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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN AR nella causa civile iscritta al n°6711/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to VITRANO FILIPPO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via degli Emiri n. 24 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to LUBRANO FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Azienda, sito in VIA PINDEMONTE 88 a
PALERMO.
Controparte_2
[...]
, in persona del suo
[...] legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Di Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/05/2023, la sig.ra Parte_1 avendo premesso:
1 di svolgere mansioni di fisioterapista alle dipendenze dell' a partire CP_1
dal 1991, con contratto a tempo indeterminato;
di essere stata sospesa, in due distinti periodi, dal servizio e dalla retribuzione per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 44/2021, con provvedimenti adottati sia dall' sia dall' CP_1 [...]
anche dopo la sua guarigione da COVID-19; Parte_2
Contr convenne in giudizio l' e l'Ordine professionale di appartenenza e lamentando la violazione dell'iter procedurale previsto dal D.L. 44/2021 (art. 4, comma 7), poiché Contr l'Ordine avrebbe dovuto comunicare la sospensione prima dell la lesione dei suoi diritti costituzionali, sanciti dagli artt. 4, 32, 36 Cost. e del principio di autodeterminazione sanitaria;
la discriminazione ex art. 3 Cost. e Regolamento UE
953/2021, che vieta discriminazioni basate sullo stato vaccinale ed infine l'ingiustificata trattenuta dello stipendio di gennaio 2023, nonostante la sospensione fosse prevista
“non oltre il 31 dicembre 2022”, chiese accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Preliminarmente, ritenere e dichiarare la violazione dell'iter procedurale prevista dal DL 44/2021 per violazione dell'art. 4 comma 7 dello stesso decreto legge e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale Parte_3
pari alle retribuzioni non corrisposte dal 16.09.2021 (data in cui l' ha CP_1 adottato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione) fino alla riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge (con eccezione del periodo che va dal 09.05.2022 al 25.07.2022, in cui era stata disposta la revoca temporanea del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione), oltre il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa.
2. Nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione della dott.ssa disposta dall Parte_1 Pt_3
, nonché della sospensione dell'iscrizione all'albo professionale disposta
[...] dall'Ordine per violazione degli artt. 4, 32, 36 della Costituzione, Parte_4
nonché per violazione del principio di non discriminazione di cui al regolamento
953/2021 e per l'effetto condannare l' al pagamento degli emolumenti CP_1 retributivi non corrisposti a far data dal 16.09.2021 fino alla riammissione in servizio,
2 oltre interessi e rivalutazione come per legge (con eccezione del periodo che va dal
09.05.2022 al 25.07.2022).
3. Nella denegata ipotesi in cui alla ricorrente non siano restituiti tutti gli emolumenti retributivi non corrisposti a far data dal 16.09.2021, condannare l'
[...]
al pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023. CP_1
4. In ogni caso, condannare l' e l' CP_1 Controparte_3
al pagamento di una somma deliberata in via equitativa da codesta Autorità Decidente
a titolo di risarcimento delle sofferenze psicologiche sofferte dalla sig.ra Pt_1
causalmente riconducibili all'adozione dei provvedimenti sospensivi di controparte.
5. Condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
La ricorrente censura la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e Cont dalla retribuzione adottati sia dall' sua datrice di lavoro, che dall'ordine professionale di appartenenza sotto diversi profili. Cont In primo luogo, ritiene tardivi i provvedimenti di sospensione adottati dall per non essere stati preceduti dalla comunicazione della sospensione da parte dell'ordine professionale.
Tale censura, per il primo atto di sospensione adottato in data 16.9.2021, si scontra col dato testuale contenuto nell'articolo 4 del decreto legislativo 44 del 2021, che nella formulazione applicabile ratione temporis, sanciva al comma 6° che :”Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di
3 accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2” ed al comma 7°: “La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Dalla lettura combinata dei succitati commi emerge che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dall'azienda sanitaria non doveva essere preceduta (ma al più seguita) dalla comunicazione operata dall'ordine professionale visto che, come chiaramente sancito dal comma sesto, è proprio “l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale” e non la comunicazione da parte dell'ordine che “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni”.
Nelle note conclusive, peraltro, la ricorrente introduce un ulteriore lagnanza, concernente il mancato rispetto, quantomeno per il periodo compreso fra il 16.9.2021 e il 15.12.2021, dell'obbligo datoriale di “repêchage”, sancito dall'art. 4, comma 8° del
DL 44/2021, nella sua formulazione originaria (“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”).
Tale rilievo, oltre a doversi ritenere tardivo poiché formulato solo nelle note conclusive, appare comunque infondato, viste le peculiari condizioni fisiche e professionali della ricorrente, che giova ricordarlo, è affetta da un gravissimo deficit visivo e svolge mansioni di fisioterapista;
in assenza di qualsiasi deduzione di parte ricorrente sul punto appare, infatti, estremamente arduo individuare, all'interno della struttura sanitaria di appartenenza, una mansione, seppur inferiore a quella di fisioterapista, cui adibire la stessa, ma che non comporti un contatto col pubblico e sia compatibile con il suddetto deficit visivo.
Ogni doglianza concernente il primo atto di sospensione sollevata in ricorso deve quindi ritenersi infondata.
4 A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al secondo atto di sospensione, Cont adottato dall' con nota prot.n.ASP/142095 del 25.07.2022 (cfr. doc. 18 produzione Contr
.
