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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/10/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1191/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al
[...] ricorso, dall'avv. Fabio Cardanobile, presso il quale elettivamente domiciliano come da ricorso
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
, in persona Controparte_3 del direttore pro tempore
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] tutti rappresentati e difesi dalla dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata
1 dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dall'udienza del
6.10.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.02.2023 e notificato il 17.08.2023, i ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo svolto come docenti con contratti a tempo determinato prima di essere assunti a tempo indeterminato.
Più specificamente, hanno dedotto:
- , dopo aver premesso di essere docente in Parte_1
C servizio presso l' I.S.S. Vespucci di Molfetta, nominato a tempo indeterminato dall'1.09.2017, di aver svolto sevizi pre ruolo con contratti a tempo determinato, che in sede di ricostruzione carriera gli sono stati riconosciuti parzialmente, ossia solo 6 anni
e 8 mesi a fronte dei 9 anni svolti;
- , dopo aver premesso di essere docente in Parte_2 servizio presso l' nominato a Controparte_5 tempo indeterminato dall'1.09.2017, di aver svolto sevizi pre ruolo con contratti a tempo determinato, che in sede di ricostruzione carriera gli sono stati riconosciuti parzialmente, ossia solo 8 anni a fronte degli 11 anni svolti;
- , dopo aver premesso di essere docente in Parte_2 servizio presso l' , nominato a Controparte_6 tempo indeterminato dall'1.09.2019, di aver svolto sevizi pre ruolo con contratti a tempo determinato, che in sede di ricostruzione carriera gli sono stati riconosciuti parzialmente, ossia solo 12 anni a fronte dei 18 anni svolti.
2 Ciò posto, hanno dedotto che la ricostruzione di carriera operata dal non è corretta perché i servizi pre ruolo svolti sono CP_1 stati riconosciuti solo parzialmente, con conseguente nocumento della progressione in carriera e senza procedere, quindi, correttamente alla integrale ricostruzione di carriera in base ai servizi precedentemente svolti;
che tale trattamento è in contrasto con la disciplina comunitaria e discriminatoria;
che con riferimento alla progressione nell'anzianità di servizio non opera
l'istituto della prescrizione.
In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti il diritto alla ricostruzione di carriera per l'intero periodo pre ruolo svolto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio indicata in ricorso e con condanna del a effettuare un nuovo CP_1 legittimo inquadramento riconoscendo integralmente il servizio pre ruolo svolto, con ogni conseguenza in ordine alla progressione in carriera, agli scatti di anzianità e alle fasce stipendiali e con condanna al pagamento delle differenze retributive;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive. Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando la legittimità dei decreti di ricostruzione carriera impugnati che ha riconosciuto correttamente i servizi pre ruolo svolti. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività lavorativa in favore del svolta dai ricorrenti con i contratti a tempo determinato CP_7 richiamati in ricorso risultano documentalmente provati (cfr.
3 decreti di ricostruzione di carriera allegati al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria difensiva ).
Più specificamente risulta che i ricorrenti e Parte_1 sono stati assunte a tempo indeterminato l'1.09.2017 Pt_2 mentre il ricorrente è stato assunto l'1.09.2019, dopo Parte_2 aver svolto una serie di servizi pre ruo e che quindi hanno prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, presso distinti istituti scolastici.
Occorre, quindi, esaminare la questione giuridica oggetto del contendere, che attiene alla valutazione in ordine alla legittimità, sul piano interno e del diritto comunitario, della prassi utilizzata dalla Amministrazione Scolastica di reiterare contratti a tempo determinato e delle relative conseguenze sul piano degli scatti di anzianità e della valutazione in ordine alla corretta modalità con la quale il ha riconosciuto il CP_1 servizio pre ruolo svolto.
2. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di causa appare opportuno richiamare i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali, ossia:
- l'art. 526, primo comma, del d.lgs. n. 297/1994 che prevede che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
- l'art. 485, paragrafo 1, decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297 che prevede che: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I
4 diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
- la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;
- la decisione della Corte di giustizia 13.9.2007, C -307/05,
[...]
; in tale sentenza, chiamata a pronunciarsi sulla Persona_1 questione “in sostanza, se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; viene inoltre ribadito come “La
5 mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C -
397/01 a C-403/01, FF e a., Racc. pag. I -8835, punto 99).
