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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 897/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo ( ed elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio del secondo sito a Modica (RG) in Via Sorda Sampieri n.27
RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede in Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità Parte_1 dell'indebito pensionistico richiesto dall' con nota in data 07\04\2022 CP_1 (ricevuta in data 22\04\2022 ) pari ad € 5.450,73 riferito al periodo gennaio 2021-dicembre 2021 maturato sulla sua pensione di invalidità civile Cat. Inv. Civ. n. 07651419 per l'accertato il superamento dei requisiti reddituali , è meritevole di integrale accoglimento.
1 Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
− il recupero dell'indebito disposto dall' riguardi le rate di pensione CP_1 indebitamente riscosse da nel periodo gennaio 2021- Parte_1 dicembre 2021;
− il ricorrente ha regolarmente comunicato i propri redditi e non gli è mai stato contestata alcuna comunicazione infedele o incompleta dei redditi;
− l' abbia contestato per la prima volta a gennaio 2021-dicembre 2021 il CP_1 superamento dei requisiti reddituali solo con raccomandata AR in data 07\04\2022 ricevuta dalla ricorrente in data 22\04\2022.
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Cass. Sez. L. n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ”.
Cass. Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) : “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
2 non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) ”. CP_ Nel caso di specie il recupero dell'indebito disposto dall' riguarda le rate di pensione riscosse da nel periodo gennaio 2021- Parte_1 dicembre 2021 , il primo provvedimento dell' che ha accertato e CP_1 comunicato il debito è quello datato 07\04\2022 ricevuta dalla ricorrente in data 22\04\2022 e l'Istituto nei suoi atti non ha dedotto che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione .
Consegue l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . CP_1
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 24\07\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico richiesto dall' con CP_1 nota in data 07\04\2022 (ricevuta in data 22\04\2022 ) pari ad € 5.450,73e delle ritenute operate a tale titolo dall' sulla sua pensione di invalidità civile Cat. CP_1 Inv. Civ. n. 07651419 , condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a tale titolo , oltre Parte_1 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 470,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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