Al riguardo giova precisare che il sistema di accertamento dell'inosservanza, prima dell'adozione del suddetto provvedimento, è stato innovato dal legislatore, che con l'art. 1 del D.L. n°172/2021 ha sostituito l'art. 4 del D.L. n°44/2021 attribuendo esclusivamente in capo agli ordini professionali sanitari - e, non più, alle
[...]
- la potestà di accertamento dell'obbligo vaccinale previsto dalla Controparte_4
legge.
D'altro canto, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del novellato art. 4 (“3. Gli
Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, … eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2,… Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro,
5 ove noto. ….L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”), disciplinano il caso in cui il sanitario venga sospeso per la prima volta, e quindi non sono applicabili al caso de quo, in cui la ricorrente era già Cont stata sospesa dal servizio, con provvedimenti sia dell' che dell'Ordine, adottati
(come sopra evidenziato) in conformità con la normativa previgente.
La norma che appare, invece, più coerente con la fattispecie in esame è contenuta nel successivo comma 5, secondo cui: “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 1° novembre 2022.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del
. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora Controparte_5
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Nel caso odierno, risulta per tabulas, che: la ricorrente, nella persistenza della sospensione dal servizio, ha prima Cont comunicato, in data 21.04.2022, la positività al Sars Cov-2 (doc.n.12 produzione , quindi, in data 07.05.2022, ha richiesto all' la cessazione della sospensione dal CP_4
servizio per guarigione, allegando la delibera dell'Ordine TSRM di Palermo Pt_4
n.89/2022 del 5.5.2022 e green pass (doc.n.13);
6 in data 09.05.2022, l' ha conseguentemente disposto, con nota CP_4
prot.n.84753 del 09.05.2022, la revoca temporanea della sospensione dal servizio della ricorrente, con la precisazione che, ai sensi della Circolare del Controparte_5
n.08284 del 03.03.2021, il primo termine utile per sottoporsi a vaccinazione decorreva dopo 90 giorni (3mesi) dalla documentata infezione avvenuta il 21.04.2022 (e quindi con scadenza del termine il 20.07.2022) e che la sospensione dal servizio avrebbe ripreso efficacia automaticamente qualora la dipendente avesse omesso di inviare il certificato di vaccinazione, entro e non oltre tre giorni, dalla scadenza del predetto termine di differimento (n.doc.n.14);
con nota prot.n.ASP/142095 del 25.07.2022, l'Amministrazione ha notificato alla sig.ra la ripresa della sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, Pt_1
con privazione della retribuzione, già disposta, precisando che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, la stessa rimaneva efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessata al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque, al momento, non oltre il 31 dicembre 2022 (v.doc.n. 18);
con pec del 04.08.2022 l' di Palermo ha comunicato anche Controparte_3
Contr all' di Palermo la delib.n.204/2022 di accertamento di inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della iscritta (v.doc.n. 19). Parte_1
Così ricostruiti i fatti, la seconda sospensione dal servizio, disposta dall' CP_4 dopo 3 mesi dalla data dell'infezione, non può ritenersi illegittima, come opinato in ricorso, perché intervenuta in data antecedente rispetto al provvedimento dell'ordine di appartenenza, visto che, sulla scorta del succitato comma 5°: “La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”; in altri termini la scadenza del suddetto termine, determina ipso iure la sospensione dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla preventiva emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'ordine professionale di appartenenza.
Ciò che appare illegittima è, invece, la tempistica nell'adozione del suddetto provvedimento di sospensione allo scadere di soli 90 giorni dalla data in cui la ricorrente aveva contratto l'infezione (21.4.2022).
7 Devono, sul punto, condividersi gli approdi della più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Campobasso n. 274/2025, il cui condivisibile iter argomentativo viene riportato nel prosieguo, ma anche Corte Di Appello Di Bologna N.
543/2025 e Tribunale di Padova 17 luglio 2024 n. 536).
Come sopra accennato per i lavoratori guariti dalla infezione che non siano vaccinati, pur essendone obbligati, il termine di differimento della vaccinazione, cui è correlato il termine di ripresa della sospensione o di decorrenza della sospensione dal servizio per inottemperanza dell'obbligo vaccinale, deve essere individuato secondo le indicazioni fornite dalle Circolari del Ministero della Salute, cui la legge fa espresso rinvio (cfr. art. 4 comma 5 D.L. n. 44/2021).
Tanto premesso, la Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto la
“vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”, prevedeva testualmente che “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da
SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-
03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La successiva circolare n. 32884 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto l'“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2” prevedeva che “Facendo seguito alla circolare prot n.
08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
8 Entrambe le Circolari, invero, affermando la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, con pregressa infezione da
SARS-CoV-2, erano volte a orientare dal punto di vista medico l'operato del personale impegnato nella campagna di contrasto all'emergenza epidemiologica, delimitando una finestra temporale per la sottoposizione della vaccinazione nei confronti di detti soggetti i quali, essendo pacificamente già portatori di una carica di anticorpi derivanti dalla guarigione dall'infezione, non necessitavano immediatamente della vaccinazione e potevano differirla fino a quando, verosimilmente e secondo i dati tecnico-scientifici dell'epoca, si riteneva che la carica anticorpale da guarigione cessasse.
