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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 588/25 Registro generale Appello Lavoro n. 395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Crispino, discussa all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Romano, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) in Via Trento, n. 18
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Caliò Marincola Sculco e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- In via pregiudiziale ammettere e/o acquisire ex art. 437 c.p.c. le dichiarazioni reddituali presentate per gli anni 2019, 2020 e 2021 dalla sig.ra e dal di Lei marito;
Parte_1 Persona_1
- Nel merito:
1) Dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo dal 01.01.2019 al 01.04.2019 per abbandono dell'indebito da parte dell' ; Controparte_2
2) accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 749/2024 emessa dal Tribunale di Monza sez. Lavoro il 16/10/2024 RG n. 1280/2022, accertare la irreperibilità dell'in-debito CP accertato nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, a restituire le trattenute effettuate in relazione alla parte dell'indebito oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute.
- e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi l'intestato Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
[1] Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito”.
PER L'APPELLATO:
“- Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- comunque, con il favore delle spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 11.7.2022, la sig.ra ha impugnato Parte_1 avanti il Tribunale di Monza la comunicazione di indebito assistenziale del 3.9.2021, notificatale il 28.9.2021, con cui l' ha chiesto la restituzione della CP_1 somma di euro 8.811,87 a seguito della revoca della pensione di invalidità civile n. 07210150 per il periodo 1.1.2019 - 30.9.2021 a causa del superamento del limite reddituale previsto per la relativa erogazione. In particolare, la sig.ra ha rappresentato di aver provveduto Pt_1 annualmente alla comunicazione dei dati reddituali. Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito e, per l'effetto, condannarsi l' a restituire le trattenute effettuate oltre agli CP_1 interessi e/o alla rivalutazione e a ricostituire il trattamento pensionistico con liquidazione dei ratei scaduti. In via gradatamente subordinata, ha chiesto accertarsi l'irripetibilità dell'indebito e, per l'effetto, condannarsi l' a CP_1 restituire le trattenute effettuate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero a ridurre l'indebito eventualmente dovuto al netto delle trattenute fiscali. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato in fatto ed in diritto il CP_1 ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 749/2024 (est. Dott.ssa Crispino), ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. In particolare, il primo Giudice ha osservato che la ricorrente “ha allegato ma non documentato di avere inoltrato annualmente le dichiarazioni reddituali;
la circostanza è stata espressamente contestata dall' e, ciononostante, la CP_1 non ha formulato ulteriori istanze sul punto né all'udienza del 15.5.2023 Pt_1 nè a quella odierna, come pure era suo onere alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova propri del rito del lavoro. … I dati reddituali relativi al periodo oggetto di causa -1.4.2019/30.9.2021- risultano comunicati dalla all' solo con la domanda di ricostituzione del 13.5.2022 mentre Pt_1 CP_1 non vi è prova dell'inoltro, nei termini all'uopo previsti, delle dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria per le annualità interessate, necessarie per poter considerare quantomeno conoscibili dall' resistente, con l'ordinaria CP_1 diligenza, le condizioni economiche della ricorrente. Inoltre, solo con la domanda del maggio 2022 la ha dichiarato per tutte le annualità oggetto di giudizio Pt_1 sia redditi da lavoro dipendente -soggetti a valutazione annuale anche indipendentemente dalla dichiarazione- sia redditi di lavoro autonomo che, invece, non sono di regola conoscibili dall'Amministrazione finanziaria se non
[2] tramite dichiarazione espressa del percipiente (cfr. doc. 7 res. da cui si evince la produzione di reddito da lavoro autonomo per euro 5.888,00 nel 2020 e nel 2021 e di euro 18639,00 nel 2019)”.
