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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15209 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Monza, del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Dante n. 4, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
[...] P.IVA_1
Michele Mario Luvoni, del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Cesare Battisti
n. 2, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte attorea: “ in via preliminare di rito accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona quale Foro del Consumatore e, conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 19400/2021 – Ruolo n.33689/2021 reso in data 15.10.2021, pubblicato in data 16.11.2021; nel merito dato atto che non viene fornita alcuna prova della sussistenza e consistenza del credito vantato da parte opposta;
respingere ogni pretesa creditoria dell' avanzata Controparte_1 nei confronti di dichiarare infondato, illegittimo e comunque inefficace il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 19400/21 Ruolo n.33689/2021 reso in data 15.10.2021 e pubblicato in data 16.11.2021 dal Tribunale di Milano e per l'effetto revocare il predetto provvedimento tenendo indenne l'opponente da Parte_1 ogni e qualsiasi pretesa dall' in via subordinata dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti degli articoli 2934 e ss. cod. civ., del credito preteso dall'istituto nei confronti della CP_1 signora in ogni caso condannare l' al pagamento di tutte le spese, Parte_1 Controparte_1 diritti e onorari del giudizio”. parte convenuta: “- in via preliminare: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c., non ricadendo la fattispecie nell'alveo del Codice del Consumo né, in ogni caso, ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito: rigettare, siccome inammissibili, in quanto estranei al thema decidendum e, in ogni caso, infondati in fatto
e in diritto, tutti i motivi di opposizione, sia preliminari che di merito, formulati dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 19400/2021 rep., 33689/2021 R.G., emesso
[...] il 15/10/2021; in ogni caso, condannare l'opponente a pagare a favore dell' Controparte_2
[...
[...] per il titolo dedotto, la somma di € 99.323,17, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo. Con vittoria
[...] di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Riservato ogni diritto”.
Concise ragioni della decisione
L' ha chiesto e ottenuto l'emissione da parte di questo Controparte_2
Tribunale, nei confronti di e di in via solidale, di Parte_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo di pagamento - n. 19400/2021 del 16.11.2021 - della somma di euro 99.323,17, oltre interessi e spese, a titolo di rette scolastiche per la frequentazione dell'Istituto scolastico da parte dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Nell'ambito dell'esecuzione conseguentemente promossa dall' sulla scorta del Controparte_1 decreto ingiuntivo ottenuto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione ha rilevato la possibile violazione del cd. foro del consumatore.
sulla scorta dei principi espressi da Cass., SS.UU., n. 9479/2023, ha Parte_1 proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. facendo valere l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente, in via esclusiva, quale foro del consumatore, il Tribunale di Cremona.
L'Istituto opposto, costituendosi in giudizio, ha contestato la applicazione del foro del consumatore al contratto di formazione ed educazione, aggiungendo che un ente religioso civilmente riconosciuto - come l' – non può qualificarsi come professionista a norma Controparte_1 dell'art. 3 lett. c) Codice del Consumo.
Nel caso di specie, il contratto fu concluso, dalla stipulante (persona fisica) a favore dei terzi figli minori della stessa (beneficiari persona fisica) con l'Istituto opposto e ha oggetto – sulla base della prospettazione della delle stesse parti – prestazioni di natura composita, finalizzate alla formazione ed educazione dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Difatti, non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c. oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, rappresentate dalle domande di iscrizioni sottoscritte (doc. 1 fascicolo monitorio) che all'opponente - in qualità genitore esercente la potestà genitoriale - spettasse il pagamento delle rette di frequenza della scuola paritaria.
Parimenti, non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., che i minori frequentarono effettivamente l'istituto scolastico gestito dall'Ente ecclesiastico.
Tanto premesso sulla natura del contratto, la qualifica di consumatore dalla è fatto Parte_1 incontroverso, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta, in quanto finalizzati a consentire la formazione ed educazione dei figli minori.
Come fatto incontroverso è la residenza della stessa sita a Cella Dati, in provincia di Cremona e,
2 quindi, al di fuori del circondario del Tribunale adito.