In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza e Per_2
a., citata, punto 68)”; sulla scorta di queste premesse la Corte
Europea conclude nel senso che “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera
6 circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”;
- la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, VI e C-456/09, ES
in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di Per_3 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”;
- la decisione della Corte di Cassazione, n. 22558/2016, con la quale si affermano i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per
7 il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
- la recente decisione della Corte di Giustizia 20.9.2018, Per_4 secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”;
- la recentissima decisione della Corte di Cassazione, n.
6146/2019, successiva alla decisione della Corte di Giustizia del
20.09.2018, che ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale proprio sulla scorta del citato quadro normativo e giurisprudenziale europeo.
3. Ciò posto devono recepirsi, in particolare, nel caso di specie, i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n.
22558/2016 (e in termini conformi anche la più recente decisione n. 8945/17), secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
8 della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e
71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
Inoltre, non possono essere prese in considerazione per l'accertamento dell'utilizzo abusivo degli incarichi a termine eventuali reiterazioni di contratto a tempo determinato realizzate prima del 10.07.2001 (termine previsto dall'art. 2 della Direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il
18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva
99/70/CE), da non confondere, peraltro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola n. 5 dello stesso Accordo.
Ed invero, la Corte di legittimità ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che:
9 a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro ON;
8.9.2011, causa C -177/10 AD
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
Cerro ON, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro
e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
10 elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
L'accertata incompatibilità con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70 di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può, quindi, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso.
In linea di principio, sussiste pertanto il diritto del docente e del personale amministrativo precario al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il periodo lavorativo a tempo determinato.
Tale decisione è stata anche richiamata nella recente decisione della Suprema Corte n. 28635/18, con la quale è stata ribadita l'operatività del principio di diritto affermato proprio nella sentenza n. 22558/16 (e nella successiva sentenza n. 23868/16) affermando che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.i succedutisi nel tempo, sicché
11 vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.i. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. in termini conformi anche Cass. ord. N.
11381/19).
4. Né incide sulle argomentazioni fin qui evidenziate l'istituto della ricostruzione di carriera, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che attiene a un momento successivo, eventuale e indipendente dallo svolgimento del contratto a termine, nel corso del quale si realizza la discriminazione economica vietata dall'ordinamento (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2018, n. 8995).
Il principio di non discriminazione nondimeno si estende, infatti, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera.
È evidente, infatti, che, una volta applicato il principio di non discriminazione alla progressione economica stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, come riconosciuta in favore di lavoratori a tempo indeterminato (di ruolo) “comparabili” - ed in assenza, dunque, di “ragioni oggettive” di differenziazione -, la sola circostanza dell'assunzione a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata compressione dell'ambito coperto dallo stesso principio di non discriminazione.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, che, al primo comma, stabilisce: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
12 La norma si integra con l'art. 4, comma 3°, della legge n.
399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il successivo art. 489 del d.lgs. n. 297 cit., rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, a sua volta prevede, al primo comma, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14°, L. 124 del 1999, ai sensi del quale “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
La recente sentenza resa in data 20.9.2018 dalla Corte di
Giustizia nella causa C466/17/Motter contro la
[...] ha posto il problema della permanente Parte_3 validità o meno dei principi affermati dalla richiamata decisione della Suprema Corte n. 22558/2016.
13 Ed invero, con tale sentenza la Corte Europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE, affermando che: “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Sul punto deve osservarsi che, proprio in applicazione dei principi richiamati, non può valere in questo senso la diversa procedura utilizzata per l'assunzione rispetto a quella con la quale sono assunti i docenti e il personale a tempo indeterminato poiché, a ben vedere, anche questa circostanza integrerebbe, a fronte di mansioni svolte omogenee sotto il profilo qualitativo, un ulteriore motivo di disparità di trattamento.
14 In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e assunti con contratto a tempo indeterminato può giustificarsi, sulla scorta di una valutazione compiuta caso per caso dal giudice nazionale, nel solo caso in cui si prospetti e si dimostri che la professionalità del docente risulti qualificata in virtù proprio della continuità nell'esercizio di un particolare insegnamento, sotto il profilo dell'esperienza didattica e del bagaglio conoscitivo e che, quindi, risulti oggettivamente differente rispetto a quella acquisita invece dal docente assunto a tempo determinato (cfr. in questi termini Corte
d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 148 del 14.03.2019).