Il rapporto fra le due circolari, di contenuto pressocché identico e destinate a disciplinare la medesima questione, va risolto secondo il principio generale previsto dall'art. 15 delle preleggi, sì da ritenersi che la norma più recente sostituisce quella fissata dalla norma più vecchia.
Del resto, la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna” e modifica quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente e se non intesa a sostituire la precedente sarebbe del tutto priva di efficacia.
Pertanto, il corretto termine di differimento della vaccinazione per il personale che, non vaccinato, aveva contratto il virus in epoca posteriore all'emanazione della
Circolare di luglio 2021 deve essere individuato in sei mesi e non più nei tre mesi previsti dalla precedente Circolare di marzo.
Oltretutto, il termine di differimento di sei mesi previsto dalla più recente
Circolare era in linea con le disposizioni di legge in tema di cd. green pass, richiesto al personale sanitario e delle strutture socioassistenziali e residenziali quale condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avente validità di sei mesi.
A tale riguardo, vale la pena richiamare l'art. 9 DL n. 52 del 22.04.2021 sulle
Certificazioni verdi Covid-19 che al comma 2 dispone: “Le certificazioni verdi Covid-
19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti Sars.CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-
19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche
9 su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-
19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.”.
L'art. 9 comma 4, in particolare, prevede che “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)”.
L'art. 4 ter D.L. 44/2021, già richiamato, (inserito come detto dall'art. 2, comma 1,
D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio
2022, n. 3), che ha esteso l'obbligo vaccinale già dettato per il personale sanitario a ulteriori categorie, ha previsto che l'obbligo è "da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”.
Dalle disposizioni sopra richiamate si desume che il legislatore, recependo le indicazioni tecnico-scientifiche via via fornite dal della Salute, ha equiparato CP_5 la situazione di coloro che senza essere stati vaccinati guarivano dall'infezione a quella dei soggetti che si erano sottoposti alla prima dose di vaccino (a due dosi); in entrambi i casi, la carica anticorpale, sulla base dei dati scientifici recepiti dal legislatore, era destinata a scemare oltre i sei mesi, che per l'appunto coincide con il termine di validità attribuito dal legislatore al green pass da guarigione, scaduto il quale si ripresentava la necessità di sottoporsi al vaccino (per i soggetti non vaccinati guariti dall'infezione) o alla seconda dose della schedula vaccinale a due dosi (per coloro che avevano già ricevuto la prima dose e poi si erano ammalati).
Tornando al caso specifico, la ricorrente risultava infetta alla data del 21.04.2022 e guarita in data 7.5.2022 e, quindi, l'inadempienza dell'obbligo vaccinale poteva verificarsi (solo) a distanza di sei mesi successivi ovvero a partire dal 21.10.2022.
Pertanto, l'intervenuta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla resistente dal 21.07.2022 al 21.10.2022, poiché operata in epoca antecedente CP_4
alla scadenza dei sei mesi, non può reputarsi legittima.
10 Conseguentemente l' convenuta va condannata a pagare in favore della CP_4
ricorrente le retribuzioni non corrisposte nel suddetto periodo (dal 21.7.2022 al
21.10.2022) oltre interessi come per legge.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda azionata nei confronti di entrambi i convenuti per il risarcimento “delle sofferenze psicologiche sofferte dalla sig.ra causalmente riconducibili all'adozione dei provvedimenti sospensivi di Pt_1 controparte” non avendo la ricorrente, che ne aveva l'onere, fornito alcuna allegazione specifica o prova per dimostrare la sussistenza e consistenza di tali indefiniti danni.
Devono, poi, ritenersi infondate le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernenti la presunta violazione degli artt. 4, 32, 36 della Costituzione.
Tali censure possono, infatti, dirsi superare alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute nelle recenti pronunce della Corte Costituzionale richiamate dallo stesso ricorrente (cfr. in particolare le sentenze n. 14 e 15 del 2023); tali decisioni, costituiscono un precedente di altissimo livello persuasivo, non solo per l'autorevolezza del giudicante ma soprattutto l'esaustività dell'iter argomentativo ivi esposto.
La Corte ha ritenuto non in contrasto con l'art. 32 della Costituzione la normativa emergenziale ed in particolare delle disposizioni che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i sanitari, con argomentazioni agevolmente estensibili al caso odierno:
“6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32
Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile»
(sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della
11 persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del
1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo
2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
12 A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento.
E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
13 Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte
(sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del
2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
14 Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del
2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
15 La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del
2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.…In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al
31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del Ministro
16 della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell'AIFA con cadenza trimestrale, che confluiscono in rapporti concernenti tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.…
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall'AIFA, dall' , dal dalla Controparte_7
e dalla Controparte_8
Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell' e del
Segretariato generale del . Controparte_5
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Con testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di
17 medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla
CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Con CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia Con severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei
18 medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, CP_9 basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che
«[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
19 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
…
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la
20 collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”
(sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del
2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
21 La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
…
15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
16.– Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete,
22 aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.
17.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate”.
Le argomentazioni sopra riportate permettono, come già detto, di superare ed assorbire la maggior parte delle censure anche di natura costituzionale sollevate in ricorso e concernenti la legittimità della normativa speciale sulla scorta della quale è stata disposta la sospensione del ricorrente.
