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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2013 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Emilio IANI come da procura depositata in Cancelleria, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica attrice contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca GABRIELLINI, come da procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Chiodo 20 – La Spezia
convenuta nonché contro
Controparte_2 convenuto contumace
e con l'intervento di
Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo CONTI, come da procura generale alle liti in atti, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara GIANNELLI in Sesta Godano, Via Sogari 4
intervenuta nonché di
Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta CASAMORATA e Marina VANDINI, come da procura allegata alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Baccarini 52 - Ravenna intervenuta 1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 gennaio 2025:
Per l'intervenuta:
“Nel merito: In via principale: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare nei confronti della e, per effetto della surroga nei Parte_1 diritti di quest'ultima, nei confronti di l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto con il Controparte_3 quale i signori e hanno costituito i beni della sig.ra e, CP_1 Controparte_2 CP_1 precisamente l'appartamento sito in La Spezia, V.le Aldo Ferrari, censito al NCEU foglio 28, mappale 89, sub 6, categoria A/3, in fondo patrimoniale, con ciò sottraendoli alla garanzia ex art. 2740 c.c.. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza e con vittoria in ogni caso delle spese di causa. In via istruttoria: Ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c.. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la convenuta : CP_1
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale della Spezia respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2013 la
[...] conveniva in giudizio ed il Parte_1 CP_1 coniuge esponendo di essere creditrice degli stessi in forza di Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 580/2008, con un loro debito residuo ammontante ad euro 42.247,31. In particolare, era socio accomandatario della debitrice principale S.G. CP_2
EDILIZIA s.a.s. ed i convenuti erano entrambi fidegaranti della società medesima. In data 13 giugno 2008 i coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale i beni immobili di proprietà di e, precisamente, un appartamento sito in La CP_1
Spezia, Viale Aldo Ferrari. La costituzione di tale fondo era successiva non solo alla delibera di revoca degli affidamenti, ma anche alla lettera di costituzione in mora dei convenuti, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto a titolo gratuito, essendo il debitore conscio del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice. L'istituto bancario concludeva quindi per la revocatoria e declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto con il quale i convenuti avevano costituito i beni di CP_1 in fondo patrimoniale, sottraendoli alla garanzia ex art. 2740 c.c..
2 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità CP_1 dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di legge in merito agli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Nel merito, negava di essere a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società a favore della quale aveva prestato fideiussione, essendo ella estranea alla gestione della stessa, della quale si occupavano il marito ed il di lui fratello. Quanto alla lettera di messa in mora, era stata inviata ad un nominativo errato e non ritirata, con conseguente mancata conoscenza del messaggio contenuto. La convenuta evidenziava quindi come ella, al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, non potesse neppure considerarsi debitrice della banca, in quanto estranea alla compagine sociale della S.G. EDILIZIA, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato due mesi dopo. Contestava inoltre l'entità del credito vantato dalla banca, nonché la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, dal momento che l'altra garante (e condebitrice solidale) era proprietaria di un appartamento gravato da ipoteca a CP_6 favore proprio di per il medesimo titolo posto a fondamento dell'odierna CP_7 azione revocatoria, bene di valore superiore al credito e sul quale l'istituto avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi, senza necessità di aggredire l'immobile conferito in fondo patrimoniale. Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarato contumace. In corso di causa, intervenivano con comparse ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
e successivamente la prima quale cessionaria del credito Controparte_4 oggetto di causa e la seconda quale subentrante nei diritti, passività ed attività di P_
, facendo proprie le conclusioni dell'originario Istituto creditore e surrogandosi