Tali principi hanno trovato sostanziale avallo nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, con la quale si è affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a
15 tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. in termini conformi, anche la più recente decisione n. 3474/2020).
5. Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che effettivamente i decreti di ricostruzione carriera impugnati siano erronei e illegittimi nella parte in cui non hanno riconosciuto in maniera del tutto corretta e in conformità ai principi fin qui evidenziate il servizio pre ruolo in conformità ai principi richiamati.
Né sono in concreto prospettate e provate circostanze che evidenzino la “minore professionalità” dei docenti ricorrenti che hanno nella fase iniziale lavorato con contratti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, con la conseguenza non vi sono ragioni che in concreto giustifichino la disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Da ciò consegue quindi che, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, e anzi risultando in concreto l'applicazione di un trattamento deteriore, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra docenti di ruolo e a termine deve ritenersi che la posizione rivestita dai ricorrenti come docenti a termine sia pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo.
Diversamente, infatti, verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'attività di servizio che non risulterebbe in concreto giustificata da elementi concreti e oggettivi che giustifichi e renda legittimo il differente trattamento.
Alla luce di ciò, sussistono i presupposti per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 485 sopra citato in ragione del suo contrasto con la normativa
16 europea e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.
Il a pertanto condannato a Controparte_1 collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrispondere le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Va inoltre osservato che, a far data dal 1° settembre 2010, la prima fascia di anzianità (con trattamento stipendiale di ingresso) è stata innalzata ad 8 anni, come concordato dalle parti sociali con il C.C.N.L. del 4.8.2011 (stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 17°, D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n.
106/2011).
È evidente, tuttavia, che la disciplina contenuta nel suddetto contratto collettivo non può che valere per il periodo successivo alla sua sottoscrizione, senza poter incidere sui diritti di chi – come l'odierna parte ricorrente – a tale data avesse già maturato il diritto alla progressione stipendiale sulla base della previgente normativa (in tal senso, Corte d'Appello di Genova, sentenza del
5.10.2017, n. 421).
6. Ciò posto, e riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera nei termini evidenziati, deve osservarsi che nel caso di specie è stato conferito incarico al c.t.u., dott. di procedere alla verifica della Persona_5 pretesa erroneità dei decreti di ricostruzione della carriera in ordine al servizio pre ruolo svolto e alla progressione in carriera e stipendiale.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di un'attenta analisi della documentazione in atti ha osservato, quanto all'individuazione dei servizi di ruolo e al calcolo dei periodi da riconoscere che:
17 “Sulla base dello stato matricolare agli atti, risulta che il prof.
, dipendente del con contratto di lavoro Parte_1 CP_8
a tempo indeterminato nell'Area Professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti laureati della scuola superiore di 2°grado:
- ha prestato servizi non di ruolo in qualità di docente, nelle scuole statali, per supplenze brevi e saltuarie, ovvero supplenze annuali, dal 7/1/2008 al 12/7/2017;
- è stato immesso nel ruolo di docente in data 1/9/2017;
- è stato confermato in ruolo in data 1/9/2018”.
(...)
“Il risultato ottenuto evidenzia che il ricorrente, nel periodo di pre- ruolo, ha prestato complessivamente n.
2.535 giorni di servizio nelle scuole statali, di cui n.
2.233 giorni per supplenze brevi e saltuarie e n.302 giorni per supplenze annuali, calcolati tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ed escludendo dal calcolo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio, in ossequio a quanto richiesto nel quesito
(Corte di Cassazione - Sentenza n. 31149/2019).
Computando per intero l'anzianità di servizio pre-ruolo in considerazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come rivendicato dal ricorrente, applicando il criterio di calcolo del divisore 365 giorni per i periodi di servizio prestati a seguito di nomine di “supplenza annuale” e del divisore 305 giorni (secondo
i principi affermati dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro,
18 sent. n. 1091/2022 del 26/5/2022) per le nomine diverse dalle supplenze annuali, si è proceduto a calcolare l'anzianità di servizio pre-ruolo svolto dal prof. , alla data Parte_1 dell'immissione in ruolo dell'1/9/2017, secondo due ipotesi di calcolo: il primo, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n.