Ugualmente infondato deve, poi, ritenersi il terzo motivo di ricorso, fondato sulla presunto contrasto della normativa interna col Regolamento UE 953/2021.
L'ordinanza del Tribunale di Padova citata in ricorso (originata da una controversia analoga alla presente) è esitata nella pronuncia del 13.7.2023, resa nella causa C-765/21 con cui la ha dichiarato irricevibili tutte le richieste di rinvio CP_10
pregiudiziale non essendo stata adeguatamente motivata l'esistenza di un collegamento fra le questioni controverse e l'attuazione di fonti del diritto europeo, non senza evidenziare che la scelta di rendere o meno obbligatoria la somministrazione di un
23 vaccino appartiene al legislatore nazionale: “…Al riguardo occorre sottolineare, in via preliminare, che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE non enuncia, a carico degli Stati membri, alcuna prescrizione relativa alla vaccinazione obbligatoria di talune categorie di persone, considerato che il diritto dell'Unione non pregiudica, in forza di tale articolo 168, paragrafo 7, la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria….” “…Orbene, la controversia di cui al procedimento principale riguarda la domanda di D.M., basata sull'asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, di essere riammessa in servizio nel reparto di neurochirurgia-degenze dell'ospedale universitario. Tale controversia non riguarda quindi l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone vaccinate il diritto al rilascio di un certificato vaccinale,
o del suo articolo 7, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone guarite da un'infezione da SARS-CoV-2 il diritto al rilascio di un certificato di guarigione…”.
Considerazioni dello stesso segno sono contenute nella più recente sentenza 12.6.2025,
n. 219, pronunciata dalla sezione X della medesima CGUE nella causa C-219/24 a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Suprema dell'Estonia in una causa intentata da autisti addetti al personale di emergenza licenziati dalla municipalità di Tallinn per avere rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19: “…è giocoforza constatare che la direttiva 89/391 non contiene alcuna disposizione relativa alla vaccinazione dei lavoratori, cosicché da tale direttiva non si può trarre alcun insegnamento quanto alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un obbligo vaccinale….45 Ne consegue che, sebbene l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva
2000/54, in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell'allegato VII di quest'ultima, imponga ai datori di lavoro l'obbligo, qualora esista un vaccino efficace, di consentire l'accesso a un siffatto vaccino ai lavoratori interessati e, correlativamente, conferisca a questi ultimi il diritto di avere accesso a tale vaccino, detta direttiva non prevede se e in quali circostanze i datori di lavoro possano imporre una siffatta vaccinazione al fine di proteggere i lavoratori interessati o altre categorie di persone e, correlativamente, se e in quali circostanze a tali lavoratori possa essere imposto l'obbligo di sottoporsi a detta vaccinazione o se, al contrario, possano rifiutarla…..46 Ne risulta che, con le direttive 89/391 e 2000/54, il legislatore dell'Unione europea non ha inteso definire le
24 condizioni alle quali gli Stati membri sarebbero legittimati a prevedere un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale…54 Orbene, dai punti da 35 a 48 della presente sentenza risulta che un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale, secondo il giudice del rinvio, deriva dall'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 2004/54. Tale obbligo vaccinale non costituisce quindi un'«attuazione» del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Controparte_11
C- 765/21, EU:C:2023:566, punto 44). 55 Ne consegue che una
[...] disposizione nazionale, come l'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest'ultima, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, o del suo articolo 31, paragrafo 1. 56 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico…”.
Deve, infine, ritenersi infondata anche l'ultima domanda avanzata in ricorso per il pagamento della retribuzione di gennaio 2023. Contr Dalle incontestate deduzioni di cui alla memoria difensiva dell' come corroborate dalla documentazione allegata alla stessa (doc.n.32), è infatti emerso che, nonostante il provvedimento di sospensione prot.n.ASP/23855 del 16.09.2021, la ricorrente ha regolarmente ricevuto gli emolumenti stipendiali dal mese di settembre
2021 sino al mese di gennaio 2022, pertanto “soltanto dal mese di febbraio 2022
(tenuta in considerazione peraltro la perdurante sospensione interrottasi dal mese di maggio al mese di luglio 2022 - v. prospetti presenze sub doc.n.21 in atti) la Azienda datoriale ha provveduto al recupero di tali somme (cinque mensilità) che ha incluso la retribuzione stipendiale relativa al mese di gennaio 2023, che non è stata erogata” (cfr. note conclusive).
25 Nessuna pretesa può, quindi, essere avanzata dalla ricorrente a tale titolo.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso, per compensare per due terzi le spese di Contr lite fra la ricorrente e l' ponendo a carico della stessa la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Sussistono infine giusti motivi, connessi alla novità e complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra la ricorrente e l'Ordine professionale convenuto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' convenuta a pagare in CP_4
favore della ricorrente le retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione compreso fra il 21.7.2022 e il 21.10.2022, oltre interessi come per legge.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra la ricorrente e l'Ordine professionale convenuto.
Dichiara compensate per due terzi le spese di lite fra la ricorrente e l'azienda sanitaria convenuta, ponendo a carico di quest'ultima la restante parte che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge, e distrae in favore dell'avvocato Filippo Vitrano.
Così deciso in Palermo il 19/12/2025.