Avverso tale sentenza, la sig.ra con ricorso del 15-4-2025, ha proposto Pt_1 appello per i seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia. Cessata materia del contendere indebito dal 01.01.2019 al 01.04.2019 L'appellante osserva che l' , con provvedimento del 3.9.2021, ha accertato un CP_1 indebito pari ad € 8.811,87 a titolo di pensione di invalidità per il periodo dal 1.1.2019 al 30.9.2021 per avere la ricorrente superato le soglie reddituali previste;
tuttavia, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata dalla ricorrente, in 13.5.2022 la pensione è stata nuovamente ricostituita a debito con nota del 19.5.2022 per l'importo pari ad € 9.316,49 per il periodo dall'1.4.2019 al 30.9.2021. Ad avviso, quindi, dell'appellante, un'attenta valutazione dei periodi oggetto di contestazione (dal 1.1.2019 al 30.9.2021 – 1° indebito e dal 1.4.2019 al 30.9.2021 – 2° indebito) avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado a dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo dal 1.1.2019 al
1.4.2019 stante l'abbandono da parte dell' dell'indebito per il predetto CP_1 periodo.
2. ERROR IN IUDICANDO: errata valutazione e/o travisamento di fatti e prove – violazione di legge sub artt. 113 e 116 c.p.c. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia Il Giudice di primo grado ha ritenuto ripetibile la somma indebitamente percepita dall'odierna appellante in quanto non era ravvisabile in capo alla sig.ra Pt_1 un affidamento legittimo per “assenza di prova dell'invio delle dichiarazioni reddituali”. Ad avviso dell'appellante, la suddetta considerazione è inficiata da un macroscopico errore di comprensione letterale delle contestazioni formulate dall' , la quale, invero, ha solamente contestato l'inoltro delle dichiarazioni CP_1 reddituali all' e non già all'Amministrazione finanziaria. Controparte_2
D'altronde, la prestazione è stata revocata proprio a seguito della verifica da parte dell' delle dichiarazioni dei redditi presentati dalla sig. come CP_1 Pt_1 testualmente si riporta a pag. 6 della memoria di costituzione: “la prestazione assistenziale è stata concessa in via anticipata alla pensionata, dipendente dall'entità dei redditi conseguiti, salva la verifica degli stessi in epoca successiva e sulla scorta delle dichiarazioni rese alla competente Amministrazione Finanziaria”. Ad avviso dell'appellante, il Giudicante avrebbe, dunque, travisato il contenuto oggettivo delle contestazioni mosse da controparte la quale ha contestato che la sig.ra abbia “comunicato all' i propri dati reddituali” (memoria di Pt_1 CP_1
[3] costituzione pag. 5) e non già di “aver inoltrato annualmente le dichiarazioni reddituali” all'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, nessuna nuova istanza istruttoria avrebbe dovuto essere avanzata in quanto non avendo l' contestato la circostanza dell'inoltro delle CP_1 dichiarazioni dei redditi era chiaro ed evidente alla ricorrente l'inutilità di provare fatti non contestati che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. assurgono a prova che devono essere posti a fondamento della decisione. È evidente, allora, che la comunicazione da parte del pensionato delle variazioni reddituali ad una qualsivoglia amministrazione, purché venga effettuata, come è avvenuto nel caso di specie, è sufficiente ad escludere in radice la ripetibilità dell'indebito. Nel caso in cui un soggetto sia in regola con la trasmissione dei propri dati reddituali, non è configurabile un comportamento doloso idoneo ad escludere la regola della irreperibilità della prestazione assistenziale indebitamente percepita. Una conclusione che non può certamente condividersi alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale “le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” (cfr. Cass. 20 maggio 2021, n. 13916 Cass. n. 28771 del 2018 Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091). L'indebito, dunque, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affida- mento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406 del 23 ago- sto 2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059 del 5 marzo 2018) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. Civile Sez. Lavoro n.26036 del 2019 e stando a tale Cass. Anche Corte d'Appello di Milano n.1008/2021 pubblicata il 10/02/2022).