[...] nella domanda di revocatoria del fondo patrimoniale. Preliminarmente, si osserva come l'eccezione di nullità della citazione sia stata sanata in forza della fissazione da parte del giudice di una nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Il credito di (successivamente ceduto ad ) nei Parte_1 P_ confronti di è stato accertato, con efficacia di giudicato, dal decreto CP_1 ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 580/2008, con il quale l'odierna convenuta è stata condannata, in solido con la società e Controparte_8 con altri tre fideiussori, al pagamento della somma di euro 42.027,70, oltre accessori
[v. all. 3 att.]. Non può assumere rilievo, ai fini della pretesa esclusione della sussistenza di un credito tale da legittimare il titolare ad esperire l'azione revocatoria, l'osservazione della difesa della convenuta per cui, stante la qualifica di consumatrice della resistente, prima di considerare definitivo il titolo nei confronti della stessa dovranno essere applicate le cautele delineate dalla Suprema Corte a seguito degli interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in tema di fideiussioni sottoscritte, a favore di un istituto di
3 credito, da un consumatore qualora nel titolo non sia esplicitamente esaminata la questione inerente la vessatorietà delle clausole inserite. Ed invero, quand'anche tale verifica dovesse condurre ad escludere la definitività del decreto ingiuntivo sul quale si fonda il credito oggetto di causa, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016). Quanto all'anteriorità del credito dell'attrice (poi ceduto agli intervenuti) rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, per costante giurisprudenza
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, 03/06/2020, n. 10522). Nella specie, la costituzione del fondo patrimoniale sull'unico immobile di proprietà di è avvenuta con atto datato 9 giugno 2008 [v. all. 6 att.], dunque CP_1 in un momento successivo rispetto all'obbligazione fideiussoria contratta dalla convenuta, a nulla rilevando che l'atto sia stato invece precedente rispetto alla data di emissione e notifica del decreto ingiuntivo. Ciò posto, si osserva che, in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), 4 ovvero la previsione di un mero danno potenziale (in questi termini Cass., Sez. 3, 07/07/2007). Muovendo quindi dall'esame del primo presupposto oggettivo, si è detto che l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In ordine al riparto degli oneri probatori, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. Sez. 6, 18/06/2019, n. 16221). Prova che, nella presente fattispecie, non è stata offerta da parte convenuta, dovendo (al contrario) ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. (siccome allegato dall'attrice e non contestato) che la debitrice convenuta non ha altri beni utilmente aggredibili, avendo conferito in fondo patrimoniale l'unico cespite immobiliare di sua proprietà. Risulta pertanto certamente idoneo ad arrecare pregiudizio al creditore l'atto di conferimento di immobile nel fondo patrimoniale posto in essere dalla resistente, stante la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia e considerata l'impossibilità di soddisfare le ragioni creditorie mediante il patrimonio residuo della debitrice. Non rileva in senso contrario il fatto (da ritenersi pacifico, siccome non contestato da parte attrice) per cui avesse ipotecato un diverso Parte_1 bene immobile di proprietà di un altro fideiussore, idoneo a garantire il soddisfacimento del credito posto a base dell'odierna azione revocatoria. In fattispecie analoghe, la giurisprudenza ha infatti ripetutamente osservato che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (così Cass. Sez. 3, 31/03/2017, n. 8315; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25883; Sez. 6, 11/11/2022, n. 33391; Sez. 3, 28/11/1992, n. 12710; Sez. 3, 13/03/1987, n. 2623). La ratio di tale principio riposa nella considerazione per cui “nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 5 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.” (Cass. Sez. 2, 22/03/2011, n. 6486). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (da intendersi quale momento di prestazione della fideiussione), è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 3, 17/01/2007, n. 966; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 1, 02/04/2021, n. 9192 e Sez. 3, 30/06/2015, n. 13343). La prova presuntiva del requisito in esame è rinvenibile, nella presente fattispecie, nel fatto (pacifico) che la convenuta avesse conferito e vincolato il proprio intero patrimonio immobiliare, ciò che doveva necessariamente renderla consapevole della diminuzione della garanzia generica per la (pressoché totale) riduzione della propria consistenza patrimoniale aggredibile. Né tale consapevolezza può escludersi in forza dell'allegata circostanza per cui
[...]