IL GIUDICE
AN AR
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN AR nella causa civile iscritta al n°6711/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to VITRANO FILIPPO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via degli Emiri n. 24 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to LUBRANO FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Azienda, sito in VIA PINDEMONTE 88 a
PALERMO.
Controparte_2
[...]
, in persona del suo
[...] legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Di Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/05/2023, la sig.ra Parte_1 avendo premesso:
1 di svolgere mansioni di fisioterapista alle dipendenze dell' a partire CP_1
dal 1991, con contratto a tempo indeterminato;
di essere stata sospesa, in due distinti periodi, dal servizio e dalla retribuzione per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 44/2021, con provvedimenti adottati sia dall' sia dall' CP_1 [...]
anche dopo la sua guarigione da COVID-19; Parte_2
Contr convenne in giudizio l' e l'Ordine professionale di appartenenza e lamentando la violazione dell'iter procedurale previsto dal D.L. 44/2021 (art. 4, comma 7), poiché Contr l'Ordine avrebbe dovuto comunicare la sospensione prima dell la lesione dei suoi diritti costituzionali, sanciti dagli artt. 4, 32, 36 Cost. e del principio di autodeterminazione sanitaria;
la discriminazione ex art. 3 Cost. e Regolamento UE
953/2021, che vieta discriminazioni basate sullo stato vaccinale ed infine l'ingiustificata trattenuta dello stipendio di gennaio 2023, nonostante la sospensione fosse prevista
“non oltre il 31 dicembre 2022”, chiese accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Preliminarmente, ritenere e dichiarare la violazione dell'iter procedurale prevista dal DL 44/2021 per violazione dell'art. 4 comma 7 dello stesso decreto legge e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale Parte_3
pari alle retribuzioni non corrisposte dal 16.09.2021 (data in cui l' ha CP_1 adottato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione) fino alla riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge (con eccezione del periodo che va dal 09.05.2022 al 25.07.2022, in cui era stata disposta la revoca temporanea del provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione), oltre il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa.
2. Nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione della dott.ssa disposta dall Parte_1 Pt_3
, nonché della sospensione dell'iscrizione all'albo professionale disposta
[...] dall'Ordine per violazione degli artt. 4, 32, 36 della Costituzione, Parte_4
nonché per violazione del principio di non discriminazione di cui al regolamento
953/2021 e per l'effetto condannare l' al pagamento degli emolumenti CP_1 retributivi non corrisposti a far data dal 16.09.2021 fino alla riammissione in servizio,
2 oltre interessi e rivalutazione come per legge (con eccezione del periodo che va dal
09.05.2022 al 25.07.2022).
3. Nella denegata ipotesi in cui alla ricorrente non siano restituiti tutti gli emolumenti retributivi non corrisposti a far data dal 16.09.2021, condannare l'
[...]
al pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023. CP_1
4. In ogni caso, condannare l' e l' CP_1 Controparte_3
al pagamento di una somma deliberata in via equitativa da codesta Autorità Decidente
a titolo di risarcimento delle sofferenze psicologiche sofferte dalla sig.ra Pt_1
causalmente riconducibili all'adozione dei provvedimenti sospensivi di controparte.
5. Condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
La ricorrente censura la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e Cont dalla retribuzione adottati sia dall' sua datrice di lavoro, che dall'ordine professionale di appartenenza sotto diversi profili. Cont In primo luogo, ritiene tardivi i provvedimenti di sospensione adottati dall per non essere stati preceduti dalla comunicazione della sospensione da parte dell'ordine professionale.
Tale censura, per il primo atto di sospensione adottato in data 16.9.2021, si scontra col dato testuale contenuto nell'articolo 4 del decreto legislativo 44 del 2021, che nella formulazione applicabile ratione temporis, sanciva al comma 6° che :”Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di
3 accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2” ed al comma 7°: “La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Dalla lettura combinata dei succitati commi emerge che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione operata dall'azienda sanitaria non doveva essere preceduta (ma al più seguita) dalla comunicazione operata dall'ordine professionale visto che, come chiaramente sancito dal comma sesto, è proprio “l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale” e non la comunicazione da parte dell'ordine che “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni”.
Nelle note conclusive, peraltro, la ricorrente introduce un ulteriore lagnanza, concernente il mancato rispetto, quantomeno per il periodo compreso fra il 16.9.2021 e il 15.12.2021, dell'obbligo datoriale di “repêchage”, sancito dall'art. 4, comma 8° del
DL 44/2021, nella sua formulazione originaria (“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”).
Tale rilievo, oltre a doversi ritenere tardivo poiché formulato solo nelle note conclusive, appare comunque infondato, viste le peculiari condizioni fisiche e professionali della ricorrente, che giova ricordarlo, è affetta da un gravissimo deficit visivo e svolge mansioni di fisioterapista;
in assenza di qualsiasi deduzione di parte ricorrente sul punto appare, infatti, estremamente arduo individuare, all'interno della struttura sanitaria di appartenenza, una mansione, seppur inferiore a quella di fisioterapista, cui adibire la stessa, ma che non comporti un contatto col pubblico e sia compatibile con il suddetto deficit visivo.
Ogni doglianza concernente il primo atto di sospensione sollevata in ricorso deve quindi ritenersi infondata.
4 A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al secondo atto di sospensione, Cont adottato dall' con nota prot.n.ASP/142095 del 25.07.2022 (cfr. doc. 18 produzione Contr
.