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 421 c.p.c., in relazione all' art. 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU Il Giudice di prime Cure avrebbe, dunque, dovuto rilevare la necessarietà, ai fini della decisione, della verifica delle dichiarazioni reddituali presentate regolarmente dalla sig.ra per come dedotto nel ricorso introduttivo con Pt_1 relativa acquisizione d'ufficio. L'entrata nel processo di detta documentazione era indispensabile per verificare l'applicabilità o meno dell'istituto dell'irripetibilità al caso di specie oltre che
[4] giustificata dal fatto che la ricorrente aveva già dedotto la circostanza nel ricorso introduttivo. L'indispensabilità del documento, allo scopo di accertare la presentazione o meno delle dichiarazioni reddituali, era strettamente collegata alla necessità di percorrere la pista probatoria offerta dalla ricorrente circa l'assenza del dolo in capo alla ricorrente. D'altronde la predetta circostanza non era mai stata contestata dall' , il quale ha rilevato nella memoria di Controparte_2 costituzione che la revoca è avvenuta a seguito di verifica delle dichiarazioni presentate.
Con memoria del 13-6-2025 si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata. Con riferimento al primo motivo, l' sostiene che non vi sia stata alcuna CP_1 cessazione della materia del contendere in quanto l'Istituto, con nota del 03.09.2021 [doc. 2], ha contestato l'indebito maturato dal 01.04.2019 al 30.09.2021, chiedendo la restituzione di quanto versato e non dovuto. La contestazione veniva ribadita con nota del 29.12.2021 per il medesimo periodo
[doc. 5] e poi con nota del 19.05.2022 [doc. 8]. Con riferimento al secondo motivo, l' ribadisce che l'indebito deriva dalla
CP_1 circostanza che la parte appellante non ha comunicato all' i propri dati
CP_1 reddituali, pur essendo le prestazioni in oggetto collegate al reddito. Nei modelli RED della ricorrente tali importi non erano mai stati riportati, con la conseguente impossibilità per l' di risalire all'esistenza dell'ulteriore reddito. In
CP_1 conseguenza di ciò, la parte appellante avrebbe dovuto dimostrare che i redditi da lavoro autonomo della parte appellante fossero comunque conoscibili dall'Istituto a seguito della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, onere a cui non è stato dato seguito. In relazione al terzo motivo, l' ribadisce che nei modelli RED della parte
CP_1 appellante i redditi da lavoro autonomo non erano mai stati riportati, con la conseguente impossibilità per l' di risalire all'esistenza dell'ulteriore reddito.
CP_1
I dati reddituali relativi al periodo oggetto di causa -1.4.2019/30.9.2021- risultano comunicati dalla all' solo con la domanda di ricostituzione Pt_1 CP_1 del 13.5.2022, mentre non vi è prova dell'inoltro, nei termini all'uopo previsti, delle dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria per le annualità interessate, necessarie per poter considerare quantomeno conoscibili dall' CP_1 resistente, con l'ordinaria diligenza, le condizioni economiche della ricorrente. Concernendo l'indebito per cui è causa importi erogati sulla pensione di invalidità civile, e dunque relativi a somme aventi, per natura e funzione, indubbia natura assistenziale, tale fattispecie deve essere vagliata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale doveva considerarsi ripetibile solo a partire dalla data di emissione del provvedimento che aveva accertato il venir meno delle condizioni di
[5] legge, e ciò a meno che non ricorressero ipotesi che escludevano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" e che configuravano una situazione di dolo. In tutte le domande di riliquidazione l'assicurato assume l'impegno di
“comunicare all' qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione CP_1 certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false”. La parte appellante è venuta meno a questo dovere e, pertanto, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi del dolo, idoneo a consentire l'integrale ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ancora in occasione del ricalcolo della prestazione a seguito dell'accoglimento del ricorso in sede amministrativa all' non erano CP_1 comunicati gli importi, tant'è che il reddito da lavoro è indicato a 0 [doc. 5]. Nel caso di specie, la sig.ra non ha comunicato all' , in maniera Pt_1 CP_1 esatta e tempestiva, i propri dati reddituali rilevanti ai fini delle prestazioni in oggetto, pur essendovi obbligato, in aperta violazione della citata normativa. Non è possibile quindi invocare il legittimo affidamento in quanto, ai sensi dell'art. 13 legge n. 412/1991, l'omessa comunicazione da parte del pensionato di fatti incidenti sulla misura o sul diritto a pensione è equiparata al dolo, il che esclude alla radice l'applicabilità di qualsiavoglia sanatoria nel caso di specie. Sul quarto motivo, l' rileva che la parte appellante non ha allegato nè CP_1 prodotto alcun elemento, neppure indiziario, del deposito tempestivo delle dichiarazioni fiscali. Conseguentemente, il Giudice di primo grado non è stato messo in condizione di esercitare i suoi poteri istruttori, non potendosi sostituire alla parte onerata nell'esercizio dei poteri di difesa.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per i motivi di seguito precisati. L'appellante censura la sentenza qui impugnata per aver il Giudice di primo grado ritenuto ripetibile l'indebito richiesto dall' , essendo il percipiente in CP_1 dolo per non aver comunicato i dati reddituali.
