Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1695 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. STILO SIMONA (c.f.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CUPIDO PIETRO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale tra coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte come ribadite all'udienza del 9.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 05/11/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in Luni in data 19.5.2017 con e che dall'unione CP_1
sono nate le figlie (in data 12.12.2014), (in data 20.7.2016) e (in data Per_1 Per_2 Per_3
11.2.2019), attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in CP_1
punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
All'udienza del 9.4.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo (comprensivo anche delle istanze formulate in seno al sub procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c.) come da conclusioni congiunte depositate dalla ricorrente in pct in data 8.4.2025 e dal resistente in pct in data 7.4.2025, cui le parti si sono integralmente riportate e di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“dichiarare la separazione personale tra la signora ed il signor Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
ordinare al Comune di Luni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali omologare le seguenti condizioni della separazione.
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) le figlie e che coabiteranno con la madre Persona_4 Persona_5 Persona_6
nella casa dei nonni paterni sita in Forte dei Marmi (LU), Via Bandini e Rosseti n. 16, saranno affidate ad entrambi i genitori i quali di concerto ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
2) tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle bimbe e del lavoro del signor lo CP_1
stesso potrà tenere con sé le figlie i primi tre weekend del mese, dal sabato mattina alle ore 13:00, sino al lunedì successivo, nel quale le accompagnerà all'entrata di scuola in periodo scolastico, mentre le riaccompagnerà alle ore 9:00 presso la madre in periodo non scolastico;
3) nella settimana il cui weekend sarà di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 nel periodo scolastico e dalle ore 9:00 sino alle pag. 2 di 7 ore 22:00 nel periodo non scolastico;
4) festività alternate e 10 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, il periodo scelto dovrà essere comunicato entro il precedente 30 aprile;
5) i genitori potranno concordare orari e giorni diversi, il tutto salvaguardando gli interessi primari e gli impegni extra scolastici delle minori nonché i loro desideri.
SULL'ASPETTO ECONOMICO
6) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) per ogni Parte_1 bambina, per un totale di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da calcolarsi nel mese e nell'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a mezzo di bonifico sul conto corrente della signora Parte_1
recante il seguente codice IBAN: [...] 510392750488;
7) saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche, parascolastiche e ludiche e comunque extra sostenute nell'interesse delle figlie minori, da sostenersi secondo le modalità di cui al protocollo del Tribunale della Spezia;
8) i coniugi concordano altresì che, qualora la spesa straordinaria da affrontare sia piuttosto consistente, come ad esempio nel caso di spesa dentistica, ciascuno potrà concordare con il professionista/prestatore le modalità di pagamento che intenderà adottare per corrispondere il proprio 50%, in modo tale da ottenere direttamente la ricevuta di pagamento e senza peraltro, vincolare l'altro coniuge a sostenere la stessa modalità di pagamento;
9) il padre, la madre e le figlie manterranno la residenza a Luni (SP), in Via Ghitella n. 53, ma la casa coniugale sarà assegnata in via esclusiva al solo signor il quale provvederà CP_1
al pagamento integrale delle rate mensili del relativo mutuo;
10) come contributo al mantenimento della prole, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali in essere con il signor e quale elemento funzionale ed indispensabile CP_1
ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti convengono di far rientrare nelle condizioni della separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della nuda proprietà di beni immobili, dando atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere la dichiarazione della signora in ordine al Parte_1
trasferimento della nuda proprietà fermi restanti i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
a tale scopo, la signora si obbliga a trasferire alle figlie nata a [...] il 12 dicembre Parte_1 Persona_4
2014, nata a [...] il [...] e nata a [...] il 11 Persona_5 Persona_6
febbraio 2019, in parti uguali tra loro, i diritti di nuda proprietà, pari ad ½ dell'intero, sul pag. 3 di 7 fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Ortonovo (SP), ore Comune di Luni (SP),
Via Ghitella, censito a catasto fabbricati del Comune di Ortonovo al foglio 4, particella 419, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 262,10, nonché i diritti di nuda proprietà, pari ad ½ dell'intero, sull'appezzamento di terreno attiguo al predetto immobile di mq. 260, censito al catasto terreni del Comune di Ortonovo (SP), al foglio 4, particella 420, uliveto di classe prima, mq. 260, rendita dominicale € 1,01, rendita agraria € 0,81, formalizzando detto trasferimento a propria cura e spese avanti al Notaio dalla stessa prescelto entro e non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione delle presenti note scritte;
11) l'assegno unico relativo alle minori sarà riconosciuto in misura pari a ¾ dell'intero alla signora e per la restante quota di ¼ dell'intero al signor così Parte_1 CP_1
come ogni altra contribuzione pubblica;
12) le rate del finanziamento Compass n. CO 000018874125 di € 20.000,00 richiesto da entrambi i coniugi in data 13 marzo 2018 e di quello n. CO0000 29733438 di € 8.000,00 richiesto in data 15 maggio 2024 graveranno sui signori e in parti uguali e ciascuno CP_1 Parte_1
provvederà a versare autonomamente alla finanziaria le rate di propria spettanza pari ad ½ dell'intero”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare ulteriori provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente, oltre che dalla volontà espressa e confermata da entrambi i coniugi negli atti di causa e in udienza. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
pag. 4 di 7 Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 9.4.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in Luni (SP) in data 19.5.2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Luni (SP) dell'anno 2017, al n. 2 parte I, alle seguenti condizioni come concordate dalle delle parti di cui si prende atto:
“autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
ordinare al Comune di Luni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali omologare le seguenti condizioni della separazione.