Al riguardo giova precisare che il sistema di accertamento dell'inosservanza, prima dell'adozione del suddetto provvedimento, è stato innovato dal legislatore, che con l'art. 1 del D.L. n°172/2021 ha sostituito l'art. 4 del D.L. n°44/2021 attribuendo esclusivamente in capo agli ordini professionali sanitari - e, non più, alle
[...]
- la potestà di accertamento dell'obbligo vaccinale previsto dalla Controparte_4
legge.
D'altro canto, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del novellato art. 4 (“3. Gli
Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, … eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2,… Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro,
5 ove noto. ….L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”), disciplinano il caso in cui il sanitario venga sospeso per la prima volta, e quindi non sono applicabili al caso de quo, in cui la ricorrente era già Cont stata sospesa dal servizio, con provvedimenti sia dell' che dell'Ordine, adottati
(come sopra evidenziato) in conformità con la normativa previgente.
La norma che appare, invece, più coerente con la fattispecie in esame è contenuta nel successivo comma 5, secondo cui: “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 1° novembre 2022.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del
. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora Controparte_5
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Nel caso odierno, risulta per tabulas, che: la ricorrente, nella persistenza della sospensione dal servizio, ha prima Cont comunicato, in data 21.04.2022, la positività al Sars Cov-2 (doc.n.12 produzione , quindi, in data 07.05.2022, ha richiesto all' la cessazione della sospensione dal CP_4
servizio per guarigione, allegando la delibera dell'Ordine TSRM di Palermo Pt_4
n.89/2022 del 5.5.2022 e green pass (doc.n.13);
6 in data 09.05.2022, l' ha conseguentemente disposto, con nota CP_4
prot.n.84753 del 09.05.2022, la revoca temporanea della sospensione dal servizio della ricorrente, con la precisazione che, ai sensi della Circolare del Controparte_5
n.08284 del 03.03.2021, il primo termine utile per sottoporsi a vaccinazione decorreva dopo 90 giorni (3mesi) dalla documentata infezione avvenuta il 21.04.2022 (e quindi con scadenza del termine il 20.07.2022) e che la sospensione dal servizio avrebbe ripreso efficacia automaticamente qualora la dipendente avesse omesso di inviare il certificato di vaccinazione, entro e non oltre tre giorni, dalla scadenza del predetto termine di differimento (n.doc.n.14);
con nota prot.n.ASP/142095 del 25.07.2022, l'Amministrazione ha notificato alla sig.ra la ripresa della sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, Pt_1
con privazione della retribuzione, già disposta, precisando che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, la stessa rimaneva efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessata al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque, al momento, non oltre il 31 dicembre 2022 (v.doc.n. 18);
con pec del 04.08.2022 l' di Palermo ha comunicato anche Controparte_3
Contr all' di Palermo la delib.n.204/2022 di accertamento di inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della iscritta (v.doc.n. 19). Parte_1
Così ricostruiti i fatti, la seconda sospensione dal servizio, disposta dall' CP_4 dopo 3 mesi dalla data dell'infezione, non può ritenersi illegittima, come opinato in ricorso, perché intervenuta in data antecedente rispetto al provvedimento dell'ordine di appartenenza, visto che, sulla scorta del succitato comma 5°: “La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”; in altri termini la scadenza del suddetto termine, determina ipso iure la sospensione dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla preventiva emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'ordine professionale di appartenenza.
Ciò che appare illegittima è, invece, la tempistica nell'adozione del suddetto provvedimento di sospensione allo scadere di soli 90 giorni dalla data in cui la ricorrente aveva contratto l'infezione (21.4.2022).
7 Devono, sul punto, condividersi gli approdi della più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Campobasso n. 274/2025, il cui condivisibile iter argomentativo viene riportato nel prosieguo, ma anche Corte Di Appello Di Bologna N.
543/2025 e Tribunale di Padova 17 luglio 2024 n. 536).
Come sopra accennato per i lavoratori guariti dalla infezione che non siano vaccinati, pur essendone obbligati, il termine di differimento della vaccinazione, cui è correlato il termine di ripresa della sospensione o di decorrenza della sospensione dal servizio per inottemperanza dell'obbligo vaccinale, deve essere individuato secondo le indicazioni fornite dalle Circolari del Ministero della Salute, cui la legge fa espresso rinvio (cfr. art. 4 comma 5 D.L. n. 44/2021).
Tanto premesso, la Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto la
“vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2”, prevedeva testualmente che “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da
SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-
03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La successiva circolare n. 32884 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto l'“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2” prevedeva che “Facendo seguito alla circolare prot n.
08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
8 Entrambe le Circolari, invero, affermando la possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino nei soggetti, mai vaccinati in precedenza, con pregressa infezione da
SARS-CoV-2, erano volte a orientare dal punto di vista medico l'operato del personale impegnato nella campagna di contrasto all'emergenza epidemiologica, delimitando una finestra temporale per la sottoposizione della vaccinazione nei confronti di detti soggetti i quali, essendo pacificamente già portatori di una carica di anticorpi derivanti dalla guarigione dall'infezione, non necessitavano immediatamente della vaccinazione e potevano differirla fino a quando, verosimilmente e secondo i dati tecnico-scientifici dell'epoca, si riteneva che la carica anticorpale da guarigione cessasse.