La censura è fondata poiché la sentenza impugnata non risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di indebito assistenziale. Per costante giurisprudenza, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del
[6] percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (vedi, ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Come, da ultimo affermato da Cassazione 20/05/2021, n. 13916 e 28/07/2020, n. 16088, vanno applicati i principi di settore propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
[7] Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, riconfermata anche nella più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
[8] Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Per_2
Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni CP_1
e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Suprema Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
[9] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
[10] postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_1 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
In definitiva, con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno di invalidità civile (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non
[11] addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie concreta, il Collegio rileva che, in primo grado, l' ha sostenuto la tesi della ripetibilità dell'indebito, CP_1 eccependo che “l'indebito deriva dalla circostanza che la ricorrente non ha comunicato all' i propri dati reddituali, pur essendo le prestazioni in oggetto CP_1 collegate al reddito”, non contestando, quindi, che la sig.ra non avesse Pt_1 regolarmente denunciato i suoi redditi all'Agenzia delle Entrate alle scadenze stabilite ex lege per gli anni in contestazione. D'altronde, come evidenziato dalla stessa appellante, la prestazione è stata revocata proprio a seguito della verifica da parte dell' delle dichiarazioni dei CP_1 redditi presentati dalla sig. come testualmente si riporta a pag. 6 della Pt_1 memoria di costituzione: “la prestazione assistenziale è stata concessa in via anticipata alla pensionata, dipendente dall'entità dei redditi conseguiti, salva la verifica degli stessi in epoca successiva e sulla scorta delle dichiarazioni rese alla competente Amministrazione Finanziaria”. Conseguentemente, non possono essere ripetibili le somme erogate all'appellante prima del provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti reddituali (in data 3/9/2021), considerato che la sig.ra non ha affatto omesso le Pt_1 dichiarazioni dei redditi né sono emersi elementi che possano far ritenere che la beneficiaria fosse in grado di rendersi conto di non aver diritto all'assegno di invalidità ovvero che abbia posto in essere artifici o raggiri per rendere non conoscibili i suoi redditi all' . CP_1
Sul punto, si deve richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 c.c., n. 8 (vedi, ex plurimis, Cass., 06/11/2024, n.28594) secondo cui la condotta può essere considerata 'dolosa' solo nel caso in cui sia in grado di comportare per il creditore “una vera e propria impossibilità di agire, dovendo ritenersi, invece, che la sola mancata compilazione del quadro RR abbia determinato una mera difficoltà di accertamento del credito”. Ciò significa, pertanto, che non può ravvisarsi una vera e propria 'impossibilità di agire' dell' tutte le volte in cui (adempiuto regolarmente da quest'ultimo CP_1
l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi, pienamente conoscibili dall' nell'esercizio del suo istituzionale potere di CP_1 controllo), la difficoltà per l'Ente discenda esclusivamente dalla mera omessa compilazione di un modulo o di parte di esso.