non si occupasse della gestione della società garantita ed ignorasse lo stato CP_1 di insolvenza della stessa, non apparendo verosimile che la convenuta, ancorché estranea alla gestione della società, non fosse a conoscenza dell'andamento dell'impresa dalla quale il nucleo familiare traeva sostentamento e della quale era socio accomandatario il marito Controparte_2
La domanda attorea va pertanto accolta, sussistendone tutti i presupposti, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti del creditore cessionario intervenuto, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 9 giugno 2008. La pacifica esistenza di altro condebitore solidale solvibile, se non fa venire meno
– per le ragioni suesposte – i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca e dichiara inefficace, nei confronti di l'atto di Controparte_4 disposizione patrimoniale con il quale e hanno CP_1 Controparte_2 provveduto - con atto a rogito Notaio in data 9 giugno 2008 (repertorio Persona_1
n. 83575, trascritto al r.p. 3350 il 13.06.2008) - a costituire un fondo patrimoniale sull'immobile di proprietà di sito in La Spezia e censito al NCEU CP_1 del predetto Comune al foglio 28, mapp. 89, sub. 6, cat. A/3. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina al competente Conservatore di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità. La Spezia, 2 agosto 2025 Il Giudice dott. Gabriele Romano 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2013 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Emilio IANI come da procura depositata in Cancelleria, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica attrice contro
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca GABRIELLINI, come da procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Chiodo 20 – La Spezia
convenuta nonché contro
Controparte_2 convenuto contumace
e con l'intervento di
Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo CONTI, come da procura generale alle liti in atti, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara GIANNELLI in Sesta Godano, Via Sogari 4
intervenuta nonché di
Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta CASAMORATA e Marina VANDINI, come da procura allegata alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Baccarini 52 - Ravenna intervenuta 1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22 gennaio 2025:
Per l'intervenuta:
“Nel merito: In via principale: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare nei confronti della e, per effetto della surroga nei Parte_1 diritti di quest'ultima, nei confronti di l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto con il Controparte_3 quale i signori e hanno costituito i beni della sig.ra e, CP_1 Controparte_2 CP_1 precisamente l'appartamento sito in La Spezia, V.le Aldo Ferrari, censito al NCEU foglio 28, mappale 89, sub 6, categoria A/3, in fondo patrimoniale, con ciò sottraendoli alla garanzia ex art. 2740 c.c.. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza e con vittoria in ogni caso delle spese di causa. In via istruttoria: Ci si riporta a quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c.. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la convenuta : CP_1
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale della Spezia respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2013 la
[...] conveniva in giudizio ed il Parte_1 CP_1 coniuge esponendo di essere creditrice degli stessi in forza di Controparte_5 decreto ingiuntivo n. 580/2008, con un loro debito residuo ammontante ad euro 42.247,31. In particolare, era socio accomandatario della debitrice principale S.G. CP_2
EDILIZIA s.a.s. ed i convenuti erano entrambi fidegaranti della società medesima. In data 13 giugno 2008 i coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale i beni immobili di proprietà di e, precisamente, un appartamento sito in La CP_1
Spezia, Viale Aldo Ferrari. La costituzione di tale fondo era successiva non solo alla delibera di revoca degli affidamenti, ma anche alla lettera di costituzione in mora dei convenuti, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto a titolo gratuito, essendo il debitore conscio del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice. L'istituto bancario concludeva quindi per la revocatoria e declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto con il quale i convenuti avevano costituito i beni di CP_1 in fondo patrimoniale, sottraendoli alla garanzia ex art. 2740 c.c..
2 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità CP_1 dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di legge in merito agli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.. Nel merito, negava di essere a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società a favore della quale aveva prestato fideiussione, essendo ella estranea alla gestione della stessa, della quale si occupavano il marito ed il di lui fratello. Quanto alla lettera di messa in mora, era stata inviata ad un nominativo errato e non ritirata, con conseguente mancata conoscenza del messaggio contenuto. La convenuta evidenziava quindi come ella, al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, non potesse neppure considerarsi debitrice della banca, in quanto estranea alla compagine sociale della S.G. EDILIZIA, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato due mesi dopo. Contestava inoltre l'entità del credito vantato dalla banca, nonché la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, dal momento che l'altra garante (e condebitrice solidale) era proprietaria di un appartamento gravato da ipoteca a CP_6 favore proprio di per il medesimo titolo posto a fondamento dell'odierna CP_7 azione revocatoria, bene di valore superiore al credito e sul quale l'istituto avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi, senza necessità di aggredire l'immobile conferito in fondo patrimoniale. Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarato contumace. In corso di causa, intervenivano con comparse ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
e successivamente la prima quale cessionaria del credito Controparte_4 oggetto di causa e la seconda quale subentrante nei diritti, passività ed attività di P_
, facendo proprie le conclusioni dell'originario Istituto creditore e surrogandosi
