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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28662/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28662/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 05/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. CARBONI SILVESTRO, oggi sostituito dall'avv. Bruno Parte_1
Bernardini
Per , l'avv. Giuseppe Miceli il quale, in Controparte_1 relazione alle note depositate in data odierna ribadisce le posizioni difensive già espresse nei propri scritti, in particolare sulla esenzione di cui all'art. 17 comma 7, il Ministero evidenzia come l'assenza di un mandato impedisce di verificare l'applicazione dell'esenzione.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28662 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 5.6.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliato in Latina, Via Oberdan n. 24, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Silvestro Carboni che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Capozza, dirigente, e dall'Avv. Giuseppe Miceli, funzionario dell'Ufficio V,
Servizio Affari Legali e Contenzioso, , presso i cui uffici in Roma alla Via Controparte_2
XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono entrambi domiciliati,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 Parte_1 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del n. Controparte_1
403315/A del 2.5.2023, notificato in data 4.5.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 47.020,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ex d.l.vo n. 231/2007.
Parte ricorrente eccepiva che non sussisteva l'obbligo di adeguata verifica, essendosi limitato alla redazione di buste paga, l'assenza dell'illecito e che doveva essere applicata la sanzione minima.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 5.6.2025 si svolge la discussione, il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sanzione, ovvero per la riduzione della stessa al minimo, il per il CP_1
rigetto dell'opposizione ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'art. 17, 7° comma, d.lg.vo n. 231/07 prevede che “Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
Orbene, come risulta dallo stesso decreto opposto e a dall'incarico conferito dal dr. (doc. Persona_1
n. 6 fascicolo parte ricorrente) svolgeva attività di redazione di buste paga e gli Parte_1 adempimenti relativi all'amministrazione del personale della “AZ Domus S.r.l.”.
Ne consegue la insussistenza dell'illecito relativo all'obbligo di adeguata verifica della clientela.
Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il provvedimento impugnato accerta che “il rag. in data 28.6.2021, aveva dichiarato Parte_1
di aver ricevuto l'incarico professionale dal dr. soggetto che non rivestiva alcuna Persona_1 carica all'interno della AZ DOMUS S.r.l.”, che “ era gravato da precedenti penali” e Persona_1 che si sarebbe in presenza di “Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti, in relazione al fittizio pagamento di stipendi da parte della AZ DOMUS, finalizzato ad ottenere compensazioni tributarie e contributive di dubbia liceità”.
In definitiva l'illecito in questione è stato ritenuto sussistente perché “si ritiene che ad esito di una valutazione ordinariamente diligente, l'operatività posta in essere e oggetto di contestazione non poteva in alcun modo apparire lineare e priva di criticità, in quanto caratterizzata da incongruenze e palesi, plurimi e concordanti elementi di anomalia, manifestatisi nel contesto di un livello di rischio da ritenersi complessivamente elevato e ampiamente sufficienti a giustificare un ragionevole quanto netto giudizio di sospettosità; elementi di anomalia che, al contrario, non risultano essere stati in alcun modo valutati dal professionista in ottica antiriciclaggio” e perché “Relativamente al profilo soggettivo del cliente, qualora l'incolpato avesse svolto la minima attività richiesta dalla normativa antiriciclaggio, sarebbe stato in grado di individuare evidenti criticità sia in relazione alla AZ
DOMUS S.r.l., che non risultava essere operativa e non aveva uffici e strutture amministrative nella sede dichiarata, sia riguardo al soggetto che gli aveva conferito l'incarico di compilare le buste paga dei dipendenti, il dott. , commercialista di Latina, il quale, oltre a non avere cariche Persona_1 all'interno della AZ DOMUS, risultava essere un soggetto gravato da rilevanti precedenti penali”.
Orbene, l'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07 precisa che “Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c)
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.
Nella fattispecie, la vicenda contestata consiste, in sostanza, nella mera redazione di buste paga e non ha dato luogo in concreto ad alcuna reale movimentazione finanziaria o di ingente contante.
Non sussistono, dunque, elementi tali da far rientrare l'operazione stessa nel concetto di riciclaggio, così come precisato nel citato art. 2, 4° comma. In particolare, per l'applicazione della normativa in questione si richiede sempre il ragionevole sospetto che le operazioni ed i trasferimenti provengano da attività criminosa, mentre nel caso in esame, sotto un primo profilo, come già evidenziato, non si è avuto alcun reale trasferimento di ricchezza, e, per altro aspetto, da nessun concreto elemento si evince questa provenienza illecita, o, quanto meno, non sono dimostrati elementi tali da dover indurre il rag. semplice Parte_1
consulente del lavoro incaricato di redigere le buste paga, al sospetto ed all'obbligo di segnalazione, avendo peraltro lo stesso anche ricevuto le deleghe depositate presso Inps ed Inail conferite dal legale rappresentante della “AZ Domus S.r.l.” al Consulente del Lavoro (doic.ti nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Anche questa violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente ed il provvedimento opposto è annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento opposto;
c) condanna il
[...]
in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 560,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 5.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28662/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 05/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. CARBONI SILVESTRO, oggi sostituito dall'avv. Bruno Parte_1
Bernardini
Per , l'avv. Giuseppe Miceli il quale, in Controparte_1 relazione alle note depositate in data odierna ribadisce le posizioni difensive già espresse nei propri scritti, in particolare sulla esenzione di cui all'art. 17 comma 7, il Ministero evidenzia come l'assenza di un mandato impedisce di verificare l'applicazione dell'esenzione.