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito assistenziale azionato dall' nei CP_1 confronti dell'appellante. Per l'effetto, l' è tenuto a restituire a quest'ultima le trattenute già effettuate CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
[12] Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Monza, dichiara la irripetibilità dell'indebito assistenziale richiesto da nei confronti CP_1 dell'appellante e, per l'effetto, condanna l' a restituire a quest'ultima le CP_1 trattenute già effettuate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari. Milano, 25 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Crispino, discussa all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Romano, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) in Via Trento, n. 18
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Caliò Marincola Sculco e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- In via pregiudiziale ammettere e/o acquisire ex art. 437 c.p.c. le dichiarazioni reddituali presentate per gli anni 2019, 2020 e 2021 dalla sig.ra e dal di Lei marito;
Parte_1 Persona_1
- Nel merito:
1) Dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo dal 01.01.2019 al 01.04.2019 per abbandono dell'indebito da parte dell' ; Controparte_2
2) accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 749/2024 emessa dal Tribunale di Monza sez. Lavoro il 16/10/2024 RG n. 1280/2022, accertare la irreperibilità dell'in-debito CP accertato nei confronti della sig.ra e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, a restituire le trattenute effettuate in relazione alla parte dell'indebito oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute.
- e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi l'intestato Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
[1] Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito”.
PER L'APPELLATO:
“- Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- comunque, con il favore delle spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 11.7.2022, la sig.ra ha impugnato Parte_1 avanti il Tribunale di Monza la comunicazione di indebito assistenziale del 3.9.2021, notificatale il 28.9.2021, con cui l' ha chiesto la restituzione della CP_1 somma di euro 8.811,87 a seguito della revoca della pensione di invalidità civile n. 07210150 per il periodo 1.1.2019 - 30.9.2021 a causa del superamento del limite reddituale previsto per la relativa erogazione. In particolare, la sig.ra ha rappresentato di aver provveduto Pt_1 annualmente alla comunicazione dei dati reddituali. Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito e, per l'effetto, condannarsi l' a restituire le trattenute effettuate oltre agli CP_1 interessi e/o alla rivalutazione e a ricostituire il trattamento pensionistico con liquidazione dei ratei scaduti. In via gradatamente subordinata, ha chiesto accertarsi l'irripetibilità dell'indebito e, per l'effetto, condannarsi l' a CP_1 restituire le trattenute effettuate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero a ridurre l'indebito eventualmente dovuto al netto delle trattenute fiscali. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato in fatto ed in diritto il CP_1 ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 749/2024 (est. Dott.ssa Crispino), ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. In particolare, il primo Giudice ha osservato che la ricorrente “ha allegato ma non documentato di avere inoltrato annualmente le dichiarazioni reddituali;
la circostanza è stata espressamente contestata dall' e, ciononostante, la CP_1 non ha formulato ulteriori istanze sul punto né all'udienza del 15.5.2023 Pt_1 nè a quella odierna, come pure era suo onere alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova propri del rito del lavoro. … I dati reddituali relativi al periodo oggetto di causa -1.4.2019/30.9.2021- risultano comunicati dalla all' solo con la domanda di ricostituzione del 13.5.2022 mentre Pt_1 CP_1 non vi è prova dell'inoltro, nei termini all'uopo previsti, delle dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria per le annualità interessate, necessarie per poter considerare quantomeno conoscibili dall' resistente, con l'ordinaria CP_1 diligenza, le condizioni economiche della ricorrente. Inoltre, solo con la domanda del maggio 2022 la ha dichiarato per tutte le annualità oggetto di giudizio Pt_1 sia redditi da lavoro dipendente -soggetti a valutazione annuale anche indipendentemente dalla dichiarazione- sia redditi di lavoro autonomo che, invece, non sono di regola conoscibili dall'Amministrazione finanziaria se non
[2] tramite dichiarazione espressa del percipiente (cfr. doc. 7 res. da cui si evince la produzione di reddito da lavoro autonomo per euro 5.888,00 nel 2020 e nel 2021 e di euro 18639,00 nel 2019)”.