Quanto all'oggetto del contratto, la disciplina di tutela di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo), è applicabile a tutti i contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista avente ad oggetto un "prodotto", a norma dell'art. 3 lett. e) Codice del Consumo, inteso come qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito, o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale.
Da tale ampia nozione inerente all'oggetto del contratto sottoposto alla disciplina consumeristica, non può che discendere la sussunzione nel Codice del consumo anche delle prestazioni di educazione e formazione, inerenti peraltro alla scuola dell'obbligo, assicurate a studenti minori, da un Istituto Scolastico, dietro la corresponsione di una retta mensile, gravante sui soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Quanto alla nozione di professionista, la qualifica dell' come ente ecclesiastico Controparte_1
civilmente riconosciuto non può escludere – anche dopo l'emanazione della Legge 129/2021 – che, quanto meno per le prestazioni scolastiche di educazione e istruzione rese a favore degli studenti, per la frequentazione delle quali richiede il pagamento di una retta, l'opposta svolga attività commerciale e professionale, perseguendo una evidente finalità di lucro.
Conseguentemente, almeno per quanto concerne il rapporto negoziale in esame, l'Istituto scolastico paritario si è posta nei confronti degli utenti, rappresentati dai figli minori che frequentano le lezioni dallo stesso organizzate e dai genitori che stipulano contratti a favore di terzi impegnandosi a pagare la tassa di iscrizione annuale e le rette - come "professionista" e non come mero soggetto che svolge attività “di religione e di culto”.
Alla controversia in esame, si deve applicare, come detto, il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Cremona nel cui circondario risiede Parte_1
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto e deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Le stesse vengono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con riferimento al valore della causa (euro 99.323,17), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione affrontata.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, a norma dell'art. 650 c.p.c., da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
civilmente riconosciuto - avverso il decreto ingiuntivo n. 19400/2021
[...]
del 16.11.2021, emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Cremona e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' a rifondere all'opponente le spese di Controparte_2
lite, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Monza, del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Dante n. 4, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
[...] P.IVA_1
Michele Mario Luvoni, del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Cesare Battisti
n. 2, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte attorea: “ in via preliminare di rito accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona quale Foro del Consumatore e, conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 19400/2021 – Ruolo n.33689/2021 reso in data 15.10.2021, pubblicato in data 16.11.2021; nel merito dato atto che non viene fornita alcuna prova della sussistenza e consistenza del credito vantato da parte opposta;
respingere ogni pretesa creditoria dell' avanzata Controparte_1 nei confronti di dichiarare infondato, illegittimo e comunque inefficace il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 19400/21 Ruolo n.33689/2021 reso in data 15.10.2021 e pubblicato in data 16.11.2021 dal Tribunale di Milano e per l'effetto revocare il predetto provvedimento tenendo indenne l'opponente da Parte_1 ogni e qualsiasi pretesa dall' in via subordinata dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti degli articoli 2934 e ss. cod. civ., del credito preteso dall'istituto nei confronti della CP_1 signora in ogni caso condannare l' al pagamento di tutte le spese, Parte_1 Controparte_1 diritti e onorari del giudizio”. parte convenuta: “- in via preliminare: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c., non ricadendo la fattispecie nell'alveo del Codice del Consumo né, in ogni caso, ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito: rigettare, siccome inammissibili, in quanto estranei al thema decidendum e, in ogni caso, infondati in fatto
e in diritto, tutti i motivi di opposizione, sia preliminari che di merito, formulati dalla sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 19400/2021 rep., 33689/2021 R.G., emesso
[...] il 15/10/2021; in ogni caso, condannare l'opponente a pagare a favore dell' Controparte_2
[...
[...] per il titolo dedotto, la somma di € 99.323,17, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo. Con vittoria
[...] di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Riservato ogni diritto”.