Il rapporto fra le due circolari, di contenuto pressocché identico e destinate a disciplinare la medesima questione, va risolto secondo il principio generale previsto dall'art. 15 delle preleggi, sì da ritenersi che la norma più recente sostituisce quella fissata dalla norma più vecchia.
Del resto, la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna” e modifica quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente e se non intesa a sostituire la precedente sarebbe del tutto priva di efficacia.
Pertanto, il corretto termine di differimento della vaccinazione per il personale che, non vaccinato, aveva contratto il virus in epoca posteriore all'emanazione della
Circolare di luglio 2021 deve essere individuato in sei mesi e non più nei tre mesi previsti dalla precedente Circolare di marzo.
Oltretutto, il termine di differimento di sei mesi previsto dalla più recente
Circolare era in linea con le disposizioni di legge in tema di cd. green pass, richiesto al personale sanitario e delle strutture socioassistenziali e residenziali quale condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avente validità di sei mesi.
A tale riguardo, vale la pena richiamare l'art. 9 DL n. 52 del 22.04.2021 sulle
Certificazioni verdi Covid-19 che al comma 2 dispone: “Le certificazioni verdi Covid-
19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti Sars.CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-
19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche
9 su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-
19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.”.
L'art. 9 comma 4, in particolare, prevede che “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b)”.
L'art. 4 ter D.L. 44/2021, già richiamato, (inserito come detto dall'art. 2, comma 1,
D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio
2022, n. 3), che ha esteso l'obbligo vaccinale già dettato per il personale sanitario a ulteriori categorie, ha previsto che l'obbligo è "da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”.
Dalle disposizioni sopra richiamate si desume che il legislatore, recependo le indicazioni tecnico-scientifiche via via fornite dal della Salute, ha equiparato CP_5 la situazione di coloro che senza essere stati vaccinati guarivano dall'infezione a quella dei soggetti che si erano sottoposti alla prima dose di vaccino (a due dosi); in entrambi i casi, la carica anticorpale, sulla base dei dati scientifici recepiti dal legislatore, era destinata a scemare oltre i sei mesi, che per l'appunto coincide con il termine di validità attribuito dal legislatore al green pass da guarigione, scaduto il quale si ripresentava la necessità di sottoporsi al vaccino (per i soggetti non vaccinati guariti dall'infezione) o alla seconda dose della schedula vaccinale a due dosi (per coloro che avevano già ricevuto la prima dose e poi si erano ammalati).
Tornando al caso specifico, la ricorrente risultava infetta alla data del 21.04.2022 e guarita in data 7.5.2022 e, quindi, l'inadempienza dell'obbligo vaccinale poteva verificarsi (solo) a distanza di sei mesi successivi ovvero a partire dal 21.10.2022.
Pertanto, l'intervenuta sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla resistente dal 21.07.2022 al 21.10.2022, poiché operata in epoca antecedente CP_4
alla scadenza dei sei mesi, non può reputarsi legittima.
10 Conseguentemente l' convenuta va condannata a pagare in favore della CP_4
ricorrente le retribuzioni non corrisposte nel suddetto periodo (dal 21.7.2022 al
21.10.2022) oltre interessi come per legge.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda azionata nei confronti di entrambi i convenuti per il risarcimento “delle sofferenze psicologiche sofferte dalla sig.ra causalmente riconducibili all'adozione dei provvedimenti sospensivi di Pt_1 controparte” non avendo la ricorrente, che ne aveva l'onere, fornito alcuna allegazione specifica o prova per dimostrare la sussistenza e consistenza di tali indefiniti danni.
Devono, poi, ritenersi infondate le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernenti la presunta violazione degli artt. 4, 32, 36 della Costituzione.
Tali censure possono, infatti, dirsi superare alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute nelle recenti pronunce della Corte Costituzionale richiamate dallo stesso ricorrente (cfr. in particolare le sentenze n. 14 e 15 del 2023); tali decisioni, costituiscono un precedente di altissimo livello persuasivo, non solo per l'autorevolezza del giudicante ma soprattutto l'esaustività dell'iter argomentativo ivi esposto.
La Corte ha ritenuto non in contrasto con l'art. 32 della Costituzione la normativa emergenziale ed in particolare delle disposizioni che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i sanitari, con argomentazioni agevolmente estensibili al caso odierno:
“6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32
Cost.
Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile»
(sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della
11 persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del
1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo
2020, è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
12 A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso (attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento.
E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
13 Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte
(sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del
2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
14 Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del
2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
15 La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del
2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.…In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al
31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del Ministro
16 della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell'AIFA con cadenza trimestrale, che confluiscono in rapporti concernenti tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.…
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall'AIFA, dall' , dal dalla Controparte_7
e dalla Controparte_8
Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell' e del
Segretariato generale del . Controparte_5
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, Con testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di
17 medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla
CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Con CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia Con severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei
18 medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, CP_9 basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che
«[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
19 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017).
…
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la
20 collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”
(sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del
2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto,
l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
21 La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
…
15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32
Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
16.– Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete,
22 aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.
17.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate”.
Le argomentazioni sopra riportate permettono, come già detto, di superare ed assorbire la maggior parte delle censure anche di natura costituzionale sollevate in ricorso e concernenti la legittimità della normativa speciale sulla scorta della quale è stata disposta la sospensione del ricorrente.