Avverso tale sentenza, la sig.ra con ricorso del 15-4-2025, ha proposto Pt_1 appello per i seguenti motivi:
1. Omessa pronuncia. Cessata materia del contendere indebito dal 01.01.2019 al 01.04.2019 L'appellante osserva che l' , con provvedimento del 3.9.2021, ha accertato un CP_1 indebito pari ad € 8.811,87 a titolo di pensione di invalidità per il periodo dal 1.1.2019 al 30.9.2021 per avere la ricorrente superato le soglie reddituali previste;
tuttavia, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata dalla ricorrente, in 13.5.2022 la pensione è stata nuovamente ricostituita a debito con nota del 19.5.2022 per l'importo pari ad € 9.316,49 per il periodo dall'1.4.2019 al 30.9.2021. Ad avviso, quindi, dell'appellante, un'attenta valutazione dei periodi oggetto di contestazione (dal 1.1.2019 al 30.9.2021 – 1° indebito e dal 1.4.2019 al 30.9.2021 – 2° indebito) avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado a dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo dal 1.1.2019 al
1.4.2019 stante l'abbandono da parte dell' dell'indebito per il predetto CP_1 periodo.
2. ERROR IN IUDICANDO: errata valutazione e/o travisamento di fatti e prove – violazione di legge sub artt. 113 e 116 c.p.c. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia Il Giudice di primo grado ha ritenuto ripetibile la somma indebitamente percepita dall'odierna appellante in quanto non era ravvisabile in capo alla sig.ra Pt_1 un affidamento legittimo per “assenza di prova dell'invio delle dichiarazioni reddituali”. Ad avviso dell'appellante, la suddetta considerazione è inficiata da un macroscopico errore di comprensione letterale delle contestazioni formulate dall' , la quale, invero, ha solamente contestato l'inoltro delle dichiarazioni CP_1 reddituali all' e non già all'Amministrazione finanziaria. Controparte_2
D'altronde, la prestazione è stata revocata proprio a seguito della verifica da parte dell' delle dichiarazioni dei redditi presentati dalla sig. come CP_1 Pt_1 testualmente si riporta a pag. 6 della memoria di costituzione: “la prestazione assistenziale è stata concessa in via anticipata alla pensionata, dipendente dall'entità dei redditi conseguiti, salva la verifica degli stessi in epoca successiva e sulla scorta delle dichiarazioni rese alla competente Amministrazione Finanziaria”. Ad avviso dell'appellante, il Giudicante avrebbe, dunque, travisato il contenuto oggettivo delle contestazioni mosse da controparte la quale ha contestato che la sig.ra abbia “comunicato all' i propri dati reddituali” (memoria di Pt_1 CP_1
[3] costituzione pag. 5) e non già di “aver inoltrato annualmente le dichiarazioni reddituali” all'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, nessuna nuova istanza istruttoria avrebbe dovuto essere avanzata in quanto non avendo l' contestato la circostanza dell'inoltro delle CP_1 dichiarazioni dei redditi era chiaro ed evidente alla ricorrente l'inutilità di provare fatti non contestati che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. assurgono a prova che devono essere posti a fondamento della decisione. È evidente, allora, che la comunicazione da parte del pensionato delle variazioni reddituali ad una qualsivoglia amministrazione, purché venga effettuata, come è avvenuto nel caso di specie, è sufficiente ad escludere in radice la ripetibilità dell'indebito. Nel caso in cui un soggetto sia in regola con la trasmissione dei propri dati reddituali, non è configurabile un comportamento doloso idoneo ad escludere la regola della irreperibilità della prestazione assistenziale indebitamente percepita. Una conclusione che non può certamente condividersi alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale “le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” (cfr. Cass. 20 maggio 2021, n. 13916 Cass. n. 28771 del 2018 Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091). L'indebito, dunque, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affida- mento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406 del 23 ago- sto 2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059 del 5 marzo 2018) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. Civile Sez. Lavoro n.26036 del 2019 e stando a tale Cass. Anche Corte d'Appello di Milano n.1008/2021 pubblicata il 10/02/2022).
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 421 c.p.c., in relazione all' art. 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU Il Giudice di prime Cure avrebbe, dunque, dovuto rilevare la necessarietà, ai fini della decisione, della verifica delle dichiarazioni reddituali presentate regolarmente dalla sig.ra per come dedotto nel ricorso introduttivo con Pt_1 relativa acquisizione d'ufficio. L'entrata nel processo di detta documentazione era indispensabile per verificare l'applicabilità o meno dell'istituto dell'irripetibilità al caso di specie oltre che
[4] giustificata dal fatto che la ricorrente aveva già dedotto la circostanza nel ricorso introduttivo. L'indispensabilità del documento, allo scopo di accertare la presentazione o meno delle dichiarazioni reddituali, era strettamente collegata alla necessità di percorrere la pista probatoria offerta dalla ricorrente circa l'assenza del dolo in capo alla ricorrente. D'altronde la predetta circostanza non era mai stata contestata dall' , il quale ha rilevato nella memoria di Controparte_2 costituzione che la revoca è avvenuta a seguito di verifica delle dichiarazioni presentate.