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) le figlie e che coabiteranno con la madre Persona_4 Persona_5 Persona_6
nella casa dei nonni paterni sita in Forte dei Marmi (LU), Via Bandini e Rosseti n. 16, saranno affidate ad entrambi i genitori i quali di concerto ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
2) tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle bimbe e del lavoro del signor lo CP_1
stesso potrà tenere con sé le figlie i primi tre weekend del mese, dal sabato mattina alle ore 13:00, sino al lunedì successivo, nel quale le accompagnerà all'entrata di scuola in periodo scolastico, mentre le riaccompagnerà alle ore 9:00 presso la madre in periodo non scolastico;
3) nella settimana il cui weekend sarà di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie il pag. 5 di 7 martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 nel periodo scolastico e dalle ore 9:00 sino alle ore 22:00 nel periodo non scolastico;
4) festività alternate e 10 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive, il periodo scelto dovrà essere comunicato entro il precedente 30 aprile;
5) i genitori potranno concordare orari e giorni diversi, il tutto salvaguardando gli interessi primari e gli impegni extra scolastici delle minori nonché i loro desideri.
SULL'ASPETTO ECONOMICO
6) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla signora CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) per ogni Parte_1 bambina, per un totale di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da calcolarsi nel mese e nell'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a mezzo di bonifico sul conto corrente della signora Parte_1
recante il seguente codice IBAN: [...] 510392750488;
7) saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese mediche, scolastiche, parascolastiche e ludiche e comunque extra sostenute nell'interesse delle figlie minori, da sostenersi secondo le modalità di cui al protocollo del Tribunale della Spezia;
8) i coniugi concordano altresì che, qualora la spesa straordinaria da affrontare sia piuttosto consistente, come ad esempio nel caso di spesa dentistica, ciascuno potrà concordare con il professionista/prestatore le modalità di pagamento che intenderà adottare per corrispondere il proprio 50%, in modo tale da ottenere direttamente la ricevuta di pagamento e senza peraltro, vincolare l'altro coniuge a sostenere la stessa modalità di pagamento;
9) il padre, la madre e le figlie manterranno la residenza a Luni (SP), in Via Ghitella n. 53, ma la casa coniugale sarà assegnata in via esclusiva al solo signor il quale provvederà CP_1
al pagamento integrale delle rate mensili del relativo mutuo;
10) come contributo al mantenimento della prole, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali in essere con il signor e quale elemento funzionale ed indispensabile CP_1
ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti convengono di far rientrare nelle condizioni della separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della nuda proprietà di beni immobili, dando atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere la dichiarazione della signora in ordine al Parte_1
trasferimento della nuda proprietà fermi restanti i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
a tale scopo, la signora si obbliga a trasferire alle figlie nata a [...] il 12 dicembre Parte_1 Persona_4
2014, nata a [...] il [...] e nata a [...] il 11 Persona_5 Persona_6
pag. 6 di 7 febbraio 2019, in parti uguali tra loro, i diritti di nuda proprietà, pari ad ½ dell'intero, sul fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Ortonovo (SP), ore Comune di Luni (SP),
Via Ghitella, censito a catasto fabbricati del Comune di Ortonovo al foglio 4, particella 419, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 262,10, nonché i diritti di nuda proprietà, pari ad ½ dell'intero, sull'appezzamento di terreno attiguo al predetto immobile di mq. 260, censito al catasto terreni del Comune di Ortonovo (SP), al foglio 4, particella 420, uliveto di classe prima, mq. 260, rendita dominicale € 1,01, rendita agraria € 0,81, formalizzando detto trasferimento a propria cura e spese avanti al Notaio dalla stessa prescelto entro e non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione delle presenti note scritte;
11) l'assegno unico relativo alle minori sarà riconosciuto in misura pari a ¾ dell'intero alla signora e per la restante quota di ¼ dell'intero al signor così Parte_1 CP_1
come ogni altra contribuzione pubblica;
12) le rate del finanziamento Compass n. CO 000018874125 di € 20.000,00 richiesto da entrambi i coniugi in data 13 marzo 2018 e di quello n. CO0000 29733438 di € 8.000,00 richiesto in data 15 maggio 2024 graveranno sui signori e in parti uguali e ciascuno CP_1 Parte_1
provvederà a versare autonomamente alla finanziaria le rate di propria spettanza pari ad ½ dell'intero”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7