Ugualmente infondato deve, poi, ritenersi il terzo motivo di ricorso, fondato sulla presunto contrasto della normativa interna col Regolamento UE 953/2021.
L'ordinanza del Tribunale di Padova citata in ricorso (originata da una controversia analoga alla presente) è esitata nella pronuncia del 13.7.2023, resa nella causa C-765/21 con cui la ha dichiarato irricevibili tutte le richieste di rinvio CP_10
pregiudiziale non essendo stata adeguatamente motivata l'esistenza di un collegamento fra le questioni controverse e l'attuazione di fonti del diritto europeo, non senza evidenziare che la scelta di rendere o meno obbligatoria la somministrazione di un
23 vaccino appartiene al legislatore nazionale: “…Al riguardo occorre sottolineare, in via preliminare, che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE non enuncia, a carico degli Stati membri, alcuna prescrizione relativa alla vaccinazione obbligatoria di talune categorie di persone, considerato che il diritto dell'Unione non pregiudica, in forza di tale articolo 168, paragrafo 7, la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria….” “…Orbene, la controversia di cui al procedimento principale riguarda la domanda di D.M., basata sull'asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, di essere riammessa in servizio nel reparto di neurochirurgia-degenze dell'ospedale universitario. Tale controversia non riguarda quindi l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone vaccinate il diritto al rilascio di un certificato vaccinale,
o del suo articolo 7, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone guarite da un'infezione da SARS-CoV-2 il diritto al rilascio di un certificato di guarigione…”.
Considerazioni dello stesso segno sono contenute nella più recente sentenza 12.6.2025,
n. 219, pronunciata dalla sezione X della medesima CGUE nella causa C-219/24 a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Suprema dell'Estonia in una causa intentata da autisti addetti al personale di emergenza licenziati dalla municipalità di Tallinn per avere rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19: “…è giocoforza constatare che la direttiva 89/391 non contiene alcuna disposizione relativa alla vaccinazione dei lavoratori, cosicché da tale direttiva non si può trarre alcun insegnamento quanto alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un obbligo vaccinale….45 Ne consegue che, sebbene l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva
2000/54, in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell'allegato VII di quest'ultima, imponga ai datori di lavoro l'obbligo, qualora esista un vaccino efficace, di consentire l'accesso a un siffatto vaccino ai lavoratori interessati e, correlativamente, conferisca a questi ultimi il diritto di avere accesso a tale vaccino, detta direttiva non prevede se e in quali circostanze i datori di lavoro possano imporre una siffatta vaccinazione al fine di proteggere i lavoratori interessati o altre categorie di persone e, correlativamente, se e in quali circostanze a tali lavoratori possa essere imposto l'obbligo di sottoporsi a detta vaccinazione o se, al contrario, possano rifiutarla…..46 Ne risulta che, con le direttive 89/391 e 2000/54, il legislatore dell'Unione europea non ha inteso definire le
24 condizioni alle quali gli Stati membri sarebbero legittimati a prevedere un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale…54 Orbene, dai punti da 35 a 48 della presente sentenza risulta che un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale, secondo il giudice del rinvio, deriva dall'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 2004/54. Tale obbligo vaccinale non costituisce quindi un'«attuazione» del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Controparte_11
C- 765/21, EU:C:2023:566, punto 44). 55 Ne consegue che una
[...] disposizione nazionale, come l'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest'ultima, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, o del suo articolo 31, paragrafo 1. 56 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico…”.
Deve, infine, ritenersi infondata anche l'ultima domanda avanzata in ricorso per il pagamento della retribuzione di gennaio 2023. Contr Dalle incontestate deduzioni di cui alla memoria difensiva dell' come corroborate dalla documentazione allegata alla stessa (doc.n.32), è infatti emerso che, nonostante il provvedimento di sospensione prot.n.ASP/23855 del 16.09.2021, la ricorrente ha regolarmente ricevuto gli emolumenti stipendiali dal mese di settembre
2021 sino al mese di gennaio 2022, pertanto “soltanto dal mese di febbraio 2022
(tenuta in considerazione peraltro la perdurante sospensione interrottasi dal mese di maggio al mese di luglio 2022 - v. prospetti presenze sub doc.n.21 in atti) la Azienda datoriale ha provveduto al recupero di tali somme (cinque mensilità) che ha incluso la retribuzione stipendiale relativa al mese di gennaio 2023, che non è stata erogata” (cfr. note conclusive).
25 Nessuna pretesa può, quindi, essere avanzata dalla ricorrente a tale titolo.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso, per compensare per due terzi le spese di Contr lite fra la ricorrente e l' ponendo a carico della stessa la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Sussistono infine giusti motivi, connessi alla novità e complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra la ricorrente e l'Ordine professionale convenuto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' convenuta a pagare in CP_4
favore della ricorrente le retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione compreso fra il 21.7.2022 e il 21.10.2022, oltre interessi come per legge.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra la ricorrente e l'Ordine professionale convenuto.
Dichiara compensate per due terzi le spese di lite fra la ricorrente e l'azienda sanitaria convenuta, ponendo a carico di quest'ultima la restante parte che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge, e distrae in favore dell'avvocato Filippo Vitrano.
Così deciso in Palermo il 19/12/2025.
IL GIUDICE
AN AR
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