Con memoria del 13-6-2025 si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata. Con riferimento al primo motivo, l' sostiene che non vi sia stata alcuna CP_1 cessazione della materia del contendere in quanto l'Istituto, con nota del 03.09.2021 [doc. 2], ha contestato l'indebito maturato dal 01.04.2019 al 30.09.2021, chiedendo la restituzione di quanto versato e non dovuto. La contestazione veniva ribadita con nota del 29.12.2021 per il medesimo periodo
[doc. 5] e poi con nota del 19.05.2022 [doc. 8]. Con riferimento al secondo motivo, l' ribadisce che l'indebito deriva dalla
CP_1 circostanza che la parte appellante non ha comunicato all' i propri dati
CP_1 reddituali, pur essendo le prestazioni in oggetto collegate al reddito. Nei modelli RED della ricorrente tali importi non erano mai stati riportati, con la conseguente impossibilità per l' di risalire all'esistenza dell'ulteriore reddito. In
CP_1 conseguenza di ciò, la parte appellante avrebbe dovuto dimostrare che i redditi da lavoro autonomo della parte appellante fossero comunque conoscibili dall'Istituto a seguito della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, onere a cui non è stato dato seguito. In relazione al terzo motivo, l' ribadisce che nei modelli RED della parte
CP_1 appellante i redditi da lavoro autonomo non erano mai stati riportati, con la conseguente impossibilità per l' di risalire all'esistenza dell'ulteriore reddito.
CP_1
I dati reddituali relativi al periodo oggetto di causa -1.4.2019/30.9.2021- risultano comunicati dalla all' solo con la domanda di ricostituzione Pt_1 CP_1 del 13.5.2022, mentre non vi è prova dell'inoltro, nei termini all'uopo previsti, delle dichiarazioni dei redditi all'Amministrazione finanziaria per le annualità interessate, necessarie per poter considerare quantomeno conoscibili dall' CP_1 resistente, con l'ordinaria diligenza, le condizioni economiche della ricorrente. Concernendo l'indebito per cui è causa importi erogati sulla pensione di invalidità civile, e dunque relativi a somme aventi, per natura e funzione, indubbia natura assistenziale, tale fattispecie deve essere vagliata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale doveva considerarsi ripetibile solo a partire dalla data di emissione del provvedimento che aveva accertato il venir meno delle condizioni di
[5] legge, e ciò a meno che non ricorressero ipotesi che escludevano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" e che configuravano una situazione di dolo. In tutte le domande di riliquidazione l'assicurato assume l'impegno di
“comunicare all' qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione CP_1 certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false”. La parte appellante è venuta meno a questo dovere e, pertanto, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi del dolo, idoneo a consentire l'integrale ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ancora in occasione del ricalcolo della prestazione a seguito dell'accoglimento del ricorso in sede amministrativa all' non erano CP_1 comunicati gli importi, tant'è che il reddito da lavoro è indicato a 0 [doc. 5]. Nel caso di specie, la sig.ra non ha comunicato all' , in maniera Pt_1 CP_1 esatta e tempestiva, i propri dati reddituali rilevanti ai fini delle prestazioni in oggetto, pur essendovi obbligato, in aperta violazione della citata normativa. Non è possibile quindi invocare il legittimo affidamento in quanto, ai sensi dell'art. 13 legge n. 412/1991, l'omessa comunicazione da parte del pensionato di fatti incidenti sulla misura o sul diritto a pensione è equiparata al dolo, il che esclude alla radice l'applicabilità di qualsiavoglia sanatoria nel caso di specie. Sul quarto motivo, l' rileva che la parte appellante non ha allegato nè CP_1 prodotto alcun elemento, neppure indiziario, del deposito tempestivo delle dichiarazioni fiscali. Conseguentemente, il Giudice di primo grado non è stato messo in condizione di esercitare i suoi poteri istruttori, non potendosi sostituire alla parte onerata nell'esercizio dei poteri di difesa.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per i motivi di seguito precisati. L'appellante censura la sentenza qui impugnata per aver il Giudice di primo grado ritenuto ripetibile l'indebito richiesto dall' , essendo il percipiente in CP_1 dolo per non aver comunicato i dati reddituali.