16133 dell'11/6/2024, considera valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2023 (come rivendicato dal ricorrente con le note difensive autorizzate all'udienza dell'1/7/2024); il secondo non tiene conto del servizio prestato nell'anno 2013”.
(…)
“Ipotesi 1/A - valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2013:
- supplenze brevi (divisore 305): gg. 2.233, corrispondenti ad anni
7, mesi 3, giorni 8;
- supplenze annuali (divisore 365): gg. 302, corrispondenti ad anni 0, mesi 10, giorni 2 per un totale di servizio pre-ruolo pari ad anni 8, mesi 1 e giorni 10, utile ai fini giuridici ed economici”.
Ancora, sempre il c.t.u., con riferimento alla posizione di ha osservato: Parte_2
“Sulla base dello stato matricolare agli atti, risulta che il prof.
dipendente del con contratto di Parte_2 CP_7 lavoro a tempo indeterminato nell'Area Professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti diplomati della scuola superiore di 2°grado:
- ha prestato servizi non di ruolo in qualità di docente, nelle scuole statali, per supplenze brevi e saltuarie, ovvero supplenze annuali, dal 9/10/2006 al 31/8/2017;
- è stato immesso nel ruolo di docente in data 1/9/2017;
- è stato confermato in ruolo in data 1/9/2018;
19 - ha svolto il servizio militare di leva dal 2/11/1990 al
15/10/1991”.
(…)
“Il risultato ottenuto evidenzia che il ricorrente, oltre al servizio militare di leva di n. 348 giorni, nel periodo di pre -ruolo, ha prestato complessivamente n.
3.210 giorni di servizio nelle scuole statali, di cui n.
2.530 giorni per supplenze brevi e saltuarie e
n.680 giorni per supplenze annuali, calcolati tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ed escludendo dal calcolo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio, in ossequio a quanto richiesto nel quesito (Corte di Cassazione - Sentenza n.
31149/2019).
Computando per intero l'anzianità di servizio pre-ruolo in considerazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) si è proceduto a calcolare l'anzianità di servizio pre-ruolo svolto dal prof. , alla data dell'immissione in ruolo dell'1/9/2017, Pt_2 secondo due ipotesi di calcolo: il primo, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 16133 dell'11/6/2024, considera valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2023
(come rivendicato dal ricorrente con le note difensive autorizzate all'udienza dell'1/7/2024)”;
(…)
Ipotesi 2/A - valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2013:
20 - supplenze brevi (divisore 305): gg. 2.530, corrispondenti ad anni
8, mesi 3, giorni 0;
- supplenze annuali (divisore 365): gg. 680, corrispondenti ad anni 1, mesi 10, giorni 15;
- servizio militare (divisore 365): gg. 348, corrispondenti ad anni
0, mesi 11, giorni 14, per un totale di servizio pre-ruolo pari ad anni 11, mesi 0 e giorni 29, utile ai fini giuridici ed economici”.
Infine, con riferimento al decente , il c.t.u. ha Parte_2 così osservato:
“Sulla base dello stato matricolare agli atti, risulta che il prof.
, dipendente del con contratto di lavoro a Parte_2 CP_7 tempo indeterminato nell'Area Professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti laureati della scuola superiore di 2°grado:
- ha prestato servizi non di ruolo in qualità di docente, nelle scuole statali, per supplenze brevi e saltuarie, ovvero supplenze annuali, dal 4/12/2000 al 6/7/2019;
- è stato immesso nel ruolo di docente in data 1/9/2019;
- è stato confermato in ruolo in data 1/9/2020”.
(…)
“Il risultato ottenuto evidenzia che il ricorrente, nel periodo di pre- ruolo, ha prestato complessivamente n.
5.328 giorni di servizio nelle scuole statali, di cui n.
3.314 giorni per supplenze brevi e saltuarie e n.
2.014 giorni per supplenze annuali, calcolati tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ed escludendo dal calcolo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul
21 presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio, in ossequio a quanto richiesto nel quesito
(Corte di Cassazione - Sentenza n. 31149/2019).