[...] nella domanda di revocatoria del fondo patrimoniale. Preliminarmente, si osserva come l'eccezione di nullità della citazione sia stata sanata in forza della fissazione da parte del giudice di una nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Il credito di (successivamente ceduto ad ) nei Parte_1 P_ confronti di è stato accertato, con efficacia di giudicato, dal decreto CP_1 ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 580/2008, con il quale l'odierna convenuta è stata condannata, in solido con la società e Controparte_8 con altri tre fideiussori, al pagamento della somma di euro 42.027,70, oltre accessori
[v. all. 3 att.]. Non può assumere rilievo, ai fini della pretesa esclusione della sussistenza di un credito tale da legittimare il titolare ad esperire l'azione revocatoria, l'osservazione della difesa della convenuta per cui, stante la qualifica di consumatrice della resistente, prima di considerare definitivo il titolo nei confronti della stessa dovranno essere applicate le cautele delineate dalla Suprema Corte a seguito degli interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in tema di fideiussioni sottoscritte, a favore di un istituto di
3 credito, da un consumatore qualora nel titolo non sia esplicitamente esaminata la questione inerente la vessatorietà delle clausole inserite. Ed invero, quand'anche tale verifica dovesse condurre ad escludere la definitività del decreto ingiuntivo sul quale si fonda il credito oggetto di causa, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016). Quanto all'anteriorità del credito dell'attrice (poi ceduto agli intervenuti) rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, per costante giurisprudenza
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, 03/06/2020, n. 10522). Nella specie, la costituzione del fondo patrimoniale sull'unico immobile di proprietà di è avvenuta con atto datato 9 giugno 2008 [v. all. 6 att.], dunque CP_1 in un momento successivo rispetto all'obbligazione fideiussoria contratta dalla convenuta, a nulla rilevando che l'atto sia stato invece precedente rispetto alla data di emissione e notifica del decreto ingiuntivo. Ciò posto, si osserva che, in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), 4 ovvero la previsione di un mero danno potenziale (in questi termini Cass., Sez. 3, 07/07/2007). Muovendo quindi dall'esame del primo presupposto oggettivo, si è detto che l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In ordine al riparto degli oneri probatori, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. Sez. 6, 18/06/2019, n. 16221). Prova che, nella presente fattispecie, non è stata offerta da parte convenuta, dovendo (al contrario) ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. (siccome allegato dall'attrice e non contestato) che la debitrice convenuta non ha altri beni utilmente aggredibili, avendo conferito in fondo patrimoniale l'unico cespite immobiliare di sua proprietà. Risulta pertanto certamente idoneo ad arrecare pregiudizio al creditore l'atto di conferimento di immobile nel fondo patrimoniale posto in essere dalla resistente, stante la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia e considerata l'impossibilità di soddisfare le ragioni creditorie mediante il patrimonio residuo della debitrice. Non rileva in senso contrario il fatto (da ritenersi pacifico, siccome non contestato da parte attrice) per cui avesse ipotecato un diverso Parte_1 bene immobile di proprietà di un altro fideiussore, idoneo a garantire il soddisfacimento del credito posto a base dell'odierna azione revocatoria. In fattispecie analoghe, la giurisprudenza ha infatti ripetutamente osservato che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (così Cass. Sez. 3, 31/03/2017, n. 8315; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25883; Sez. 6, 11/11/2022, n. 33391; Sez. 3, 28/11/1992, n. 12710; Sez. 3, 13/03/1987, n. 2623). La ratio di tale principio riposa nella considerazione per cui “nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 5 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.” (Cass. Sez. 2, 22/03/2011, n. 6486). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (da intendersi quale momento di prestazione della fideiussione), è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 3, 17/01/2007, n. 966; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 1, 02/04/2021, n. 9192 e Sez. 3, 30/06/2015, n. 13343). La prova presuntiva del requisito in esame è rinvenibile, nella presente fattispecie, nel fatto (pacifico) che la convenuta avesse conferito e vincolato il proprio intero patrimonio immobiliare, ciò che doveva necessariamente renderla consapevole della diminuzione della garanzia generica per la (pressoché totale) riduzione della propria consistenza patrimoniale aggredibile. Né tale consapevolezza può escludersi in forza dell'allegata circostanza per cui
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non si occupasse della gestione della società garantita ed ignorasse lo stato CP_1 di insolvenza della stessa, non apparendo verosimile che la convenuta, ancorché estranea alla gestione della società, non fosse a conoscenza dell'andamento dell'impresa dalla quale il nucleo familiare traeva sostentamento e della quale era socio accomandatario il marito Controparte_2
La domanda attorea va pertanto accolta, sussistendone tutti i presupposti, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti del creditore cessionario intervenuto, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 9 giugno 2008. La pacifica esistenza di altro condebitore solidale solvibile, se non fa venire meno
– per le ragioni suesposte – i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca e dichiara inefficace, nei confronti di l'atto di Controparte_4 disposizione patrimoniale con il quale e hanno CP_1 Controparte_2 provveduto - con atto a rogito Notaio in data 9 giugno 2008 (repertorio Persona_1
n. 83575, trascritto al r.p. 3350 il 13.06.2008) - a costituire un fondo patrimoniale sull'immobile di proprietà di sito in La Spezia e censito al NCEU CP_1 del predetto Comune al foglio 28, mapp. 89, sub. 6, cat. A/3. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina al competente Conservatore di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità. La Spezia, 2 agosto 2025 Il Giudice dott. Gabriele Romano 6