto che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. […] Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nel caso di specie, quindi, il pignoramento presso terzi incardinato dal TR innanzi il
Tribunale di Roma si palesa di modesto valore, è di assoluta semplicità di trattazione ed ha avuto un esito pressoché immediato (come detto il rinvio è stato cagionato dall'omessa dichiarazione del creditore dell'importo ricevuto da ). CP_1
A ciò si aggiunga che il TR agiva unicamente per l'asserito residuo e le spese di esecuzione, avendo già ottenuto – integrale, come si è visto – soddisfazione del proprio credito.
La complessiva valutazione delle circostanze ora esposte ha allora correttamente indotto il
G.E. a considerare le spese di esecuzione liquidabili secondo il parametro delle cause “seriali” ed a ridurre la liquidazione delle spese del 50% rispetto ai valori medi previsti dal citato Decreto
Ministeriale, attenendosi ai parametri minimi, vigenti ratione temporis.
Quanto alla liquidazione delle spese di procedura, pertanto, lo scaglione applicabile (da €
1.101,00 ad € 5.200,00) per il credito complessivo, e corrispondente al valore della causa introdotta, prevederebbe una retribuzione, al minimo tariffario (parametro medio ridotto del 50%), pari ad €
166,00 per la fase di introduttiva, € 284,00, per la fase di trattazione, € 67,50 per spese generali, €
20,70 per C.P.A., € 118,40 per IVA ed € 100,73 per spese vive del pignoramento (€ 43 per C.U., €
27 per marca da bollo, € 30,73 per spese di notifica del pignoramento), per un totale di € 757,33, ossia una somma inferiore rispetto a quella liquidata dal GE.
La doglianza dell'opponente relativa all'asserita illegittimità della determinazione dei compensi dell'esecuzione non è pertanto accoglibile, in quanto il GE, liquidando € 820,00 per le spese dell'esecuzione, non è in alcun modo sceso sotto i limiti tariffari, liquidando al contrario €
62,67 in più rispetto ai minimi oltre alle spese vive.
L'opposizione deve conclusivamente essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite come da dispositivo, individuando lo scaglione in base alla richiesta della parte (cfr. pag. 7 atto di citazione), non risultando in alcun modo fondata la richiesta del
TR, in ragione di un'assunta citazione unicamente ex art. 102 c.p.c., di compensare le spese con il terzo pignorato, in primis in quanto quest'ultimo è a tutti gli effetti parte formale e sostanziale;
in secundis, ed a riprova di ciò, in quanto è stato lo stesso attore ad aver mosso un'eccezione – infondata – in ordine allo jus postulandi della Banca, doglianza sulla quale quest'ultima è stata chiamata a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti costituite Parte_2 [...]
e della somma di € 1.701,00, oltre accessori di legge se dovuti. CP_1 CP_2
Così deciso, in Roma, il 20.3.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)