Concise ragioni della decisione
L' ha chiesto e ottenuto l'emissione da parte di questo Controparte_2
Tribunale, nei confronti di e di in via solidale, di Parte_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo di pagamento - n. 19400/2021 del 16.11.2021 - della somma di euro 99.323,17, oltre interessi e spese, a titolo di rette scolastiche per la frequentazione dell'Istituto scolastico da parte dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Nell'ambito dell'esecuzione conseguentemente promossa dall' sulla scorta del Controparte_1 decreto ingiuntivo ottenuto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione ha rilevato la possibile violazione del cd. foro del consumatore.
sulla scorta dei principi espressi da Cass., SS.UU., n. 9479/2023, ha Parte_1 proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. facendo valere l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente, in via esclusiva, quale foro del consumatore, il Tribunale di Cremona.
L'Istituto opposto, costituendosi in giudizio, ha contestato la applicazione del foro del consumatore al contratto di formazione ed educazione, aggiungendo che un ente religioso civilmente riconosciuto - come l' – non può qualificarsi come professionista a norma Controparte_1 dell'art. 3 lett. c) Codice del Consumo.
Nel caso di specie, il contratto fu concluso, dalla stipulante (persona fisica) a favore dei terzi figli minori della stessa (beneficiari persona fisica) con l'Istituto opposto e ha oggetto – sulla base della prospettazione della delle stesse parti – prestazioni di natura composita, finalizzate alla formazione ed educazione dei figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
Difatti, non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c. oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, rappresentate dalle domande di iscrizioni sottoscritte (doc. 1 fascicolo monitorio) che all'opponente - in qualità genitore esercente la potestà genitoriale - spettasse il pagamento delle rette di frequenza della scuola paritaria.
Parimenti, non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., che i minori frequentarono effettivamente l'istituto scolastico gestito dall'Ente ecclesiastico.
Tanto premesso sulla natura del contratto, la qualifica di consumatore dalla è fatto Parte_1 incontroverso, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta, in quanto finalizzati a consentire la formazione ed educazione dei figli minori.
Come fatto incontroverso è la residenza della stessa sita a Cella Dati, in provincia di Cremona e,
2 quindi, al di fuori del circondario del Tribunale adito.
Quanto all'oggetto del contratto, la disciplina di tutela di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo), è applicabile a tutti i contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista avente ad oggetto un "prodotto", a norma dell'art. 3 lett. e) Codice del Consumo, inteso come qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito, o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale.
Da tale ampia nozione inerente all'oggetto del contratto sottoposto alla disciplina consumeristica, non può che discendere la sussunzione nel Codice del consumo anche delle prestazioni di educazione e formazione, inerenti peraltro alla scuola dell'obbligo, assicurate a studenti minori, da un Istituto Scolastico, dietro la corresponsione di una retta mensile, gravante sui soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Quanto alla nozione di professionista, la qualifica dell' come ente ecclesiastico Controparte_1
civilmente riconosciuto non può escludere – anche dopo l'emanazione della Legge 129/2021 – che, quanto meno per le prestazioni scolastiche di educazione e istruzione rese a favore degli studenti, per la frequentazione delle quali richiede il pagamento di una retta, l'opposta svolga attività commerciale e professionale, perseguendo una evidente finalità di lucro.
Conseguentemente, almeno per quanto concerne il rapporto negoziale in esame, l'Istituto scolastico paritario si è posta nei confronti degli utenti, rappresentati dai figli minori che frequentano le lezioni dallo stesso organizzate e dai genitori che stipulano contratti a favore di terzi impegnandosi a pagare la tassa di iscrizione annuale e le rette - come "professionista" e non come mero soggetto che svolge attività “di religione e di culto”.
Alla controversia in esame, si deve applicare, come detto, il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Cremona nel cui circondario risiede Parte_1
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto e deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Le stesse vengono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con riferimento al valore della causa (euro 99.323,17), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione affrontata.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, a norma dell'art. 650 c.p.c., da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
civilmente riconosciuto - avverso il decreto ingiuntivo n. 19400/2021
[...]
del 16.11.2021, emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Cremona e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' a rifondere all'opponente le spese di Controparte_2
lite, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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