Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, ad esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro/previdenza obbligatoria iscritto al n. 22234 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Rino Parte_1
Tortorelli – ricorrente E
, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato – convenuto
Oggetto: vittime del dovere
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il ricorrente soggetto equiparato alle vittime del dovere secondo l'art.1, co.564, della legge n. 266/2005; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di difesa, che liquida in €. 60,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
c) pone a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 3/7/2023 conveniva Parte_1 qui in giudizio il . Controparte_1
Esposto (in sintesi): di essere dipendente del convenuto almeno dal 1988, attualmente Capitano di Fregata della Marina Militare;
che nel corso del rapporto aveva svolto varie attività, in particolari condizioni operative, che lo avevano esposto ad agenti patogeni;
ed in particolare: a) dal maggio 1999 al giugno 2006, imbarcato sull'incrociatore “Vittorio Veneto” in qualità di Ufficiale addetto al reparto Sistema Nave e Capo componente scafo, aveva svolto con assiduità giornaliera (ogni 4 ore di turno di guardia) attività di monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua di alimentazione delle caldaie, prelevando acqua producente vapore contenente additivi e correttivi chimici cancerogeni (idrazina, fenoftaleina, metilarancio, fosfato trisodico); b) dal 1988 (?) al 2009, per le sue specifiche mansioni, era stato sottoposto a numerosi controlli diagnostici con raggi X;
c) dal marzo 1997 al giugno 2006, imbarcato su Unità navali in missioni nazionali ed internazionali, era stato costantemente esposto a fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro;
d) dal luglio 2009 al luglio 2010, era stato impiegato in una missione di pace in Sinai, per conto della M.F.O., con compiti di “team leader”, di addestramento dei “team” del contingente italiano per la partecipazione alla “Force Skill Competition”, comportante frequenti esercitazioni nel poligono della base gestito dal contingente USA;
con conseguente esposizione a polveri sottili da colpi di arma da fuoco;
che avendo sviluppato una patologia alla tiroide, con istanza del 14/11/2011 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillifero multifocale variante follicolare con ipotiroidismo e ipoparatiroidismo secondario in trattamento farmacologico”; che la patologia era stata riscontrata dalla CMO con verbale del 11/7/2012, con ascrizione alla Tabella A, settima categoria;
che il
CVCS con provvedimento del 4/6/2015 ne aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio…..; che di conseguenza il convenuto , con decreto del CP_1
14/6/2016, gli aveva riconosciuto e liquidato il corrispondente equo indennizzo;
che in successivo procedimento esitato in decreto del 2/3/2020, anche l'ulteriore patologia “Xerostomia in pz. affetto da sclero atrofia delle parotidi” era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio siccome in interdipendenza derivata dalla prima;
che con istanza presentata il 27/3/2023 aveva quindi chiesto il riconoscimento dello stato di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art.1, co.563 e/o 564, della legge n.266/2005, e del DPR n. 243/2006; che il CP_1 aveva respinto l'istanza con provvedimento del 2/5/2023, non già perché avesse contestato che le patologie fossero derivate da missioni o particolari condizioni operative, ma per pretesa prescrizione estintiva decennale derivabile dal fatto che le teoriche condizioni legittimanti gli erano note da più di 10 anni prima del
27/3/2023; dedotto che il diniego era illegittimo, e di essere ascrivibile allo “status” rivendicato, posto, tra l'altro, che: la condizione rivendicata era uno status come tale imprescrittibile;
parte dei fattori produttivi del danno erano ascrivibili nella casistica di cui ai commi 563 e/o 564; in particolare tutte le attività sopra descritte dovevano ritenersi “missioni” e/o “particolari condizioni ambientali o operative”; chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi la sua condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere, a fin dell'ottenimento di ogni beneficio previsto dal DPR, dal 18/5/2011.
Resisteva il MINISTERO DELLA DIFESA chiedendo dirsi le avverse domande inammissibili e/o infondate perché (in sintesi): la condizione di vittima del dovere non era uno “status”, se non in senso del tutto atecnico ed inidoneo a sottrarlo alla prescrizione;
ma il presupposto/fatto costitutivo di una serie di diritti e prestazioni economiche;
in ogni caso tutti i possibili diritti conseguenziali erano prescrittibili e prescritti;
il di certo sapeva già dal 2011 della sua Pt_1 3
malattia ed anche della dipendenza della stessa da causa di servizio da lui rivendicate in quell'anno, e non aveva fatto valere il diritto che nel 2023; in ogni caso lo status non poteva essere riconosciuto da prima della presentazione della pertinente domanda amministrativa;
la fattispecie di cui al comma 564 non era riscontrabile, trattandosi di rischi connessi all'ordinario svolgimento delle mansioni;
le attività sub a) non erano state svolte dall'attore personalmente, ma solo coordinando personale operaio specializzato;
nella missione in Sinai l'attore aveva svolto mansioni di addetto alla logistica, e non risulta si fossero verificate circostanze particolari di esposizione a rischio;
il carcinoma della tiroide era molto diffuso e privo di nesso eziologico con l'attività svolta;
come le indagini radiologiche subite e l'esposizione ambientale a fibre di amianto;
la domanda sui diritti era indeterminata e per molti dei benefici riconducibili alla condizione denunciata il non aveva legittimazione passiva. CP_1
La causa, istruita per documenti, mezzi orali, e CTU medico-legale, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono fondate nei termini che seguono.
2. Preliminarmente il giudicante ritiene che l'unica domanda sulla quale possa giudicarsi nel merito, è quella con la quale si chiede (in sostanza, malgrado la formulazione faccia un riferimento atecnico ad un inesistente e d'altronde irrilevante diritto a vedersi riconosciuta da controparte la condizione in questione) di dichiarare che il ricorrente è “soggetto equiparato alle vittime del dovere secondo i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n.266/2005…(a far data dal 18/5/2011 o quella diversa prevista dalla legge)”. Un'altra concreta domanda non pare esserci, non parendo individuabile nella chiosa
“ai fini di ottenere ogni beneficio da tale qualifica dipendente e come espressamente previsto nel regolamento DPR n. 243/2006”, trattandosi alla lettera di indicazione meramente funzionale. D'altronde, una domanda su diritti, ove ravvisabile nell'espressione, sarebbe manifestamente inammissibile, sia perché per far valere un diritto in giudizio occorre, ai sensi dell'art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c.,. identificarlo per oggetto e titolo;
sia perché dalla “condizione invocata” discendono o possono discendere una miriade di diritti, per molti dei quali (fiscali, previdenziali, sulle possibilità di collocamento, sanitari, contributivi, borse di studio, etc.) il CP_1 convenuto non ha neanche legittimazione passiva.
3. L'affermazione secondo la quale le condizioni in questione hanno consistenza di “status”, e, di conseguenza, sono imprescrittibili (a differenza dei diritti che ne derivano), quale posta da Cass n. 17440/2022, forma ormai oggetto di un insegnamento consolidato di legittimità (almeno Cass. 3868/2023,
11661/2023) dal quale il giudicante non trova motivo di discostarsi, trovando esaustive e convincenti le diffusissime ed approfondite considerazioni svolte dal primo arresto.
4. Tralasciando le obiezioni già affrontate e disattese da Cass. 17440/2022, alle cui motivazioni sul punto ci si riporta, il giudicante ritiene peraltro di dover 4
aggiungere che poiché la prescrizione ha per sua natura ad oggetto solo diritti
(nel senso lato di situazioni giuridiche attive: arg. ex Cass. 7963/2017,
12756/2003), se, come assume la difesa erariale, le condizioni in esame non avessero natura di “status”, ma di mero fatto costitutivo comune di una serie di diritti, a maggior ragione il relativo accertamento sarebbe imprescrittibile;
sicchè l'obiezione avrebbe piuttosto rilievo sotto il diverso profilo del rispetto del canone generale secondo il quale la giurisdizione ha di regola ad oggetto la tutela di diritti individuati o non di mere frazioni o presupposti degli stessi.
5. Senonchè, la necessità di ammettere tal tipo di azione di accertamento, discende nella specie chiaramente dal tessuto normativo, che nei termini che appaiono rilevare ai fini della questione, di seguito si sintetizza.
6. L'art. 1, co.562, della legge n.266/2005 ha stanziato una somma iniziale “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate individuate ai commi 563 e 564”. I commi 563 e 564 hanno individuato l'ambito di estensione del concetto di “vittime del dovere”. Il comma 565 ha rimandato l'(inizio della) attuazione della “progressiva estensione” ad un regolamento.
7. Il regolamento (DPR n. n.243/2006) ha regolato l'inizio della programmata estensione dei benefici ai nuovi beneficiari stabilendo: all'art.1, co.1 lett. a), che in linea di principio i benefici dovrebbero “progressivamente” essere tutti quelli già previsti dalle fonti precedenti, in esso indicate;
all'art. 4, in buona sostanza, che stanti i posti limiti di spesa, erano provvisoriamente riconosciuti, e peraltro secondo un ordine di graduatoria, solo alcuni dei benefici previsti dalle dette fonti (speciale elargizione, esenzione dal pagamento del ticket, assegno vitalizio, benefici assunzionali, borse di studio, rivalutazione delle percentuali di invalidità già indennizzate, assistenza psicologia, esenzione dall'imposta di bollo); all'art.3, in buona sostanza, che per accedere a tali diritti, occorre presentare una domanda all'amministrazione di appartenenza, la quale, previa, ovviamente, valutazione della sussistenza della condizione legittimante (“Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari”), ne fanno un elenco, che trasmettono al CP_1
che ne fa una graduatoria cronologica, ed autorizza gradatamente CP_2
l'attribuzione dei benefici.
8. In un tale contesto, appare del tutto evidente che se l'amministrazione di appartenenza della vittima diretta investita della competenza in materia, non riconosce la “condizione”, o nel merito o, come nella specie, perché (in modo comunque per quanto premesso erroneo anche a seguire la tesi del convenuto) la giudica prescritta, e di conseguenza non trasmette la posizione al
[...]
, preclude radicalmente all'interessato non solo di ottenere le CP_3 prestazioni economiche previste a carico dell'amministrazione medesima, ma tutti gli altri benefici, anche non economici, che dal quel riconoscimento discenderebbero a carico del fisco, degli enti di previdenza, del SSN, dei 5
centri dell'impiego e quant'altri. Si verifica cioè una condizione del tutto analoga a quella in cui si verifica ad es. quando l' che è l'unico ente CP_4 competente ad accertare gli stati di invalidità civile ed handicap, nega la sussistenza della condizione sanitaria richiesta dalla legge per ottenere, nei confronti di terzi, i più vari benefici (esenzione ticket, diritto all'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio dei disabili, agevolazioni fiscali di vario genere, permessi o congedi rispetto al datore di lavoro, etc.). In questi casi, ancorchè il legittimato passivo del diritto sia un terzo, se non si ottiene, prima, in via amministrativa o giudiziale, il riconoscimento della condizione nei confronti del solo Ente legittimato ad accertarla o negarla, la stessa domanda amministrativa proposta al terzo non ha presupposti, e non potrebbe essere presentata che del tutto oziosamente, non potendo questo che respingerla, non essendoci ancora quindi, sul diritto, alcuna possibile reale controversia.
9. In casi di tal fatta, deve apparire del tutto evidente e conforme all'intenzione del legislatore, e probabilmente anche costituzionalmente necessario ex
Cost.24, che il presupposto legittimante del fascio plurimo ed oltremodo eterogeneo di diritti attuali o potenziali, ove formi oggetto di controversia tra l'interessato e l'unico soggetto legittimato a riconoscerlo o negarlo, a prescindere dalla natura del suo oggetto, sia ritenuto giustiziabile tra dette parti, perché tale tipo di sistemi postula che il terzo, almeno di regola, subisca l'effetto dell'accertamento amministrativo o giurisdizionale quale avente causa (in tal senso, già, nella materia dell'invalidità civile, Cass.31147/2022). Non è d'altronde ragionevolmente pensabile, né attribuibile, per quanto premesso, all'intenzione del legislatore, e costituirebbe un irrazionale ostacolo alla tutela dei diritti, l'idea che un portatore di handicap, o un invalido civile, o una vittima del dovere, già accertata tale dall'Ente competente o in un giudizio contro questi, debba dimostrare ogni volta nei confronti del debitore del diritto di esserlo, solo perché egli è terzo rispetto a tale accertamento. 10. Ed infatti, quella che ad avviso del giudicante era la più saggia giurisprudenza della S.C., aveva già riconosciuto la autonoma giustiziabilità degli accertamenti delle condizioni di invalidità civile (Cass. 6192/97, 6571/98) solo talora chiamandoli “status” (es. Cass. 9146/2002, 10039/2002,
11161/2003) senza neanche curarsi di verificare se tecnicamente li si potesse così chiamare, perché il punto in tali casi è che l'azione di mero accertamento delle “mere condizioni” deve ritenersi ammissibile secondo l'intenzione del legislatore quale in sé resa manifesta dall'attribuzione ad un organo determinato di una funzione di accertamento di “stati” produttivi di un fascio di diritti nei confronti di terzi, che non avrebbe senso se i relativi accertamenti non fossero opponibili “erga omnes”; come privo di senso sarebbe invece consentire ed anzi imporre liti con terzi legittimati passivi sul diritto coi quali, invece, una lite non può esistere, prima che sia risolta quella con l'ente o organo chiamato all'accertamento. 6
11. D'altro canto, nel linguaggio giuridico anche utilizzato dalla S.C. di Cassazione si parla comunemente di “status” con riferimento a tutte la qualità giuridiche previste dall'ordinamento quali generative secondo lo stesso di
“fasci di diritti” e/o di doveri, come quelle di socio (Cass. 538/2005,
7963/2017) o di figlio o genitore (Cass. 10124/2004), senza darsi carico particolarmente di elaborare tale nozione al punto di vista dommatico, presumibilmente perché tale speculazione è normalmente ritenuta irrilevante ai fini prescrizionali, visto che l'imprescrittibilità discende dal mero fatto che non si tratti di diritti (Cass. 52/2005, 7963/2017); mentre ai fini dell'autonoma giustiziabilità si ammette comunemente anche l'accertamento dell'anzianità di servizio, per il mero fatto che essa costituisca presupposto di un fascio di diritti, anche se si nega che si tratti di uno “status” (Cass. 477/99,
12756/2003 9060/2004), a condizione che se ne abbia interesse. 12. Né è possibile ritenere che nella specie tutti i diritti conseguenziali siano prescritti, cosa che osterebbe all'azione ex art. 100 c.p.c., posto che il DPR n.
243/2006 considera diritti di durata indeterminata (esenzione ticket sanitari, assistenza psicologica, agevolazioni fiscali), che maturano, in presenza del presupposto legittimante, “de die in diem”, e quindi possono essere andare prescritti o altrimenti estinti per il passato e non certo per il futuro. D'altronde vi sono diritti, quale quello ai benefici fiscali sulle pensioni, che non solo non sono ancora sorti, ma che nel 2006 non esistevano nemmeno per le “nuove vittime” (art.1, co.211, legge n. 232/2016). 13. Da ultimo, si rileva dagli atti che l'attore, in conformità a quanto si evince dal
DPR n.243/2006, non aveva chiesto solo il riconoscimento dei benefici economici immediati a carico del convenuto (presumibilmente in effetti almeno in parte prescritti), ma il riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai fini di tutti i benefici previsti dal regolamento. 14. Nel merito, malgrado il ricorso faccia anche riferimento al comma 563 dell'articolo 1 della legge n.266/2005, nessun concreto argomento è svolto dalla difesa attorea riguardo alla ascrivibilità delle fattispecie pretesamente fondative ad alcuno dei casi (lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità) tipizzati, nel senso di tassativi (Cass. 24592/2018) previsti da tale comma. 15. Riguardo alla fattispecie di cui al comma 564, descritta dalla legge in termini di “coloro che abbiano contratto invalidità permanente o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, 7
effettuate dentro e fuori dei confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”; ed integrata dall'art. 1 del DPR n.243/2006 nei termini di “b) missioni di qualunque natura, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative (si intende) le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; essa è stata ulteriormente definita dal “diritto vivente” nel senso che si tratta di una fattispecie aperta, connotata dal fatto che la patologia permanente sia conseguita: a) ad una missione, nei sensi di cui alla lettera b) del decreto, peraltro precisata nel senso che il contesto operativo nel quale si è prodotto il danno deve essere stato determinato da un ordine, e non scelto liberamente dal dipendente (Cass.
6881/2023); b) la condizione non deve essere straordinaria, nel senso di dover esorbitare dai normali compiti di istituto, andando disapplicato quanto indicato al riguardo dal DPR;
ma nemmeno è soddisfatta di per sé dalla causa di servizio;
ma occorre che il rischio comune si sia complicato o aggravato per il sopravvenire di circostanze non ordinarie, comportanti maggiori rischi o fatiche rispetto all'”ontologica” ordinarietà dei compiti (Cass SSUU n.
23396/2016, Cass. 13114/2015, 24592/2018, 13367/2020, 12747/2022,
17440/2022).
16. Poiché il primo presupposto, in ordine logico, del beneficio, è il nesso di derivazione causale o concausale tra fattore lavorativo di esposizione a rischio e danno (“coloro che abbiano contratto invalidità permanente o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di”), il giudicante rileva preliminarmente che nel giudizio peritale la patologia riscontrata è da ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non", derivata dallo stress affrontato dal ricorrente nei periodo di missione in Sinai;
e non dagli altri fattori di rischio invocati, che possono solo ipoteticamente aver concorso in modo non determinante.
17. Tale ultimo giudizio appare adeguatamente motivato, risulta condiviso dalla difesa del , e non affatto contestato dalla difesa attorea;
e merita CP_1 condivisione.
18. Il giudizio sul nesso tra missione in Sinai-stress – deficit immunitario - patologia è stato invece contestato dalla difesa del (seppure dopo il CP_1 deposito della perizia), sostanzialmente sul rilievo della mancanza di elementi specifici atti a far ritenere che l'attore si sia trovato in condizioni particolarmente stressogene.
19. La contestazione non appare meritevole di condivisione, posto che il giudizio peritale sul punto è corroborato da indicazioni motive adeguate, compendiabili nel rilievo che il fatto che patologie della tiroide possano 8
essere determinate, oltre che da ragioni di familiarità (nella specie inesistenti), e dall'esposizione ad alte dosi di radiazioni (nella specie non riscontrate) anche da un transitorio deficit del sistema di sorveglianza immunitaria, determinato da condizioni di stress psico-fisico, è ipotesi scientifica oggi molto accreditata;
che da un rapporto informativo in atti risultava che il periodo di missione in questione era stato caratterizzato “ da una notevolissima mole di lavoro straordinario” e l'attore era stato “sottoposto necessariamente sotto pressione dai numerosi e differenti obiettivi che il Comando ha dovuto conseguire”; che del tutto verosimilmente la stessa dipendenza della patologia da causa di servizio era stata riconosciuta per tale ragione;
e che le missioni fuori dai confini nazionali implicano sempre, quando come nella specie effettuate in unità operative, l'esposizione a ritmi di lavoro particolarmente gravosi sul piano delle turnazioni.
20. Tali affermazioni, che peraltro vengono da un perito medico-legale scelto anche in ragione del fatto di risultare essere stato un ufficiale medico e generale, non appaiono refutabili in difetto dell'indicazione di fonti scientifiche che ne neghino i presupposti;
e meritano pertanto condivisione.
21. Peraltro ulteriori elementi di plausibilità delle conclusioni peritali appaiono nella specie traibili dal criterio temporale (missione in Sinai dal luglio 2009 al luglio 2010; manifestazione della patologia nel 2011).
22. Il fatto, meramente allegato in termini del tutto generici, che “generalmente” si andrebbe in missione all'estero su base volontaria, non è dimostrato, e comunque non può in alcun modo far pensare che l'assegnazione ad un contingente MFO dell'Onu non sia disposta da un ordine superiore contenente un incarico;
potendo al più ipotizzarsi che ci si candidi. Dal rapporto informativo, si legge che l'attore venne “destinato” presso il contingente navale MFO in Sinai;
con un “incarico primario” di addetto alla logistica ed altri almeno 8 incarichi secondari (addetto alla Force protection, alla protezione antincendio, all'efficienza delle infrastrutture, etc.), il che comunque conclama che l'attore agiva sempre secondo incarichi ad egli affidati, che sono comunque “missioni”.
23. Quanto alle “particolari condizioni ambientali ed operative”, si è avuto occasione di affermare, in modo condiviso dal giudicante, sebbene in un caso di invio in un territorio di guerra, che il fatto che in territori di guerra si svolgano attività per le quali si viene ordinariamente addestrati, la partecipazione effettiva a tali missioni costituisce evento “straordinario” in quanto espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli proprio delle esercitazioni (Cass. 13367/2020). Malgrado all'epoca dei fatti il
Sinai non fosse teatro di operazioni belliche, il fatto che vi stanziasse un contingente navale destinato a garantire il rispetto del trattato di CP_5 pace israelo-egiziano del 1979, in un contesto stabilmente caratterizzato dal permanente conflitto israelo-palestinese, che peraltro notoriamente aveva avuto nel gennaio 2009 una recrudescenza che aveva provocato centinaia di morti ed un bombardamento al confine tra il Sinai e la striscia di Gaza, 9
conclama di per sé che non si trattava di un “ordinario compito di istituto”, nel senso invalso nel diritto vivente.
24. Si deve pertanto dichiarare che il ricorrente è soggetto equiparato alle vittime del dovere secondo l'art.1, co.564, della legge n. 266/2005.
25. Il capo di domanda sulla decorrenza non ha senso perché la condizione ricorre da quando si matura la patologia, ma è giuridicamente irrilevante, rilevando per il diritto solo da quanto decorrono i singoli diritti, cosa che dipende dalle singole fattispecie costitutive di diritti.
26. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., e quelle di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)