Computando per intero l'anzianità di servizio pre-ruolo in considerazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) si è proceduto a calcolare l'anzianità di servizio pre-ruolo svolto dal prof. , alla data dell'immissione in ruolo dell'1/9/2019, Parte_2 secondo due ipotesi di calcolo: il primo, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 16133 dell'11/6/2024, considera valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2023
(come rivendicato dal ricorrente con le note difensive autorizzate all'udienza dell'1/7/2024)”;
(…)
“Ipotesi 3/A - valutabile ai fini giuridici il servizio prestato nell'anno 2013:
- supplenze brevi (divisore 305): gg. 3.314, corrispondenti ad anni
10, mesi 8, giorni 24;
- supplenze annuali (divisore 365): gg. 2.014, corrispondenti ad anni 5, mesi 6, giorni 9; per un totale di servizio pre-ruolo pari ad anni 16, mesi 3 e giorni 3, utile ai fini giuridici ed economici”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, cui risulta aver sostanzialmente aderito parte ricorrente (cfr. note conclusive in atti), risultano pienamente condivisibili perché puntualmente motivate sulla base della disciplina speciale in materia, come ricostruita e come sintetizzata con precisione anche nella consulenza stessa, e della documentazione in atti.
In particolare, deve essere recepita con la presente decisione la prima ipotesi di calcolo elaborata per ciascuno dei riconoscimenti, con riconoscimento del servizio pre ruolo per l'anno 2013, sulla scorta del più recente orientamento sul tema
22 della Suprema Corte. Così, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 13618/2025 “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del
d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nel 2013 risulti rilevante e utile sul piano pratico, traducendosi in una maggiore anzianità di servizio come risulta evidente dal raffronto tra le due ipotesi di calcolo, fermo restando, l'impossibilità, affermata dalla stessa
Corte di Cassazione richiamata, di riconoscere tale annualità ai fini economici fino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.
6. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal
, essa è irrilevante in quanto la costituzione in CP_1 giudizio è avvenuta tardivamente il giorno dell'udienza
18.09.2023, con la conseguenza che la parte resistente è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
23 Alla luce di ciò, va ordinato al Controparte_1
di modificare i decreti di ricostruzione della carriera
[...] dei ricorrenti nei seguenti termini:
- al ricorrente , nel senso di riconoscere Parte_1 alla data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 8, mesi 1 e giorni 10 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali;
- al ricorrente , nel senso di riconoscere alla Parte_2 data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni
11, mesi 0 e giorni 29 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali;
- al ricorrente , nel senso di riconoscere alla Parte_2 data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni
16, mesi 3 e giorni 3 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali.
Il in persona del Controparte_1 [...]
va anche condannato al pagamento delle differenze CP_9 retributive derivanti dagli incrementi previsti dai CCNL, collegati alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente svolti, nei limiti innanzi chiariti e quindi con la limitazione per l'anno scolastico 2023 stante il riconoscimento di quest'anno ai soli fini giuridici, oltre accessori di legge.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con aumento per aver assistito più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 147/2022. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Fabio Cardanobile che ne ha fatto richiesta.
24 Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1191/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo come indicato in parte motiva;
2. ordina al di Controparte_1 modificare i decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti nei seguenti termini:
- al ricorrente nel senso di Parte_1 riconoscere alla data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 8, mesi 1 e giorni 10 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali;
- al ricorrente , nel senso di riconoscere Parte_2 alla data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 11, mesi 0 e giorni 29 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali;
- al ricorrente , nel senso di riconoscere Parte_2 alla data di nomina in ruolo, un'anzianità di servizio pari ad anni 16, mesi 3 e giorni 3 con conseguente rideterminazione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali.
3. condanna il al Controparte_1 pagamento al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive derivanti dagli incrementi previsti dai
CCNL, collegati alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente svolti, nei limiti innanzi chiariti e quindi con la limitazione per l'anno scolastico 2023 stante il
25 riconoscimento di quest'anno ai soli fini giuridici oltre accessori di legge;
4. condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore della ricorrente che liquida in € 259,00 per spese vive ed € 6.017,70, già comprensivo dell'aumento per il numero di parti, per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Fabio
Cardanobile;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti resistenti.
Trani, 24.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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