La censura è fondata poiché la sentenza impugnata non risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di indebito assistenziale. Per costante giurisprudenza, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del
[6] percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (vedi, ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Come, da ultimo affermato da Cassazione 20/05/2021, n. 13916 e 28/07/2020, n. 16088, vanno applicati i principi di settore propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
[7] Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, riconfermata anche nella più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
[8] Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Per_2
Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni CP_1
e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Suprema Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
[9] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
[10] postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_1 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
In definitiva, con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno di invalidità civile (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non
[11] addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie concreta, il Collegio rileva che, in primo grado, l' ha sostenuto la tesi della ripetibilità dell'indebito, CP_1 eccependo che “l'indebito deriva dalla circostanza che la ricorrente non ha comunicato all' i propri dati reddituali, pur essendo le prestazioni in oggetto CP_1 collegate al reddito”, non contestando, quindi, che la sig.ra non avesse Pt_1 regolarmente denunciato i suoi redditi all'Agenzia delle Entrate alle scadenze stabilite ex lege per gli anni in contestazione. D'altronde, come evidenziato dalla stessa appellante, la prestazione è stata revocata proprio a seguito della verifica da parte dell' delle dichiarazioni dei CP_1 redditi presentati dalla sig. come testualmente si riporta a pag. 6 della Pt_1 memoria di costituzione: “la prestazione assistenziale è stata concessa in via anticipata alla pensionata, dipendente dall'entità dei redditi conseguiti, salva la verifica degli stessi in epoca successiva e sulla scorta delle dichiarazioni rese alla competente Amministrazione Finanziaria”. Conseguentemente, non possono essere ripetibili le somme erogate all'appellante prima del provvedimento che ha accertato il venir meno dei requisiti reddituali (in data 3/9/2021), considerato che la sig.ra non ha affatto omesso le Pt_1 dichiarazioni dei redditi né sono emersi elementi che possano far ritenere che la beneficiaria fosse in grado di rendersi conto di non aver diritto all'assegno di invalidità ovvero che abbia posto in essere artifici o raggiri per rendere non conoscibili i suoi redditi all' . CP_1
Sul punto, si deve richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di sospensione della prescrizione per dolo ex art. 2941 c.c., n. 8 (vedi, ex plurimis, Cass., 06/11/2024, n.28594) secondo cui la condotta può essere considerata 'dolosa' solo nel caso in cui sia in grado di comportare per il creditore “una vera e propria impossibilità di agire, dovendo ritenersi, invece, che la sola mancata compilazione del quadro RR abbia determinato una mera difficoltà di accertamento del credito”. Ciò significa, pertanto, che non può ravvisarsi una vera e propria 'impossibilità di agire' dell' tutte le volte in cui (adempiuto regolarmente da quest'ultimo CP_1
l'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi, pienamente conoscibili dall' nell'esercizio del suo istituzionale potere di CP_1 controllo), la difficoltà per l'Ente discenda esclusivamente dalla mera omessa compilazione di un modulo o di parte di esso.
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito assistenziale azionato dall' nei CP_1 confronti dell'appellante. Per l'effetto, l' è tenuto a restituire a quest'ultima le trattenute già effettuate CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
[12] Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Monza, dichiara la irripetibilità dell'indebito assistenziale richiesto da nei confronti CP_1 dell'appellante e, per l'effetto, condanna l' a restituire a quest'ultima le CP_1 trattenute già effettuate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari. Milano, 25 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
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