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28662 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 5.6.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliato in Latina, Via Oberdan n. 24, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Silvestro Carboni che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Capozza, dirigente, e dall'Avv. Giuseppe Miceli, funzionario dell'Ufficio V,
Servizio Affari Legali e Contenzioso, , presso i cui uffici in Roma alla Via Controparte_2
XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono entrambi domiciliati,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 Parte_1 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del n. Controparte_1
403315/A del 2.5.2023, notificato in data 4.5.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 47.020,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ex d.l.vo n. 231/2007.
Parte ricorrente eccepiva che non sussisteva l'obbligo di adeguata verifica, essendosi limitato alla redazione di buste paga, l'assenza dell'illecito e che doveva essere applicata la sanzione minima.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 5.6.2025 si svolge la discussione, il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sanzione, ovvero per la riduzione della stessa al minimo, il per il CP_1
rigetto dell'opposizione ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'art. 17, 7° comma, d.lg.vo n. 231/07 prevede che “Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
Orbene, come risulta dallo stesso decreto opposto e a dall'incarico conferito dal dr. (doc. Persona_1
n. 6 fascicolo parte ricorrente) svolgeva attività di redazione di buste paga e gli Parte_1 adempimenti relativi all'amministrazione del personale della “AZ Domus S.r.l.”.
Ne consegue la insussistenza dell'illecito relativo all'obbligo di adeguata verifica della clientela.
Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il provvedimento impugnato accerta che “il rag. in data 28.6.2021, aveva dichiarato Parte_1
di aver ricevuto l'incarico professionale dal dr. soggetto che non rivestiva alcuna Persona_1 carica all'interno della AZ DOMUS S.r.l.”, che “ era gravato da precedenti penali” e Persona_1 che si sarebbe in presenza di “Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti, in relazione al fittizio pagamento di stipendi da parte della AZ DOMUS, finalizzato ad ottenere compensazioni tributarie e contributive di dubbia liceità”.
In definitiva l'illecito in questione è stato ritenuto sussistente perché “si ritiene che ad esito di una valutazione ordinariamente diligente, l'operatività posta in essere e oggetto di contestazione non poteva in alcun modo apparire lineare e priva di criticità, in quanto caratterizzata da incongruenze e palesi, plurimi e concordanti elementi di anomalia, manifestatisi nel contesto di un livello di rischio da ritenersi complessivamente elevato e ampiamente sufficienti a giustificare un ragionevole quanto netto giudizio di sospettosità; elementi di anomalia che, al contrario, non risultano essere stati in alcun modo valutati dal professionista in ottica antiriciclaggio” e perché “Relativamente al profilo soggettivo del cliente, qualora l'incolpato avesse svolto la minima attività richiesta dalla normativa antiriciclaggio, sarebbe stato in grado di individuare evidenti criticità sia in relazione alla AZ
DOMUS S.r.l., che non risultava essere operativa e non aveva uffici e strutture amministrative nella sede dichiarata, sia riguardo al soggetto che gli aveva conferito l'incarico di compilare le buste paga dei dipendenti, il dott. , commercialista di Latina, il quale, oltre a non avere cariche Persona_1 all'interno della AZ DOMUS, risultava essere un soggetto gravato da rilevanti precedenti penali”.
Orbene, l'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07 precisa che “Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c)
l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.
Nella fattispecie, la vicenda contestata consiste, in sostanza, nella mera redazione di buste paga e non ha dato luogo in concreto ad alcuna reale movimentazione finanziaria o di ingente contante.
Non sussistono, dunque, elementi tali da far rientrare l'operazione stessa nel concetto di riciclaggio, così come precisato nel citato art. 2, 4° comma. In particolare, per l'applicazione della normativa in questione si richiede sempre il ragionevole sospetto che le operazioni ed i trasferimenti provengano da attività criminosa, mentre nel caso in esame, sotto un primo profilo, come già evidenziato, non si è avuto alcun reale trasferimento di ricchezza, e, per altro aspetto, da nessun concreto elemento si evince questa provenienza illecita, o, quanto meno, non sono dimostrati elementi tali da dover indurre il rag. semplice Parte_1
consulente del lavoro incaricato di redigere le buste paga, al sospetto ed all'obbligo di segnalazione, avendo peraltro lo stesso anche ricevuto le deleghe depositate presso Inps ed Inail conferite dal legale rappresentante della “AZ Domus S.r.l.” al Consulente del Lavoro (doic.ti nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Anche questa violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente ed il provvedimento opposto è annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento opposto;
c) condanna il
[...]
in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 560,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 5.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni